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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 206/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'AVV. TRIBULATO ANTONINO, presso il cui studio, in TI,
Cortile Tribulato n. 14, è elettivamente domiciliato.
Appellante contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.VA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. LA ROCCA IGINO, presso il cui studio, in
Siracusa, via Adda n. 33, è elettivamente domiciliato.
e contro
C.F. e P.VA , in persona del suo legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RUGOLO PAOLO ed elettivamente domiciliata in TI, via Cefalù n. 18, presso lo studio dell'Avv. Marco
Gazzola.
pagina 1 di 7
Appellate
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2024 la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni mediante note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 373/2022 del 9.06.2022 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di TI a definizione del procedimento iscritto al n.
219/2021 del ruolo generale, per riformare parzialmente la sentenza appellata e per l'effetto: ritenere e dichiarare che nel periodo dal 27.04.2019 al 17.01.2020 nessuna somma è dovuta a con condanna della stessa alla restituzione CP_1
dell'importo di euro 714,03 di cui alla fattura n. 4020945953 del 12.03.2020, dichiarare non dovuto l'importo della fattura n. 4105028827 del 13.01.2021 oltre accessori per complessivi euro 931,81 e condanna delle parti appellate al pagamento delle spese.
Con duplice profilo di doglianza parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui: ha ritenuto corretta la ricostruzione dei consumi sulla scorta della quale era stata emessa la fattura n. 4020945953 del 12.03.2020, chiedendone la riforma, in quanto la verifica dei consumi operata in sede di consulenza tecnica era stata operata dal CTU sui prelievi ricostruiti in via presuntiva dal distributore 2i Rete
Gas e non in base a consumi effettivi;
ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza nella parte in cui erroneamente non ha tenuto conto della istanza avanzata in seno all'atto di citazione, ossia, di dichiararsi non dovuta la somma di euro 599,87 oltre accessori, di cui alla fattura n. 4105028827 del 13.01.2021 per un totale di euro 931,81.
In data 11.04.2023, si è costituita in giudizio la che Controparte_1
preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che le operazioni relative alla misura dei consumi addebitati sono demandate alla pagina 2 di 7 società proprietaria preposta alla gestione degli impianti;
con le proprie doglianze, inoltre, la stessa ha rilevato la infondatezza in fatto e in diritto della domande avanzate da controparte, esponendo di aver provveduto all'emissione delle fatture a conguaglio a seguito delle rettifiche dei consumi operate dal distributore, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere stante le rettifiche operate alle fatture contestate con vittoria di spese e compensi.
In data 3.05.2023 si è costituta in giudizio la la quale istando per il Controparte_2
rigetto delle domande di parte appellante, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché i motivi di gravame dedotti dal , relativi a errori Pt_1
della fatturazione, rientrerebbero nella competenza di in quanto Controparte_1
inerenti al rapporto contrattuale instaurato tra il cliente e la società di vendita.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.05.2023, a seguito della quale, la causa era stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Preliminarmente deve essere disattesa la doglianza mediante la quale ha CP_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
In primo luogo, sono da chiarirsi i differenti ruoli ricoperti dalle odierne società convenute e le ricadute sul piano giuridico, difatti, la s.p.a. ha dedotto a CP_1
sostegno della propria carenza di legittimazione che la misurazione dei consumi e la relativa ricostruzione in via presuntiva degli stessi non rientra tra le attività di propria competenza in quanto società di vendita, essendo piuttosto, tale attività demandata alla società preposta alla distribuzione.
Orbene, vero è che la in quanto società preposta alla vendita di Controparte_1 energia c.d. “trader” non si occupa dell'attività di rilevazione e ricostruzione dei consumi, che è, invece, demandata alla società che gestisce la rete di distribuzione, nel caso che ci occupa ma è, altresì, vero che a fronte dei consumi rilevati dal CP_2
distributore, una volta comunicati, spetta alla società di vendita procedere alla relativa fatturazione, addivenendo interlocutore finale del cliente e, dunque, parte legittimata passivamente a resistere alle pretese restitutorie dallo stesso vantate.
pagina 3 di 7 Devesi, a contrario, accogliere l'eccezione sollevata dal distributore circa CP_2
il difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio, in quanto il distributore gestendo e veicolando il gas nella rete nazionale, rileva i consumi, trasmettendoli ai rivenditori di energia, non intrattenendo alcun rapporto negoziale con i clienti finali, che, nessuna pretesa possono avanzare alla società distributrice, dovendo, piuttosto, rivolgere le proprie istanze inerenti i contratti di fornitura alla controparte negoziale ossia la società venditrice.
Ciò premesso il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di dover rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 373/2022 del 29.06.2022 emessa dal Giudice di Pace di TI per i motivi di seguito indicati.
Ebbene, deve disattendersi il primo motivo di gravame con il quale Parte_1
ha istato per la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei consumi sulla scorta della quale era stata emessa la fattura n.
4020945953 del 12.03.2020 con condanna di alla restituzione Controparte_1
dell'importo di euro 714,03 in suo favore.
A riguardo è da rilevarsi, così come dedotto negli scritti difensivi dalla società somministrante, e come già rilevato in sede di CTU, che la ricostruzione dei consumi operata sia stata esperita correttamente e in piena osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ossia della Delibera AEEG 572/2013/R/gas, in linea con quanto previsto dal Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale e in particolare a quanto riportato al capitolo n. 11 paragrafo 3.1 e 3.3 i quali rispettivamente così recitano: “Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo”, e ancora, “Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione. La valutazione dei volumi di gas prelevati viene pagina 4 di 7 effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo. Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento”.
Nel caso di specie, la società distributrice, conformandosi a quando previsto dalla normativa vigente sopracitata, ha provveduto alla ricostruzione dei consumi in via stimata a seguito dell'accertato mal funzionamento del contatore nella registrazione delle letture, dovuto alla presenza di acqua all'interno del circuito di distribuzione del gas, circostanza, tra l'altro, verificata in sede di CTU nel giudizio di prime cure (vd. pag. 7 elaborato peritale fascicolo primo grado).
Inoltre, va rilevato che dall'analisi della documentazione versata in atti la fattura n.
4020945953 del 12.03.2020, inerente ai consumi dal 26.04.2019 al 17.01.2020 risulta allineata ai valori riportati nel dettaglio fatturato per 857 smc (doc. 5 pag. 19 atto di costituzione di dovendosi, pertanto, confermare quanto a riguardo statuito CP_2
dal giudice di prime di prime cure.
Con il secondo motivo di appello il ha chiesto la riforma della sentenza di Pt_1
primo grado nella parte in cui erroneamente non ha tenuto conto della istanza avanzata in seno all'atto di citazione, ossia, di dichiararsi non dovuta la somma di euro 599,87 oltre accessori di cui alla fattura n. 4105028827 del 13.01.2021 per un totale di euro
931,81.
Sul punto parte convenuta, in qualità di trader, ha dedotto l'erroneità della valutazione effettuata dal CTU nel momento in cui non ha ritenuto corretta la ricostruzione da lei operata rilevando un'incongruenza dei consumi fatturati pari a 730 smc rispetto al dettaglio dei consumi riportato nel documento prodotto dalla società di distribuzione e pari a 18 smc.
Secondo quanto asserito dalla , nella fattura n. 4105028827 del Controparte_1
13.01.2021, sebbene il periodo di riferimento in essa riportato sia dal 30.09.2020 al
29.10.2020 la stessa conterrebbe gli addebiti dei consumi dal 29.01.2020 che non pagina 5 di 7 erano stati fatturati precedentemente, tra l'altro pari a 0 smc e sino al 31.12.2020, come precisato nell'atto di costituzione in appello.
La società trader, inoltre, ha rilevato di aver proceduto in un secondo momento, a riallineare il fatturato del periodo contestato mediante l'emissione di n. 2 fatture:
- fattura n. 4122481404 del 4.04.21 al 18.01.2020 con lettura pari a 0 smc al
28.02.202i con consumi pari a smc 297 e di euro – 704,92;
- fattura n. 4122481409 del 4.04.21 per il periodo dal 29.01.2020 al 28.02.2021 consumi pari a smc 730 e di euro 688,36.
Orbene, anche in questo caso deve ritenersi corretta la fatturazione operata dalla
[...]
difatti, con la fattura n. 4122481404, avente periodo di riferimento CP_1 identico alla fattura n. 4105028827, la società ha provveduto all'accredito di smc 730, in quanto i periodi precedenti erano stati fatturati a 0, per poi procedere con l'emissione della fattura n. 4122481409 al ricalcolo, mediante addebito si smc 730, sul periodo corretto, di modo che, i consumi complessivamente rilevati e comunicati da
[...]
debbono ritenersi coerenti con i consumi fatturati dalla società venditrice. CP_2
In definitiva, deve ritenersi corretta la fatturazione operata dalla Controparte_1
sulla scorta delle letture fornite dal distributore e dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 4105028827 e 4020945953, il cui pagamento in favore di Controparte_1
come da ricevute allegate in atti, è già stato adempiuto dall'appellante, dovendosi, pertanto, ritenere cessato l'oggetto del contendere.
Le spese del procedimento di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 6 di 7 - Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalle società appellate, che liquida in €. 462,00 in favore di ciascuna per spese di avvocato, oltre spese forfetarie al 15% ed oltre VA e CPA come per legge;
- Dichiara tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato Parte_1
ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Siracusa, 27/01/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 206/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'AVV. TRIBULATO ANTONINO, presso il cui studio, in TI,
Cortile Tribulato n. 14, è elettivamente domiciliato.
Appellante contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.VA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. LA ROCCA IGINO, presso il cui studio, in
Siracusa, via Adda n. 33, è elettivamente domiciliato.
e contro
C.F. e P.VA , in persona del suo legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RUGOLO PAOLO ed elettivamente domiciliata in TI, via Cefalù n. 18, presso lo studio dell'Avv. Marco
Gazzola.
pagina 1 di 7
Appellate
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 giugno 2024 la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni mediante note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 373/2022 del 9.06.2022 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di TI a definizione del procedimento iscritto al n.
219/2021 del ruolo generale, per riformare parzialmente la sentenza appellata e per l'effetto: ritenere e dichiarare che nel periodo dal 27.04.2019 al 17.01.2020 nessuna somma è dovuta a con condanna della stessa alla restituzione CP_1
dell'importo di euro 714,03 di cui alla fattura n. 4020945953 del 12.03.2020, dichiarare non dovuto l'importo della fattura n. 4105028827 del 13.01.2021 oltre accessori per complessivi euro 931,81 e condanna delle parti appellate al pagamento delle spese.
Con duplice profilo di doglianza parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui: ha ritenuto corretta la ricostruzione dei consumi sulla scorta della quale era stata emessa la fattura n. 4020945953 del 12.03.2020, chiedendone la riforma, in quanto la verifica dei consumi operata in sede di consulenza tecnica era stata operata dal CTU sui prelievi ricostruiti in via presuntiva dal distributore 2i Rete
Gas e non in base a consumi effettivi;
ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza nella parte in cui erroneamente non ha tenuto conto della istanza avanzata in seno all'atto di citazione, ossia, di dichiararsi non dovuta la somma di euro 599,87 oltre accessori, di cui alla fattura n. 4105028827 del 13.01.2021 per un totale di euro 931,81.
In data 11.04.2023, si è costituita in giudizio la che Controparte_1
preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che le operazioni relative alla misura dei consumi addebitati sono demandate alla pagina 2 di 7 società proprietaria preposta alla gestione degli impianti;
con le proprie doglianze, inoltre, la stessa ha rilevato la infondatezza in fatto e in diritto della domande avanzate da controparte, esponendo di aver provveduto all'emissione delle fatture a conguaglio a seguito delle rettifiche dei consumi operate dal distributore, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere stante le rettifiche operate alle fatture contestate con vittoria di spese e compensi.
In data 3.05.2023 si è costituta in giudizio la la quale istando per il Controparte_2
rigetto delle domande di parte appellante, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché i motivi di gravame dedotti dal , relativi a errori Pt_1
della fatturazione, rientrerebbero nella competenza di in quanto Controparte_1
inerenti al rapporto contrattuale instaurato tra il cliente e la società di vendita.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.05.2023, a seguito della quale, la causa era stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Preliminarmente deve essere disattesa la doglianza mediante la quale ha CP_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
In primo luogo, sono da chiarirsi i differenti ruoli ricoperti dalle odierne società convenute e le ricadute sul piano giuridico, difatti, la s.p.a. ha dedotto a CP_1
sostegno della propria carenza di legittimazione che la misurazione dei consumi e la relativa ricostruzione in via presuntiva degli stessi non rientra tra le attività di propria competenza in quanto società di vendita, essendo piuttosto, tale attività demandata alla società preposta alla distribuzione.
Orbene, vero è che la in quanto società preposta alla vendita di Controparte_1 energia c.d. “trader” non si occupa dell'attività di rilevazione e ricostruzione dei consumi, che è, invece, demandata alla società che gestisce la rete di distribuzione, nel caso che ci occupa ma è, altresì, vero che a fronte dei consumi rilevati dal CP_2
distributore, una volta comunicati, spetta alla società di vendita procedere alla relativa fatturazione, addivenendo interlocutore finale del cliente e, dunque, parte legittimata passivamente a resistere alle pretese restitutorie dallo stesso vantate.
pagina 3 di 7 Devesi, a contrario, accogliere l'eccezione sollevata dal distributore circa CP_2
il difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio, in quanto il distributore gestendo e veicolando il gas nella rete nazionale, rileva i consumi, trasmettendoli ai rivenditori di energia, non intrattenendo alcun rapporto negoziale con i clienti finali, che, nessuna pretesa possono avanzare alla società distributrice, dovendo, piuttosto, rivolgere le proprie istanze inerenti i contratti di fornitura alla controparte negoziale ossia la società venditrice.
Ciò premesso il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di dover rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 373/2022 del 29.06.2022 emessa dal Giudice di Pace di TI per i motivi di seguito indicati.
Ebbene, deve disattendersi il primo motivo di gravame con il quale Parte_1
ha istato per la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei consumi sulla scorta della quale era stata emessa la fattura n.
4020945953 del 12.03.2020 con condanna di alla restituzione Controparte_1
dell'importo di euro 714,03 in suo favore.
A riguardo è da rilevarsi, così come dedotto negli scritti difensivi dalla società somministrante, e come già rilevato in sede di CTU, che la ricostruzione dei consumi operata sia stata esperita correttamente e in piena osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ossia della Delibera AEEG 572/2013/R/gas, in linea con quanto previsto dal Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale e in particolare a quanto riportato al capitolo n. 11 paragrafo 3.1 e 3.3 i quali rispettivamente così recitano: “Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo”, e ancora, “Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione. La valutazione dei volumi di gas prelevati viene pagina 4 di 7 effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo. Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento”.
Nel caso di specie, la società distributrice, conformandosi a quando previsto dalla normativa vigente sopracitata, ha provveduto alla ricostruzione dei consumi in via stimata a seguito dell'accertato mal funzionamento del contatore nella registrazione delle letture, dovuto alla presenza di acqua all'interno del circuito di distribuzione del gas, circostanza, tra l'altro, verificata in sede di CTU nel giudizio di prime cure (vd. pag. 7 elaborato peritale fascicolo primo grado).
Inoltre, va rilevato che dall'analisi della documentazione versata in atti la fattura n.
4020945953 del 12.03.2020, inerente ai consumi dal 26.04.2019 al 17.01.2020 risulta allineata ai valori riportati nel dettaglio fatturato per 857 smc (doc. 5 pag. 19 atto di costituzione di dovendosi, pertanto, confermare quanto a riguardo statuito CP_2
dal giudice di prime di prime cure.
Con il secondo motivo di appello il ha chiesto la riforma della sentenza di Pt_1
primo grado nella parte in cui erroneamente non ha tenuto conto della istanza avanzata in seno all'atto di citazione, ossia, di dichiararsi non dovuta la somma di euro 599,87 oltre accessori di cui alla fattura n. 4105028827 del 13.01.2021 per un totale di euro
931,81.
Sul punto parte convenuta, in qualità di trader, ha dedotto l'erroneità della valutazione effettuata dal CTU nel momento in cui non ha ritenuto corretta la ricostruzione da lei operata rilevando un'incongruenza dei consumi fatturati pari a 730 smc rispetto al dettaglio dei consumi riportato nel documento prodotto dalla società di distribuzione e pari a 18 smc.
Secondo quanto asserito dalla , nella fattura n. 4105028827 del Controparte_1
13.01.2021, sebbene il periodo di riferimento in essa riportato sia dal 30.09.2020 al
29.10.2020 la stessa conterrebbe gli addebiti dei consumi dal 29.01.2020 che non pagina 5 di 7 erano stati fatturati precedentemente, tra l'altro pari a 0 smc e sino al 31.12.2020, come precisato nell'atto di costituzione in appello.
La società trader, inoltre, ha rilevato di aver proceduto in un secondo momento, a riallineare il fatturato del periodo contestato mediante l'emissione di n. 2 fatture:
- fattura n. 4122481404 del 4.04.21 al 18.01.2020 con lettura pari a 0 smc al
28.02.202i con consumi pari a smc 297 e di euro – 704,92;
- fattura n. 4122481409 del 4.04.21 per il periodo dal 29.01.2020 al 28.02.2021 consumi pari a smc 730 e di euro 688,36.
Orbene, anche in questo caso deve ritenersi corretta la fatturazione operata dalla
[...]
difatti, con la fattura n. 4122481404, avente periodo di riferimento CP_1 identico alla fattura n. 4105028827, la società ha provveduto all'accredito di smc 730, in quanto i periodi precedenti erano stati fatturati a 0, per poi procedere con l'emissione della fattura n. 4122481409 al ricalcolo, mediante addebito si smc 730, sul periodo corretto, di modo che, i consumi complessivamente rilevati e comunicati da
[...]
debbono ritenersi coerenti con i consumi fatturati dalla società venditrice. CP_2
In definitiva, deve ritenersi corretta la fatturazione operata dalla Controparte_1
sulla scorta delle letture fornite dal distributore e dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 4105028827 e 4020945953, il cui pagamento in favore di Controparte_1
come da ricevute allegate in atti, è già stato adempiuto dall'appellante, dovendosi, pertanto, ritenere cessato l'oggetto del contendere.
Le spese del procedimento di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 6 di 7 - Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalle società appellate, che liquida in €. 462,00 in favore di ciascuna per spese di avvocato, oltre spese forfetarie al 15% ed oltre VA e CPA come per legge;
- Dichiara tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato Parte_1
ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Siracusa, 27/01/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 7 di 7