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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21912/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21912/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pezone Parte_1 C.F._1
( presso lo studio del quale, in Napoli al viale Villa Santa Maria n. 14, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona dei procuratori e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
procuratrice di ( , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco
[...] CP_4 P.IVA_2
Caggiano ( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Cervantes n. 55/5, è CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 5219/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a procuratrice di la somma Controparte_1 CP_4
di euro 14.372,04 (oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento (avente ad oggetto la somma di euro 16.848,00 da restituire in 84 rate pagina 1 di 11 mensili) n. 16180555 concluso con il 10 maggio 2016. L'opponente ha: 1) Controparte_1
“disconosciuto” ogni rapporto con la non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione CP_4
della cessione del credito a tale società da parte di ed essendo, pertanto, tale Controparte_1
cessione invalida ed inefficace nei propri confronti;
2) dedotto che non risulta provato il conferimento di procura per la riscossione del credito in favore di 3) dedotto Controparte_1
la mancata notificazione di atto contenente la manifestazione di volontà del creditore di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine e la mancata indicazione, da parte della asserita creditrice, del numero delle rate impagate, neppure potendo sottacersi che, in realtà, “l'istante è stato sempre in regola con i pagamenti”; 4) prospettato la mancata certezza del credito sulla base delle allegazioni e della documentazione depositata in sede monitoria (neppure risultando prodotti tutti gli estratti conto -p. 10 dell'atto di citazione in opposizione); 5) eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
6) dedotto la nullità del contratto prodotto in sede monitoria stante l'omessa consegna al cliente di una copia della relativa scheda negoziale;
7) dedotto che il contratto prodotto in sede monitoria “deve essere qualificato, mancando
l'accettazione della banca, quale mera proposta negoziale, trattandosi di una manifestazione di volontà contrattuale del solo cliente rivolta alla banca” (p. 12 atto di citazione); 8) contestato e disconosciuto, in ogni caso, la conformità della copia del contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda formulata in sede monitoria;
9) in subordine, allegato la violazione della legge n. 108/96, dovendo, al fine della verifica del superamento della soglia in materia di usura, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito;
10) chiesto la condanna della banca al risarcimento dei “danni tutti patiti e patendi da quantificarsi in corso di causa anche in considerazione dello stress patito dall'istante e dalla di lui famiglia” (p. 10 atto di citazione). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la comunicazione della Controparte_1
cessione del credito (ben possibile anche per effetto della pubblicazione ex art. 58 t.u.b. -in concreto documentata- o della notificazione del decreto ingiuntivo) non rileva quanto al perfezionamento del medesimo contratto;
perfezionamento per il quale è, in realtà, sufficiente l'accordo (anche orale) tra cedente e cessionario;
ii) la sussistenza della propria legittimazione processuale alla luce della documentazione depositata;
iii) che, nel giudizio radicato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'onere di instaurare il procedimento di mediazione sussiste solo a fronte del provvedimento reso con riferimento alla provvisoria esecuzione del decreto;
iv) che la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50 t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo invece l'opponente (che si è limitato a sollevare contestazioni generiche), dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
v) che il contratto di finanziamento “è conforme alle norme sulla trasparenza
pagina 2 di 11 bancaria, di cui alla legge n. 154/1992, nonché al disposto dell'art. 117 del T.U.B, che, nel riproporre, unificandole, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 154/92, impone la redazione per iscritto del contratto di concessione del credito e la consegna al cliente di un esemplare del contratto stipulato, la cui ricezione è provata dalla firma apposta dall'opponente nel terzo riquadro del contratto agli atti” (p. 8 comparsa di costituzione); vi) che generico ed irrituale risulta il disconoscimento delle copie dei documenti depositati in sede monitoria;
vii) che altrettanto generica risulta la doglianza (peraltro formulata in termini eventuali) relativa alla violazione della disciplina in materia di usura, non essendosi lo neppure premurato di indicare la soglia Parte_1
superata e tenuto in ogni caso conto che la soglia per il secondo trimestre 2016 in relazione ai contratti di prestito personale era del 17,3125% (prevedendo invece il contratto n. 16180555 un t.a.n. del 13,90% ed un t.a.e.g. del 15,40%).
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnati -dapprima- il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato il 9 settembre 2022) e - successivamente- i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 14 gennaio 2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Deve essere in via preliminare esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione.
Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19596) nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto.
Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il già richiamato verbale di mediazione depositato il 9 settembre 2022), sì che non può dubitarsi della procedibilità della domanda.
2.2. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1 risulta fondato sulla pretesa invalidità ed inefficacia della cessione del credito stante la mancata notificazione della stessa al debitore. La doglianza risulta infondata atteso che la cessione del credito (che è contratto bilaterale cui risulta pagina 3 di 11 estraneo il debitore ceduto) si perfeziona sulla base del mero accordo tra cedente e cessionario, venendo invece la notificazione della cessione in rilievo solo al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente (e non al cessionario) e per valutare la prevalenza tra più cessioni (tra le altre, Cass., sez. 2, ord. 30 aprile 2021, n. 11436). Atteso che l'odierno opponente non ha dedotto di aver provveduto al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione in favore della società cedente, non si pone una questione di opponibilità della cessione che, peraltro, con riferimento all'ipotesi di cessioni di crediti in blocco ben può ritenersi soddisfatta mediante la pubblicità contemplata dall'art. 58 t.u.b.
Con riferimento invece alla doglianza prospettata per la prima volta nella memoria prevista dall'art. 183, co. 6., n. 1 c.p.c., occorre premettere che, a dispetto del dato lessicale impiegato, la parte ha, nella sostanza, inteso lamentare non un difetto di legittimazione processuale della controparte, bensì una carenza di titolarità (in capo alla medesima controparte) del credito azionato in sede monitoria
(sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
Tanto detto, occorre pure precisare che, avuto sempre riguardo al tenore degli atti di parte, lo non ha inteso contestare la conclusione del contratto di cessione dei crediti in sé, ma, solo, Parte_1
la ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto del (non contestato) contratto di cessione dei crediti in blocco (sulla distinzione appena delineata si vedano, di recente,
Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944); tanto considerato che la cessione del credito vantato nei propri confronti non può desumersi dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quale individua i crediti ceduti in blocco in modo estremamente generico.
Orbene, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'estratto della cessione in Gazzetta Ufficiale non deve contenere una specifica enumerazione dei crediti ceduti, essendo invece sufficiente l'indicazione per categorie dei crediti ceduti allorquando gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (tra le altre Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884), in tal caso spettando al debitore la specifica contestazione in ordine alla mancata riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra le categorie richiamate in Gazzetta Ufficiale (tra le tante, Cass., sez.
3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ebbene, con riferimento al caso concreto, ritiene questo Giudice che l'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (doc. 9 del fascicolo monitorio) contenga una assai puntuale elencazione dei criteri identificativi dei crediti ceduti (si pensi che, tra i 12 -concorrenti- criteri identificativi quelli sub nn.
pagina 4 di 11 1 e 7 fanno riferimento a crediti, alla data del 5.2.2017, in bonis e per i quali non v'era stato inadempimento anche di una sola rata -circostanza, questa, oggetto di deduzione da parte dello stesso odierno opponente- e che il criterio sub 10 fa riferimento a contratti conclusi da
[...]
entro una cornice temporale assai ridotta -4 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016- nella CP_1
quale è tra l'altro ricompresa anche la conclusione del contratto oggetto del presente giudizio) e che, per contro, lo (il quale, pure, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, ne era Parte_1
onerato) non abbia svolto alcuna specifica contestazione in ordine al concreto difetto (quanto alla propria posizione) di taluno dei requisiti identificativi dei crediti ceduti in blocco risultanti dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione in esame.
2.4. Generica ed infondata risulta pure la difesa mediante la quale l'opponente ha prospettato un difetto di capacità processuale della procuratrice (motivo di opposizione sopra Controparte_1
riportato sub 2).
Risulta infatti provato che, con atto notarile del 27 febbraio 2020 per notaio avente Persona_1
rep. n. 43929 e racc. n. 14408 (in relazione al quale l'opponente non ha svolto alcuno specifico argomento difensivo), ha conferito a procura speciale per (tra CP_4 Controparte_1
l'altro) gestire e/o fare opposizione alle procedure monitorie in relazione ai crediti acquistati dalla medesima sulla base di operazione di cartolarizzazione oggetto di pubblicazione in CP_4
Gazzetta Ufficiale (doc. 10 depositato nel fascicolo monitorio, dal quale risulta che ha CP_4 conferito al proprio procuratore, tra gli altri, il potere di “a) promuovere le azioni di cognizione, le procedure cautelari, monitorie e concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data della presente procura speciale, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori, dei garanti, dei datori di ipoteca e dei loro aventi causa finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei Crediti, ponendo in essere e sottoscrivendo ogni istanza, atto, ricorso, documento o attività necessari, in ogni stato e grado del giudizio ovvero promuovere processi di mediazione od intervenire nei medesimi in nome e per conto del mandante;
m) nominare, sostituire e revocare gli avvocati ed i legali incaricati della rappresentanza e difesa nei giudizi contro i debitori, in ogni stato e grado del relativo procedimento, compresi procedimenti sommari, di ingiunzione […] conferendo loro ogni più ampia ed opportuna facoltà e potere di legge […]; u) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura)”.
Alcun dubbio, pertanto, sussiste quanto al conferimento dei poteri processuali a CP_1
[...]
pagina 5 di 11 2.5. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati sub nn. 3) e 4) (esaminabili congiuntamente) è sufficiente osservare quanto segue.
2.5.1. Priva di pregio è la doglianza (sopra riportata sub n. 4) relativa alla mancata certezza del credito avuto pure riguardo alla documentazione depositata in sede monitoria.
Con riferimento a tale documentazione occorre svolgere due considerazioni.
2.5.1.1. In primis, l'opponente ne ha effettuato un disconoscimento del tutto irrituale.
Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento delle copie fotografiche di scritture deve essere svolto mediante indicazione delle specifiche difformità contestate. Infatti, ove non sussista una rituale certificazione di conformità agli originali, il giudice, nell'apprezzare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia, deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, utilizzando anche elementi presuntivi (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha osservato che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (così Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326, la quale cita anche, in senso conforme, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096).
Ebbene, il disconoscimento svolto dall'opponente (a pag. 3 dell'atto di citazione si legge
“l'opponente, infatti, disconosce sin da ora tutte le mere riproduzioni fotostatiche depositate dalla opposta”) risulta palesemente distonico rispetto a quello richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Lo stesso, quindi, non può che considerarsi irrituale e, pertanto, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto.
2.5.1.2. Ancora, lo ha preteso di escludere l'efficacia probatoria della documentazione Parte_1
depositata in sede monitoria sulla base di argomenti che sono, in realtà, indice di una incongrua valutazione del tipo contrattuale alla base del decreto ingiuntivo opposto. Come rilevato pure dalla parte opposta, infatti, il contratto concluso con è un contratto di finanziamento Controparte_1
(riconducibile al genus del mutuo), sì che del tutto inconferente risulta la doglianza relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto (i quali, come noto, sono documenti che rappresentano l'andamento del rapporto di conto corrente) ed il decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere pagina 6 di 11 pronunziato anche in assenza di un documento dalla parte indicato come emesso ai sensi dell'art. 50
t.u.b. (essendo all'uopo sufficiente, in realtà, la mera produzione del contratto e l'allegazione del numero di rate rimaste inadempiute).
2.5.1.3. Da ultimo, è appena il caso di osservare come, secondo costante giurisprudenza, la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione sia onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime,
Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez.
1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent.
9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, documentato la conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo (sul punto si veda pure quanto di seguito si dirà in ordine alla prova della conclusione del contratto) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno debitore nella misura riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Tanto è sufficiente per ritenere assolto l'onere sulla stessa gravante alla luce della richiamata giurisprudenza (essendo peraltro appena il caso di osservare come, sulla base di un'attenta lettura del contratto, del documento 1 e del piano di ammortamento depositati in sede monitoria, sia possibile desumere che la creditrice ha inteso avvalersi della decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato pagamento di ben 19 rate - tanto discende, sulla base del documento 1 depositato in sede monitoria, dividendo l'importo delle rate scadute e non pagate alla decadenza dal beneficio del termine, pari ad euro 6.062,90, con l'importo della singola rata, pari ad euro 317,60- e che della decadenza dal beneficio del termine la creditrice si è avvalsa successivamente alla scadenza della cinquantunesima rata -l'importo di euro
8.669,14 nel documento 1 indicato come capitale residuo, corrisponde -sulla base del piano di ammortamento- proprio all'importo capitale dovuto alla rata n. 52). Lo non ha invece in Parte_1
alcun modo provato il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del proprio debito, essendosi limitato ad allegare il regolare pagamento delle rate senza, tuttavia, offrirne alcuna evidenza.
2.5.2. Quanto alla doglianza (sopra riportata al n. 3) relativa al difetto di previa comunicazione della volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine è sufficiente osservare come la necessità di una simile previa comunicazione non sussista avendo in realtà la Suprema Corte costantemente affermato che la volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ben può essere manifestata anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., sez. 1, ord. 24 settembre 2020, n. 20042; Cass., sez. 3, sent. 8 maggio 2003, n.
6984; Cass., sez. 1, sent. 17 marzo 1978, n. 1343). Ne discende che alcuna concreta conseguenza pagina 7 di 11 può avere l'eventuale omessa comunicazione (omissione che -per quanto detto- non occorre verificare se si sia effettivamente concretizzata) della volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Quanto all'ulteriore contenuto della doglianza sopra riportata al n. 3) è invece sufficiente richiamare le considerazioni già svolte al precedente punto 2.5.1.3.
2.6. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 6), 7) ed 8) (esaminabili congiuntamente) occorre osservare quanto segue.
La conclusione del contratto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo non può esser posta in discussione per effetto del disconoscimento svolto dallo (alla pagina 11 dell'atto di Parte_1 citazione si legge “controparte si limita al deposito di una semplice copia della documentazione relativa al finanziamento che parte attrice disconosce e di cui chiede contestualmente il deposito in originale con sottoscrizione autografa di entrambe le parti stipulanti leggibile”). Un simile disconoscimento deve ritenersi svolto non ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (atteso che lo stesso non risulta specificamente diretto a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento), ma ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e risulta formulato secondo modalità irrituali (tra le tantissime,
Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., sez.
1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096), in quanto non idonee a prospettare i profili di asserita divergenza tra l'originale del documento e la relativa copia.
Né la conclusione del contratto può ritenersi non provata in conseguenza della mancata sottoscrizione, da parte della mutuante, del documento contrattuale prodotto dall'opposta.
Il documento 3 depositato in sede monitoria è una richiesta di finanziamento che, in quanto dichiarazione unilaterale recettizia, necessita soltanto della sottoscrizione del mutuatario (invero, nella specie, la richiesta risulta sottoscritta, oltre che dallo anche da un convenzionato Parte_1
operatore del mercato finanziario). A tale richiesta è seguita in pari data (conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della medesima proposta ai sensi del quale “il contratto si intende concluso con
l'accettazione scritta della richiesta da parte di comunque resa nota con l'accredito CP_1 dell'importo richiesto”) la comunicazione dell'accettazione della richiesta di finanziamento del 10 maggio 2016, sottoscritta sia dalla mutuante che (per ricevuta) dallo (doc. 4 del fascicolo Parte_1
monitorio).
L'opposta ha pertanto provato l'effettiva conclusione -attraverso lo scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.)- del contratto alla base del decreto ingiuntivo, oltre che, attraverso il documento 5 del fascicolo monitorio, l'effettiva erogazione del finanziamento (che, peraltro, nel caso concreto non è stata contestata).
pagina 8 di 11 Un simile procedimento è coerente con la previsione dell'art. 117 co 1 t.u.b. che non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo atto (Cass., sez 1, sent. 24 agosto 2016, n.
17290 del 24.8.2016 nonché, Cass., S.U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898 -relativa all'intermediazione finanziaria- e Cass., sez. 1, ord. 6 giugno 2018, n. 14646 -relativa ai contratti bancari).
Neppure, infine, può dubitarsi della mancata consegna al cliente della copia del contratto alla luce della dichiarazione sottoscritta dallo stesso alla pagina 4 del documento contrattuale Parte_1
(“dichiaro altresì di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte
e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”).
2.7. Estremamente generico risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 9) (formulato, tra l'altro, senza neppure precisare se la prospettata usurarietà attenga ai soli interessi moratori ovvero anche a quelli corrispettivi).
Tanto sia perché la parte non si è premurata di indicare le soglie in materia di usura che sarebbero state in concreto violate, sia perché non ha indicato i costi e le spese (asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96) per effetto dei quali sarebbe stata in concreto superata la soglia in materia di usura.
Tanto premesso, la doglianza relativa all'usurarietà delle pattuizioni contenute nel contratto concluso con risulta in ogni caso infondata ove si consideri (tenuto conto della sola - CP_1
pur generica- prospettazione dell'opponente) che tale contratto prevede un t.a.e.g. pari al 15,40% e che il decreto ministeriale di riferimento (prodotto dalla opposta) prevede, quanto ai contratti (come quello che viene qui in rilievo) conclusi nel secondo trimestre del 2016, un tasso soglia per il credito personale superiore al 17,3125% secondo quanto del resto osservato pure dall'opposta con deduzione cui lo non ha inteso replicare. Parte_1
3.
Considerato che
alla base del decreto ingiuntivo è un contratto concluso con un consumatore, al fine di assicurare la stabilizzazione della presente decisione (arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA), questo Giudice ritiene opportuno escludere in modo espresso la vessatorietà (art. 33 cod. cons.) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, e cioè di tutte (e sole) le clausole di seguito Controparte_5
indicate. Tanto in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'(obbligatorio) esame (anche) officioso dell'abusività/mancata abusività delle clausole del contratto concluso con il consumatore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”
(tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku
Białej cui si rinvia anche per ulteriori precedenti giurisprudenziali della medesima Corte).
pagina 9 di 11 Quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, esclusa la rilevanza ai fini dell'oggetto del presente giudizio degli artt. 8 (non risultando elementi alla stregua dei quali valutare come esercitato lo ius variandi ivi pattiziamente regolato) e 12 (atteso il decorso del termine di fisiologica estinzione del contratto che consente di ritenere non rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine), deve escludersi la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) della clausola contenuta all'art. 12 del contratto (nella parte in cui rinvia al punto 3.1 del modulo sulle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” - clausola da interpretare alla luce di quella contenuta all'art. 11 del medesimo contratto stante la previsione dell'art. 34, co. 1, cod. cons.) mediante la quale, in caso di decadenza dal beneficio del termine, è stato previsto un interesse moratorio pari all'1% mensile della quota capitale dell'intero debito residuo. Tanto perché, avuto riguardo al t.a.n. pattuito (13,90%), l'interesse moratorio non risulta eccedente il doppio della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi quale rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo in cui è stato concluso il contratto qui in esame (arg ex Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_2
Ancora, occorre pure escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 4, 5 e 6 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle richiamate clausole “di modo che il consumatore
è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; Persona_3
un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V.
c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia,
3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_4
4. All'accertata assenza di profili di invalidità del contratto e di illegittimità del comportamento della creditrice consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata (pure questa in modo assai generico) dall'opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto opposto già pronunziata con provvedimento del 28.1.2022;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona dei Parte_1 Controparte_1
procuratori e , delle spese del presente giudizio che liquida in euro CP_2 Controparte_3
5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21912/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pezone Parte_1 C.F._1
( presso lo studio del quale, in Napoli al viale Villa Santa Maria n. 14, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona dei procuratori e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
procuratrice di ( , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco
[...] CP_4 P.IVA_2
Caggiano ( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Cervantes n. 55/5, è CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 5219/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a procuratrice di la somma Controparte_1 CP_4
di euro 14.372,04 (oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento (avente ad oggetto la somma di euro 16.848,00 da restituire in 84 rate pagina 1 di 11 mensili) n. 16180555 concluso con il 10 maggio 2016. L'opponente ha: 1) Controparte_1
“disconosciuto” ogni rapporto con la non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione CP_4
della cessione del credito a tale società da parte di ed essendo, pertanto, tale Controparte_1
cessione invalida ed inefficace nei propri confronti;
2) dedotto che non risulta provato il conferimento di procura per la riscossione del credito in favore di 3) dedotto Controparte_1
la mancata notificazione di atto contenente la manifestazione di volontà del creditore di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine e la mancata indicazione, da parte della asserita creditrice, del numero delle rate impagate, neppure potendo sottacersi che, in realtà, “l'istante è stato sempre in regola con i pagamenti”; 4) prospettato la mancata certezza del credito sulla base delle allegazioni e della documentazione depositata in sede monitoria (neppure risultando prodotti tutti gli estratti conto -p. 10 dell'atto di citazione in opposizione); 5) eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
6) dedotto la nullità del contratto prodotto in sede monitoria stante l'omessa consegna al cliente di una copia della relativa scheda negoziale;
7) dedotto che il contratto prodotto in sede monitoria “deve essere qualificato, mancando
l'accettazione della banca, quale mera proposta negoziale, trattandosi di una manifestazione di volontà contrattuale del solo cliente rivolta alla banca” (p. 12 atto di citazione); 8) contestato e disconosciuto, in ogni caso, la conformità della copia del contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda formulata in sede monitoria;
9) in subordine, allegato la violazione della legge n. 108/96, dovendo, al fine della verifica del superamento della soglia in materia di usura, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito;
10) chiesto la condanna della banca al risarcimento dei “danni tutti patiti e patendi da quantificarsi in corso di causa anche in considerazione dello stress patito dall'istante e dalla di lui famiglia” (p. 10 atto di citazione). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la comunicazione della Controparte_1
cessione del credito (ben possibile anche per effetto della pubblicazione ex art. 58 t.u.b. -in concreto documentata- o della notificazione del decreto ingiuntivo) non rileva quanto al perfezionamento del medesimo contratto;
perfezionamento per il quale è, in realtà, sufficiente l'accordo (anche orale) tra cedente e cessionario;
ii) la sussistenza della propria legittimazione processuale alla luce della documentazione depositata;
iii) che, nel giudizio radicato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'onere di instaurare il procedimento di mediazione sussiste solo a fronte del provvedimento reso con riferimento alla provvisoria esecuzione del decreto;
iv) che la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50 t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo invece l'opponente (che si è limitato a sollevare contestazioni generiche), dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
v) che il contratto di finanziamento “è conforme alle norme sulla trasparenza
pagina 2 di 11 bancaria, di cui alla legge n. 154/1992, nonché al disposto dell'art. 117 del T.U.B, che, nel riproporre, unificandole, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 154/92, impone la redazione per iscritto del contratto di concessione del credito e la consegna al cliente di un esemplare del contratto stipulato, la cui ricezione è provata dalla firma apposta dall'opponente nel terzo riquadro del contratto agli atti” (p. 8 comparsa di costituzione); vi) che generico ed irrituale risulta il disconoscimento delle copie dei documenti depositati in sede monitoria;
vii) che altrettanto generica risulta la doglianza (peraltro formulata in termini eventuali) relativa alla violazione della disciplina in materia di usura, non essendosi lo neppure premurato di indicare la soglia Parte_1
superata e tenuto in ogni caso conto che la soglia per il secondo trimestre 2016 in relazione ai contratti di prestito personale era del 17,3125% (prevedendo invece il contratto n. 16180555 un t.a.n. del 13,90% ed un t.a.e.g. del 15,40%).
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnati -dapprima- il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato il 9 settembre 2022) e - successivamente- i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 14 gennaio 2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Deve essere in via preliminare esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione.
Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19596) nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto.
Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il già richiamato verbale di mediazione depositato il 9 settembre 2022), sì che non può dubitarsi della procedibilità della domanda.
2.2. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1 risulta fondato sulla pretesa invalidità ed inefficacia della cessione del credito stante la mancata notificazione della stessa al debitore. La doglianza risulta infondata atteso che la cessione del credito (che è contratto bilaterale cui risulta pagina 3 di 11 estraneo il debitore ceduto) si perfeziona sulla base del mero accordo tra cedente e cessionario, venendo invece la notificazione della cessione in rilievo solo al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente (e non al cessionario) e per valutare la prevalenza tra più cessioni (tra le altre, Cass., sez. 2, ord. 30 aprile 2021, n. 11436). Atteso che l'odierno opponente non ha dedotto di aver provveduto al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione in favore della società cedente, non si pone una questione di opponibilità della cessione che, peraltro, con riferimento all'ipotesi di cessioni di crediti in blocco ben può ritenersi soddisfatta mediante la pubblicità contemplata dall'art. 58 t.u.b.
Con riferimento invece alla doglianza prospettata per la prima volta nella memoria prevista dall'art. 183, co. 6., n. 1 c.p.c., occorre premettere che, a dispetto del dato lessicale impiegato, la parte ha, nella sostanza, inteso lamentare non un difetto di legittimazione processuale della controparte, bensì una carenza di titolarità (in capo alla medesima controparte) del credito azionato in sede monitoria
(sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
Tanto detto, occorre pure precisare che, avuto sempre riguardo al tenore degli atti di parte, lo non ha inteso contestare la conclusione del contratto di cessione dei crediti in sé, ma, solo, Parte_1
la ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto del (non contestato) contratto di cessione dei crediti in blocco (sulla distinzione appena delineata si vedano, di recente,
Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944); tanto considerato che la cessione del credito vantato nei propri confronti non può desumersi dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quale individua i crediti ceduti in blocco in modo estremamente generico.
Orbene, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'estratto della cessione in Gazzetta Ufficiale non deve contenere una specifica enumerazione dei crediti ceduti, essendo invece sufficiente l'indicazione per categorie dei crediti ceduti allorquando gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (tra le altre Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884), in tal caso spettando al debitore la specifica contestazione in ordine alla mancata riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra le categorie richiamate in Gazzetta Ufficiale (tra le tante, Cass., sez.
3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ebbene, con riferimento al caso concreto, ritiene questo Giudice che l'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (doc. 9 del fascicolo monitorio) contenga una assai puntuale elencazione dei criteri identificativi dei crediti ceduti (si pensi che, tra i 12 -concorrenti- criteri identificativi quelli sub nn.
pagina 4 di 11 1 e 7 fanno riferimento a crediti, alla data del 5.2.2017, in bonis e per i quali non v'era stato inadempimento anche di una sola rata -circostanza, questa, oggetto di deduzione da parte dello stesso odierno opponente- e che il criterio sub 10 fa riferimento a contratti conclusi da
[...]
entro una cornice temporale assai ridotta -4 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016- nella CP_1
quale è tra l'altro ricompresa anche la conclusione del contratto oggetto del presente giudizio) e che, per contro, lo (il quale, pure, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, ne era Parte_1
onerato) non abbia svolto alcuna specifica contestazione in ordine al concreto difetto (quanto alla propria posizione) di taluno dei requisiti identificativi dei crediti ceduti in blocco risultanti dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione in esame.
2.4. Generica ed infondata risulta pure la difesa mediante la quale l'opponente ha prospettato un difetto di capacità processuale della procuratrice (motivo di opposizione sopra Controparte_1
riportato sub 2).
Risulta infatti provato che, con atto notarile del 27 febbraio 2020 per notaio avente Persona_1
rep. n. 43929 e racc. n. 14408 (in relazione al quale l'opponente non ha svolto alcuno specifico argomento difensivo), ha conferito a procura speciale per (tra CP_4 Controparte_1
l'altro) gestire e/o fare opposizione alle procedure monitorie in relazione ai crediti acquistati dalla medesima sulla base di operazione di cartolarizzazione oggetto di pubblicazione in CP_4
Gazzetta Ufficiale (doc. 10 depositato nel fascicolo monitorio, dal quale risulta che ha CP_4 conferito al proprio procuratore, tra gli altri, il potere di “a) promuovere le azioni di cognizione, le procedure cautelari, monitorie e concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data della presente procura speciale, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori, dei garanti, dei datori di ipoteca e dei loro aventi causa finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei Crediti, ponendo in essere e sottoscrivendo ogni istanza, atto, ricorso, documento o attività necessari, in ogni stato e grado del giudizio ovvero promuovere processi di mediazione od intervenire nei medesimi in nome e per conto del mandante;
m) nominare, sostituire e revocare gli avvocati ed i legali incaricati della rappresentanza e difesa nei giudizi contro i debitori, in ogni stato e grado del relativo procedimento, compresi procedimenti sommari, di ingiunzione […] conferendo loro ogni più ampia ed opportuna facoltà e potere di legge […]; u) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura)”.
Alcun dubbio, pertanto, sussiste quanto al conferimento dei poteri processuali a CP_1
[...]
pagina 5 di 11 2.5. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati sub nn. 3) e 4) (esaminabili congiuntamente) è sufficiente osservare quanto segue.
2.5.1. Priva di pregio è la doglianza (sopra riportata sub n. 4) relativa alla mancata certezza del credito avuto pure riguardo alla documentazione depositata in sede monitoria.
Con riferimento a tale documentazione occorre svolgere due considerazioni.
2.5.1.1. In primis, l'opponente ne ha effettuato un disconoscimento del tutto irrituale.
Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento delle copie fotografiche di scritture deve essere svolto mediante indicazione delle specifiche difformità contestate. Infatti, ove non sussista una rituale certificazione di conformità agli originali, il giudice, nell'apprezzare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia, deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, utilizzando anche elementi presuntivi (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha osservato che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (così Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326, la quale cita anche, in senso conforme, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096).
Ebbene, il disconoscimento svolto dall'opponente (a pag. 3 dell'atto di citazione si legge
“l'opponente, infatti, disconosce sin da ora tutte le mere riproduzioni fotostatiche depositate dalla opposta”) risulta palesemente distonico rispetto a quello richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Lo stesso, quindi, non può che considerarsi irrituale e, pertanto, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto.
2.5.1.2. Ancora, lo ha preteso di escludere l'efficacia probatoria della documentazione Parte_1
depositata in sede monitoria sulla base di argomenti che sono, in realtà, indice di una incongrua valutazione del tipo contrattuale alla base del decreto ingiuntivo opposto. Come rilevato pure dalla parte opposta, infatti, il contratto concluso con è un contratto di finanziamento Controparte_1
(riconducibile al genus del mutuo), sì che del tutto inconferente risulta la doglianza relativa alla mancata produzione di tutti gli estratti conto (i quali, come noto, sono documenti che rappresentano l'andamento del rapporto di conto corrente) ed il decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere pagina 6 di 11 pronunziato anche in assenza di un documento dalla parte indicato come emesso ai sensi dell'art. 50
t.u.b. (essendo all'uopo sufficiente, in realtà, la mera produzione del contratto e l'allegazione del numero di rate rimaste inadempiute).
2.5.1.3. Da ultimo, è appena il caso di osservare come, secondo costante giurisprudenza, la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione sia onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime,
Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez.
1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent.
9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, documentato la conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo (sul punto si veda pure quanto di seguito si dirà in ordine alla prova della conclusione del contratto) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno debitore nella misura riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Tanto è sufficiente per ritenere assolto l'onere sulla stessa gravante alla luce della richiamata giurisprudenza (essendo peraltro appena il caso di osservare come, sulla base di un'attenta lettura del contratto, del documento 1 e del piano di ammortamento depositati in sede monitoria, sia possibile desumere che la creditrice ha inteso avvalersi della decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato pagamento di ben 19 rate - tanto discende, sulla base del documento 1 depositato in sede monitoria, dividendo l'importo delle rate scadute e non pagate alla decadenza dal beneficio del termine, pari ad euro 6.062,90, con l'importo della singola rata, pari ad euro 317,60- e che della decadenza dal beneficio del termine la creditrice si è avvalsa successivamente alla scadenza della cinquantunesima rata -l'importo di euro
8.669,14 nel documento 1 indicato come capitale residuo, corrisponde -sulla base del piano di ammortamento- proprio all'importo capitale dovuto alla rata n. 52). Lo non ha invece in Parte_1
alcun modo provato il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del proprio debito, essendosi limitato ad allegare il regolare pagamento delle rate senza, tuttavia, offrirne alcuna evidenza.
2.5.2. Quanto alla doglianza (sopra riportata al n. 3) relativa al difetto di previa comunicazione della volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine è sufficiente osservare come la necessità di una simile previa comunicazione non sussista avendo in realtà la Suprema Corte costantemente affermato che la volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ben può essere manifestata anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., sez. 1, ord. 24 settembre 2020, n. 20042; Cass., sez. 3, sent. 8 maggio 2003, n.
6984; Cass., sez. 1, sent. 17 marzo 1978, n. 1343). Ne discende che alcuna concreta conseguenza pagina 7 di 11 può avere l'eventuale omessa comunicazione (omissione che -per quanto detto- non occorre verificare se si sia effettivamente concretizzata) della volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Quanto all'ulteriore contenuto della doglianza sopra riportata al n. 3) è invece sufficiente richiamare le considerazioni già svolte al precedente punto 2.5.1.3.
2.6. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 6), 7) ed 8) (esaminabili congiuntamente) occorre osservare quanto segue.
La conclusione del contratto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo non può esser posta in discussione per effetto del disconoscimento svolto dallo (alla pagina 11 dell'atto di Parte_1 citazione si legge “controparte si limita al deposito di una semplice copia della documentazione relativa al finanziamento che parte attrice disconosce e di cui chiede contestualmente il deposito in originale con sottoscrizione autografa di entrambe le parti stipulanti leggibile”). Un simile disconoscimento deve ritenersi svolto non ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (atteso che lo stesso non risulta specificamente diretto a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento), ma ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e risulta formulato secondo modalità irrituali (tra le tantissime,
Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., sez.
1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096), in quanto non idonee a prospettare i profili di asserita divergenza tra l'originale del documento e la relativa copia.
Né la conclusione del contratto può ritenersi non provata in conseguenza della mancata sottoscrizione, da parte della mutuante, del documento contrattuale prodotto dall'opposta.
Il documento 3 depositato in sede monitoria è una richiesta di finanziamento che, in quanto dichiarazione unilaterale recettizia, necessita soltanto della sottoscrizione del mutuatario (invero, nella specie, la richiesta risulta sottoscritta, oltre che dallo anche da un convenzionato Parte_1
operatore del mercato finanziario). A tale richiesta è seguita in pari data (conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della medesima proposta ai sensi del quale “il contratto si intende concluso con
l'accettazione scritta della richiesta da parte di comunque resa nota con l'accredito CP_1 dell'importo richiesto”) la comunicazione dell'accettazione della richiesta di finanziamento del 10 maggio 2016, sottoscritta sia dalla mutuante che (per ricevuta) dallo (doc. 4 del fascicolo Parte_1
monitorio).
L'opposta ha pertanto provato l'effettiva conclusione -attraverso lo scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.)- del contratto alla base del decreto ingiuntivo, oltre che, attraverso il documento 5 del fascicolo monitorio, l'effettiva erogazione del finanziamento (che, peraltro, nel caso concreto non è stata contestata).
pagina 8 di 11 Un simile procedimento è coerente con la previsione dell'art. 117 co 1 t.u.b. che non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo atto (Cass., sez 1, sent. 24 agosto 2016, n.
17290 del 24.8.2016 nonché, Cass., S.U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898 -relativa all'intermediazione finanziaria- e Cass., sez. 1, ord. 6 giugno 2018, n. 14646 -relativa ai contratti bancari).
Neppure, infine, può dubitarsi della mancata consegna al cliente della copia del contratto alla luce della dichiarazione sottoscritta dallo stesso alla pagina 4 del documento contrattuale Parte_1
(“dichiaro altresì di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte
e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”).
2.7. Estremamente generico risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 9) (formulato, tra l'altro, senza neppure precisare se la prospettata usurarietà attenga ai soli interessi moratori ovvero anche a quelli corrispettivi).
Tanto sia perché la parte non si è premurata di indicare le soglie in materia di usura che sarebbero state in concreto violate, sia perché non ha indicato i costi e le spese (asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96) per effetto dei quali sarebbe stata in concreto superata la soglia in materia di usura.
Tanto premesso, la doglianza relativa all'usurarietà delle pattuizioni contenute nel contratto concluso con risulta in ogni caso infondata ove si consideri (tenuto conto della sola - CP_1
pur generica- prospettazione dell'opponente) che tale contratto prevede un t.a.e.g. pari al 15,40% e che il decreto ministeriale di riferimento (prodotto dalla opposta) prevede, quanto ai contratti (come quello che viene qui in rilievo) conclusi nel secondo trimestre del 2016, un tasso soglia per il credito personale superiore al 17,3125% secondo quanto del resto osservato pure dall'opposta con deduzione cui lo non ha inteso replicare. Parte_1
3.
Considerato che
alla base del decreto ingiuntivo è un contratto concluso con un consumatore, al fine di assicurare la stabilizzazione della presente decisione (arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA), questo Giudice ritiene opportuno escludere in modo espresso la vessatorietà (art. 33 cod. cons.) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, e cioè di tutte (e sole) le clausole di seguito Controparte_5
indicate. Tanto in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'(obbligatorio) esame (anche) officioso dell'abusività/mancata abusività delle clausole del contratto concluso con il consumatore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”
(tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku
Białej cui si rinvia anche per ulteriori precedenti giurisprudenziali della medesima Corte).
pagina 9 di 11 Quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, esclusa la rilevanza ai fini dell'oggetto del presente giudizio degli artt. 8 (non risultando elementi alla stregua dei quali valutare come esercitato lo ius variandi ivi pattiziamente regolato) e 12 (atteso il decorso del termine di fisiologica estinzione del contratto che consente di ritenere non rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine), deve escludersi la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) della clausola contenuta all'art. 12 del contratto (nella parte in cui rinvia al punto 3.1 del modulo sulle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” - clausola da interpretare alla luce di quella contenuta all'art. 11 del medesimo contratto stante la previsione dell'art. 34, co. 1, cod. cons.) mediante la quale, in caso di decadenza dal beneficio del termine, è stato previsto un interesse moratorio pari all'1% mensile della quota capitale dell'intero debito residuo. Tanto perché, avuto riguardo al t.a.n. pattuito (13,90%), l'interesse moratorio non risulta eccedente il doppio della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi quale rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo in cui è stato concluso il contratto qui in esame (arg ex Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_2
Ancora, occorre pure escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 4, 5 e 6 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle richiamate clausole “di modo che il consumatore
è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; Persona_3
un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V.
c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia,
3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_4
4. All'accertata assenza di profili di invalidità del contratto e di illegittimità del comportamento della creditrice consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata (pure questa in modo assai generico) dall'opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto opposto già pronunziata con provvedimento del 28.1.2022;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona dei Parte_1 Controparte_1
procuratori e , delle spese del presente giudizio che liquida in euro CP_2 Controparte_3
5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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