Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 3
Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 cod. civ. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione.
La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purchè prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nella specie, relativa a controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, la S.C ha tuttavia negato l'ammissibilità della domanda perché in citazione si era fatto riferimento semplicemente ad una domanda di restituzione di somme di danaro versate dal genitore al figlio, senza alcun collegamento con il rapporto che aveva dato luogo al versamento né alle ragioni della domanda).
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2005, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. PICCIALLI GI - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IG, HI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI IG, che li difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER AL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 31702/01 proposto da:
ER AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO DE ECCHER, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ER IG, HI RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 241/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 13/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele, con delega dell'Avvocato MANZI GI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.5.1995 IA CC e GI AR convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il figlio ER AR chiedendo la revoca per ingratitudine delle donazioni effettuate in suo favore rispettivamente il 17.12.1981 ed il 21.11.1986 aventi ad oggetto degli immobili siti in Vigo di Fossa. A sostegno della domanda deducevano diversi fatti rilevanti posti in essere dal convenuto tra i quali in particolare un episodio caratterizzato da insulti e percosse ai danni della CC. Gli attori proponevano altresì una domanda subordinata per la condanna di ER AR al pagamento della somma di lire 327.329.084 a titolo di rimborso di quanto da essi anticipato per la costruzione dell'edificio realizzato su uno dei terreni oggetto delle suddette donazioni nonché, in ogni caso, al pagamento delle somme di lire 139.139.985 quale rimborso per la costruzione del rifugio Vallacela.
Costituendosi in giudizio il convenuto contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.
L'adito Tribunale con sentenza del 12.4.2000 rigettava le domande attrici.
A seguito di gravame da parte di GI AR e della CC cui resisteva ER AR la Corte di Appello di Trento con sentenza del 13.6.2001 respingeva l'impugnazione. La Corte territoriale premetteva che la causa fondamentale degli aspri contrasti insorti tra le parti doveva essere individuata nella scelta dell'appellato di sposare una donna già madre di una bambina nata da una precedente relazione, ed aggiungeva che i rapporti si erano ulteriormente deteriorati dopo la nascita di un figlio naturale della coppia e dopo l'adozione da parte dell'appellato della prima figlia della moglie.
Il giudice di appello poi rilevava che, considerata la disciplina di legge che prescrive di agire per la revoca della donazione per ingratitudine nel termine di un anno dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza dei fatti costituenti ingiuria grave, l'unico episodio significativo, oggetto del giudizio penale conclusosi con la condanna dell'appellato per il reato di percosse, verificatesi nel contesto di un litigio tra la CC e la CO, moglie di ER AR, era costituito dal successivo intervento violento di quest'ultimo che aveva schiaffeggiato due volte la madre;
orbene, tale vicenda, sicuramente da non sottovalutare, doveva peraltro essere inquadrata nell'ambito dei rapporti familiari tra le parti, caratterizzati da errori ripetuti che avevano sicuramente deteriorato fortemente i vincoli affettivi tra i genitori e il figlio. La Corte territoriale riteneva infondata anche la domanda di GI AR relativa alla restituzione delle somme asseritamente versate al figlio a titolo di donazione, rilevando che tale domanda, basata su di un preteso arricchimento senza causa, era inammissibile in quanto introdotta per la prima volta nel secondo grado di giudizio, ed aggiungendo che, poiché l'appellato aveva negato che la dazione di denaro da parte del padre avesse costituito una donazione, era onere dell'appellante specificare la ragione giuridica della domanda di restituzione, considerato altresì che le somme versate potevano riguardare la quota parte del figlio degli utili dell'azienda turistica di famiglia nella quale egli aveva prestato la sua attività.
Per la cassazione di tale sentenza GI AR e la CC hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui ER AR ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale GI AR e la CC, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 801 - 802 - 2697 c.c. e 112 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione,
censurano la sentenza impugnata per aver tenuto conto, ai fini della decisione, soltanto dell'episodio da cui era scaturita la sentenza penale di condanna a carico di ER AR e per aver invece escluso la rilevanza di tutti gli ulteriori episodi allegati e provati dagli appellanti sull'erroneo presupposto che per essi non sarebbe stato osservato il termine prescrizionale fissato dall'art. 802 c.c. in un anno dalla loro conoscenza;
essi rilevano che l'eccezione di prescrizione non era stata eccepita dalla controparte e dunque non poteva essere rilevata d'ufficio, ed aggiungono che comunque la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine era fondata su fatti connessi nell'anno immediatamente precedente alla sua proposizione.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciano violazione e/o falsa applicazione degli articoli 801 e seguenti c.c. nonché vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello ha escluso l'esistenza dei presupposti della revoca della donazione per ingratitudine basandosi sostanzialmente sulla univocità dell'episodio ingiurioso addebitato alla controparte, come tale inidoneo a far ritenere fondata la domanda attrice, omettendo di valutare l'ulteriore requisito della sua gravità in contrasto con quanto sancito dall'art. 801 c.c.. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 801 e seguenti - 2697 - 2727 c.c. e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata perché, invece di limitarsi all'accertamento dei fatti oggettivi da cui desumere l'esistenza di un sentimento di ostilità e di avversione da parte del donatario nei confronti del donante, ha invece elevato a causa di giustificazione del comportamento tenuto da ER AR i motivi che ne sarebbero stati alla base (ovvero l'asserita difesa da parte del donatario della propria scelta familiare) ed il contesto nel quale la controparte aveva posto in essere la propria condotta ingiuriosa;
in tal modo non soltanto era stato sovvertito il giudicato penale di condanna, dove quei motivi non avevano trovato alcun riconoscimento, ma erano state altresì violate la lettera e la "ratio" dell'art. 801 c.c., che non contempla tra i presupposti della sua operatività gli elementi valutati dalla Corte territoriale.
I ricorrenti aggiungono che, pur volendo ritenere ammissibile il censurato giudizio operato nei termini enunciati, doveva evidenziarsi comunque l'intima contraddizione delle valutazioni effettuate dal giudice di appello, che da un lato aveva attribuito notevole rilevanza agli atti posti in essere dalla CC nei confronti della nuora al fine di giustificare il comportamento di ER AR, e dall'altro lato non aveva considerato i comportamenti di IA CO nei confronti della suocera onde stabilire se la reazione di quest'ultima fosse stata o meno giustificata da un sentimento di intolleranza riconducibile alla stessa CO. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
Deve anzitutto premettersi che il termine di un anno previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine e di decadenza e non di prescrizione (Cass. 30.3.1995 n. 3795), con conseguente infondatezza del profilo di censura sollevato dai ricorrenti Con il primo motivo relativo alla mancata formulazione della eccezione di prescrizione dell'azione di revocazione da parte di ER AR. Occorre poi aggiungere sempre in via preliminare che, in presenza di uno specifico accertamento da parte del giudice di appello in ordine alla insussistenza di altri episodi dedotti tempestivamente entro il suddetto termine oltre quello che è stato oggetto del menzionato procedimento penale, la diversa e generica allegazione dei ricorrenti, secondo i quali tutti i fatti enunciati a sostegno della domanda sarebbero stati commessi entro l'anno dalla relativa proposizione, si risolve in una inammissibile prospettazione di fatto che trascura la competenza esclusiva in proposito spettante al giudice del merito.
Sulla base di tali premesse, pertanto, il giudice di appello ha preceduto alla valutazione del gesto violento posto in essere da ER AR nei confronti della madre (nel contesto di un litigio insorto tra quest'ultima e la nuora caratterizzato da reciproche offese) senza sminuirne la gravità, ma rilevando che l'appellato era stato indotto a tale deprecabile reazione dall'atteggiamento ingiurioso ed offensivo perpetrato nei confronti della di lui moglie da altri componenti della famiglia, intervenuti a favore della CC, che pure non avrebbero dovuto aver alcun motivo di risentimento nei confronti della CO;
cosicché il comportamento di ER AR, attribuibile ad uno scatto d'ira provocato da una serie di atti lesivi dei più profondi sentimenti di amore verso i figli e verso il coniuge, non poteva essere configurato quale evento idoneo a disvelare un radicato senso di ostilità sufficiente ad interrompere ogni legame tra donante e donatario ai sensi dell'art. 801 c.c.. Conseguentemente, mentre è infondato il profilo di censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe apprezzato la gravità dell'episodio di cui era stato protagonista ER AR, per altro verso appare corretto il percorso argomentativo seguito dal giudice d'appello che, proprio al fine di valutare la rilevanza ex art. 801 c.c. di tale vicenda, non solo ha descritto il contesto nel quale l'appellato aveva schiaffeggiato due volte la madre, ma ha anche tratteggiato l'esistente deterioramento dei rapporti familiari esistenti tra le parti, provocato da errori reciproci che avevano minato le basi dei vincoli affettivi tra i componenti della famiglia AR;
ed invero la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti che integrano l'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c., oltre a dover tener conto delle circostanze contingenti nel cui contesto si è verificato il comportamento attribuito al donatario, come nella fattispecie la provocazione, deve essere operata considerando anche altri elementi quali l'ambiente sociale dei protagonisti della vicenda e le caratteristiche dei rapporti pregressi tra essi esistenti.
Il convincimento del giudice di appello d'altra parte deve essere condiviso anche con riferimento alla nozione di ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine;
tale espressione, invero, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale, è tuttavia da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando piuttosto connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento del donatario che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche e soprattutto disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il donante tale da ripugnare alla coscienza comune (Cass. 20.8.1990 n. 8445; Cass. 28.8.1997 n. 8165; Cass.
5.11.2001 n. 13632). Invero la sentenza impugnata, nel negare la configurabilità dell'episodio sopra enunciato come ingiuria grave ex art. 801, c.c., si rivela conforme all'orientamento giurisprudenziale ora richiamato, perché nella valutazione effettuata dal giudice di appello quel singolo accadimento, seppure di per sè sicuramente censurabile, tuttavia per il contesto sopra delineato nel quale era stato posto in essere e più in generale per la situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti (riconducibile sostanzialmente alle scelte di vita operate da ER AR non condivise dai suoi genitori) non poteva essere ricondotto ad espressione di quel sentimento profondo e radicato di avversione verso il donante che costituisce il presupposto per la revoca della donazione per causa di ingratitudine.
Con il quarto motivo GI AR, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2041 - 2042 - 2697 c.c. 99 - 112 - 115 163 - 345 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la domanda di restituzione delle somme di denaro asseritamente versate al figlio dall'attuale ricorrente principale in quanto formulata per la prima volta in grado di appello.
GI AR assume in proposito che fin dal primo grado di giudizio erano stati indicati, sia pur implicitamente, gli elementi costitutivi della domanda di arricchimento senza causa, ovvero l'arricchimento del figlio ER consistito nel profittare del pagamento dei lavori da parte del padre su beni di sua proprietà, l'impoverimento corrispondente dell'esponente e la mancanza di una causa giustificativa dell'arricchimento del primo e dell'impoverimento del secondo.
La censura è infondata.
Pur dovendosi ritenere che la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado, deve escludersi nella fattispecie la ricorrenza di tali presupposti.
Infatti dall'esame diretto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato) emerge l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c., ovvero l'arricchimento di un soggetto conseguente all'impoverimento di un altro soggetto e l'assenza di una giusta causa, essendosi ivi fatto riferimento semplicemente ad una domanda di restituzione di somme di denaro versate da GI AR al figlio ER AR senza alcun collegamento al rapporto che aveva dato luogo al versamento di tali importi ne' alle ragioni che legittimavano la domanda stessa.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo proposto ER AR censura la sentenza impugnata per aver compensato interamente le spese del secondo grado di giudizio sulla base del rilievo che l'episodio che aveva dato luogo all'azione degli appellanti si era verificato;
il ricorrente incidentale ritiene incongrua tale motivazione in quanto il suddetto episodio non poteva comunque integrare l'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c. La censura è infondata.
Premesso che la motivazione sopra enunciata posta a base della statuizione impugnata con il motivo in esame è corretta e priva di vizi logici, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero se fondata su ragioni palesemente illogiche e inconsistenti, così da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto.
Entrambi i ricorsi devono quindi essere rigettati;
ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005