Articolo 793 del Codice di procedura civile
Articolo 638Articolo 752
Versione
21 aprile 1942
Art. 793.
(Convocazione dei creditori).

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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