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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto Parte_1 C.F._1
n. 124, presso e nello studio dell'Avv. LA Mastandrea (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta delega in foglio allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Stintino n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Bortone (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1° aprile 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
pagina 1 di 5 matrimonio concordatario contratto tra le parti in Sassari in data 18 giugno 1994, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 1994, atto n. 187, parte 2, serie A.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli: (Sassari, 12.2.2002) e LA (Sassari Per_1
29.04.1994), ha allegato che il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza 1249/2014 del 5 ottobre 2014 e depositata il 10 ottobre 2014 alle seguenti condizioni: 1) affido congiunto dei figli minori con assegnazione della casa coniugale alla signora , 2) CP_1 assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio di € 300,00 mensili Pt_1 Per_1
rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT.
Ha rappresentato che dalla separazione all'attualità non si era verificata alcuna riconciliazione tra le parti che continuavano a vivere separate.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/6/1994 da e Parte_1
; 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Sassari di annotare a margine dell'atto di Controparte_1 matrimonio l'emananda sentenza. 3) Con vittoria di spese e competenze.”.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda sullo status ma ha meglio Controparte_1
specificato le ragioni e le responsabilità della crisi coniugale.
Ha infatti riferito che dalla nascita del primo figlio, LA, il aveva iniziato a diventare Pt_1
possessivo e aggressivo nei suoi confronti e ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti, che tale atteggiamento non era mutato nemmeno con la nascita del secondo figlio, e che, anzi, il Per_1
ricorrente si mostrava nei confronti dei bambini disinteressato, freddo e talvolta violento, reputandoli meri elementi di disturbo e disattendendo completamente il suo ruolo genitoriale di guida e supporto.
Ha riferito che le dipendenze del padre e i suoi atteggiamenti come sopra descritti avevano causato grande malessere in capo ai figli: fin dall'infanzia aveva necessitato di un supporto specialistico Per_1
(prima presso l'UONPIA e attualmente presso il CIM locale); LA, dopo aver cominciato a fare anch'egli uso di sostanze stupefacenti, era attualmente in carcere dove stava scontando una condanna all'ergastolo per omicidio.
Ha dichiarato di aver deciso di separarsi nel 2012, conscia dell'intollerabilità della convivenza e del pregiudizio che questa causava ai figli, che il non aveva cessato i suoi comportamenti maligni Pt_1
nemmeno dopo la separazione, recandosi in negozio dalla moglie per insultarla e rifiutandosi di versare i contributi per il mantenimento e le spese straordinarie dei figli, oltre a disinteressarsi completamente delle loro esigenze.
Ha aggiunto che le ristrettezze economiche e la completa negligenza del padre avevano anche determinato l'abbandono degli studi da parte del figlio presso la Facoltà di Chimica, Per_1
pagina 2 di 5 costringendolo a dedicarsi unicamente al lavoro per sostenere il bilancio familiare e accettando per questo lavori non qualificati e con paghe insufficienti e che pertanto non poteva considerarsi economicamente autosufficiente.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha rappresentato che, durante il matrimonio, aveva un impiego a tempo indeterminato ma si era dovuta dimettere per assecondare la richiesta del marito di aprire un'attività e lavorarvi come libera professionista, così da avere più tempo da dedicare alla famiglia, che aveva quindi acquistato un locale commerciale, intestandolo al marito come da lui richiesto, e vi aveva iniziato un'attività di vendita di articoli per arti marziali, attualmente in forte crisi (per l'anno 2024 ha percepito un reddito di euro 3.371,00 al netto dei contributi versati per euro 2.772,00). CP_2
Ha anche riferito di aver lavorato come badante per due giorni alla settimana dall'aprile 2019 fino all'agosto del 2021 e di svolgere saltuariamente altri piccoli lavori, trovati mediante l'intermediazione di amiche e conoscenti, che l'età non più giovane non le consentiva di reinserirsi facilmente nel mondo del lavoro, mentre, per contro il percepiva una pensione di circa € 2.000,00 mensili, viveva con Pt_1
la madre nella sua abitazione ed era comproprietario al 50% dell'abitazione coniugale e per intero del locale commerciale dove la coniuge svolgeva attività commerciale, di cui aveva peraltro ripetutamente richiesto la restituzione.
Considerata la sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e le motivazioni alla base di questa (le pressioni del ricorrente affinché la moglie aprisse un'attività in proprio) e ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, causa cognita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.06.1994 da e mandando Controparte_1 Parte_1 all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Porre a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando mensilmente allo stesso la
[...] Per_1
somma che verrà ritenuta di giustizia o, in subordine, contribuire indirettamente al di lui mantenimento attribuendo valenza economica all'assegnazione della casa coniugale alla , con la quale CP_1 convive;
3) Confermare l'assegnazione a della casa coniugale sita in Sassari alla Controparte_1
Via Principessa Maria n. 4, con quanto l'arreda; 4) Porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 600,00 o la Controparte_1
diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia. 5) Con il favore delle spese del giudizio al caso di opposizione.
All'udienza del 1° aprile 2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice alle seguenti condizioni: “conferma dell'assegnazione della casa
pagina 3 di 5 coniugale alla fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio CP_1 Per_1 restituzione del magazzino al ricorrente entro la data del 31 luglio 2025, corresponsione di € 200,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio da versare direttamente al figlio con modalità Per_1 concordate, a decorrere dal mese di giugno 2025, riconoscimento di un assegno divorzile di € 350,00.
Spese compensate.”
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 1° aprile 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Sassari in data 18 giugno 1994, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 187 parte II,
Serie A anno 1994, tra (C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1962 e. residente a [...] e (C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], come C.F._3 da condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti su proposta conciliativa del Giudice all'udienza del 1° aprile 2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite. pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari il 17 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto Parte_1 C.F._1
n. 124, presso e nello studio dell'Avv. LA Mastandrea (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta delega in foglio allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Stintino n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Bortone (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1° aprile 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
pagina 1 di 5 matrimonio concordatario contratto tra le parti in Sassari in data 18 giugno 1994, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 1994, atto n. 187, parte 2, serie A.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli: (Sassari, 12.2.2002) e LA (Sassari Per_1
29.04.1994), ha allegato che il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza 1249/2014 del 5 ottobre 2014 e depositata il 10 ottobre 2014 alle seguenti condizioni: 1) affido congiunto dei figli minori con assegnazione della casa coniugale alla signora , 2) CP_1 assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio di € 300,00 mensili Pt_1 Per_1
rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT.
Ha rappresentato che dalla separazione all'attualità non si era verificata alcuna riconciliazione tra le parti che continuavano a vivere separate.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/6/1994 da e Parte_1
; 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Sassari di annotare a margine dell'atto di Controparte_1 matrimonio l'emananda sentenza. 3) Con vittoria di spese e competenze.”.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda sullo status ma ha meglio Controparte_1
specificato le ragioni e le responsabilità della crisi coniugale.
Ha infatti riferito che dalla nascita del primo figlio, LA, il aveva iniziato a diventare Pt_1
possessivo e aggressivo nei suoi confronti e ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti, che tale atteggiamento non era mutato nemmeno con la nascita del secondo figlio, e che, anzi, il Per_1
ricorrente si mostrava nei confronti dei bambini disinteressato, freddo e talvolta violento, reputandoli meri elementi di disturbo e disattendendo completamente il suo ruolo genitoriale di guida e supporto.
Ha riferito che le dipendenze del padre e i suoi atteggiamenti come sopra descritti avevano causato grande malessere in capo ai figli: fin dall'infanzia aveva necessitato di un supporto specialistico Per_1
(prima presso l'UONPIA e attualmente presso il CIM locale); LA, dopo aver cominciato a fare anch'egli uso di sostanze stupefacenti, era attualmente in carcere dove stava scontando una condanna all'ergastolo per omicidio.
Ha dichiarato di aver deciso di separarsi nel 2012, conscia dell'intollerabilità della convivenza e del pregiudizio che questa causava ai figli, che il non aveva cessato i suoi comportamenti maligni Pt_1
nemmeno dopo la separazione, recandosi in negozio dalla moglie per insultarla e rifiutandosi di versare i contributi per il mantenimento e le spese straordinarie dei figli, oltre a disinteressarsi completamente delle loro esigenze.
Ha aggiunto che le ristrettezze economiche e la completa negligenza del padre avevano anche determinato l'abbandono degli studi da parte del figlio presso la Facoltà di Chimica, Per_1
pagina 2 di 5 costringendolo a dedicarsi unicamente al lavoro per sostenere il bilancio familiare e accettando per questo lavori non qualificati e con paghe insufficienti e che pertanto non poteva considerarsi economicamente autosufficiente.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha rappresentato che, durante il matrimonio, aveva un impiego a tempo indeterminato ma si era dovuta dimettere per assecondare la richiesta del marito di aprire un'attività e lavorarvi come libera professionista, così da avere più tempo da dedicare alla famiglia, che aveva quindi acquistato un locale commerciale, intestandolo al marito come da lui richiesto, e vi aveva iniziato un'attività di vendita di articoli per arti marziali, attualmente in forte crisi (per l'anno 2024 ha percepito un reddito di euro 3.371,00 al netto dei contributi versati per euro 2.772,00). CP_2
Ha anche riferito di aver lavorato come badante per due giorni alla settimana dall'aprile 2019 fino all'agosto del 2021 e di svolgere saltuariamente altri piccoli lavori, trovati mediante l'intermediazione di amiche e conoscenti, che l'età non più giovane non le consentiva di reinserirsi facilmente nel mondo del lavoro, mentre, per contro il percepiva una pensione di circa € 2.000,00 mensili, viveva con Pt_1
la madre nella sua abitazione ed era comproprietario al 50% dell'abitazione coniugale e per intero del locale commerciale dove la coniuge svolgeva attività commerciale, di cui aveva peraltro ripetutamente richiesto la restituzione.
Considerata la sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e le motivazioni alla base di questa (le pressioni del ricorrente affinché la moglie aprisse un'attività in proprio) e ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, causa cognita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.06.1994 da e mandando Controparte_1 Parte_1 all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Porre a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando mensilmente allo stesso la
[...] Per_1
somma che verrà ritenuta di giustizia o, in subordine, contribuire indirettamente al di lui mantenimento attribuendo valenza economica all'assegnazione della casa coniugale alla , con la quale CP_1 convive;
3) Confermare l'assegnazione a della casa coniugale sita in Sassari alla Controparte_1
Via Principessa Maria n. 4, con quanto l'arreda; 4) Porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 600,00 o la Controparte_1
diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia. 5) Con il favore delle spese del giudizio al caso di opposizione.
All'udienza del 1° aprile 2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice alle seguenti condizioni: “conferma dell'assegnazione della casa
pagina 3 di 5 coniugale alla fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio CP_1 Per_1 restituzione del magazzino al ricorrente entro la data del 31 luglio 2025, corresponsione di € 200,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio da versare direttamente al figlio con modalità Per_1 concordate, a decorrere dal mese di giugno 2025, riconoscimento di un assegno divorzile di € 350,00.
Spese compensate.”
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 1° aprile 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Sassari in data 18 giugno 1994, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 187 parte II,
Serie A anno 1994, tra (C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1962 e. residente a [...] e (C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], come C.F._3 da condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti su proposta conciliativa del Giudice all'udienza del 1° aprile 2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite. pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari il 17 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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