Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1 giugno 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1 giugno 1967.