Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2243
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Autotutela obbligatoria

    Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dell'emissione di un provvedimento di sgravio integrale da parte dell'Ufficio.

  • Accolto
    Sgravio integrale delle somme

    Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dell'emissione di un provvedimento di sgravio integrale da parte dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Autonomia tra giudizio di merito e cautelare

    La Corte ha ritenuto di non poter disporre la revoca della condanna alle spese afferente alla fase cautelare, poiché il giudizio di merito e quello cautelare rappresentano due segmenti giudiziali assolutamente autonomi ed indipendenti, tenendo conto che la domanda cautelare è stata respinta anche per difetto evidente del "periculum in mora".

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2243
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo