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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/11/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
787/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 787/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Susi Capuzzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Brasolin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
−I coniugi continueranno a vivere separatamente, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio ritengano con obbligo di comunicazione in ordine agli obblighi genitoriali dandosi atto che nelle more il sig. ha spostato la Parte_1 propria dimora e residenza in Battaglia terme (PD) via O. Masini 3 int 5; 1. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore rimane congiunta tra i Per_1 genitori, e abiterà in via prevalente con la madre nella casa coniugale sita in Per_1
RN (PD) via Giotto 26, che, in ragione della prevalenza di abitazione, a lei viene assegnata completa di suppellettili e arredo fino all'autosufficienza economica della figlia minore;
il signor ha già rilasciato la casa coniugale Parte_1
e prelevato i propri effetti personali ed i seguenti beni di sua proprietà o di proprietà di terze persone estranee alla famiglia: scaffale in plastica nera;
libreria color noce;
scrivania color noce;
mobile bianco ikeakallax piccolo;
libreria bianca ikeakallax grande
1 2. Salvi accordi tra i genitori più favorevoli alla figlia questa ultima trascorrerà con i genitori dei periodi di tempo come di seguito evidenziati: i fine settimana verranno alternati tra i genitori e il padre potrà vedere e stare con un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera (o sabato mattina a Per_1 seconda della preferenza di ) alla domenica sera con rientro alle 21.30 Per_1 durante i periodi scolastici e 22.30/23.00 durante i periodi liberi da impegni scolastici;
durante la settimana in ogni caso il padre potrà trascorrere del tempo con la figlia previo accordo diretto con lei dopo i 14 anni e sempre previo avviso alla madre, e in ogni caso con una previsione minima di una sera a settimana (oggi individuata nel mercoledì) con rientro come indicato per il fine settimana. Il giorno infrasettimanale oggi individuato nel mercoledì sera, potrà essere modificato su richiesta del sig. con preavviso alla signora i almeno 48 ore, salvo Parte_1 Pt_2 assenso della stessa in conformità ai propri impegni Le vacanze poi verranno ripartite tra i genitori come segue: sette giorni consecutivi con il papà e sette giorni consecutivi con la mamma comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno con ciascuno dei genitori;
vacanze pasquali: due giorni consecutivi con il papà e due giorni consecutivi con la mamma alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno. vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo dei genitori) che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuno. I periodi di vacanza estiva dovranno essere reciprocamente comunicati tra genitori entro il 15.06, precisandosi che, se le ferie dei genitori si accavallassero, dovranno essere ripartite. Le festività che cadono infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. I genitori trascorreranno con la figlia il giorno del compleanno del genitore e entrambi trascorreranno con la figlia il giorno del loro compleanno (suddividendo pranzo o cena o congiuntamente). Fin d' ora durante i periodi di vacanza con i genitori come dianzi determinati il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso, salvo diversi accordi tra gli stessi.
3. Fermo restando che abiterà in via prevalente con la madre, la Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Quindi, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la madre viene sin d'ora delegata ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, così come autonomamente deciderà il padre per le stesse questioni nei giorni in cui la figlia sarà con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità della minore. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire alla figlia una corretta e serena crescita.
4.Contributo al mantenimento della prole
2 Il signor concorrerà a contribuire al mantenimento della figlia, Parte_1 corrispondendo alla signora la somma mensile di euro 500,00 Pt_2
(cinquecento/00) mediante corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge di anno in anno con decorrenza dai dodici mesi successivi al deposito della sentenza di separazione. L'assegno unico verrà percepito, come per legge nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Inoltre i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a ogni spesa straordinaria per la figlia, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di Rovigo e di seguito indicate:
-) spese mediche Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche Che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore e che rimangono a carico del genitore); c) spese di custodia, baby sitter;
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e giustificante entro il giorno 20 del mese successivo. Ogni spesa da concordarsi dovrà essere previamente autorizzata mediante invio di informativa comprendente anche eventuali preventivi. La richiesta dovrà pervenire tramite mail e il dissenso parimenti tramite mail o messaggio entro 20 giorni dalla richiesta. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in misura del 50% da ciascuno dei genitori.
3 5. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia, prevedendosi comunque che le ferie all'estero e /o di durata superiore ai tre giorni vadano comunque comunicate con indicazione del luogo di villeggiatura.
6. Nulla a titolo di mantenimento per il coniuge, che espressamente vi rinuncia.
7. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto.
8. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 27-2-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. la pronuncia di separazione consensuale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 13-10-2012 a RN (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2012, e dalla cui unione era nata la figlia il 14-1- Per_1
2012.
Con la sentenza n. 63/2024 depositata il 24-4-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto.
Con ulteriore ordinanza il giudice relatore disponeva la sostituzione dell'udienza del 5-11-2024 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnava alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note recanti gli accordi inerenti al divorzio.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 63/2024, depositata il 24-4-2024 e passata in giudicato l'8-10-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
4 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 787/2024 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 13-10-2012 a RN (PD) trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 5 novembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 787/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Susi Capuzzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Brasolin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
−I coniugi continueranno a vivere separatamente, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio ritengano con obbligo di comunicazione in ordine agli obblighi genitoriali dandosi atto che nelle more il sig. ha spostato la Parte_1 propria dimora e residenza in Battaglia terme (PD) via O. Masini 3 int 5; 1. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore rimane congiunta tra i Per_1 genitori, e abiterà in via prevalente con la madre nella casa coniugale sita in Per_1
RN (PD) via Giotto 26, che, in ragione della prevalenza di abitazione, a lei viene assegnata completa di suppellettili e arredo fino all'autosufficienza economica della figlia minore;
il signor ha già rilasciato la casa coniugale Parte_1
e prelevato i propri effetti personali ed i seguenti beni di sua proprietà o di proprietà di terze persone estranee alla famiglia: scaffale in plastica nera;
libreria color noce;
scrivania color noce;
mobile bianco ikeakallax piccolo;
libreria bianca ikeakallax grande
1 2. Salvi accordi tra i genitori più favorevoli alla figlia questa ultima trascorrerà con i genitori dei periodi di tempo come di seguito evidenziati: i fine settimana verranno alternati tra i genitori e il padre potrà vedere e stare con un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera (o sabato mattina a Per_1 seconda della preferenza di ) alla domenica sera con rientro alle 21.30 Per_1 durante i periodi scolastici e 22.30/23.00 durante i periodi liberi da impegni scolastici;
durante la settimana in ogni caso il padre potrà trascorrere del tempo con la figlia previo accordo diretto con lei dopo i 14 anni e sempre previo avviso alla madre, e in ogni caso con una previsione minima di una sera a settimana (oggi individuata nel mercoledì) con rientro come indicato per il fine settimana. Il giorno infrasettimanale oggi individuato nel mercoledì sera, potrà essere modificato su richiesta del sig. con preavviso alla signora i almeno 48 ore, salvo Parte_1 Pt_2 assenso della stessa in conformità ai propri impegni Le vacanze poi verranno ripartite tra i genitori come segue: sette giorni consecutivi con il papà e sette giorni consecutivi con la mamma comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno con ciascuno dei genitori;
vacanze pasquali: due giorni consecutivi con il papà e due giorni consecutivi con la mamma alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno. vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo dei genitori) che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuno. I periodi di vacanza estiva dovranno essere reciprocamente comunicati tra genitori entro il 15.06, precisandosi che, se le ferie dei genitori si accavallassero, dovranno essere ripartite. Le festività che cadono infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. I genitori trascorreranno con la figlia il giorno del compleanno del genitore e entrambi trascorreranno con la figlia il giorno del loro compleanno (suddividendo pranzo o cena o congiuntamente). Fin d' ora durante i periodi di vacanza con i genitori come dianzi determinati il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso, salvo diversi accordi tra gli stessi.
3. Fermo restando che abiterà in via prevalente con la madre, la Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Quindi, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la madre viene sin d'ora delegata ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, così come autonomamente deciderà il padre per le stesse questioni nei giorni in cui la figlia sarà con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità della minore. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire alla figlia una corretta e serena crescita.
4.Contributo al mantenimento della prole
2 Il signor concorrerà a contribuire al mantenimento della figlia, Parte_1 corrispondendo alla signora la somma mensile di euro 500,00 Pt_2
(cinquecento/00) mediante corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge di anno in anno con decorrenza dai dodici mesi successivi al deposito della sentenza di separazione. L'assegno unico verrà percepito, come per legge nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Inoltre i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a ogni spesa straordinaria per la figlia, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di Rovigo e di seguito indicate:
-) spese mediche Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche Che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore e che rimangono a carico del genitore); c) spese di custodia, baby sitter;
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e giustificante entro il giorno 20 del mese successivo. Ogni spesa da concordarsi dovrà essere previamente autorizzata mediante invio di informativa comprendente anche eventuali preventivi. La richiesta dovrà pervenire tramite mail e il dissenso parimenti tramite mail o messaggio entro 20 giorni dalla richiesta. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in misura del 50% da ciascuno dei genitori.
3 5. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia, prevedendosi comunque che le ferie all'estero e /o di durata superiore ai tre giorni vadano comunque comunicate con indicazione del luogo di villeggiatura.
6. Nulla a titolo di mantenimento per il coniuge, che espressamente vi rinuncia.
7. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto.
8. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 27-2-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. la pronuncia di separazione consensuale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 13-10-2012 a RN (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2012, e dalla cui unione era nata la figlia il 14-1- Per_1
2012.
Con la sentenza n. 63/2024 depositata il 24-4-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto.
Con ulteriore ordinanza il giudice relatore disponeva la sostituzione dell'udienza del 5-11-2024 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnava alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note recanti gli accordi inerenti al divorzio.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 63/2024, depositata il 24-4-2024 e passata in giudicato l'8-10-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
4 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 787/2024 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 13-10-2012 a RN (PD) trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 5 novembre 2024
il Presidente estensore
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