Art. 6.
Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 , verra' istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.
Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 , verra' istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.