Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 14/04/2025 nella causa n. 582/2023 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti DE PASQUALE TIZIANA e LEONE FRANCESCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: inserimento in GPS con riserva in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero
Premesso che: con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto unitamente ad istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 23.6.2023, il Prof. , ha dedotto di essere in possesso di titolo di Parte_1 specializzazione conseguito presso l'Università De Almeria in Spagna utile per l'accesso all'insegnamento per la classe di concorso ADSS (Sostegno), come dichiarato nella domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS - Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di
Alessandria, istituite dall'O.M. 60/2020 e da ultimo disciplinate dall'O.M. 112/2022, presentata il
30.5.2022, e di essere stato pertanto inserito nella I fascia delle predette graduatorie provinciali
(biennio 2022/2024), alla posizione 46, con riserva, in ragione dell'abilitazione al sostegno acquisita all'estero e per la quale è stato richiesto, ma non ancora ottenuto, il riconoscimento in
Italia.
1
Egli ha ulteriormente affermato che, nonostante sia stato collocato in posizione utile per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 59, co. 4, D.L. 73/2021, non ha, in concreto, avuto la possibilità di essere individuato quale destinatario di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo, in ragione di quanto previsto dall'art. 7, co. 4, dell'O.M. 112/2022.
Ritenendo tale clausola irragionevole e contrastante con quanto disposto dalle norme di rango primario applicabili (art. 59, co. 4 cit., art. 19, co. 3bis e 3 ter, D.L. 4/2022, art. 5ter D.L. 228/2021)
e sostenendo, sotto il profilo del periculum in mora, che l'esclusione da proposte di lavoro a tempo determinato finalizzate all'assunzione in ruolo, e alla connessa formazione, determini pregiudizi non ristorabili per equivalente, il ricorrente ha chiesto, “IN VIA CAUTELARE e inaudita altera parte, stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - ritenere e dichiarare illegittimi e dunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione dalle procedure di assunzione di prima fascia delle G.P.S. in cui è inserita la parte ricorrente nella classe di concorso di suo interesse e di ogni altro provvedimento lesivo della sua legittima posizione giuridica;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente alla partecipazione alle procedure di assunzione dalla prima fascia delle GPS in cui è inserita per la classe di concorso di interesse, con ogni diritto conseguente in termini di tutela del diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva;
- condannare l'Amministrazione resistente a procedere all'assunzione di parte ricorrente sul posto legittimamente spettante, con efficacia giuridica ed economica retroattiva;
- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. NEL MERITO I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, ritenere e dichiarare illegittimi e disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione dalle procedure di assunzione di I fascia delle G.P.S. in cui è inserita la parte ricorrente per la classe di concorso di interesse e di ogni altro provvedimento lesivo della sua legittima posizione giuridica soggettiva;
II. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria;
III. conseguentemente, disporre il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, e il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, oltre interessi legali, in misura non inferiore a € 21.850,52 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.”.
All'udienza fissata per l'esame della istanza cautelare nessuno si è presentato, né è stata fornita prova della notifica del ricorso;
quindi è stato dichiarato non doversi provvedere su detta istanza.
Quanto al giudizio ordinario, costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Controparte_2
ha contestato la fondatezza della domanda proposta da controparte, chiedendone il
[...] rigetto.
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All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: il ricorso è infondato.
La previsione, contenuta nell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'OM 112/2022, a proposito dell'immissione con riserva dei docenti che sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, non può dirsi illegittima né per contrasto con una previsione di legge né perché priva di una sua ragionevolezza.
Detta disposizione così recita: “4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: … e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del CP_1 provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”.
Essa non si pone in contrasto con le norme di legge richiamate in ricorso.
Si osserva che l'art. 59, co. 4, D.L. 73/2021 prevede che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del il sistema Controparte_3 [...]
del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati Controparte_4 Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il
31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre
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annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”, mentre l'art. 5ter D.L. 223/2021, introdotto in sede di conversione dalla L. 15/2022, dispone che “1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124.”.
Con particolare riguardo all'a.s. 2022/2023, la proroga della procedura di cui all'art. 59, co. 4, cit., riguardante le sole assunzioni per la copertura di posti vacanti e disponibili di sostegno, è disposta
“limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno”, senza alcun riferimento a coloro che risultino iscritti “con riserva di accertamento del titolo”.
Ciò esclude la necessità di porsi finanche il dubbio interpretativo circa la reale portata di tale inciso contenuto nell'art. 59, co. 4, D.L. 73/2021.
La disposizione contenuta nell'O.M. 112/2022 non pare poi irragionevole.
In merito, si richiamano le argomentazioni di cui all'ordinanza del 5.9.2022 del Consiglio di Stato che, rigettando analoga istanza cautelare, ha individuato in detta previsione una sorta di punto di equilibrio tra la volontà di garantire i docenti muniti di titolo acquisito in Italia, o già riconosciuto al momento della scadenza del termine, e quella di consentire a chi abbia acquisto un titolo all'estero e sia ancora in attesa di riconoscimento la possibilità di essere comunque inserito in graduatoria ed in questo modo di poter accedere ad incarichi lavorativi sulla base di questa quando (e se) il titolo sarà riconosciuto, nonostante il riconoscimento tramite atto amministrativo debba probabilmente ritenersi atto avente natura costitutiva.
Si aggiunge che il Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 4340/2022 ha sottolineato che la censura di irragionevolezza della limitazione prevista va esclusa anche sotto altro profilo: nella fattispecie vengono infatti in rilievo, da un lato, l'interesse dei candidati muniti di titolo di specializzazione conseguito all'estero in attesa di riconoscimento a concorrere, al pari degli altri aspiranti, per un posto di docenza di sostegno, dall'altro l'interesse a che “la popolazione scolastica versante in delicate condizioni soggettive di svantaggio, al punto di necessitare di un docente di sostegno, venga assistita nel proprio percorso didattico da personale educativo di comprovata capacità e competenza tecnica”; le posizioni soggettive degli alunni che versano nelle suddette condizioni di
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fragilità trovano tutela nell'art. 7 dell'O.M. 112 proprio in quanto ritenute di primaria importanza all'esito della ponderazione degli interessi sopra menzionati.
Tale ponderazione di contrapposti interessi è stata effettuata dal entro i confini della CP_1 delega regolamentare del D.L. 22/2020 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”), entro cui si è inscritta l'O.M.
60/2020 e poi la successiva O.M. 112/2022; difatti, l'art. 2 co. 4 ter D.L. 22/2020, come modificato da ultimo dall'art. 19, co. 3bis, 3ter, D.L. 4/2022, attribuisce al un potere Controparte_2 regolamentare da esercitare mediante l'emanazione di “una o più ordinanze”, entro l'orizzonte temporale del quadriennio 2020/2024, in ordine alle “procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
D'altra parte, non può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo il quale l'iscrizione con riserva nelle GPS sia priva di utilità, posto che essa assicura, mediante l'attribuzione del relativo punteggio, la possibilità di stipulare contratti di lavoro nel periodo di efficacia, non appena il decreto di riconoscimento dovesse intervenire.
Peraltro, con riguardo all'a.s. 2023/2024, l'art. 5 D.L. 44/2023 ha previsto che “13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso. 14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge
3 maggio 1999, n. 124. 15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.” e il CP_1 resistente ha documentato che il ricorrente, il virtù di tanto, è risultato assegnatario di un incarico annuale per la classe di concorso ADSS presso l'IIS Montalcini di Acqui Terme (AL), rinunciandovi.
Con riferimento, infine, alla doglianza di parte ricorrente relativa all'inerzia del , che ha CP_1 portato all'instaurazione di un procedimento dinanzi al TAR Lazio avverso il silenzio- inadempimento dell'Amministrazione, si richiama quanto già affermato da altra giurisprudenza di merito: “Appare agevole, infatti, osservare come il denunciato ritardo dell'amministrazione nel provvedere circa la valutazione del riconoscimento rispetto al termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 non determina quale conseguenza che
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si debba necessariamente considerare tale titolo come equipollente a quelli italiani, dovendosi procedere comunque a una verifica, caso per caso, e potendosi formulare rilievi di merito circa la sua correttezza e autenticità e sufficienza ai fini della valutazione di equipollenza. In questo senso,
d'altronde, si consideri che la Corte di giustizia nella sentenza Sosiaali- del 16 giugno 2022 nella causa C- 577/20, con riferimento alla Direttiva UE 2005/36 e agli articoli 45 e 49 TFUE, da un lato, ha rilevato che la procedura di valutazione comparativa presuppone la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei titoli attestanti le qualifiche professionali rilasciate da ciascuno Stato membro, cosicché
“l'autorità dello Stato membro ospitante è in linea di principio tenuta a considerare come veritiero un documento quale, in particolare, un diploma rilasciato dall'autorità di un altro Stato membro”
(Tribunale di Milano, sent. n. 2780/2022 e n. 2595/2023).
Anche nella fattispecie, parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine all'equiparabilità del titolo estero posseduto a quello (di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno) conseguibile in Italia attraverso la procedura precisata dal d.m. n. 249/2010, con conseguente impossibilità di valutare il suo diritto all'inserimento in I fascia anche a prescindere dall'esistenza formale del riconoscimento ministeriale.
Il ricorso dev'essere quindi rigettato.
Sussiste giurisprudenza di merito difforme che rende opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 14.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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