Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1878.
(Mancanza di pagamento delle rate scadute).
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante, non puo' domandare la risoluzione del contratto, ma puo' far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
(Mancanza di pagamento delle rate scadute).
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante, non puo' domandare la risoluzione del contratto, ma puo' far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Commentari • 25
- 1. Cassazione civile n. 13232/2017https://www.brocardi.it/ · 238.8541
[…] ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano - in parte non fungibili e basati sull'"intuitus personae" - rispetto all'inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non è applicabile lart. 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 160
- 1. Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/04/2023, n. 210Provvedimento: […] e in via subordinata, si contesta che, pur ammettendo la natura vitalizia del contratto, osterebbe ad una pronuncia risolutiva il disposto dell'art. 1878 c.c. […] con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia dall'art. 1878 cod. civ.”).Leggi di più...
- soccombenza·
- contributo unificato·
- risarcimento danni·
- contratto vitalizio assistenziale·
- rescissione per lesione·
- risoluzione per inadempimento·
- art. 1878 c.c.·
- onere della prova·
- vendita di cose immobili·
- inadempimento contrattuale