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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di AV – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1391/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “Revoca donazione” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Capozzi n.62, C.F. , rappresentata e difesa congiuntamente e CodiceFiscale_1
disgiuntamente dall'avv. Anna Lepore(C.F.: e dall'avv. CodiceFiscale_2
Nicola De Filippo (C.F.: ), giusta mandato a margine dell'atto CodiceFiscale_3
di citazione, elettivamente domiciliati come in atti;
-ATTORE-
E
, nata ad [...] il [...], ivi residente, alla via Controparte_1
Capozzi n.62, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. CodiceFiscale_4
Generoso Benigni (C.F ), giusta mandato in calce alla copia CodiceFiscale_5
dell'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni. Pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di AV, questo giudice provvedeva con decreto del
07/03/2025 a rinviare il procedimento per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15/04/2025 nella quale tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di AV , assumendo che con atto di donazione n.82933 Controparte_1
di repertorio e n.29665 di raccolta per notar di AV, stipulato Persona_2
in data 19/01/2007, l'attrice donò alla IP la nuda proprietà ( Controparte_1
riservandosene l'usufrutto) di un appartamento per abitazione al secondo piano della scala B in via Capozzi n.62 di AV, interno 5, composto di 3 camere e accessori in catasto fabbricati al foglio 34 particella 293/27 piano 2 , interno 5 scala B categoria
A2, classe 4. Nel detto rogito si prevedeva che la donante imponeva alla donataria l'obbligo di vivere con essa nell'appartamento in oggetto e di provvedere alla sua assistenza morale e materiale fornendo vitto, alloggio ed anche cure e assistenza medica, nonché medicinali in caso di malattia, vita sua natural durante, obbligo che la donataria accettava ed assumeva per sé e per i sui eredi.
Con successivo atto acquistava insieme alla IP , la Parte_1 Controparte_1
prima per l'usufrutto e la seconda per la nuda proprietà, un locale garage sito al piano terra del fabbricato sito in AV alla via Villani , quale pertinenza del suindicato appartamento e pagato interamente dall'attrice.
La sig.ra ha sostenuto che la IP si è totalmente sottratta Pt_1 CP_1
all'adempimento delle obbligazioni discendenti dal vitalizio detto, omettendo di dare doverosa esecuzione alle prestazioni assistenziali ed alimentari se non per la convivenza. Deduce altresì di essersi fratturata l'omero in data 03/01/ 2017 subendo un intervento chirurgico senza ricevere alcuna assistenza dalla IP dopo le dimissioni per cui era costretta a trasferirsi dalla sorella . CP_2
Ha aggiunto inoltre che dal mese di agosto 2017, dopo il rientro dalle vacanze estive, la convenuta ha iniziato a tenere una condotta gravemente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della zia che è stata costretta a sporgere nel mese di marzo 2018 Pt_1
querela-denuncia ai Carabinieri di AV.
Ha chiesto pertanto sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“In via di principalità, accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la risoluzione per grave inadempimento ex artt. 1453, 1455 C.C. del sopracitato contratto per notar del 19/1/2007 , rep. N. n.82933 ( appartamento per abitazione al secondo Per_2
piano della scala B, distinto con il numero 5, composto di tre vani ed accessori, in catasto fabbricati al fol. 34, particella n. 296/27, piano 2, int. 5, scala B, cat. A/2, classe
4, ubicato nel Comune di AV, via Capozzi n. 62) e, per l'effetto ordinare alla convenuta, attualmente convivente con la istante, di restituire l'immobile all'attrice e di lasciarlo libero da persone e cose;
b) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla concludente, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero in quella equitativamente determinata ex art. 1226 c.c.;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione ex art. 807 c.c. sia dell'appartamento ceduto con contratto per notaio del Per_2
19/1/2007, rep. n. 82933, sia del locale garage di cui al summenzionato atto del medesimo notaio rep.83353, n.29513 racc. del 20/04/2007; d) in via ancor più subordinata, per scrupolo difensivo e nella denegata ipotesi, comunque ordinarsi alla convenuta, a cagione della conclamata intollerabilità della convivenza, di lasciare libero da persone e cose l'antescritto appartamento di via
Capozzi n. 62 (Av), di cui la concludente è usufruttuaria vita natural durante, giusta il ripetuto atto donativo.
Spese vinte, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contrastava la domanda Controparte_1
rilevando preliminarmente che l'atto di donazione del notaio del 19/1/2007 Per_2
è da considerarsi atto di donazione a tutti gli effetti e non cessione di proprietà in cambio di assistenza tenuto altresì conto dell'età delle parti in causa al momento della stipula dell'atto , poco più di cinquant'anni l'attrice e in buona salute e 25 anni la convenuta per cui non vi poteva essere da parte della donante una causa diversa da quella della donazione.
Contestava l' obbligo di abitazione presso la donante allo scopo di esercitare l'assistenza morale e materiale a favore della donante atteso che la convenuta aveva contratto matrimonio da cui era nata una figlia, portatrice di seria disabilità, e in attesa di secondo figlio.
La convenuta precisava di aver assistito la zia per quanto era necessario e possibile finchè, la zia, dopo un lungo periodo di pacifica convivenza aveva cominciato a comportarsi in modo ostile non solo con la concludente IP, ma persino con la figlia di quest'ultima, e contestava di aver concretizzato l'invocata ingratitudine Per_3
della donataria rispetto alla donante.
Quanto infine al garage acquistato successivamente riteneva infondata la domanda non trattandosi nella specie di una cessione in cambio di assistenza poiché l'atto di acquisto del garage non veniva stipulato alla presenza di testimoni, come avrebbe dovuto essere per un contratto di vitalizio o per una donazione.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito rigettasse in quanto inammissibili e totalmente infondate le domande proposte, condannando l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. La convenuta, infine proponeva domanda riconvenzionale perché, “con riferimento alle obbligazioni modali inserite nell'atto di donazione, ne sia accertata e dichiarata la evidente nullità. Conseguentemente e comunque in ogni caso la concludente intende non essere costretta a coabitare con la zia, stante l'astio che la stessa manifesta nei suoi confronti ed anche nei confronti degli altri componenti della famiglia di essa , CP_1
(coniuge e figlia ), per cui, a prescindere dalla evidente nullità dell'intera Per_3
obbligazione modale, andrà via con i suoi familiari, appena le sarà possibile, e comunque in tempi brevi, dall'appartamento del quale la zia è usufruttuaria.
Allo stato, anche perché in avanzata gravidanza la concludente ha bisogno di tranquillità e di pace.
Sempre riconvenzionalmente chiede che l'attrice sia condannata a Parte_1
rimborsare alla concludente tutte le somme dalla stessa anticipate per lavori alla casa, per circa euro 15.000, come si riserva di dimostrare;
e sempre con vittoria di spese ed onorari.
La concludente si riserva di promuovere altre azioni nelle sedi competenti, così come i suoi familiari, per i maltrattamenti, le minacce e le ingiurie patite ad opera della
, con richiesta risarcitoria, in particolare per i danni morali subiti”. Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti. Terminata l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 07/04/2025. Assegnato nelle more il presente fascicolo alla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15/04/2025.
DIRITTO
Appare opportuno ripercorrere brevemente i principi in materia di rendita vitalizia o contratto di mantenimento (artt. 1872 e ss cc) e donazione modale (art. 793 cc), ricordando che distinta dal vitalizio oneroso (contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte ed interdipendenti) è la donazione modale, per diversità della causa e degli effetti. Si tratta di una donazione cui accede un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario, di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. La disposizione modale, quindi, costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza condizionare l'attuazione.
Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra assistenza, servizi, cura personale per tutta la durata della vita in corrispettivo della cessione di un immobile (o di altri beni o utilità) va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine alla rendita vitalizia, se ne differenzia per l'intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni consistenti in un facere invece che in un dare come nel vitalizio tipico: prestazioni a carattere essenzialmente morale e spirituale quali la compagnia, l'accompagnamento, il sostegno morale in favore dell'anziano. Il contratto di mantenimento, è, in sostanza, un contratto innominato e atipico che, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per il contenuto non meramente patrimoniale della prestazione dell'obbligato, per l'elemento della fiduciarietà e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità della prestazione in in rapporto alla stato di bisogno del beneficiario.
Da ciò deriva che a tale contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con tali peculiarità, né, in particolare, l'art. 1878 cc – che, nell'escludere la risoluzione del rapporto nel caso di mancato pagamento di rate scadute, si riferisce a sole prestazioni di dare, frazionabili, fungibili e suscettibili di coercizione. E, inammissibile, quindi, l'azione di risoluzione secondo i criteri di cui all'art.1453 cc.
Pertanto, - ritornando al caso di specie che ci occupa – dalla lettura dell'atto pubblico stipulato dal Notaio di AV in data 19/01/2007, a parere di Persona_2
questo Giudice, nell'ambito dell'attività ermeneutica della volontà dei contraenti, emerge che le parti non avevano inteso stipulare un vitalizio , ma, bensì, un negozio misto atipico, che si può sussumere nell'ambito della donazione modale, ex art. 793 cc. E' noto che il modo, da intendersi quale peso od onere imposto dal donante al donatario, comportando una limitazione della liberalità, costituisce un elemento accidentale della donazione, senza peraltro incidere sulla natura dell'atto, che mantiene la sua natura, tanto nella sostanza che nella forma.
Ciò posto deve preliminarmente essere esaminata la domanda in via principale proposta dall'attore che pertanto va intesa quale domanda di risoluzione della donazione modale per inadempimento del modus ex art. 793 comma 4 c.p.c.
Al riguardo risulta necessario evidenziare quali siano i limiti entro i quali è risolvibile la donazione. E' noto e pacifico che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra; si tratta in sostanza di un negozio "gratuito”, poiché all'attribuzione in favore di un soggetto non fa riscontro un'altra attribuzione a carico del medesimo;
in esso, a differenza dei contratti a prestazioni corrispettive, in cui, in rapporto di reciprocità, ogni prestazione è causa dell'altra (art. 1453 e ss. c.c.), lo specifico vantaggio patrimoniale è solo per il donatario, che beneficia dell'arricchimento.
Tuttavia la donazione può essere gravata da un onere (“modus”, art. 793, 1° comma,
c.c.), ossia un'obbligazione di dare o fare qualcosa a favore del disponente o di terzi: si ha in tale circostanza la cd. donazione modale. L'onere costituisce, pertanto, un limite alla liberalità; tuttavia esso non altera la causa gratuita del contratto, in quanto non diventa mai il corrispettivo dell'attribuzione negoziale;
senonché, costituendo l'onere un dovere a carico del donatario, il suo inadempimento può dar luogo alla risoluzione del negozio, la quale -non dipendendo da un difetto funzionale della causa, e non applicabili all'istituto in esame i principi validi per i contratti con prestazioni corrispettive, posto che la corrispettività tradizionalmente è del tutto estranea- in tanto può essere pronunziata, in quanto sia stata espressamente prevista nell'atto dal disponente;
in particolare l'articolo 793, comma 4 c.c. stabilisce che la risoluzione può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, solo se prevista nell'atto di donazione;
detta particolarità di disciplina, che si astrae dalla normale regola della risolubilità dei contratti, risponde all'esigenza, posta dal legislatore, di imporre una maggiore “resistenza” alla donazione rispetto alle vicende funzionali (vizi) che interferiscono sulla realizzazione della causa di detto atto di liberalità.
D'altro canto, se la donazione, come tutti i contratti, non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.), a riprova della particolarità della sua disciplina v'è l'attuale previsione della revocabilità, la quale può ancora avvenire, sia pur per gravi ragioni, in caso di ingratitudine del donatario (domanda posta in via subordinata dall'attrice) ovvero di sopravvenienza di figli al donante (artt. 800 e ss.
c.c.); se, quindi, la norma dell'art. 793 comma 4 c.c. è tipica e peculiare, la stessa, proprio per via della sua specialità, disciplina anche in modo completo ed esclusivo la risoluzione: in tal senso concordano dottrina e giurisprudenza;
ne consegue che, in materia di risoluzione della donazione modale per inadempimento dell'onere, non vi sono altre disposizioni che trovino ingresso. Conseguenza ne è che, oltre alla necessaria previsione nell'atto della risoluzione per inadempimento, la stessa non può essere configurata come una "clausola risolutiva espressa" ex articolo 1456 c.c.: in sostanza, al giudice chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione della donazione modale, non può, quindi, esser mai preclusa la valutazione della gravità dell'inadempimento e della imputabilità all'onerato (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 20/06/2014 n. 14120; Corte di
Appello di Potenza, 22/01/2004 n. 14); non potrebbe, infatti, trovare ingresso nell'istituto in esame, per le sue intrinseche caratteristiche, una risoluzione ipso facto dovuta ad una non grave deviazione rispetto ai doveri dell'onerato/donatario - doveri spesso non specificamente e puntualmente determinati nel contratto (come nel caso di specie), come, al contrario, previsto nel caso della clausola ex articolo 1456 c.c. per le obbligazioni a prestazioni corrispettive;
l'istituto della donazione, infatti, che per definizione deve essere oggetto di una valutazione ponderata del devolvente ed avere una marcata "resistenza" agli eventi successivi, mal si concilia con l'essere esposto ad eventuali ripensamenti del donante. Nel caso di specie, peraltro, le parti non hanno incluso nell'atto tale clausola e pertanto la risoluzione del contratto non può derivare dal mero accertamento in fatto del mancato adempimento dell'onere dovendosi in definitiva ritenere che, in mancanza di tale clausola nel contratto in oggetto, l'indagine sulla risolubilità del contratto debba riguardare la serietà del presunto inadempimento del donatario, ovvero involgere l'analisi delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e 1455
c.c. relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Fatte tali doverose premesse, per ciò che riguarda l'importanza dell'inadempimento a mente dell'art. 1455 c.c. ,le prove offerte non consentono di ritenere comprovato il dedotto grave inadempimento.
L'onere che si assume inadempiuto riguarda l'obbligo imposto alla donataria del seguente tenore:” la donante impone alla donataria l'obbligo di vivere con la stessa nell'appartamento in oggetto e di provvedere alla sua assistenza morale e materiale, fornendo vitto, alloggio ed anche cure ed assistenza medica nonché medicinali, in caso di malattia, vita sua natural durante, obbligo che la donataria accetta ed assume sia per sé che per propri eredi”.
Orbene deve rilevarsi che l'atto di donazione datato 19/01/2007, prevede in capo alla donataria un generico obbligo di “assistenza morale e materiale della donante per tutta la durata della sua vita”, senza alcuna specificazione, per cui tale obbligo non vale ad introdurre un vincolo di sinallagmaticità fra il trasferimento in favore della donataria e la prestazione alla stessa , quest'ultima configurando una mera limitazione del beneficio, volta al perseguimento di ulteriori fini dei donanti che, comunque, non ne snaturano la causa di liberalità.
Fatte tali doverose premesse, va preliminarmente rilevato che l'attrice fa risalire l'inadempimento della convenuta a partire dall'anno 2017 .
In effetti, a partire da tale data, evidentemente insorgono dei contrasti tra le parti tali da deteriorarne irreversibilmente i rapporti, circostanza confermata anche dalla donataria;
tuttavia la convenuta, con la propria difesa, assume che tali contrasti non si erano verificati per sua colpa deducendo che la zia si era resa responsabile di comportamento ostile non solo nei suoi confronti ma anche nei confronti della piccola
. Premesso che l'onere dell'assistenza presuppone che la parte creditrice versi Per_3
in uno stato di bisogno tale da non poter provvedere da sola a quanto le necessita, nel caso di specie non risulta che la fosse a ciò impedita, non avendo l'attrice Pt_1 dimostrato né invalidanti problemi di salute (se non legati esclusivamente al breve periodo di ricovero ospedaliero del 03/01/2017 e convalescenza), né che avesse necessità che qualcuno provvedesse per lei ai suoi bisogni primari, né che versasse in stato di bisogno tale che la donataria dovesse provvedere con denaro proprio all'acquisto di beni alimentari e medicinali.
L'obbligazione di cura e assistenza ha, infatti, caratteri un po' diversi dalle prestazioni di mera pulizia domestica (pure esplicitamente ricompresa nell'onere), attenendo ad obblighi prima di tutti morali, oltre che materiali, che presuppongono comunque un bisogno di accudimento generale;
pertanto deve ritenersi che l'eventuale temporanea omissione di tale prestazione da parte della convenuta per il periodo in cui nacquero contrasti con la donataria e per il prevalente accudimento alla propria figlia affetta da grave patologia, assunto inadempimento che comunque rimane limitato non solo in termini temporali, ma anche soggettivi, non solo non sia fatto ad ella imputabile, ma vada di contro ad inquadrarsi nel deteriorato rapporto tra le parti, che ha tratto origine dalla conflittualità familiare venutasi a creare tra le parti. Tale comportamento non può ritenersi connotato da quella gravità atta a giustificare l'intera risoluzione della disposizione donativa, tenendo conto peraltro del suo valore limitato alla nuda proprietà del cespite
In particolare va evidenziato che l'attrice ha incentrato la prova dei propri assunti sul fatto che la donataria dall'anno 2017 si è disinteressata dell'assistenza sulla stessa gravante.
Dalla prova istruttoria è emerso che i testi di parte attrice escussi, e CP_2 Tes_1
sorelle dell'attrice, non hanno riferito circostanze significative che non siano
[...]
riferibili a meri dissapori familiari, ad ogni modo limitati ai rapporti zia/IP,e per di più de relato, rimarcando che non v'è alcuna allegazione e tanto meno alcuna prova del comportamento assunto dalla convenuta nei confronti della donante. Da tali testimonianze non possono trarsi elementi di contrario convincimento atteso che tali testimonianze non rivestono alcun valore, nemmeno indiziario, in quanto riferiscono circostanze loro riferite dalla donante in ordine alla asserita mancata assistenza della convenuta. Sul punto “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cassazione 2015/569).
I testi di parte convenuta hanno di contro suffragato la tesi difensiva della stessa. La teste unica teste estranea, ha dichiarato che la ha dovuto Testimone_2 CP_1
dedicarsi per necessità alla figlia , perché affetta da seri problemi cerebrali e Per_3
bisognosa di assistenza per camminare . La teste ha altresì precisato di aver frequentato la casa della notando un atteggiamento freddo e distaccato da parte della zia CP_1
nei confronti della IP e della proIP rimproverandola perché spargeva i Pt_1
giocattoli. Ha infine sostenuto che l non si è mai lamentata con per il Pt_1 CP_1
mancato impegno nei servizi domestici. Dall'istruttoria pertanto non è emerso che l'attrice avesse necessità di particolare assistenza e tanto non solo in relazione alle proprie condizioni economiche, atteso che l'obbligo di assistenza assunto non doveva ritenersi limitato a quella materiale, ma anche in relazione all'effettivo bisogno di sostegno e collaborazione nell'attendimento delle normali esigenze quotidiane di vita, bisogno che parte attrice ha omesso di provare in giudizio.
Parte attrice nella comparsa conclusionale ha rappresentato che “è, emerso dagli atti di causa e come dichiarato dalla stessa controparte (cfr. note di trattazione del 12/7/2021) che la sig.ra ha lasciato l'abitazione della sig.ra Controparte_1 Parte_1
sottraendosi in tal modo all'obbligo di supporto morale e materiale e determinando, in automatico, la risoluzione del contratto”. Nel caso di specie, la donante non deduce che l'onere della convivenza fosse il motivo determinante della donazione. In ogni caso, la convivenza "vita naturale durante" tra soggetti non legati da vincoli di coniugio o parentela stretta, seppur formalmente assunta come obbligo, presenta delle intrinseche peculiarità che ne rendono difficile la configurazione come un onere in senso stretto, la cui inosservanza possa portare alla risoluzione di un atto di liberalità.
La convivenza, infatti, è un rapporto che si fonda su basi relazionali, affettive e personali, la cui prosecuzione è intrinsecamente legata alla sussistenza di un'armonia e di una volontà reciproca di condivisione della quotidianità. Imporsi o imporre una convivenza "vita naturale durante" come un vincolo giuridico indefettibile, pena la perdita del beneficio ricevuto, stride con la natura stessa del rapporto interpersonale.
A ciò si aggiunga che la clausola in oggetto, pur essendo stata rispettata per ben dieci anni, è stata oggettivamente incisa e resa insostenibile dagli eventi successivi e legittimi nella vita della : il matrimonio e la nascita di due figli. È del tutto Parte_2
evidente che la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte della Donataria abbia comportato l'esigenza di una propria autonomia abitativa e familiare, incompatibile con l'onere di convivenza imposto. Tali eventi, peraltro, rientrano nella normale evoluzione della vita di un individuo e non possono essere imputati a colpa della donataria a fini di un inadempimento contrattuale.
La giurisprudenza, seppur con riferimento ad altri contesti, ha più volte evidenziato la delicatezza delle clausole che incidono sulla libertà personale e sulla autodeterminazione degli individui. Sebbene l'onere in una donazione possa limitare il beneficiario, tale limitazione non può spingersi fino a comprimere diritti fondamentali o a imporre vincoli sulla vita privata che, per loro natura, non possono essere perpetui o inderogabili.
Nella specie, l'obbligo di convivenza "vita naturale durante" assume più la connotazione di un desiderio o di una aspettativa del donante, piuttosto che di un vero e proprio modus la cui violazione, anche in assenza di colpa grave del donatario, possa condurre alla risoluzione della donazione. L'allontanamento della donataria, conseguente al suo matrimonio e alla costituzione di un proprio nucleo familiare, nonché agli accertati contrasti tra le parti, non può essere considerato un inadempimento grave e imputabile, tale da giustificare la caducazione dell'atto di liberalità, soprattutto considerando il lungo periodo in cui l'onere è stato rispettato.
In sintesi, la clausola di convivenza "vita naturale durante" va interpretata con prudenza e tenendo conto delle mutate condizioni personali della donataria. L'impossibilità di proseguire la convivenza, determinata da eventi legittimi e non imputabili a colpa della donataria (matrimonio, costituzione di una propria famiglia e dissapori), non può integrare quell'inadempimento grave e imputabile che la legge richiede per la risoluzione di una donazione modale.
Detto ciò si può serenamente concludere che l'attrice non ha provato i fatti posti a sostegno della domanda, ossia non ha provato il grave inadempimento della donataria all'onere impostele, sicché la domanda va respinta anche in ordine alla revoca del contratto di compravendita rep.n.83353, n.29513 racc. per Notaio Persona_2
del 20/04/2007, avente ad oggetto il bene pertinenziale costituito dal locale garage sito in AV alla via Villani per il quale non vi è prova che vi sia stata cessione in cambio di assistenza.
Per ciò che attiene, poi, alla domanda, formulata in via subordinata, di revoca della donazione ex artt. 800 e 801 c.c., anche quest'ultima deve essere rigettata in quanto non provata.
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (c.c.2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463
(casi d'indegnità), ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (disp. di att. al c.c.
141).
Ciò precisato, le ipotesi che vengono richiamate nel caso in esame sono quelle della grave ingiuria e di maltrattamenti. A tal proposito si osserva che entrambe le ipotesi , richieste, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni del codice penale, e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008
n. 14093; Cass. 24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487). In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante.
In merito alla documentazione prodotta in atti dall'attore e specificatamente alla querela del marzo 2018 si osserva che la domanda di revoca della donazione per le fattispecie rappresentate, nell'ipotesi in cui il donante abbia denunciato il donatario di maltrattamenti va accompagnata dall'esito del procedimento penale.
Nella fattispecie de qua la sussistenza degli estremi dei maltrattamenti non risulta provata, perche' le risultanze processuali hanno dimostrato che il comportamento delle parti sia ricondotto ad una incompatibilità di carattere tra le parti stesse, evidenziatosi con la convivenza, che ha acuito lo stato di tensione tra esse insorto. Tanto emerge dalla sentenza assolutoria emessa dal dott. nell'ambito del procedimento Pt_3
penale R.G. 2427/2018 aperto nei confronti della a seguito di denuncia/querela CP_1
sporta dalla . Né dall'istruttoria espletata nel presente giudizio è emerso altro. Pt_1
Infine si rileva che parte convenuta ha dedotto di avere apportato delle migliorie all'immobile ricevuto in donazione e, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute. Atteso il rigetto della domanda attorea la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese per migliorie formulata dalla convenuta non merita di essere accolta.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, ex art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), considerata la complessità delle questioni trattate, la natura e l'esito del presente procedimento, costituiscono giusto motivo per disporre tra le parti in giudizio l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di AV, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda di risoluzione della donazione modale per inadempimento ex art. 793 c.c. formulata dall'attore in via principale;
2) RIGETTA la domanda di revocazione della donazione modale per ingratitudine ex artt. 800 e 801 c.c. formulata dall'attore in via subordinata;
3)RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in AV in data 15 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale