Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2005, n. 7033
CASS
Sentenza 5 aprile 2005

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 cod. civ. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione.

La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purchè prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nella specie, relativa a controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, la S.C ha tuttavia negato l'ammissibilità della domanda perché in citazione si era fatto riferimento semplicemente ad una domanda di restituzione di somme di danaro versate dal genitore al figlio, senza alcun collegamento con il rapporto che aveva dato luogo al versamento né alle ragioni della domanda).

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2005, n. 7033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7033
Data del deposito : 5 aprile 2005

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