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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2243/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, AT
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7821/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT CREDITI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza di annullamento in autotutela del 04.05.2023, concernente la comunicazione dell'Ufficio nr. 0024331119601 del 07.12.2021 per IRES, anno 2018, oltre sanzioni ed interessi, per effetto del disconoscimento di un credito d'imposta, cui è seguita la cartella di pagamento nr. 09720220179127756 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificata il 05.12.2022. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha eccepito che trattasi di un caso di autotutela obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 quater della Legge nr. 212 del 2000, per cui si staglia l'illegittimità del diniego tacito di autotutela, precisando che comunque l'errore commesso dalla propria assistita è stato tempestivamente emendato con la successiva dichiarazione. In data 09.06.2025 ha versato in atti una memoria illustrativa replicando alle tesi avversarie;
il 29.01.2026 ha depositato una seconda memoria, significando che l'Ufficio in data 23.06.2025 ha provveduto ad emettere un provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla liquidazione delle spese a proprio favore e sulla revoca della condanna alle spese nella fase cautelare.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 06.06.2025, nella quale ha evidenziato la carenza dei requisiti per la sospensione, sottolineando che la pretesa recata dalla suddetta cartella è divenuta ormai definitiva per mancata impugnazione e che non ricorre alcuna ipotesi di autotutela obbligatoria secondo le disposizioni applicabili "ratione temporis".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato da parte attrice nell'ultima memoria illustrativa.
Spese compensate in quanto la controversia è comunque originata da un errore commesso dalla società ricorrente nella dichiarazione per l'anno 2017, riconosciuto dalla stessa, l'unico antecedente senza il quale il contenzioso non si sarebbe avviato;
non può essere disposta la revoca della condanna alle spese afferente alla fase cautelare, poiché il giudizio di merito e quello cautelare rappresentano due segmenti giudiziali assolutamente autonomi ed indipendenti, tenendo conto che la domanda cautelare è stata respinta anche per difetto evidente del "periculum in mora".
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, AT
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7821/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT CREDITI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza di annullamento in autotutela del 04.05.2023, concernente la comunicazione dell'Ufficio nr. 0024331119601 del 07.12.2021 per IRES, anno 2018, oltre sanzioni ed interessi, per effetto del disconoscimento di un credito d'imposta, cui è seguita la cartella di pagamento nr. 09720220179127756 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificata il 05.12.2022. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha eccepito che trattasi di un caso di autotutela obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 quater della Legge nr. 212 del 2000, per cui si staglia l'illegittimità del diniego tacito di autotutela, precisando che comunque l'errore commesso dalla propria assistita è stato tempestivamente emendato con la successiva dichiarazione. In data 09.06.2025 ha versato in atti una memoria illustrativa replicando alle tesi avversarie;
il 29.01.2026 ha depositato una seconda memoria, significando che l'Ufficio in data 23.06.2025 ha provveduto ad emettere un provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla liquidazione delle spese a proprio favore e sulla revoca della condanna alle spese nella fase cautelare.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 06.06.2025, nella quale ha evidenziato la carenza dei requisiti per la sospensione, sottolineando che la pretesa recata dalla suddetta cartella è divenuta ormai definitiva per mancata impugnazione e che non ricorre alcuna ipotesi di autotutela obbligatoria secondo le disposizioni applicabili "ratione temporis".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato da parte attrice nell'ultima memoria illustrativa.
Spese compensate in quanto la controversia è comunque originata da un errore commesso dalla società ricorrente nella dichiarazione per l'anno 2017, riconosciuto dalla stessa, l'unico antecedente senza il quale il contenzioso non si sarebbe avviato;
non può essere disposta la revoca della condanna alle spese afferente alla fase cautelare, poiché il giudizio di merito e quello cautelare rappresentano due segmenti giudiziali assolutamente autonomi ed indipendenti, tenendo conto che la domanda cautelare è stata respinta anche per difetto evidente del "periculum in mora".
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)