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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
N. 760/2025 R.G.R. Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione II, riunita in udienza il 13/1/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 13/1/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010301006 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/1/2026
1 N. 760/2025 R.G.R.
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate notificava, il 17 Luglio 2025, a Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n. TFM010301006/2025, relativo alla posizione fiscale per l'anno d'imposta 2020. La contribuente, per l'anno 2020, aveva percepito pensioni di fonte estera (Germania), senza alcuna ritenuta d'imposta alla fonte, per un importo complessivo di euro 8.329,00. La dichiarazione dei redditi era stata omessa per l'anno d'imposta 2020. L'art. 3 del TUIR dispone che «L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili». Si accertava, a carico della contribuente, per l'anno d'imposta 2020: ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, un reddito complessivo di pensione e assimilati di euro 18.323,00: derivava da tale violazione (omessa presentazione della dichiarazione, cin imposta dovuta) una sanzione amministrativa pecuniaria unica, conseguente al cumulo giuridico, pari ad euro 3.587,00. 2. Ricorrente_1 La ricorreva a questa CGT, contro quell'atto. La normativa fiscale italiana prevede che non vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi se l'interessato possiede solo redditi di pensione corrisposti da un sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto. Nel caso di specie, la ricorrente ha percepito per l'anno d'imposta 2020 dallo Stato italiano, con sostituto d'imposta l'INPS, un reddito di pensione di euro 9.995,00. Ha poi percepito, sempre per l'anno d'imposta 2020, dalla Germania, con sostituto d'imposta la TS Rentenversicherung Schwaben, un reddito di pensione di euro 8.329,00. In entrambi i casi la relativa ritenuta d'imposta alla fonte è avvenuta ad opera del soggetto erogatore dell'emolumento pensionistico nella qualità di sostituto d'imposta (per l'Italia l'INPS, e per la Germania la TS Rentenversicherung Schwaben). Alcun altro reddito la ricorrente ha posseduto per l'anno d'imposta 2020, motivo per il quale ella non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo in questione e tanto meno al pagamento della relativa tassazione italiana. Per meglio comprendere la questione relativa alla tassazione delle pensioni tedesche percepite da cittadini italiani, al fine di evitare le doppie imposizioni, di fondamentale importanza è la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e, nello specifico l'art. 19, comma 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, detta pensione non è assoggettata a tassazione nella Repubblica Federale di Germania. Per quanto riguarda, invece, la tassazione in Italia, deve essere osservato il protocollo di cui all'art. 19 (comma 14), lettera e) i).
2 N. 760/2025 R.G.R.
A tal fine viene comunicata dallo Stato tedesco all'Ufficio impositore italiano la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco. Va tassata, infatti, soltanto la quota imponibile della pensione. L'ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall'Ente tedesco, nel caso di specie dalla TS Rentenversicherung Schwaben. L'importo così calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca. La pensione tedesca di un cittadino italiano, residente in Italia, deve essere dunque tassata in Italia osservando quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, al fine di evitare le doppie imposizioni, tassando soltanto la quota imponibile della pensione. Nel caso di specie, l'impugnato avviso di accertamento non fa alcun riferimento alla quota non imponibile della pensione certificata dall'Ente tedesco, limitandosi solo a precisare l'importo complessivo della pensione tedesca sul quale, poi, l'Ufficio impositore ha calcolato quanto ritiene allo stesso dovuto. Quanto innanzi inevitabilmente determina la nullità dell'opposto avviso di accertamento, ponendo il contribuente nell'impossibilità di potersi validamente difendere.
3. L'Agenzia delle Entrate resisteva. L'esame della dichiarazione dei redditi ha permesso di rilevare che la parte, nel quadro C, ha annotato i soli redditi da pensione percepiti dallo Stato italiano per € 9.995,00, mentre i redditi da pensione estera percepiti risultano omessi;
di conseguenza – come opportunamente esplicitato nella motivazione dell'atto qui impugnato – tenuto conto che l'art. 3 TUIR dispone che «L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili», e considerato che le pensioni estere, corrisposte ad un residente in Italia (quale è la Ricorrente_1) da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in tale Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti residenti ai sensi dell'art. 49, co. 2, del DPR n. 917/86, l'Ufficio ha sottoposto a tassazione i redditi esteri non dichiarati. Nel caso in esame, inoltre assume rilievo la Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bonn il 18 Ottobre 1989 e ratificata con legge 24 Novembre 1992, n. 459, il cui articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non a carattere pubblico, erogate in relazione ad un cessato impiego, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. La tassazione worldwide dei redditi è il principio previsto anche dall'art. 3 del Tuir per i soggetti fiscalmente residenti in Italia;
si tratta di uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema fiscale, ma anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei. Il concetto di base è molto semplice: un soggetto è tenuto a pagare le imposte (ovunque esse siano prodotte e/o percepite), in un unico Stato, quello di residenza, salvo poi ottenere un credito d'imposta per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove l'attività lavorativa è stata concretamente svolta. Al fine di evitare questa doppia imposizione sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania sia il DPR n. 917/86 (Tuir) prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione.
3 N. 760/2025 R.G.R.
L'applicazione concreta di questo principio è facilitata dall'art. 165 Tuir, secondo il quale le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all'estero sono ammesse in detrazione dall'imposta netta scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Questo fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo. Ebbene, nella fattispecie che ci occupa il reddito da pensione tedesca percepito dalla Ricorrente_1 non è stato oggetto di tassazione in Germania – circostanza incontestata anche dalla ricorrente – e risulta quindi correttamente sottoposto a tassazione in Italia, luogo di residenza della contribuente secondo lo scaglione di reddito individuabile. Ciò che viene in questa sede contestato dalla ricorrente è l'avvenuta tassazione di tutto il reddito da pensione laddove, secondo l'argomentazione proposta, una quota della pensione percepita non dovrebbe essere tassata. Invero questa resta un'asserzione poiché alcun supporto probatorio viene offerto per sostanziare e corroborare tale richiesta. In fase interlocutoria, l'Ufficio ha richiesto alla contribuente (vedi annualità d'imposta 2018 e 2019, sub iudice presso questa stessa Corte con R.G.R. nn. 1145/2024 e 121/2025) – per il tramite del difensore costituito – l'esibizione del certificato dell'Ente tedesco riferito nel ricorso introduttivo, ma a tale richiesta non ha fatto seguito alcuna produzione documentale. Rebus sic stantibus, in assenza di documentazione comprovante l'assunto di parte l'Ufficio non ha potuto verificare l'esistenza della suddetta quota esentasse e conferma dunque in questa sede, per tutto quanto argomentato, la correttezza dell'addebito IRPEF e delle addizionali regionale e comunale rivenienti dal maggior reddito imponibile costituito dalla pensione estera percepita dalla ricorrente nell'anno d'imposta 2019. Ad abundantiam, si aggiunge che per l'annualità d'imposta 2017 l'odierna ricorrente aveva ricevuto accertamento del tutto analogo definito in adesione senza alcuna riduzione degli imponibili richiesti a tassazione. L'A.d.E., in un secondo momento, ha prodotto sentenza di questa stessa CGT, n. 1627/2025, depositata il 22 Dicembre 2025, relativa alla medesima vicenda, ma per l'anno 2018, mediante cui la domanda veniva rigettata, con la seguente motivazione: «La ricorrente non ha contestato di aver percepito in Germania nell'anno 2018 il reddito da pensione oggetto di accertamento, né ha prodotto documentazione da cui possa evincersi la quota di tale reddito esente da tassazione Irpef e relative addizionali. E ciò benché sia stata invitata a documentare l'esenzione sin dalla fase interlocutoria dell'accertamento.».
4. All'udienza, infine, il difensore della ricorrente ribadiva che la specificazione della quota imponibile non era stata mai trasmessa alla Ricorrente_1, insistendo che dovesse essere, invece, nota all'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Frutto di un disguido dev'essere l'affermazione, contenuta nelle controdeduzioni dell'Agenzia, che «L'esame della dichiarazione dei redditi ha permesso di rilevare che la parte, nel quadro C, ha annotato i soli redditi da pensione percepiti dallo Stato italiano per € 4 N. 760/2025 R.G.R.
9.995,00, mentre i redditi da pensione estera percepiti risultano omessi»: nell'avviso impugnato, infatti, è specificato che il dato sulla pensione italiana proviene dalla Certificazione Unica 2021, perché la Ricorrente_1 non ha presentato la dichiarazione, come ella stessa ammette (assumendosene esente): e, del resto, è stata irrogata una sanzione appunto perché la dichiarazione era stata omessa. 2. È pacifico, tra le parti, che si debba applicare la Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bonn il 18 Ottobre 1989 e ratificata con legge 24 Novembre 1992, n. 459. Il Protocollo allegato alla Convenzione, al § 14 (relativo ed integrativo, rispetto all'art. 19 della legge), alla lett. 'e', dispone, con riguardo alle pensioni percepite dal cittadino italiano, residente in Italia, che «se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca»: e tale è l'ipotesi, della quale discutono le parti. Lo stesso paragrafo del menzionato Protocollo seguita prevedendo che «la base imponibile dell'imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non può eccedere l'ammontare che sarebbe assoggettato all'imposta italiana»: su ciò non sorge controversia nel presente giudizio. Il § 14, infine, si conclude disponendo, circa ambo gli aspetti esaminati, che «Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione». Un simile accordo, che non consta mai concluso, avrebbe dovuto, ove stipulato, regolare, altresì, l'aspetto della consegna delle certificazioni, attestanti la quota del trattamento pensionistico, esente da imposizione. Nella specie, in assenza di una simile certificazione, mai consegnata dalle autorità tedesche, non è possibile concludere nel senso che la contribuente debba versare l'imposta italiana sull'intero importo della pensione, percepita dalla Germania, salvo un successivo rimborso, o, come afferma l'A.d.E., salva la fruizione di un credito d'imposta per le eventuali altre imposte, già pagate nei paesi ove l'attività lavorativa si era svolta: la contribuente, infatti, non ha ottenuto e potrebbe non ottenere la certificazione, dalle autorità tedesche, in tempo per chiedere il rimborso, o potrebbe non ottenerla mai, né ha pagato, sulla quota non imponibile (salva l'eventuale tassazione, a suo tempo, dei contributi previdenziali, ove applicata in Germania: ipotesi ben diversa da quella della tassazione di quota del trattamento pensionistico), l'imposta in Germania, come non l'ha pagata su quella imponibile, per effetto della regola dell'imposizione nel solo paese di residenza, il che esclude il ricorso al credito d'imposta. Occorre, invece, acquisire il dato mediante questo processo, e nella considerazione che il Giudice, quando occorra appurare quale sia la normativa estera rilevante ai fini della decisione, può procedere d'ufficio ed anche informalmente (Cass. civ., Sez. I, sent. 5.5.2022, n. 14209; Cass. civ., Sez. I, sent. 3.8.2017, n. 19428; Cass. civ., Sez. II, sent. 29.12.2016, n. 27365). Si perviene, allora, alla conclusione che occorra praticare, in generale, la decurtazione percentuale, prevista dall'apposita tabella pubblicata dall'ente pensionistico tedesco, la TS NG (la ricorrente menziona la TS NG Schwaben, che è l'ufficio di collegamento per l'Italia della TS NG):
5 N. 760/2025 R.G.R.
Nella prima colonna è indicato l'anno, dal quale il trattamento pensionistico decorre;
nella seconda, la quota imponibile;
nella terza, la quota non imponibile.
6 N. 760/2025 R.G.R.
Nella specie, non risulta dichiarato l'anno, nel quale la Ricorrente_1 acquisiva il trattamento pensionistico: ma è pacifico che, per il 2017, veniva emesso un primo accertamento, definito consensualmente. Può, dunque, ai fini di causa, fissarsi nel 2017 l'anno di riferimento: e, di conseguenza, nel 26% la quota non imponibile.
3. Alla dichiarazione la contribuente, trattandosi di pensione estera, era obbligata: non ricorre, infatti, l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ex art. 1, D.P.R. 600/1973, perché non viene praticata, sulla pensione erogata alla Ricorrente_1, una ritenuta alla fonte, in Germania).
4. Alla luce di quanto precede, lo scrivente ritiene di doversi discostare dalla dianzi ricordata sentenza di questa stessa C.G.T. (emessa in diversa composizione dell'organo giudicante), n. 1627/2025, depositata il 22 Dicembre 2025, relativa ad una consimile vicenda, ma per l'anno 2018, non passata in giudicato.
5. In conclusione, l'Agenzia delle Entrate deve vedersi ridotta la pretesa, oggetto dell'avviso impugnato, entro il limite indicato, e, di conseguenza e corrispondentemente, ridotta la sanzione irrogata per la mancata dichiarazione: il dispositivo prevedrà l'accoglimento parziale della domanda.
6. Le spese possono compensarsi, in ragione dell'alterno esito della lite, e della notevole difficoltà della materia.
P.Q.M.
LA CORTE
1. in parziale accoglimento della domanda, annulla l'avviso di accertamento n. TFM010301006/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, Ufficio Controlli,
contro
Ricorrente_1, nei limiti di cui in motivazione;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, così deciso in data 13 Gennaio 2026
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7
N. 760/2025 R.G.R. Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione II, riunita in udienza il 13/1/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 13/1/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010301006 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/1/2026
1 N. 760/2025 R.G.R.
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate notificava, il 17 Luglio 2025, a Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n. TFM010301006/2025, relativo alla posizione fiscale per l'anno d'imposta 2020. La contribuente, per l'anno 2020, aveva percepito pensioni di fonte estera (Germania), senza alcuna ritenuta d'imposta alla fonte, per un importo complessivo di euro 8.329,00. La dichiarazione dei redditi era stata omessa per l'anno d'imposta 2020. L'art. 3 del TUIR dispone che «L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili». Si accertava, a carico della contribuente, per l'anno d'imposta 2020: ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, un reddito complessivo di pensione e assimilati di euro 18.323,00: derivava da tale violazione (omessa presentazione della dichiarazione, cin imposta dovuta) una sanzione amministrativa pecuniaria unica, conseguente al cumulo giuridico, pari ad euro 3.587,00. 2. Ricorrente_1 La ricorreva a questa CGT, contro quell'atto. La normativa fiscale italiana prevede che non vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi se l'interessato possiede solo redditi di pensione corrisposti da un sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto. Nel caso di specie, la ricorrente ha percepito per l'anno d'imposta 2020 dallo Stato italiano, con sostituto d'imposta l'INPS, un reddito di pensione di euro 9.995,00. Ha poi percepito, sempre per l'anno d'imposta 2020, dalla Germania, con sostituto d'imposta la TS Rentenversicherung Schwaben, un reddito di pensione di euro 8.329,00. In entrambi i casi la relativa ritenuta d'imposta alla fonte è avvenuta ad opera del soggetto erogatore dell'emolumento pensionistico nella qualità di sostituto d'imposta (per l'Italia l'INPS, e per la Germania la TS Rentenversicherung Schwaben). Alcun altro reddito la ricorrente ha posseduto per l'anno d'imposta 2020, motivo per il quale ella non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo in questione e tanto meno al pagamento della relativa tassazione italiana. Per meglio comprendere la questione relativa alla tassazione delle pensioni tedesche percepite da cittadini italiani, al fine di evitare le doppie imposizioni, di fondamentale importanza è la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e, nello specifico l'art. 19, comma 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, detta pensione non è assoggettata a tassazione nella Repubblica Federale di Germania. Per quanto riguarda, invece, la tassazione in Italia, deve essere osservato il protocollo di cui all'art. 19 (comma 14), lettera e) i).
2 N. 760/2025 R.G.R.
A tal fine viene comunicata dallo Stato tedesco all'Ufficio impositore italiano la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco. Va tassata, infatti, soltanto la quota imponibile della pensione. L'ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall'Ente tedesco, nel caso di specie dalla TS Rentenversicherung Schwaben. L'importo così calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca. La pensione tedesca di un cittadino italiano, residente in Italia, deve essere dunque tassata in Italia osservando quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, al fine di evitare le doppie imposizioni, tassando soltanto la quota imponibile della pensione. Nel caso di specie, l'impugnato avviso di accertamento non fa alcun riferimento alla quota non imponibile della pensione certificata dall'Ente tedesco, limitandosi solo a precisare l'importo complessivo della pensione tedesca sul quale, poi, l'Ufficio impositore ha calcolato quanto ritiene allo stesso dovuto. Quanto innanzi inevitabilmente determina la nullità dell'opposto avviso di accertamento, ponendo il contribuente nell'impossibilità di potersi validamente difendere.
3. L'Agenzia delle Entrate resisteva. L'esame della dichiarazione dei redditi ha permesso di rilevare che la parte, nel quadro C, ha annotato i soli redditi da pensione percepiti dallo Stato italiano per € 9.995,00, mentre i redditi da pensione estera percepiti risultano omessi;
di conseguenza – come opportunamente esplicitato nella motivazione dell'atto qui impugnato – tenuto conto che l'art. 3 TUIR dispone che «L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili», e considerato che le pensioni estere, corrisposte ad un residente in Italia (quale è la Ricorrente_1) da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in tale Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti residenti ai sensi dell'art. 49, co. 2, del DPR n. 917/86, l'Ufficio ha sottoposto a tassazione i redditi esteri non dichiarati. Nel caso in esame, inoltre assume rilievo la Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bonn il 18 Ottobre 1989 e ratificata con legge 24 Novembre 1992, n. 459, il cui articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non a carattere pubblico, erogate in relazione ad un cessato impiego, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. La tassazione worldwide dei redditi è il principio previsto anche dall'art. 3 del Tuir per i soggetti fiscalmente residenti in Italia;
si tratta di uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema fiscale, ma anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei. Il concetto di base è molto semplice: un soggetto è tenuto a pagare le imposte (ovunque esse siano prodotte e/o percepite), in un unico Stato, quello di residenza, salvo poi ottenere un credito d'imposta per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove l'attività lavorativa è stata concretamente svolta. Al fine di evitare questa doppia imposizione sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania sia il DPR n. 917/86 (Tuir) prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione.
3 N. 760/2025 R.G.R.
L'applicazione concreta di questo principio è facilitata dall'art. 165 Tuir, secondo il quale le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all'estero sono ammesse in detrazione dall'imposta netta scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Questo fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo. Ebbene, nella fattispecie che ci occupa il reddito da pensione tedesca percepito dalla Ricorrente_1 non è stato oggetto di tassazione in Germania – circostanza incontestata anche dalla ricorrente – e risulta quindi correttamente sottoposto a tassazione in Italia, luogo di residenza della contribuente secondo lo scaglione di reddito individuabile. Ciò che viene in questa sede contestato dalla ricorrente è l'avvenuta tassazione di tutto il reddito da pensione laddove, secondo l'argomentazione proposta, una quota della pensione percepita non dovrebbe essere tassata. Invero questa resta un'asserzione poiché alcun supporto probatorio viene offerto per sostanziare e corroborare tale richiesta. In fase interlocutoria, l'Ufficio ha richiesto alla contribuente (vedi annualità d'imposta 2018 e 2019, sub iudice presso questa stessa Corte con R.G.R. nn. 1145/2024 e 121/2025) – per il tramite del difensore costituito – l'esibizione del certificato dell'Ente tedesco riferito nel ricorso introduttivo, ma a tale richiesta non ha fatto seguito alcuna produzione documentale. Rebus sic stantibus, in assenza di documentazione comprovante l'assunto di parte l'Ufficio non ha potuto verificare l'esistenza della suddetta quota esentasse e conferma dunque in questa sede, per tutto quanto argomentato, la correttezza dell'addebito IRPEF e delle addizionali regionale e comunale rivenienti dal maggior reddito imponibile costituito dalla pensione estera percepita dalla ricorrente nell'anno d'imposta 2019. Ad abundantiam, si aggiunge che per l'annualità d'imposta 2017 l'odierna ricorrente aveva ricevuto accertamento del tutto analogo definito in adesione senza alcuna riduzione degli imponibili richiesti a tassazione. L'A.d.E., in un secondo momento, ha prodotto sentenza di questa stessa CGT, n. 1627/2025, depositata il 22 Dicembre 2025, relativa alla medesima vicenda, ma per l'anno 2018, mediante cui la domanda veniva rigettata, con la seguente motivazione: «La ricorrente non ha contestato di aver percepito in Germania nell'anno 2018 il reddito da pensione oggetto di accertamento, né ha prodotto documentazione da cui possa evincersi la quota di tale reddito esente da tassazione Irpef e relative addizionali. E ciò benché sia stata invitata a documentare l'esenzione sin dalla fase interlocutoria dell'accertamento.».
4. All'udienza, infine, il difensore della ricorrente ribadiva che la specificazione della quota imponibile non era stata mai trasmessa alla Ricorrente_1, insistendo che dovesse essere, invece, nota all'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Frutto di un disguido dev'essere l'affermazione, contenuta nelle controdeduzioni dell'Agenzia, che «L'esame della dichiarazione dei redditi ha permesso di rilevare che la parte, nel quadro C, ha annotato i soli redditi da pensione percepiti dallo Stato italiano per € 4 N. 760/2025 R.G.R.
9.995,00, mentre i redditi da pensione estera percepiti risultano omessi»: nell'avviso impugnato, infatti, è specificato che il dato sulla pensione italiana proviene dalla Certificazione Unica 2021, perché la Ricorrente_1 non ha presentato la dichiarazione, come ella stessa ammette (assumendosene esente): e, del resto, è stata irrogata una sanzione appunto perché la dichiarazione era stata omessa. 2. È pacifico, tra le parti, che si debba applicare la Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bonn il 18 Ottobre 1989 e ratificata con legge 24 Novembre 1992, n. 459. Il Protocollo allegato alla Convenzione, al § 14 (relativo ed integrativo, rispetto all'art. 19 della legge), alla lett. 'e', dispone, con riguardo alle pensioni percepite dal cittadino italiano, residente in Italia, che «se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca»: e tale è l'ipotesi, della quale discutono le parti. Lo stesso paragrafo del menzionato Protocollo seguita prevedendo che «la base imponibile dell'imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non può eccedere l'ammontare che sarebbe assoggettato all'imposta italiana»: su ciò non sorge controversia nel presente giudizio. Il § 14, infine, si conclude disponendo, circa ambo gli aspetti esaminati, che «Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione». Un simile accordo, che non consta mai concluso, avrebbe dovuto, ove stipulato, regolare, altresì, l'aspetto della consegna delle certificazioni, attestanti la quota del trattamento pensionistico, esente da imposizione. Nella specie, in assenza di una simile certificazione, mai consegnata dalle autorità tedesche, non è possibile concludere nel senso che la contribuente debba versare l'imposta italiana sull'intero importo della pensione, percepita dalla Germania, salvo un successivo rimborso, o, come afferma l'A.d.E., salva la fruizione di un credito d'imposta per le eventuali altre imposte, già pagate nei paesi ove l'attività lavorativa si era svolta: la contribuente, infatti, non ha ottenuto e potrebbe non ottenere la certificazione, dalle autorità tedesche, in tempo per chiedere il rimborso, o potrebbe non ottenerla mai, né ha pagato, sulla quota non imponibile (salva l'eventuale tassazione, a suo tempo, dei contributi previdenziali, ove applicata in Germania: ipotesi ben diversa da quella della tassazione di quota del trattamento pensionistico), l'imposta in Germania, come non l'ha pagata su quella imponibile, per effetto della regola dell'imposizione nel solo paese di residenza, il che esclude il ricorso al credito d'imposta. Occorre, invece, acquisire il dato mediante questo processo, e nella considerazione che il Giudice, quando occorra appurare quale sia la normativa estera rilevante ai fini della decisione, può procedere d'ufficio ed anche informalmente (Cass. civ., Sez. I, sent. 5.5.2022, n. 14209; Cass. civ., Sez. I, sent. 3.8.2017, n. 19428; Cass. civ., Sez. II, sent. 29.12.2016, n. 27365). Si perviene, allora, alla conclusione che occorra praticare, in generale, la decurtazione percentuale, prevista dall'apposita tabella pubblicata dall'ente pensionistico tedesco, la TS NG (la ricorrente menziona la TS NG Schwaben, che è l'ufficio di collegamento per l'Italia della TS NG):
5 N. 760/2025 R.G.R.
Nella prima colonna è indicato l'anno, dal quale il trattamento pensionistico decorre;
nella seconda, la quota imponibile;
nella terza, la quota non imponibile.
6 N. 760/2025 R.G.R.
Nella specie, non risulta dichiarato l'anno, nel quale la Ricorrente_1 acquisiva il trattamento pensionistico: ma è pacifico che, per il 2017, veniva emesso un primo accertamento, definito consensualmente. Può, dunque, ai fini di causa, fissarsi nel 2017 l'anno di riferimento: e, di conseguenza, nel 26% la quota non imponibile.
3. Alla dichiarazione la contribuente, trattandosi di pensione estera, era obbligata: non ricorre, infatti, l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ex art. 1, D.P.R. 600/1973, perché non viene praticata, sulla pensione erogata alla Ricorrente_1, una ritenuta alla fonte, in Germania).
4. Alla luce di quanto precede, lo scrivente ritiene di doversi discostare dalla dianzi ricordata sentenza di questa stessa C.G.T. (emessa in diversa composizione dell'organo giudicante), n. 1627/2025, depositata il 22 Dicembre 2025, relativa ad una consimile vicenda, ma per l'anno 2018, non passata in giudicato.
5. In conclusione, l'Agenzia delle Entrate deve vedersi ridotta la pretesa, oggetto dell'avviso impugnato, entro il limite indicato, e, di conseguenza e corrispondentemente, ridotta la sanzione irrogata per la mancata dichiarazione: il dispositivo prevedrà l'accoglimento parziale della domanda.
6. Le spese possono compensarsi, in ragione dell'alterno esito della lite, e della notevole difficoltà della materia.
P.Q.M.
LA CORTE
1. in parziale accoglimento della domanda, annulla l'avviso di accertamento n. TFM010301006/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, Ufficio Controlli,
contro
Ricorrente_1, nei limiti di cui in motivazione;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, così deciso in data 13 Gennaio 2026
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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