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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice
Dott.ssa Alina Rossato Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5495/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BERTACCHE GIOVANNI CP_1
Parte attrice contro
Controparte_2 Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni rese dalla parte attrice nelle note scritte depositate il 02.07.2025 per l'udienza del
10.07.2025:
“insiste affinché il Tribunale intestato, previ gli adempimenti di rito, in camera di consiglio, dichiari lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Vicenza in data 20/03/2004 tra i coniugi nato a [...] il [...] (c.f. ), e nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(Romania) il 16/11/1982 (c.f. ). CodiceFiscale_2
Nulla a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, alla quale è già stata addebitata la separazione.
Spese legali integralmente rifuse.”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , nata il [...] in CP_1 Controparte_2
Faurei (ROMANIA), contraevano matrimonio civile in data 20.03.2004 in Vicenza (VI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 42, Parte I, anno 2004.
Con sentenza n. 485/2013, pubblicata in data 2.04.2013 e passata in giudicato, il Tribunale di Vicenza pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi in contumacia della resistente e con addebito alla stessa.
In data 13.11.2024, il sig. depositava ricorso innanzi al Tribunale di Padova chiedendo che CP_1 venisse pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius di scioglimento del matrimonio, contratto con rito civile e non concordatario).
All'udienza del 13.02.2025 compariva la sola parte ricorrente, la quale chiedeva un termine per procedere al rinnovo della notifica;
il Giudice, dunque, concedeva il termine richiesto, fissando l'udienza del
22.05.2025
Alla predetta udienza, la sig.ra non si costituiva;
quindi, il Giudice, verificata la Controparte_2 regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della sig.ra . CP_2
Con decreto del 18.06.2025, il Giudice invitava il ricorrente a depositare l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviando all'udienza dell'1.07.2025 in modalità cartolare.
In data 19.06.2025, il ricorrente depositava copia conforme della suddetta sentenza, con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato in data 20.05.2013, e rassegnava le proprie conclusioni.
Con decreto del 02.07.2025, il Giudice invitava il ricorrente a depositare l'atto integrale di matrimonio e a rivedere le proprie conclusioni, rinviando alla udienza cartolare del 10.07.2025.
In data 2.07.2025, il ricorrente depositava copia del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di
Vicenza in data 20/03/2004 (doc.6) e, rettificava le precedenti conclusioni di divorzio, come in epigrafe;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata a Faurei, in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce pagina 2 di 4 che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente delegato del Tribunale di
Vicenza.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il ricorrente chiede che non venga riconosciuta, in favore della resistente, la spettanza di un contributo al mantenimento a titolo di assegno divorzile, peraltro neppure richiesto dalla moglie;
la domanda del ricorrente va accolta.
Spese di lite a carico della convenuta, stante la totale soccombenza di quest'ultima; vengono liquidate nei minimi tariffari alla luce della semplicità della causa, nella somma di euro 2356, ( di cui euro 851 per studio, euro 602 per fase introduttiva, euro 903 per trattazione, esclusa la fase decisoria non essendo state depositate le memorie), oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , CP_1 Controparte_2 contratto il 20.03.2004 in Vicenza (VI), e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del medesimo Comune, n. 42, Parte I, anno 2004;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2356, ( di pagina 3 di 4 cui euro 851 per studio, euro 602 per fase introduttiva, euro 903 per trattazione, esclusa la fase decisoria non essendo state depositate le memorie), oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice
Dott.ssa Alina Rossato Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5495/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BERTACCHE GIOVANNI CP_1
Parte attrice contro
Controparte_2 Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni rese dalla parte attrice nelle note scritte depositate il 02.07.2025 per l'udienza del
10.07.2025:
“insiste affinché il Tribunale intestato, previ gli adempimenti di rito, in camera di consiglio, dichiari lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Vicenza in data 20/03/2004 tra i coniugi nato a [...] il [...] (c.f. ), e nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(Romania) il 16/11/1982 (c.f. ). CodiceFiscale_2
Nulla a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, alla quale è già stata addebitata la separazione.
Spese legali integralmente rifuse.”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , nata il [...] in CP_1 Controparte_2
Faurei (ROMANIA), contraevano matrimonio civile in data 20.03.2004 in Vicenza (VI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 42, Parte I, anno 2004.
Con sentenza n. 485/2013, pubblicata in data 2.04.2013 e passata in giudicato, il Tribunale di Vicenza pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi in contumacia della resistente e con addebito alla stessa.
In data 13.11.2024, il sig. depositava ricorso innanzi al Tribunale di Padova chiedendo che CP_1 venisse pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius di scioglimento del matrimonio, contratto con rito civile e non concordatario).
All'udienza del 13.02.2025 compariva la sola parte ricorrente, la quale chiedeva un termine per procedere al rinnovo della notifica;
il Giudice, dunque, concedeva il termine richiesto, fissando l'udienza del
22.05.2025
Alla predetta udienza, la sig.ra non si costituiva;
quindi, il Giudice, verificata la Controparte_2 regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della sig.ra . CP_2
Con decreto del 18.06.2025, il Giudice invitava il ricorrente a depositare l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviando all'udienza dell'1.07.2025 in modalità cartolare.
In data 19.06.2025, il ricorrente depositava copia conforme della suddetta sentenza, con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato in data 20.05.2013, e rassegnava le proprie conclusioni.
Con decreto del 02.07.2025, il Giudice invitava il ricorrente a depositare l'atto integrale di matrimonio e a rivedere le proprie conclusioni, rinviando alla udienza cartolare del 10.07.2025.
In data 2.07.2025, il ricorrente depositava copia del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di
Vicenza in data 20/03/2004 (doc.6) e, rettificava le precedenti conclusioni di divorzio, come in epigrafe;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata a Faurei, in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce pagina 2 di 4 che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente delegato del Tribunale di
Vicenza.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il ricorrente chiede che non venga riconosciuta, in favore della resistente, la spettanza di un contributo al mantenimento a titolo di assegno divorzile, peraltro neppure richiesto dalla moglie;
la domanda del ricorrente va accolta.
Spese di lite a carico della convenuta, stante la totale soccombenza di quest'ultima; vengono liquidate nei minimi tariffari alla luce della semplicità della causa, nella somma di euro 2356, ( di cui euro 851 per studio, euro 602 per fase introduttiva, euro 903 per trattazione, esclusa la fase decisoria non essendo state depositate le memorie), oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , CP_1 Controparte_2 contratto il 20.03.2004 in Vicenza (VI), e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del medesimo Comune, n. 42, Parte I, anno 2004;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2356, ( di pagina 3 di 4 cui euro 851 per studio, euro 602 per fase introduttiva, euro 903 per trattazione, esclusa la fase decisoria non essendo state depositate le memorie), oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 4 di 4