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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10/2025 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
4875 1 G, Cordoba (Argentina);
nata il [...] a [...], residente a Controparte_1
Colón 4875 1 G, Cordoba (Argentina);
nato il [...] a [...], Cordoba Controparte_2 Persona_1
(Argentina), residente a [...]1179 5 A, B° Nueva, Cordoba (Argentina);
nato il [...] a [...], residente a [...]Parte_2
359, Bª Alto Alberdi, Cordoba (Argentina), in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie nata il [...] a [...], Massachusetts CP_2
(Stati Uniti), residente a [...]359, Bª Alto Alberdi, Cordoba (Argentina), e Persona_2 nata il [...] a [...], Massachusetts (Stati Uniti), residente a [...]359, Bª Alto
Alberdi, Cordoba (Argentina);
nato il [...] a [...], residente a [...]. Colón Parte_3
4875 10 G, Cordoba (Argentina);
nata il [...] a [...], Cordoba Parte_4 Persona_1
(Argentina), residente a [...]33 Lote 1 S/N, Las Cañitas, Malagueño, Santa María, Cordoba
(Argentina), in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...] a [...], residente a [...]33 Lote 1 Persona_3
S/N, Las Cañitas, Malagueño, Santa María, Cordoba (Argentina); rappresentati e difesi dall'avv. Monica Lis Restanio. RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per parte ricorrente: “(…) CHIEDE All'ill.mo Giudice adito: - Che Ex art. 1 L. 91/1992
e in virtù della pacifica giurisprudenza che ha seguito la linea tracciata dalla Cassazione in S.U. con Sentenza 4466/2009, le sentenze c.d. “gemelle” della Cassazione n. 25317 e 25318 del
24.08.24, sia accertato e dichiarato lo status di cittadinanza italiana sin dal giorno della nascita dei ricorrenti e di conseguenza, ex art. 17 DPR 396/2000, si ordini al e Controparte_3 per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile della loro cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.
- Che si voglia tener conto, nel provvedimento finale, degli errori materiali nell'atto introduttivo segnalati supra. - La condanna di controparte alle spese di lite (…)”.
Per il resistente: “a.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 30 dicembre 2024 e proposto ai sensi degli artt.
3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies
c.p.c., i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di , nato il 1°.
1.1893 a Catenanuova (Enna), Persona_4 emigrato in Argentina, che non era mai stato naturalizzato cittadino argentino;
-che il predetto avo aveva contratto matrimonio con e dall'unione era nato CP_4 il figlio (17.12.1921), specificando che non erano riusciti a reperire il certificato di Parte_1 matrimonio;
-che aveva sposato e dal matrimonio era nato Parte_1 Persona_5
(14.06.1950), il quale, il 27.01.1978, aveva contratto matrimonio con Parte_1
(29.5.1954), quest'ultima richiedente lo status di cittadino italiano ai Controparte_1 sensi dell'art. 10 L. 555/1912;
-che dal matrimonio tra e erano nati i figli Parte_1 CP_1 CP_1
(08.1.1979), (21.4.1982), Controparte_2 Parte_2 Parte_3
(22.10.1983) e (18.12.1985); Parte_4
-dall'unione tra e erano nate le figlie Parte_2 Controparte_5 CP_2
(22.11.2012) e (28.6.2018);
[...] Persona_6
-che, dall'unione tra e era nata Parte_5 Controparte_6 [...]
(25.11.2016). Persona_3
Alla luce di quanto sopra e sull'assunto che non si era mai naturalizzato Persona_4 argentino, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro stato di cittadini italiani, acquisito jure sanguinis.
Al ricorso erano allegate soltanto le procure alle liti;
i documenti in esso richiamati erano depositati successivamente, in data 7 febbraio 2025.
Costituitosi, il eccepiva la inammissibilità della suddetta Controparte_3 produzione documentale, in quanto tardiva alla stregua del disposto di cui all'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di merito, che richiamava. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato chiedeva il rigetto della domanda, per mancanza di prova dei fatti a sostegno.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 4 novembre 2025, entrambe le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse decisa. La difesa dei ricorrenti contestava le deduzioni avversarie in ordine alla tardività della produzione successiva al deposito del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti erano stati trasmessi, nulla osservava.
Come sopra rilevato, unitamente al ricorso, sono state depositate soltanto le procure alle liti;
i documenti di cui al relativo indice sono stati prodotti successivamente.
Tale produzione documentale è tardiva.
Nel rito semplificato di cognizione introdotto dal D.L.gs 10/10/2022, n. 149, come modificato dal D.L.vo 31/10/2024, n. 164 - caratterizzato, appunto, dalla semplificazione, anche sotto il profilo della speditezza, in vista della realizzazione degli obiettivi di economia processuale e di rispetto della ragionevole durata - l'attore ha l'onere di depositare la documentazione a sostegno della domanda unitamente al ricorso, così come il convenuto ha l'onere di depositare la documentazione di cui intende avvalersi all'atto della sua costituzione, unitamente alla comparsa di risposta.
L'art. 281 undecies c.p.c., al primo comma prevede che: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai nn. 1),
2), 3), 3 bis, 4), 5) e 6) dell'art. 163 (…)”; al successivo terzo comma, che: “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese
e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d'ufficio (...)”.
Ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.: “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, e un termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dal tenore letterale delle norme richiamate, interpretate anche alla luce della ratio della nuova disciplina normativa - quale si ricava, per quanto riguarda la disposizione da ultimo richiamata, dal fatto che è stata eliminata la previsione (contenuta nella norma previgente) della facoltà per il giudice, in presenza di giustificato motivo, di concedere, su istanza di parte, un termine per nuova produzione documentale - si evince che alle parti è preclusa la possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti dopo il deposito del rispettivo atto di costituzione, con la sola eccezione prevista dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., ossia che l'esigenza sorga dalle difese controparte: soltanto in questo caso, se richiesto, il giudice concede un termine a tal fine.
La diversa interpretazione della difesa dei ricorrenti appare in contrasto con il vigente testo normativo, introdotto dal D.L.vo n. 164/2022, che, si ribadisce, ha limitato la possibilità di nuova produzione documentale alle sole ipotesi in cui la necessità discenda dalle difese avversarie.
A fronte di una assoluta carenza documentale, è evidente come non possa ritenersi la integrazione documentale connessa alle difese di controparte. Infine, è inidoneo il riferimento a problemi tecnici e di malfunzionamento del p.c.t, in quanto operato dalla difesa in termini generici ed in astratto, senza specifico riferimento al presente giudizio, rispetto al quale, peraltro, non è stata chiesta la rimessione in termini.
Per le ragioni esposte, non essendo stata fornita la prova dei fatti a suo fondamento, la domanda deve essere rigettata.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.800,00, oltre al rimborso delle spese generali.
Caltanissetta, 10 novembre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto