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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 323/2024 riservata in decisione all'udienza sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. del 20.1.2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
- - con l'Avv. Pasquale Andrizzi – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti -
ricorrente
E
- ; Controparte_1 C.F._2
- CP_2 C.F._3 convenute contumaci
nonché
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6.3.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto in data CP_ 11.7.1981 matrimonio con;
che dall'unione sono nate due figlie, Controparte_1
(cl. 1986) e (cl. 1991), di essere separato consensualmente giusto decreto di omologa Per_1 cron n. 127/2009 – RGC 1987/2008 pubbl. il 13.1.2009; di essere altresì divorziato consensualmente giusta sentenza n. 636/2017 – RG n. 780/2016 dep. il 23.8.2017 - Per_ chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia siccome concordato in sede divorzile in € 250,00 mensili (avendo peraltro già ottenuto sentenza che Per_ revocava il medesimo contributo in favore della figlia essendo venuti medio tempore meno
Pag. 1 a 3 i presupposti per la sua erogazione attesa la piena autosufficienza della figlia, instando altresì per la ripetibilità dalla data della raggiunta indipendenza economica.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.14 c.p.c - comunicata al PM
- nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, non si costituivano le resistenti sicché venivano dichiarate la contumaci ( 22.10.2024 e del 20.1.2025).
Fissata udienza sostitutiva, sulle conclusioni di parte ricorrente, con ordinanza del 20.1.2025 la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che vi è prova in atti della sopravvenienza di fatti tali da incidere in maniera sicuramente peggiorativa sulla capacità economico - contributiva del ricorrente rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, quali l'intervenuto pensionamento, con contrazione degli emolumenti e dei ratei mensili percepiti (circa 1.100 € netti a fronte di circa 1.700,00 in costanza di rapporto di lavoro all'epoca del divorzio) e l'instaurazione di una nuova relazione dalla quale sono nati due figli in tenera età, di cui il secondo successivamente (n. 11.7.2029) alle pattuizioni divorzili (cfr. certificato di stato di famiglia). CP_
Viepiù, la circostanza della dedotta raggiunta indipendenza economica della figlia – quanto mai verosimile attesa l'età – 39 anni - come tale non indefinitamente addossabile al padre il suo mantenimento - la quale da ben cinque anni sarebbe insegnante nella provincia di Milano, non è stata confutata dalle resistenti che hanno preferito non costituirsi in giudizio.
I superiori rilievi depongono pertanto per l'accoglimento della domanda principale e per l'effetto va disposta la revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia
[...]
maggiorenne ed indipendente. CP_2
Quanto alla chiesta ripetizione dell'assegno percepito dalla figlia a far data dalla raggiunta indipendenza -in disparte che non vi è prova inequivocabile sull'epoca del verificarsi di siffatta condizione – il Collegio ritiene doversi applicare il consolidato principio per il quale
“ In materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale di omologazione,conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione" (ex multis Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
E' pertanto esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita in ossequio ai principi d'irrepetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, la prestazione dovuta in forza dalla sentenza di divorzio, non può essere obbligata a restituirla, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio (ex multis Cass. N. 15186 del 20.7.2015). Pag. 2 a 3 Stante la natura del giudizio e la soccombenza parziale nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili stabilito in favore della figlia maggiorenne del ricorrente, in forza CP_2 della sentenza di divorzio n. 636/2017 – RG n. 780/2016 dep. il 23.8.2017 B) rigetta la domanda di restituzione delle somme già versate C) nulla per le spese
Così deciso nella CC da remoto del 12.2.2025.
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3