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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1614/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Chiede che il Tribunale di Pisa - Giudice Parte_1
monocratico del lavoro - voglia riconoscere il ricorrente affetto da malattia professionale (discopatia lombosacrale con ernie diffuse) nella misura del 10% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e voglia conseguentemente condannare l' (C.F. CP_1 ), con sede in Pisa, Via Di Simone n. 2, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita o l'indennizzo in capitale spettante, con decorrenza di legge. Sulle somme dovute interessi legali.
Vittoria di compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per la parte resistente “Pertanto si chiede che venga dichiarata la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese parzialmente compensate, considerato il risparmio sulle spese di CTU e il ridotto impegno dal punto di vista istruttorio e di attività del
Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (discopatia lombosacrale con ernie diffuse) con danno biologico pari al 10%.
2. Nello specifico lo riferiva di avere lavorato per circa 24 anni come Pt_1
operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti porta a porta, alle dipendenze di due diverse società, occupandosi della guida di mezzi Porter e di mezzi pesanti
(camion a 3 assi), per tutto il turno lavorativo di 38 ore settimanali, percorrendo strade anche molto dissestate, sterrate e con dossi. Nello svolgimento di tali mansioni il ricorrente è stato esposto continuamente a movimentazione manuale di carichi e a vibrazioni a corpo intero. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento della suddetta malattia professionale.
3. In data 05.03.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la malattia professionale e liquidando un indennizzo pari al 10%, come da provvedimento depositato del
29.01.2025.
Pag. 2 di 4 4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
6. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la CP_1
malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato il
29.01.2025.
9. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
10. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro (tenuto conto della liquidazione pari a 13.275,92 euro), come indicato concordemente CP_1
dalle parti, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario;
3) compensa le spese di lite nella misura del 50%.
Pisa, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1614/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Chiede che il Tribunale di Pisa - Giudice Parte_1
monocratico del lavoro - voglia riconoscere il ricorrente affetto da malattia professionale (discopatia lombosacrale con ernie diffuse) nella misura del 10% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e voglia conseguentemente condannare l' (C.F. CP_1 ), con sede in Pisa, Via Di Simone n. 2, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita o l'indennizzo in capitale spettante, con decorrenza di legge. Sulle somme dovute interessi legali.
Vittoria di compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per la parte resistente “Pertanto si chiede che venga dichiarata la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese parzialmente compensate, considerato il risparmio sulle spese di CTU e il ridotto impegno dal punto di vista istruttorio e di attività del
Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (discopatia lombosacrale con ernie diffuse) con danno biologico pari al 10%.
2. Nello specifico lo riferiva di avere lavorato per circa 24 anni come Pt_1
operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti porta a porta, alle dipendenze di due diverse società, occupandosi della guida di mezzi Porter e di mezzi pesanti
(camion a 3 assi), per tutto il turno lavorativo di 38 ore settimanali, percorrendo strade anche molto dissestate, sterrate e con dossi. Nello svolgimento di tali mansioni il ricorrente è stato esposto continuamente a movimentazione manuale di carichi e a vibrazioni a corpo intero. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento della suddetta malattia professionale.
3. In data 05.03.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la malattia professionale e liquidando un indennizzo pari al 10%, come da provvedimento depositato del
29.01.2025.
Pag. 2 di 4 4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
6. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la CP_1
malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato il
29.01.2025.
9. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
10. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro (tenuto conto della liquidazione pari a 13.275,92 euro), come indicato concordemente CP_1
dalle parti, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario;
3) compensa le spese di lite nella misura del 50%.
Pisa, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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