Articolo 1878 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1878.

(Mancanza di pagamento delle rate scadute).

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante, non puo' domandare la risoluzione del contratto, ma puo' far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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