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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.
CA UT, nella causa iscritta al n. 2343 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi residente in Parte_1
Polistena Via S. Marina,91 (C.F. ), rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Caterina Mini', giusta procura in atti;
Ricorrente
E
5) (CF e P.IVA: Controparte_1
in persona della Dr.ssa , in qualità di Direttore P.IVA_1 CP_2
Generale in carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), alla c.da Porcaro n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzina Mandaglio CF , che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: Mansioni superiori – Riconoscimento indennità di coordinamento.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 esponeva di Parte_1
essere dipendente dell Controparte_3
, con la qualifica di operatore Professionale Sanitario - Vigilatrice
[...]
d'Infanzia, inquadrata nella categoria D del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica
2000/2001, e che a decorrere dal 7.11.2001 le veniva conferito l'incarico di caposala. In virtù del conferimento di tale funzione la ricorrente assumeva di esercitare da allora le funzioni di coordinamento e di svolgere pertanto tutte le mansioni superiori inerenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto, corrispondente al profilo del livello Ds del C.C.N.L. di riferimento. Dichiarava altresì di svolgere tali mansioni con carattere di prevalenza e continuità, ininterrottamente dal 7.11.2001, ma di non aver mai percepito la retribuzione corrispondente alla qualità e quantità di lavoro prestato. Lamentava pertanto la violazione dell'art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001, dell'art. 52 del T.U. sul pubblico impiego, del d.p.r. 761/1979, dell'art. 13 dello
Statuto dei Lavoratori e dell'art. 2126 c.c., posto che aveva ricevuto l'incarico di caposala al fine di sostituire l'infermiera, trasferita presso un'altra unità, che ricopriva il posto prima di lei;
reclamava altresì la violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. Cont Domandava dunque la condanna dell alla corresponsione delle differenze retributive, ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. 1998/2001, dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 C.C.N.L. 1998/2001.
L resisteva contestando, in ordine alle differenze Controparte_1
retributive lo svolgimento delle mansioni superiori ed eccepiva l'insufficienza del quadro probatorio offerto dalla ricorrente, la quale non aveva operato alcun raffronto tra le mansioni di caposala categoria Ds, che dichiarava di svolgere, e le mansioni di caposala categoria D, in cui è inquadrata, omettendo così di dedurre precise circostanze idonee a stabilire la corrispondenza delle mansioni svolte con quelle della superiore categoria di inquadramento. Con riguardo all'indennità di coordinamento il mancato svolgimento di funzioni atte a determinare la corresponsione di tale indennità.
Istruita la causa attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta, la causa è stata decisa all'odierna udienza.
Il presente giudizio verte tra le stesse parti ed ha come oggetto le medesime questioni esaminate nella sentenza n. 950/2019 del Tribunale di Palmi, dalla quale non si ritiene di doversi discostare in mancanza di elementi nuovi o sopravvenuti idonei a modificare la correttezza della decisione citata che per comodità si riporta.
Nel merito la domanda merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dapprima va affrontata la questione attinente alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili alla categoria DS.
Sul punto occorre previamente richiamare l'art. 52, co. 1, T.U.P.I. ai sensi del quale l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.
Nell'ambito del pubblico impiego, infatti, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina è irrilevante ai fini dell'inquadramento del lavoratore nel livello superiore (Cons. Stato, n.
746/1998). Lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, infatti, non attribuisce il diritto all'automatica promozione, considerato che tale rapporto non è assimilabile al rapporto di lavoro privato attesa la natura indisponibile degli interessi pubblici coinvolti. Infatti, il sistema dello ius variandi (in virtù del quale lo svolgimento di mansioni superiori comporta l'acquisizione della posizione superiore alle stesse corrispondente) trova applicazione limitatamente all'ambito privatistico, non potendo spiegare la propria efficacia anche nel rapporto di pubblico impiego ove prevale l'art. 97, co. 3, Cost., per il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, principio valevole anche per gli avanzamenti di carriera.
Qualora il lavoratore sia stato comunque adibito a mansioni superiori, l'art. 52, co. 4, gli assicura il diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento retributivo previsto per la qualifica superiore, rectius il solo diritto alla retribuzione corrispondente per il lavoro di fatto espletato. In ordine al profilo retributivo viene quindi recepita la regola dell'effettività delle mansioni ex art. 2103 c.c., che prescrive che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta. La ratio dell'applicazione di tale principio di natura privatistica anche al rapporto di lavoro pubblico risiede nella garanzia costituzionale della proporzionalità della retribuzione, sugellata dall'art. 36 Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Ciò posto, per consolidato orientamento giurisprudenziale - attinente al lavoro privato ma estensibile anche al lavoro pubblico - nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dal c.d. "criterio trifasico" e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. civ, sez. lav., ord.
n. 9414/2018). Va, quindi, ribadito come secondo il comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Alla luce di tali considerazioni, occorre concretamente accertare se le mansioni svolte dalla ricorrente - possano essere effettivamente ricondotte alla categoria contrattuale Ds e non siano già rientranti nella categoria D di appartenenza, individuando innanzitutto le mansioni svolte in fatto.
Va rilevato che, poiché investita della funzione di caposala, la ricorrente assumeva di svolgere funzioni di coordinamento e che per ciò solo espletava le mansioni di collaboratore professionale esperto di livello Ds.
A questo punto occorre procedere con la seconda fase del percorso logico- giuridico sopra richiamato, passando al vaglio le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Parte ricorrente ha indicato e documentato lo svolgimento di tutta una serie di compiti di coordinamento che, in virtù della connessione con la funzione di caposala, assumeva ricadenti nell'alveo della qualifica di collaboratore professionale esperto di categoria Ds, senza comunque operare un concreto raffronto rispetto alla declaratoria contrattuale di tale superiore livello di inquadramento. Invero, dalla declaratoria contrattuale emerge che non solo per il dipendente inquadrato nel livello economico Ds sono richieste "funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane," ma anche per il lavoratore inquadrato della categoria D sono richieste "capacità organizzative, di coordinamento e gestionali."
Pertanto, giungendo all'ultima delle tre fasi, si può affermare che, dal raffronto tra le mansioni espletate dalla ricorrente e le declaratorie suindicate, Parte_1
non ha svolto mansioni superiori in quanto l'attività di coordinamento è
[...]
insista nelle mansioni proprie della categoria D cui la stessa già appartiene.
Il mero svolgimento dell'attività di coordinamento, infatti, non può essere sic et simpliciter manifestazione di svolgimento di mansioni rientranti nella superiore categoria Ds, in quanto non è l'attività di coordinamento a rappresentare il quid pluris che contraddistingue l'una categoria rispetto all'altra. A nulla vale l'aver evidenziato, con particolare considerazione, lo svolgimento di mansioni relative al coordinamento delle risorse umane, atteso che l'attività di coordinamento (cfr.Cass., ord. 14507/2019) non è prerogativa del solo livello Ds.
Altrettanto priva di rilevanza è la specificazione di aver sostituito nel ruolo di caposala la precedente infermiera, posto che il personale infermieristico è inquadrato proprio nel livello D, per cui la ricorrente non si è trovata a sostituire un lavoratore inquadrato in un livello superiore né a svolgere le funzioni in precedenza svolte dal personale inquadrato nel livello Ds.
In effetti, nelle allegazioni formulate in ricorso e concernenti le mansioni svolte, parte ricorrente ha posto l'accento solo sullo svolgimento della funzione di coordinamento, rilevando di svolgere l'incarico di Capo con i relativi Parte_2
compiti. Non ha però fatto alcuna comparazione (neanche a livello descrittivo ed astratto, non avendo trascritto in ricorso la declaratoria contrattuale dei diversi profili né depositato il Contratto Collettivo parte normativa) tra i compiti svolti in concreto e quelli riconducibili alla declaratoria contrattuale Ds;
né ha specificato quali tra le mansioni svolte in concreto rientrerebbero nel profilo di appartenenza superiore Ds, né quali tra queste ultime la stessa svolge in modo prevalente, ritenendo sufficiente ( per rientrare nel profilo Ds) lo svolgimento del compito di coordinamento quale Capo Sala, quasi a ritenere sovrapponibile l'incarico di coordinamento, alle mansioni riconducibili al profilo Ds.
Nel ricorso, come già evidenziato, non è stata riportata la declaratoria contrattuale rivendicata (Ds) né sono state poste in rilievo le differenze tra le mansioni D (quelle di appartenenza) e quelle riconducibili al profilo Ds.
Orbene, atteso che lo svolgimento in concreto dell'incarico di coordinamento- sul quale si tornerà nel prosieguo- non determina in automatico lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo DS (salvo giungere alla conclusione errata che ogni qual volta si svolge l'incarico di coordinamento di cui all'art 10 del
CCNL si rientra in automatico anche nel profilo Ds) la domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non appare dunque fondata, in assenza di allegazione e di prova circa la svolgimento di mansioni riconducibili al profilo Ds.
Sulla differenza tra le mansioni riconducibili al profilo Ds e l'indennità di coordinamento la Cassazione di recente ha osservato che: “l'art. 13 del CCNL del Comparto sanità del 7.4.1999 non modificato dalla contrattazione collettiva successiva, cfr. art. 8 del CCNL 19.4.2004), dopo avere precisato che il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, che nell'ambito della categoria D è prevista Per_1
l'individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti, rinvia per la individuazione delle categorie e dei profili all'Allegato 1, precisando che i diversi profili all'interno di ciascuna categoria possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super" e che i profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di
"esperto". Nella medesima sentenza è stato anche evidenziato che: l'Allegato 1 del CCNL allegato CCNL 07.04.1999 (come modificato dall'allegato | CCNI integrativo 20.09.200] e dall'allegato 1 CCNL 19.04.2004), richiamato dall'art.
13, inquadra nell'ambito della categoria D (quella di appartenenza dell'odierno ricorrente) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
nell'ambito della categoria D la posizione di livello economico super DS (rivendicata dall'odierno ricorrente) è invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di Lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono
"a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente" autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento. gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta, 26. Livelli di autonomia e di responsabilità di pari ampiezza sono ribaditi, in sintonia con la declaratoria generale della categoria D livello DS. anche nella descrizione del profilo professionale DS (programmazione nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari della migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati, verifica dell'espletamento delle attività del personale medesimo, collaborazione alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari, coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio e di formazione del personale assegnato, assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto, formulazione delle proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli). Laddove, in coerenza con la declaratoria generale della categoria D, il profilo professionale del Collaboratore professionale sanitario è definito come quello proprio del lavoratore che: svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri,- nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi” ( Cass., 425/2019).
Passando alla questione dell'indennità di coordinamento, l'art. 10 C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica, biennio economico 2000-2001, prevede «una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno
- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria De con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità». Cont È pacifico che l con nota datata 7.11.2001, prot. n 8768, ha conferito alla ricorrente l'incarico di caposala nel P.O. di . Controparte_3 CP_3
In proposito la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale»; inoltre «ha precisato (v. Cass. 4 luglio 2012, n. 11162) che l'attività di coordinamento di cui all'art. 10 del c.c.n.l. è funzione ben diversa rispetto alle "capacità organizzative, di coordinamento e gestionali" previste dalla declaratoria contrattuale del livello D in quanto la prima
"integra una autonoma e distinta funzione che, in una logica premiale conferisce il diritto alla relativa indennità" (v. Cass. 28 agosto 2018, n. 21258), rilevando altresì che l'art. 10 istituisce «un'indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale etc. [...], limitandosi a identificare i destinatari dell'indennità in coloro ai quali tale funzione sia "affidata"» (cfr. ordinanze nn. 14507/2019 e 14690/2019). Alla luce di tali considerazioni si Contr deve riconoscere che a sia stata affidata dall Parte_1
proprio quella funzione di coordinamento autonoma e distinta che le dà diritto alla relativa indennità, indipendentemente dal fatto che la funzione stessa non le sia stata espressamente conferita, posto che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto proprio che tale incarico è insito nelle mansioni del caposala.
Più precisamente la Corte ha stabilito che «l'incarico richiede sempre un atto formale di conferimento», ribadendo l'orientamento già consolidato in giurisprudenza, ovverosia la necessità che vi sia traccia documentale di tali mansioni (ex multis Cass. n. 18679/2015). Si ritiene comprovata la sussistenza della traccia documentale del conferimento dell'incarico, rappresentata proprio dalla citata nota del 7.11.2001, corroborata inoltre dai documenti allegati al ricorso da cui risulta lo svolgimento delle funzioni di coordinatrice.
La ricorrente ha dunque sufficientemente dimostrato lo svolgimento effettivo di compiti riconducibili alle funzioni di coordinamento.
Pertanto, in presenza del formale incarico di coordinamento e del comprovato svolgimento delle connesse mansioni, la domanda di pagamento dell'indennità di coordinamento deve dirsi fondata, con la conseguenza che deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alle relative differenze retributive, spettanti dal
01.01.2016 al 30.04.2024.
I conteggi prodotti dalla ricorrente relativi alla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di coordinamento non sono stati espressamente Contr contestati dall' resistente, dovendosi pertanto ritenere corretta la somma individuata pari ad euro 13.947,92.
Per tutto quanto espresso il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto enunciato e rigettato nel resto. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, la restante parte segue il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art 10 del C.C.N.L. Comparto Sanità 1998/2001, limitatamente al periodo dal 01.01.2016 al 30.04.2024 e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle differenze retributive per le causali di cui in motivazione,
[...]
maturate e quantificate in complessivi € 13.947,92, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione sino al soddisfo;
2) respinge per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà;
4) condanna l al pagamento della restante parte che liquida in € 1.800,00 oltre Iva opa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dell'avv. Caterina
Mini dichiaratasi antistataria.
Palmi, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. CA UT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.
CA UT, nella causa iscritta al n. 2343 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi residente in Parte_1
Polistena Via S. Marina,91 (C.F. ), rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Caterina Mini', giusta procura in atti;
Ricorrente
E
5) (CF e P.IVA: Controparte_1
in persona della Dr.ssa , in qualità di Direttore P.IVA_1 CP_2
Generale in carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), alla c.da Porcaro n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzina Mandaglio CF , che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: Mansioni superiori – Riconoscimento indennità di coordinamento.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 esponeva di Parte_1
essere dipendente dell Controparte_3
, con la qualifica di operatore Professionale Sanitario - Vigilatrice
[...]
d'Infanzia, inquadrata nella categoria D del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica
2000/2001, e che a decorrere dal 7.11.2001 le veniva conferito l'incarico di caposala. In virtù del conferimento di tale funzione la ricorrente assumeva di esercitare da allora le funzioni di coordinamento e di svolgere pertanto tutte le mansioni superiori inerenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto, corrispondente al profilo del livello Ds del C.C.N.L. di riferimento. Dichiarava altresì di svolgere tali mansioni con carattere di prevalenza e continuità, ininterrottamente dal 7.11.2001, ma di non aver mai percepito la retribuzione corrispondente alla qualità e quantità di lavoro prestato. Lamentava pertanto la violazione dell'art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001, dell'art. 52 del T.U. sul pubblico impiego, del d.p.r. 761/1979, dell'art. 13 dello
Statuto dei Lavoratori e dell'art. 2126 c.c., posto che aveva ricevuto l'incarico di caposala al fine di sostituire l'infermiera, trasferita presso un'altra unità, che ricopriva il posto prima di lei;
reclamava altresì la violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. Cont Domandava dunque la condanna dell alla corresponsione delle differenze retributive, ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. 1998/2001, dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 C.C.N.L. 1998/2001.
L resisteva contestando, in ordine alle differenze Controparte_1
retributive lo svolgimento delle mansioni superiori ed eccepiva l'insufficienza del quadro probatorio offerto dalla ricorrente, la quale non aveva operato alcun raffronto tra le mansioni di caposala categoria Ds, che dichiarava di svolgere, e le mansioni di caposala categoria D, in cui è inquadrata, omettendo così di dedurre precise circostanze idonee a stabilire la corrispondenza delle mansioni svolte con quelle della superiore categoria di inquadramento. Con riguardo all'indennità di coordinamento il mancato svolgimento di funzioni atte a determinare la corresponsione di tale indennità.
Istruita la causa attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta, la causa è stata decisa all'odierna udienza.
Il presente giudizio verte tra le stesse parti ed ha come oggetto le medesime questioni esaminate nella sentenza n. 950/2019 del Tribunale di Palmi, dalla quale non si ritiene di doversi discostare in mancanza di elementi nuovi o sopravvenuti idonei a modificare la correttezza della decisione citata che per comodità si riporta.
Nel merito la domanda merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dapprima va affrontata la questione attinente alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili alla categoria DS.
Sul punto occorre previamente richiamare l'art. 52, co. 1, T.U.P.I. ai sensi del quale l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.
Nell'ambito del pubblico impiego, infatti, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina è irrilevante ai fini dell'inquadramento del lavoratore nel livello superiore (Cons. Stato, n.
746/1998). Lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, infatti, non attribuisce il diritto all'automatica promozione, considerato che tale rapporto non è assimilabile al rapporto di lavoro privato attesa la natura indisponibile degli interessi pubblici coinvolti. Infatti, il sistema dello ius variandi (in virtù del quale lo svolgimento di mansioni superiori comporta l'acquisizione della posizione superiore alle stesse corrispondente) trova applicazione limitatamente all'ambito privatistico, non potendo spiegare la propria efficacia anche nel rapporto di pubblico impiego ove prevale l'art. 97, co. 3, Cost., per il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, principio valevole anche per gli avanzamenti di carriera.
Qualora il lavoratore sia stato comunque adibito a mansioni superiori, l'art. 52, co. 4, gli assicura il diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento retributivo previsto per la qualifica superiore, rectius il solo diritto alla retribuzione corrispondente per il lavoro di fatto espletato. In ordine al profilo retributivo viene quindi recepita la regola dell'effettività delle mansioni ex art. 2103 c.c., che prescrive che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta. La ratio dell'applicazione di tale principio di natura privatistica anche al rapporto di lavoro pubblico risiede nella garanzia costituzionale della proporzionalità della retribuzione, sugellata dall'art. 36 Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Ciò posto, per consolidato orientamento giurisprudenziale - attinente al lavoro privato ma estensibile anche al lavoro pubblico - nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dal c.d. "criterio trifasico" e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. civ, sez. lav., ord.
n. 9414/2018). Va, quindi, ribadito come secondo il comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Alla luce di tali considerazioni, occorre concretamente accertare se le mansioni svolte dalla ricorrente - possano essere effettivamente ricondotte alla categoria contrattuale Ds e non siano già rientranti nella categoria D di appartenenza, individuando innanzitutto le mansioni svolte in fatto.
Va rilevato che, poiché investita della funzione di caposala, la ricorrente assumeva di svolgere funzioni di coordinamento e che per ciò solo espletava le mansioni di collaboratore professionale esperto di livello Ds.
A questo punto occorre procedere con la seconda fase del percorso logico- giuridico sopra richiamato, passando al vaglio le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Parte ricorrente ha indicato e documentato lo svolgimento di tutta una serie di compiti di coordinamento che, in virtù della connessione con la funzione di caposala, assumeva ricadenti nell'alveo della qualifica di collaboratore professionale esperto di categoria Ds, senza comunque operare un concreto raffronto rispetto alla declaratoria contrattuale di tale superiore livello di inquadramento. Invero, dalla declaratoria contrattuale emerge che non solo per il dipendente inquadrato nel livello economico Ds sono richieste "funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane," ma anche per il lavoratore inquadrato della categoria D sono richieste "capacità organizzative, di coordinamento e gestionali."
Pertanto, giungendo all'ultima delle tre fasi, si può affermare che, dal raffronto tra le mansioni espletate dalla ricorrente e le declaratorie suindicate, Parte_1
non ha svolto mansioni superiori in quanto l'attività di coordinamento è
[...]
insista nelle mansioni proprie della categoria D cui la stessa già appartiene.
Il mero svolgimento dell'attività di coordinamento, infatti, non può essere sic et simpliciter manifestazione di svolgimento di mansioni rientranti nella superiore categoria Ds, in quanto non è l'attività di coordinamento a rappresentare il quid pluris che contraddistingue l'una categoria rispetto all'altra. A nulla vale l'aver evidenziato, con particolare considerazione, lo svolgimento di mansioni relative al coordinamento delle risorse umane, atteso che l'attività di coordinamento (cfr.Cass., ord. 14507/2019) non è prerogativa del solo livello Ds.
Altrettanto priva di rilevanza è la specificazione di aver sostituito nel ruolo di caposala la precedente infermiera, posto che il personale infermieristico è inquadrato proprio nel livello D, per cui la ricorrente non si è trovata a sostituire un lavoratore inquadrato in un livello superiore né a svolgere le funzioni in precedenza svolte dal personale inquadrato nel livello Ds.
In effetti, nelle allegazioni formulate in ricorso e concernenti le mansioni svolte, parte ricorrente ha posto l'accento solo sullo svolgimento della funzione di coordinamento, rilevando di svolgere l'incarico di Capo con i relativi Parte_2
compiti. Non ha però fatto alcuna comparazione (neanche a livello descrittivo ed astratto, non avendo trascritto in ricorso la declaratoria contrattuale dei diversi profili né depositato il Contratto Collettivo parte normativa) tra i compiti svolti in concreto e quelli riconducibili alla declaratoria contrattuale Ds;
né ha specificato quali tra le mansioni svolte in concreto rientrerebbero nel profilo di appartenenza superiore Ds, né quali tra queste ultime la stessa svolge in modo prevalente, ritenendo sufficiente ( per rientrare nel profilo Ds) lo svolgimento del compito di coordinamento quale Capo Sala, quasi a ritenere sovrapponibile l'incarico di coordinamento, alle mansioni riconducibili al profilo Ds.
Nel ricorso, come già evidenziato, non è stata riportata la declaratoria contrattuale rivendicata (Ds) né sono state poste in rilievo le differenze tra le mansioni D (quelle di appartenenza) e quelle riconducibili al profilo Ds.
Orbene, atteso che lo svolgimento in concreto dell'incarico di coordinamento- sul quale si tornerà nel prosieguo- non determina in automatico lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo DS (salvo giungere alla conclusione errata che ogni qual volta si svolge l'incarico di coordinamento di cui all'art 10 del
CCNL si rientra in automatico anche nel profilo Ds) la domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non appare dunque fondata, in assenza di allegazione e di prova circa la svolgimento di mansioni riconducibili al profilo Ds.
Sulla differenza tra le mansioni riconducibili al profilo Ds e l'indennità di coordinamento la Cassazione di recente ha osservato che: “l'art. 13 del CCNL del Comparto sanità del 7.4.1999 non modificato dalla contrattazione collettiva successiva, cfr. art. 8 del CCNL 19.4.2004), dopo avere precisato che il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, che nell'ambito della categoria D è prevista Per_1
l'individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti, rinvia per la individuazione delle categorie e dei profili all'Allegato 1, precisando che i diversi profili all'interno di ciascuna categoria possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super" e che i profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di
"esperto". Nella medesima sentenza è stato anche evidenziato che: l'Allegato 1 del CCNL allegato CCNL 07.04.1999 (come modificato dall'allegato | CCNI integrativo 20.09.200] e dall'allegato 1 CCNL 19.04.2004), richiamato dall'art.
13, inquadra nell'ambito della categoria D (quella di appartenenza dell'odierno ricorrente) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
nell'ambito della categoria D la posizione di livello economico super DS (rivendicata dall'odierno ricorrente) è invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di Lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono
"a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente" autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento. gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta, 26. Livelli di autonomia e di responsabilità di pari ampiezza sono ribaditi, in sintonia con la declaratoria generale della categoria D livello DS. anche nella descrizione del profilo professionale DS (programmazione nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari della migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati, verifica dell'espletamento delle attività del personale medesimo, collaborazione alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari, coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio e di formazione del personale assegnato, assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto, formulazione delle proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli). Laddove, in coerenza con la declaratoria generale della categoria D, il profilo professionale del Collaboratore professionale sanitario è definito come quello proprio del lavoratore che: svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri,- nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi” ( Cass., 425/2019).
Passando alla questione dell'indennità di coordinamento, l'art. 10 C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica, biennio economico 2000-2001, prevede «una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno
- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria De con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità». Cont È pacifico che l con nota datata 7.11.2001, prot. n 8768, ha conferito alla ricorrente l'incarico di caposala nel P.O. di . Controparte_3 CP_3
In proposito la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale»; inoltre «ha precisato (v. Cass. 4 luglio 2012, n. 11162) che l'attività di coordinamento di cui all'art. 10 del c.c.n.l. è funzione ben diversa rispetto alle "capacità organizzative, di coordinamento e gestionali" previste dalla declaratoria contrattuale del livello D in quanto la prima
"integra una autonoma e distinta funzione che, in una logica premiale conferisce il diritto alla relativa indennità" (v. Cass. 28 agosto 2018, n. 21258), rilevando altresì che l'art. 10 istituisce «un'indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale etc. [...], limitandosi a identificare i destinatari dell'indennità in coloro ai quali tale funzione sia "affidata"» (cfr. ordinanze nn. 14507/2019 e 14690/2019). Alla luce di tali considerazioni si Contr deve riconoscere che a sia stata affidata dall Parte_1
proprio quella funzione di coordinamento autonoma e distinta che le dà diritto alla relativa indennità, indipendentemente dal fatto che la funzione stessa non le sia stata espressamente conferita, posto che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto proprio che tale incarico è insito nelle mansioni del caposala.
Più precisamente la Corte ha stabilito che «l'incarico richiede sempre un atto formale di conferimento», ribadendo l'orientamento già consolidato in giurisprudenza, ovverosia la necessità che vi sia traccia documentale di tali mansioni (ex multis Cass. n. 18679/2015). Si ritiene comprovata la sussistenza della traccia documentale del conferimento dell'incarico, rappresentata proprio dalla citata nota del 7.11.2001, corroborata inoltre dai documenti allegati al ricorso da cui risulta lo svolgimento delle funzioni di coordinatrice.
La ricorrente ha dunque sufficientemente dimostrato lo svolgimento effettivo di compiti riconducibili alle funzioni di coordinamento.
Pertanto, in presenza del formale incarico di coordinamento e del comprovato svolgimento delle connesse mansioni, la domanda di pagamento dell'indennità di coordinamento deve dirsi fondata, con la conseguenza che deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alle relative differenze retributive, spettanti dal
01.01.2016 al 30.04.2024.
I conteggi prodotti dalla ricorrente relativi alla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di coordinamento non sono stati espressamente Contr contestati dall' resistente, dovendosi pertanto ritenere corretta la somma individuata pari ad euro 13.947,92.
Per tutto quanto espresso il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto enunciato e rigettato nel resto. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, la restante parte segue il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art 10 del C.C.N.L. Comparto Sanità 1998/2001, limitatamente al periodo dal 01.01.2016 al 30.04.2024 e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle differenze retributive per le causali di cui in motivazione,
[...]
maturate e quantificate in complessivi € 13.947,92, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione sino al soddisfo;
2) respinge per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà;
4) condanna l al pagamento della restante parte che liquida in € 1.800,00 oltre Iva opa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dell'avv. Caterina
Mini dichiaratasi antistataria.
Palmi, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. CA UT