Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 2 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c.,, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5787/2024
TRA
, c.f. n.q. di procuratore generale del sig. Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_2 C.F._2
Suria, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1
Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 4 novembre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe, proponeva CP_ opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01/003068939, relativa all'atto di accertamento n. 4800.22/09/2022.0471627 del 22 settembre 2022, riferito all'anno 2018 notificata il 9 ottobre 2024, con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.598,12 a titolo di mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell' art. 2, comma 1-bis, del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463.
CP_ Rilevava che l'atto di accertamento n. 4800.22/09/2022.0471627 del 22 settembre 2022 non gli era stato notificato e, pertanto, eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto per la mancata notificazione degli atti presupposti.
2022.
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'ordinanza – ingiunzione CP_ n. 01-003068939 relativa ad atto di accertamento n. 4800.22/09/2022.0471627 del 22 settembre
2022 riferito all'anno 2018 notificata il 9 ottobre 2024; chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Istituto del diritto di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 ultimo comma legge
689/1981 e, comunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'ente resistente dal diritto a riscuotere le somme dovute per decorso del termine di cinque anni previsto dall'articolo 28 della legge 689/1981 e, per l'effetto, di ritenere e dichiarare che il sig. non doveva Parte_2 corrispondere la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta. Instava per le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ 2.- L' , costituendosi in giudizio, precisava che l'atto di accertamento n. CP_1
4800.22/09/2022.0471627 del 22 settembre 2022 riferito all'anno 2018 era stato notificato in data 15 ottobre 2022.
Contestava la presunta violazione del termine di cui all'art. 14 della l. 689/81, pur rilevando che erano in corso verifiche amministrative, ai fini di un eventuale annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta.
Evidenziava che, alla luce di quanto osservato, circa l'avvenuta notifica del 22 settembre 2022, era evidente l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Contestava, inoltre, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito alla luce di quanto osservato, in ordine l'avvenuta notifica del 22 settembre 2022.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Nel presente giudizio parte ricorrente propone opposizione l'ordinanza ingiunzione n.
CP_ 01/003068939 emessa in relazione all'atto di accertamento n. 4800.22/09/2022.0471627 del 22 settembre 2022, con cui gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 2.598,12
a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018.
Va rilevato che l' , con istanza del 26 marzo 2025, ha chiesto la cessazione della materia del CP_1
contendere rilevando è stata adottata la Disposizione n° 480000-25-0146 del 26 marzo 2025 di annullamento in autotutela dell'Ordinanza - Ingiunzione n. O1-003068939 ed ha prodotto relativa documentazione.
Dalla documentazione prodotta dall' emerge che l' ha proceduto all'annullamento in CP_1 CP_2 autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
5.- Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisone e in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali, in favore di parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella somma di € 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga