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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5532 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI MONDA RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. NIGRO NUNZIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 24/04/2018, dalla cui
[...]
unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_1
(nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1 - I coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e per l'effetto la casa coniugale, di proprietà del resta allo stesso assegnata, mentre la IG.ra , insieme ai due Pt_1 CP_1
figli minori, trasferirà la propria residenza presso la casa dei propri genitori e allorquando avrà altra residenza ,ne darà formale comunicazione al IG. 2 Entrambi i coniugi sono Pt_1 economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente all'obbligo del mantenimento;
3 La IG.ra preleverà, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione CP_1 del presente atto, arredi e suppellettili di sua proprietà, nonché effetti personali dall'abitazione coniugale ,come da elenco contenuto nella scrittura privata sottoscritta da entrambi in data
11.03.2025; 4 - I figli minori e saranno affidati in regime di affido condiviso ad Per_1 Parte_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza /domicilio della madre;
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza ,mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori relative ad istruzione ,educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori ,tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5 - il IG. e la IG.ra si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di Pt_1 CP_1
rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
calendario di visite per il padre non collocatario: il padre nei giorni di lunedì e mercoledì preleverà i minori direttamente all'uscita della scuola e li riaccompagnerà dopo cena per le ore 20,00 al domicilio della madre;
la madre si impegna ad avvisare tempestivamente il padre in caso di assenza dei figli da scuola, della ragione dell'assenza e nel caso quest'ultima avvenga nei giorni in cui i minori sono affidati al padre a consentire a quest'ultimo di prelevarli presso l'abitazione materna o se per altre ragioni sempre nell'interesse dei figli a riorganizzare il loro tempo insieme. Altresì si fa obbligo al IG. Pt_1
di avvisare anticipatamente ed in tempo congruo la IG.ra di una sua eventuale CP_1
indisponibilità nei giorni a lui spettanti. I figli minori staranno con il padre oltre che nei due giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì ,anche nei fine settimana alternati ,dal sabato dalle ore 10,00 o dall'uscita della scuola alla domenica sera dopo cena con rientro previsto alle ore
20,00,quando la scuola è chiusa ,la madre si impegna a consentire al padre di prelevare i figli
2 presso la residenza materna ,la madre o persona da lei delegata provvederà ad accompagnarli all'ingresso del palazzo per consegnarli al padre. -vacanze : per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni ,da concordare, anche non continuativi divisi tra luglio e agosto , ,comunicando formalmente entro il 30 maggio di ogni anno a mezzo mail./pec il periodo ed il luogo dove saranno i bambini;
da sempre i bambini frequentano la scuola privata e il campo estivo nel mese di luglio ,ove mai non ci fosse più accordo per la frequentazione del campo estivo, i genitori provvederanno a trovare soluzione alternativa anche con ausilio di baby sitter ,obbligandosi a ripartire le spese sia del campo estivo ,che della eventuale babysitter al
50% ,la cui somma di spettanza dovrà essere anticipatamente versata;
per eventuali altre vacanze nel periodo dell'anno ,all'occasione ,i genitori, in tempo congruo, concorderanno preventivamente nell'interesse dei minori;
-- festività natalizie : ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre o con la madre il 24 ed il 25 dicembre e saranno a casa entro le ore
21 ,00 e il 31dicembre ed il 1gennaio sempre il rientro alle ore 21,00; il giorno dell'epifania ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
-festività pasquali : ad anni alterni ,i minori saranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi in albis con l'altro ,sempre con il rientro a casa alle ore 21,00; compleanni ,festa del papà e della mamma: per i compleanni dei bambini se organizzate feste con amici di classe .la spesa sarà suddivisa tra entrambi i genitori ed entrambi vi parteciperanno per festeggiare i propri figli;
per i compleanni dei genitori, i minori staranno per l'occasione con l'uno o con l'altro e rientreranno a casa per le ore 20,00 . lo stesso anche per la festa del papà e della mamma, a prescindere dal giorno della settimana;
- il IG. si Pt_1 obbliga a corrispondere, entro e non oltre il 5 di ogni mese, alla IG.ra l'assegno di CP_1
€600,00(€300,00 a figlio) oltre rivalutazione istat , a mezzo bonifico bancario;
- l'assegno unico verrà percepito dalle parti nella misura del 50%;- il IG. concorrerà ,nella misura del Pt_1
50% alle spese extra assegno relative ai minori ,secondo le linee guida spese extra assegno” approvate dal tribunale di Napoli ed in particolare :le spese per la scuola privata e le relative incombenze da condividere al 50% .si precisa che da settembre c.a. la minore sarà iscritta Per_1
alla scuola pubblica che prevede il tempo pieno e in cui è compresa anche la refezione ,che ha un costo a parte e che verrà divisa al 50% tra i IGg. ri;
- I separandi Parte_2
concordano che i patti e le condizioni di cui al presente ricorso saranno operative dal momento della sottoscrizione dello stesso;
- Il costo per il contributo unificato per la presente procedura pari ad € 43,00 sarà sostenuto interamente da entrambe le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei
3 figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.17, parte II , S. A Sez. W , reg. Atti Matrimonio anno Parte_3
2018 );
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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