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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 7.7.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1849/2025 R.G, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mazzaglia, giusta procura in Parte_1 atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 25.2.2025,
[...] ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti Parte_1 sanitari prescritti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negati dal
CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie riportate da essa ricorrente e richiamando nel corpo del ricorso le osservazioni mosse dal CTP al CTU nella precedente fase di ATPO.
1 Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Voglia L'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i Parte_1 presupposti sanitari per il riconoscimento dell'handicap grave oltre che per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in quanto invalido AL 100% con impossibilità a deambulare o compiere gli quotidiani di vita ordinaria senza bisogno di assistenza continua e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservando in prosieguo di giudizio di indicare un proprio consulente tecnico di parte.
Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1 specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Sostituita l'udienza del 7.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione della parte ricorrente, acquisite le note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa successivamente al giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso deve essere respinto, non sussistendo ragioni idonee a supportare la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.
2.1. Il tenore letterale del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. è chiaro nel senso di escludere che il giudice possa disporre la rinnovazione della consulenza tecnica a fronte di una contestazione generica, consistente nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico oppure ancora di una diversa interpretazione delle certificazioni mediche.
2.2. Se, infatti è vero che il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. non può essere assimilato ad un giudizio di impugnazione, tanto che allo stesso non si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni in generali, è altrettanto vero che detto giudizio presenta un requisito di ammissibilità consistente nella specificità dei motivi di contestazione alla CTU, analogo a quello che era richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere motivi specifici.
2 2.3. Stante l'identità del concetto di motivi specifici, può quindi trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione in ordine alla necessità del rinnovo della consulenza tecnica vada effettuata alla luce del tenore delle censure mosse da chi la contesta, dovendo esse essere idonee a palesare la necessità del rinnovo della consulenza tecnica in ragione dei vizi della medesima.
Dall'applicazione di tale principio deriva, inevitabilmente, che la richiesta di rinnovazione della CTU deve essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (v., tra le altre, Cass. n. 20188/2011; Cass. n. 17318/2004;
Cass. n. 21594/2004; Cass. n. 7341/2004; Cass. n. 10552/2003; Cass. n. 11467/2002).
2.4. Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata nel ricorso introduttivo ad affermare, senza argomentare sotto il profilo medico legale la non condivisibilità della CTU per non avere l'ausiliare tenuto conto delle patologie da cui essa è affetta, ossia dalla ipoacusia neurosensoriale, da poliartrosi e psoriasi, invero prese in considerazione dal CTU che ha ritenuto parte ricorrente proprio affetta da «ipoacusia neurosensoriale bilaterale, da poliartrosi e da psoriasi» (v. relazione CTU fase di ATPO), e per non aver il CTU utilizzato un diverso e non meglio indicato codice nosologico, che avrebbe determinato il raggiungimento della soglia del 100 % di invalidità a fronte della percentuale del 40 % di CP_ invalidità riconosciuta dalla Commissione medica e dal CTU nominato nella fase di
ATPO.
3. Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare invece esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ora, nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. , Persona_2 medico legale, ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, anamnestico e obiettivo della perizianda, prendendo in esame tutta la documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente.
In particolare, il CTU nominato nella fase di ATPO, esaminata la suddetta documentazione, ha effettuato un accurato esame clinico e provveduto all'anamnesi patologica della ricorrente, riportando nella relazione di consulenza tecnica i seguenti dati relativi alle patologie riportate dall'istante: «neurosensoriale bilaterale, da poliartrosi e da psoriasi», invero coincidenti con le patologie che parte ricorrente asserisce – non fondatamente – non essere state considerate dal CTU.
L'ausiliare ha inoltre evidenziato che «Tale complesso patologico la rende invalida nella misura non superiore al 40 % come da verbale della commissione».
3 Reputa, inoltre, il Tribunale dirimente, ai fini del raggiunto convincimento in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, quanto accertato dal CTU in sede di esame obiettivo, durante il quale il CTU non ha rilevato l'incapacità della parte di attendere agli atti della vita quotidiana, né l'incapacità di deambulare autonomamente.
In particolare, sul punto, nella relazione di CTU si legge: «Si presenta alla mia osservazione in buone condizioni generali, lucida e collaborante, ben orientata nel tempo
e nello spazio, sono presenti segni di psoriasi ai gomiti, alle ginocchia, al cuoio capelluto ed all'inguine; durante il colloquio si evidenzia una discreta limitazione nella capacità di percepire la voce».
Il Tribunale condivide, quindi, la diagnosi effettuata dal CTU, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo il ricorrente capace di deambulare autonomamente e di compiere gli atti della vita quotidiana.
4.Ora, a fronte del quadro tracciato dal CTU nominato nella precedente fase di ATPO, la ricorrente non ha – con il ricorso di opposizione oggetto del presente giudizio – fornito concreti elementi atti a far ritenere sussistente la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, atteso che la stessa si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP sulla base di motivazioni non medico- legali che sostanzialmente si appuntano sulla mera non condivisione delle conclusioni medico-legali cui è giunto il professionista nominato dal Tribunale.
Aggiunge il Tribunale che la parte ricorrente non ha allegato e dimostrato un mutamento nel quadro patologico da cui essa è affetta, limitandosi a fare leva sulle asserite – ma non esistenti – lacune della CTU, senza produrre alcuna documentazione medica sopravvenuta, avendo parte ricorrente versato in atti i medesimi certificati già prodotti nella fase di ATPO
e già presi in esame dall'ausiliare nominato nella fase di ATPO.
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici (essendo del tutto apodittiche e non argomentate e come tali) idonee a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del CTU.
Si tratta, pertanto, di un dissenso normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal CTU, la mera prospettazione di una
4 semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., n. 7341/2004; Cass., n.20188/2011).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per essere stata ammessa parte ricorrente al patrocinio a carico dell'Erario. CP_ Le spese di CTU relative alla fase di ATPO sono poste a carico dell' nella misura che liquida con separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ d) pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
Catania, l'8 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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