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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria D'Orsa, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
– resistente contumace –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 16/10/2024 per l'udienza del
23/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/1/2023, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 14/4/2018 e di avere generato con Controparte_1 quest'ultima un figlio, , nato a [...] il [...], deduceva che la Persona_1
1 moglie lo aveva tradito in più occasioni con l'ex marito di nazionalità rumena (padre delle altre figlie avute in costanza del precedente matrimonio); che la stessa si era recata, a sua insaputa, in Romania con il figlio, ove aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con un altro uomo e che la sua volontà era quella di non fare più rientro in Italia;
che la moglie gli aveva manifestato il rifiuto del figlio di voler vedere e comunicare con il padre.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia di separazione giudiziale con addebito alla moglie;
la liberazione da parte di quest'ultima della casa coniugale e l'assegnazione in proprio favore della stessa, l'affidamento congiunto del figlio minore , con Per_1
domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita in base alle esigenze del minore;
di garantire l'alternanza tra i genitori nelle vacanze estive ed invernali con il figlio;
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50%delle spese straordinarie.
La resistente, malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto, non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale dell'8/5/2023, il ricorrente confermava il contenuto del ricorso. Il Presidente, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, con ordinanza del 10/5/2023, dettava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre;
obbligo del Per_1
ricorrente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e di contribuire per il 50% alle spese straordinarie relative al medesimo.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23/10/2024 (sostituita con il deposito di note scritte), con la concessione al ricorrente del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso, va anzitutto dato atto della regolarità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e dell'ordinanza presidenziale, eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nei confronti della resistente . Controparte_1
2 Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire, in materia di notificazione degli atti nelle ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e di mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale, chi decida di allontanarsi dalla stessa è onerato di dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe circa la nuova dimora o domicilio, al fine di consentire il raggiungimento della sua persona per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord.
14/11/2023, n. 31722).
Secondo tale arresto, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c. È ammissibile, pertanto, laddove il destinatario dell'atto abbia contravvenuto all'obbligo di diligente comunicazione sopra menzionato, provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza dei presupposti di applicazione della norma.
Nel caso in esame, non avendo la resistente in alcun modo reso noto il luogo in cui dimora o comunque ove di fatto risiede, va ritenuta valida e regolare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dall'odierno ricorrente, dovendo per l'effetto dichiararsi la contumacia di nel presente giudizio. Controparte_1
3. Ciò posto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
4. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e
3 consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta-menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha imputato la responsabilità della separazione ad Parte_1
, ponendo a fondamento della relativa domanda una serie di Controparte_1 condotte poste in essere dalla moglie in violazione dei doveri coniugali.
Nello specifico, in costanza del matrimonio vi sarebbero stati diversi tradimenti della moglie e, in particolare, la stessa avrebbe, persino, ospitato presso la casa coniugale, in assenza del coniuge, l'ex marito di nazionalità rumena, con cui avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che la moglie, a sua insaputa, si è recata con il figlio minore in Romania, senza fare ritorno in Italia, e che la stessa gli avrebbe riferito di avere in detto Paese un nuovo compagno.
Tuttavia, deve osservarsi come le allegazioni del ricorrente siano rimaste del tutto prive di riscontro probatorio nel corso del giudizio, non avendo il ornito la prova né della Pt_1
veridicità dei fatti addotti né del nesso di causalità tra gli stessi ed il sorgere della crisi coniugale.
Pertanto, tenuto conto del carente quadro probatorio tanto in ordine alla violazione dei
4 doveri coniugali da parte di in costanza del matrimonio quanto in Controparte_1
relazione al nesso di causalità rispetto al deteriorarsi del vincolo di coniugio, la domanda di addebito non può che essere rigettata.
5. Quanto all'affidamento del figlio minore , va osservato che la disciplina Per_1
sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
È evidente, pertanto, che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Orbene, sulla base del materiale probatorio in atti, non ravvisa il Collegio elementi concreti di pregiudizio per l'interesse del minore, tali da giustificare la deroga al modello legale di affidamento condiviso, di talchè deve conseguentemente disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre (così come chiesto dal ricorrente).
6. Nulla va invece disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto del fatto che la resistente, con la quale coabita il figlio minore, se ne è allontanata da lungo tempo.
Quanto, poi, al chiesto ordine di liberazione della casa coniugale dagli effetti personali di proprietà della resistente, il ricorrente dovrà azionare gli ordinari rimedi civilistici offerti dall'ordinamento, non potendo adottarsi in questa sede alcuna pronuncia.
7. In ordine all'esercizio del diritto di visita del ricorrente, tenuto conto dell'età raggiunta
5 dal minore (15 anni) e della circostanza che lo stesso da tempo non intrattiene alcun rapporto con il padre, ritiene il Collegio di non adottare alcuna statuizione in merito al regime di visita paterno, lasciando alla libera determinazione delle parti la scelta dei tempi e delle modalità di incontro padre-figlio.
8. Quanto, invece, alle statuizioni di natura economica relative al mantenimento della prole, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter
c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in assenza di alcuna informazione reddituale e patrimoniale sulle parti, può senz'altro essere confermato a carico del l'obbligo di corresponsione Pt_1
dell'importo complessivo di € 150,00, così come previsto nell'ordinanza presidenziale, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nell'interesse del figlio, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Palermo.
9. Tenuto conto, infine, della contumacia della parte resistente, le spese del giudizio devono lasciarsi a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia della parte resistente, definitivamente pronunziando:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Controparte_1
AI (Romania) il 16/9/1974, e , nato a [...] il [...], di cui al Parte_1
6 matrimonio civile celebrato a Palermo il 14/4/2018, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 76, parte prima, anno 2018;
b) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
c) affida il figlio minore , nato a Palermo il [...], ad [...] i Persona_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, disponendo che il minore possa incontrare il padre nei termini indicati in parte motiva;
d) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore con lei convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
d) lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30/1/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Serena Pezzano.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria D'Orsa, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
– resistente contumace –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 16/10/2024 per l'udienza del
23/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/1/2023, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 14/4/2018 e di avere generato con Controparte_1 quest'ultima un figlio, , nato a [...] il [...], deduceva che la Persona_1
1 moglie lo aveva tradito in più occasioni con l'ex marito di nazionalità rumena (padre delle altre figlie avute in costanza del precedente matrimonio); che la stessa si era recata, a sua insaputa, in Romania con il figlio, ove aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con un altro uomo e che la sua volontà era quella di non fare più rientro in Italia;
che la moglie gli aveva manifestato il rifiuto del figlio di voler vedere e comunicare con il padre.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia di separazione giudiziale con addebito alla moglie;
la liberazione da parte di quest'ultima della casa coniugale e l'assegnazione in proprio favore della stessa, l'affidamento congiunto del figlio minore , con Per_1
domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita in base alle esigenze del minore;
di garantire l'alternanza tra i genitori nelle vacanze estive ed invernali con il figlio;
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50%delle spese straordinarie.
La resistente, malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto, non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale dell'8/5/2023, il ricorrente confermava il contenuto del ricorso. Il Presidente, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, con ordinanza del 10/5/2023, dettava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre;
obbligo del Per_1
ricorrente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e di contribuire per il 50% alle spese straordinarie relative al medesimo.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23/10/2024 (sostituita con il deposito di note scritte), con la concessione al ricorrente del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso, va anzitutto dato atto della regolarità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e dell'ordinanza presidenziale, eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nei confronti della resistente . Controparte_1
2 Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire, in materia di notificazione degli atti nelle ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e di mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale, chi decida di allontanarsi dalla stessa è onerato di dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe circa la nuova dimora o domicilio, al fine di consentire il raggiungimento della sua persona per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord.
14/11/2023, n. 31722).
Secondo tale arresto, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c. È ammissibile, pertanto, laddove il destinatario dell'atto abbia contravvenuto all'obbligo di diligente comunicazione sopra menzionato, provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza dei presupposti di applicazione della norma.
Nel caso in esame, non avendo la resistente in alcun modo reso noto il luogo in cui dimora o comunque ove di fatto risiede, va ritenuta valida e regolare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dall'odierno ricorrente, dovendo per l'effetto dichiararsi la contumacia di nel presente giudizio. Controparte_1
3. Ciò posto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
4. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e
3 consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta-menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha imputato la responsabilità della separazione ad Parte_1
, ponendo a fondamento della relativa domanda una serie di Controparte_1 condotte poste in essere dalla moglie in violazione dei doveri coniugali.
Nello specifico, in costanza del matrimonio vi sarebbero stati diversi tradimenti della moglie e, in particolare, la stessa avrebbe, persino, ospitato presso la casa coniugale, in assenza del coniuge, l'ex marito di nazionalità rumena, con cui avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che la moglie, a sua insaputa, si è recata con il figlio minore in Romania, senza fare ritorno in Italia, e che la stessa gli avrebbe riferito di avere in detto Paese un nuovo compagno.
Tuttavia, deve osservarsi come le allegazioni del ricorrente siano rimaste del tutto prive di riscontro probatorio nel corso del giudizio, non avendo il ornito la prova né della Pt_1
veridicità dei fatti addotti né del nesso di causalità tra gli stessi ed il sorgere della crisi coniugale.
Pertanto, tenuto conto del carente quadro probatorio tanto in ordine alla violazione dei
4 doveri coniugali da parte di in costanza del matrimonio quanto in Controparte_1
relazione al nesso di causalità rispetto al deteriorarsi del vincolo di coniugio, la domanda di addebito non può che essere rigettata.
5. Quanto all'affidamento del figlio minore , va osservato che la disciplina Per_1
sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
È evidente, pertanto, che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Orbene, sulla base del materiale probatorio in atti, non ravvisa il Collegio elementi concreti di pregiudizio per l'interesse del minore, tali da giustificare la deroga al modello legale di affidamento condiviso, di talchè deve conseguentemente disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre (così come chiesto dal ricorrente).
6. Nulla va invece disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto del fatto che la resistente, con la quale coabita il figlio minore, se ne è allontanata da lungo tempo.
Quanto, poi, al chiesto ordine di liberazione della casa coniugale dagli effetti personali di proprietà della resistente, il ricorrente dovrà azionare gli ordinari rimedi civilistici offerti dall'ordinamento, non potendo adottarsi in questa sede alcuna pronuncia.
7. In ordine all'esercizio del diritto di visita del ricorrente, tenuto conto dell'età raggiunta
5 dal minore (15 anni) e della circostanza che lo stesso da tempo non intrattiene alcun rapporto con il padre, ritiene il Collegio di non adottare alcuna statuizione in merito al regime di visita paterno, lasciando alla libera determinazione delle parti la scelta dei tempi e delle modalità di incontro padre-figlio.
8. Quanto, invece, alle statuizioni di natura economica relative al mantenimento della prole, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter
c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in assenza di alcuna informazione reddituale e patrimoniale sulle parti, può senz'altro essere confermato a carico del l'obbligo di corresponsione Pt_1
dell'importo complessivo di € 150,00, così come previsto nell'ordinanza presidenziale, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nell'interesse del figlio, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Palermo.
9. Tenuto conto, infine, della contumacia della parte resistente, le spese del giudizio devono lasciarsi a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia della parte resistente, definitivamente pronunziando:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Controparte_1
AI (Romania) il 16/9/1974, e , nato a [...] il [...], di cui al Parte_1
6 matrimonio civile celebrato a Palermo il 14/4/2018, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 76, parte prima, anno 2018;
b) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
c) affida il figlio minore , nato a Palermo il [...], ad [...] i Persona_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, disponendo che il minore possa incontrare il padre nei termini indicati in parte motiva;
d) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore con lei convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
d) lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30/1/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Serena Pezzano.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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