Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25510/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25510/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14.02.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(cf ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura allegata alla citazione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gaetano Di Martino e Roberto Giuseppe Di
Martino, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Napoli alla Via
G. Porzio n. 4;
-ATTORE-
E
(p.iva n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore e legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di comparsa, dall' Avv. Valerio Romano presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 65;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di: “a) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale ovvero extracontrattuale della per non aver fornito all'ing. Controparte_1 Parte_1
adeguate e sufficienti informazioni circa la natura dei titoli acquistati, in violazione dell'art. 21 T.U.F. e/o degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob 16190/2007, o dell'art. 1375 c.c.; b) condannare, per l'effetto, la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Controparte_1 del danno, in favore dell'ing. quantificato nella somma di € Pt_1
182.147,25, pari al prezzo originario di acquisto delle azioni e dedotto quanto ricavato dalla vendita, oltre rivalutazione ed interessi (ovvero alla somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Eccellentissimo
Tribunale); c) in subordine o via alternativa, accertare la responsabilità contrattuale della avuto riguardo alla grave Controparte_1 violazione degli obblighi posti dall'art. 21 T.U.F. e/o ai sensi dell'art. 39 e 40 del Regolamento Consob 16190/2007, o dall'art. 1375 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto quadro e/o degli ordini di acquisto su indicati, e condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla restituzione, in favore dell'ing. di € Pt_1
182.147,25, oltre interessi, anche al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla notifica dell'atto introduttivo, ed oltre il maggior danno, da liquidarsi secondo i noti criteri indicati dalla Suprema Corte, nella decisione del 16.7.2008, n. 19499, o della somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Eccellentissimo Tribunale;
d) in ulteriore subordine o via alternativa, accertare e dichiarare la mancanza della forma scritta del contratto quadro in violazione dell'art. 23 e 21 TUF e o degli artt. 39, 40 del Regolamento Consob 16190/2007, o dall'art. 1375 c.c.; accertare e dichiarare la nullità, originaria o sopravvenuta, del contratto quadro e delle operazioni di acquisto delle azioni, con la conseguenza che la banca è obbligata a restituire quanto versato dall'attore, al netto di quanto ottenuto dalla vendita dei titoli;
e) condannare, per l'effetto, la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore
[...] dell'ing. di tutte le somme versate, nella misura di € 182.147,25, Pt_1 oltre interessi, anche al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla notifica dell'atto introduttivo, ed oltre il maggior danno, da liquidarsi secondo i noti criteri indicati dalla Suprema Corte, nella decisione del
16.7.2008, n. 19499, o della somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Eccellentissimo Tribunale”.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 chiedendo che preliminarmente si dichiari l'atto introduttivo, inammissibile, improponibile ed improcedibile, alla luce delle sollevate eccezioni pregiudiziali e preliminari;
nel merito, dichiarare tutte le domande azionate, inammissibili, improponibili e non provate in fatto e diritto e quindi rigettarle;
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in via subordinata nella denegata quanto inverosimile ipotesi di condanna, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1225 cod. civ., tenendo conto anche di tutto quanto percepito dall'attore in relazione alle azioni di che trattasi, oltre che del suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civile.
In accoglimento della eccezione di compensazione scomputare dalla somma eventualmente riconosciuta al cliente, l'importo che sarà accertato in corso di causa dalla convenuta, conseguito dall'istante per le cedole staccate per CP_2 la detenzione dei titoli di cui si discute.
Espletata l'attività istruttoria, esperita la C.T.U. grafologica, all'udienza del
14.02.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la domanda è procedibile in quanto proposta nei termini di legge e risulta attivata la procedura di mediazione ex D. Lgvo
28/2010, come da verbale di mediazione dell'8.01.2019. Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca convenuta sull'assunto che sul medesimo oggetto di cui è causa è intervenuto un accordo transattivo
(in data 9.04.2014) tra le stesse parti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'accordo transattivo in questione (doc. 5 in comparsa di costituzione) ha un oggetto determinato che circoscrive le relative rinunzie e concessioni alle operazioni indicate in premessa, tra le quali non appaiono i titoli oggetto del presente giudizio. Come chiarito da Cassazione civile sez. I,
27/07/2021, n.21557: “l'elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione "generale" riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme;
mentre la transazione "speciale" attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l'effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale;
a tal fine l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto
a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art.1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto
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gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto”. Ebbene, nella transazione in esame, le parti hanno espressamente indicato l'oggetto dell'accordo (art. 2 «oggetto»: “investimenti in “Certificate X-MarketsTris"; obbligazioni 2003-2008", azioni "Alitalia" e "FNM e Controparte_1
Fiat Industrial Ord"), le negoziazioni contestate dal ed il loro Pt_1 importo, a fronte delle quali la aveva manifestato, in via transattiva, la CP_2 disponibilità a retrocedere una complessiva somma di euro 35.000,00.
Dunque, l'interpretazione dell'accordo secondo i criteri legali imposti dagli artt. 1362 c.c. s.s. conduce a ritenere che, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata al punto 3. “rinunzie” le parti intendessero riferirsi esclusivamente ai titoli riportati in premessa, senza estendere il negozio transattivo alle operazioni rimaste estranee all'accordo. Venendo, poi, al tema della prescrizione, si rileva che, nelle controversie in tema di prestazione di servizi di investimento, quest'ultima costituisce una tipica eccezione a disposizione dell'intermediario per resistere a contestazioni aventi ad oggetto investimenti in strumenti finanziari risalenti nel tempo e rivelatisi pregiudizievoli per il cliente a distanza di anni. In tale contesto riveste indubbia rilevanza pratica stabilire con esattezza il dies a quo per il computo del termine di prescrizione relativo alle controversie predette. È pacifico che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, la concreta individuazione di tale momento ha dato ad interpretazioni non univoche. L'impostazione tradizionale àncora la decorrenza della prescrizione al momento della percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana e condiviso da alcune pronunce della Suprema Corte anche con riguardo a fattispecie di responsabilità contrattuale (cfr., ex multis,
Cass. n. 3176 del 2016; Cass. n. 5504 del 2012, spesso richiamata dalle pronunce in materia di intermediazione finanziaria, secondo cui, “in tema di danno contrattuale - al fine di determinare il dies a quo della prescrizione - occorre verificare il momento in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato dal colpevole inadempimento della convenuta”;
Cass. n. 26020 del 2011), secondo cui, nell'azione di danni, la prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale in concreto e, cioè, la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita
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patrimoniale sofferta. Sulla scorta di tale principio, il dies a quo per il computo del termine prescrizionale è stato individuato da svariate pronunce di merito nella data del default dell'emittente, quale momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi e del pregiudizio derivatone (vale a dire, la perdita del valore dell'investimento). Si è opinato, in particolare, che, in tali ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili. In altri termini, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ex art. 2935 cod. civ., ossia, per il diritto risarcitorio, nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Nell'ambito di questo stesso indirizzo, vi sono state, poi, nella giurisprudenza di merito, alcune decisioni che, seppure con riferimento a fattispecie di responsabilità extracontrattuale, in maniera ancora più garantista verso l'investitore hanno posticipato il dies a quo della prescrizione ad un momento successivo al default dell'emittente. In direzione diametralmente opposta rispetto all'impostazione tradizionale di cui si è detto, si è sviluppato, tuttavia, un diverso orientamento che individua il dies a quo del termine prescrizionale in esame nella data (certa) dell'inadempimento (id est: nel momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario). Tale tesi trova la sua principale espressione nella decisione della Corte di Cass. n. 1547 del 2004, che, con riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale in generale, ha statuito che la ratio di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti “ristretti limiti temporali”. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto “una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione,
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nell'ipotesi d'impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia salvo derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c.”. Il principio espresso “in linea generale” dalla Suprema Corte, per quanto ad oggi non univoco nella giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, dunque, è stato sempre più diffusamente applicato dalla giurisprudenza di merito in materia di intermediazione finanziaria, la quale individua nella data di acquisto del titolo il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria derivante dalla violazione dei doveri informativi dell'intermediario. In questa direzione sembra muoversi, da ultimo, anche l'Arbitro delle Controversie Finanziarie, che afferma, in maniera costante, che il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento per inadempimento dell'intermediario va computato a decorrere dalla contestata violazione delle regole di condotta gravanti sull'intermediario e non dall'imprecisato momento in cui il danneggiato ha conosciuto, o avrebbe potuto conoscere, il danno ed il suo diritto di farlo valere (si veda da ultimo decisione 3 maggio 2021, n.
3697). L'affermazione non può trovare consenso visto che nell'azione di danni la prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale in concreto, e cioè la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. È questo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto a un danno concretamente determinatosi (art. 2935 cod. civ.). Ne consegue, dunque, che: «In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per
l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi». «L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti
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simili; etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale». Passando al merito, in materia di obblighi informativi, nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che la norma dell'art. 21 TUF impone all'intermediario l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. n. 8089/2016 e
16861/2017; cfr. pure Cass. n. 1376/2016, n. 2535/2016). L'onere della prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo è a carico dell'intermediario, e non corrisponde alla mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza, mentre l'investitore è tenuto ad allegare specificamente il deficit informativo ed a fornire la prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento od agli investimenti eseguiti.
In ordine al nesso causale l'investitore deve allegare e provare che la perdita patrimoniale è eziologicamente riconducibile, anche in via non esclusiva, (la concorrenza di altri fattori o della condotta del creditore determinerà effetti sulla attribuzione della responsabilità per intero o parziariamente) alle caratteristiche di rischiosità del prodotto non conosciute. Ne consegue che la prova del nesso causale non può dirsi eliminata dal mero rilievo del profilo
"speculativo" dell'investitore, ovvero dalla sua elevata propensione al rischio, dovendo escludersi che quest'ultimo possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e dei quali alleghi la conoscenza o la prevedibilità in capo all'intermediario, contrattualmente obbligato ad essere preventivamente informato.
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Le fattispecie contrattuali descritte nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, sono governate da una rete di norme imperative relative a requisiti di validità e ad obblighi cogenti riguardanti le prestazioni dovute, in particolare dall'intermediario, che conformano il regolamento d'interessi tipizzato dal legislatore, limitando la flessibilità endocontrattuale sia nel momento genetico che in quello attuativo del contratto. All'investitore è rimesso il potere decisionale di stabilire il grado di aleatorietà dell'investimento che intende sostenere ma soltanto a condizione che l'investimento corrisponda al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all'investimento finanziario e soprattutto sia frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto rischio rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito. Tale ultima informazione deriva da un complesso di fattori specifici e non soltanto in generale dalla categoria di prodotti finanziari negoziati o che compongono una gestione patrimoniale. Queste prescrizioni derivanti dal sistema integrato costituito dall'art. 21 del T.U.F. e dagli artt. 26 - 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, si completano con il regime giuridico, anch'esso imperativo, dell'onere della prova in sede di azione risarcitoria. A tale riguardo è imposto all'intermediario un obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi. Tale obbligo sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso l'investitore cd.
"speculativo" (ma l'attributo è del tutto improprio per un investitore retail)
l'intermediario non sia tenuto a fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. Al contrario si deve ritenere che il grado di rischio sia direttamente proporzionale al livello di puntualità delle informazioni.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui – in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari
– gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate
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e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore. Detto altrimenti, in materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto 2020, n. 18121) La mancata osservanza degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del t.u.f. – nonché della normativa secondaria – non determina la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria, costituendo inadempimento agli obblighi di una corretta informazione nella fase delle cd. “trattative” e formazione del rapporto sinallagmatico, da cui consegue la possibile responsabilità precontrattuale, e l'insorgenza del connesso diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. La violazione dei sopra citati obblighi, infatti, non attiene al momento genetico di conclusione del negozio, e non ne inficia, pertanto, la validità, acquistando, invece, rilevanza sul differente piano del corretto adempimento o meno, da parte dell'intermediario, dei doveri di condotta che gli fanno carico nella esecuzione del contratto di negoziazione, con le conseguenze che ne possano discendere sia in termini di risoluzione del contratto (o, più limitatamente, della singola operazione di compravendita), sia in termini di diritto dell'investitore a vedersi comunque riconoscere il danno provocato da siffatta condotta inadempiente (Tribunale Bari, 18 maggio 2011, n. 1723). Infatti la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo soltanto ad una responsabilità precontrattuale (e non alla nullità del contratto di intermediazione), con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Invece, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente, condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione
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finanziaria. In nessun caso, in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso, la violazione dei predetti doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c. Pertanto, in relazione al tema del contenuto dei contratti con gli investitori, può condividersi l'orientamento secondo cui è da ritenere che la violazione delle norme di comportamento degli intermediari, di cui agli art. 21, ss. t.u.i.f. e 26, ss. reg. Consob n. 11522/1998, non comporti, salvo espressa disposizione contraria (come nei casi di degli art. 23, 1 e 2 comma, e 24, comma 2, t.u.i.f.), la nullità degli ordini di acquisto conferiti dal cliente all'intermediario, bensì solo l'applicabilità degli altri rimedi civilistici. La tutela reale del cliente non
è infatti esclusa, ma ad essa si dovrà pervenire attraverso altri istituti, come ad esempio quello dell'annullabilità del contratto per dolo. Pertanto, gli obblighi informativi – cui gli intermediari sono soggetti ex art. 21 del Tuf ed ex art. 26
e ss. del Reg. Consob n. 11522/1998 – costituiscono specificazioni ed integrazioni dell'obbligo di diligenza e del dovere generale di buona fede in sede di formazione ed esecuzione del contratto. La violazione di tali obblighi potrebbe allora dare luogo all'applicazione di rimedi civilistici diversi dalla nullità, ovvero a sanzioni amministrative a carico degli intermediari, come previsto espressamente dal Testo Unico della Finanza (Tribunale Bari sez. IV,
10 marzo 2010, n. 814). La necessità di oneri informativi a carico dell'intermediario professionale è posta nell'interesse di tutelare il contraente debole. Infatti, il rapporto che lega banca ed investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa. Tale asimmetria risiede in primo luogo nell'ampia possibilità per l'operatore professionale di accedere ad un nucleo informativo sicuramente più particolareggiato rispetto al comune cittadino, il quale non solo non possiede i necessari strumenti per discernere con completezza l'operatività dei prodotti finanziari ma soprattutto difetta di quella fondamentale esperienza che attiene proprio alla professionalità dell'attività svolta. L'investitore, quindi, necessita di informazioni che gli sono necessarie nel momento in cui opera sui mercati finanziari al fine di poter compiere scelte consapevoli. La necessità di consapevolezza non attiene soltanto al grado di rischio che lo stesso accetterà di assumere con la sottoscrizione del titolo, ma avrà riguardo anche alla comprensione del meccanismo di funzionamento del titolo scelto ed alla sua aspettativa come investitore. In sintesi, colui che si determina a porre in essere un investimento dovrà comprendere se il titolo è confacente al grado di rischio dallo stesso espresso, agli obiettivi che si prefigge e se la propria esperienza e capacità patrimoniale siano adeguate all'operazione prescelta.
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Ciò posto, risulta evidente, nel caso in esame, la violazione dei principi normativi sopra ricordati ed il discostamento dai principi interpretativi da ultimo indicati (e qui riaffermati), laddove è stato accertata la apocrifia delle firme apposte ai questionari informativi ed al contratto quadro del
17.06.20003. Infatti, nel corso del giudizio è stato dato incarico alla Dott.ssa di verificare la riconducibilità delle firme apposte ai predetti Per_1 documenti al e la stessa ha concluso per l'apocrifia delle Pt_1 sottoscrizioni esaminate (relative al profilo soggettivo e questionario informativo del 3.07.2008, al profilo soggettivo e questionario integrativo del
26.07.2003, nonché al contratto n. 0090004829647 del 17.06.2003 e allegato) per non essere state apposte dal Sig. . Nello specifico ha Parte_1 presentato le seguenti considerazioni conclusive: “L'indagine ha previsto una analisi dettagliata del sistema grafico del sig. valutando la Pt_1 variabilità delle differenti espressioni grafiche condotte rispetto all'ampio
“range” delle autografie, comprensive del saggio grafico in differenti condizioni di apposizione. Individuate le caratteristiche salienti del cinetismo ed i personalismi grafici identificativi, si è proceduto ad analizzare le contestate sia sotto il profilo grafoscopico per individuare eventuali ipotesi di falsi per composizione, che sono stati esclusi, sia l'utilizzo di sostanze chimiche o mezzi meccanici o eventuali tracce di abrasioni e cancellature che sono state del pari escluse, con l'utilizzo del microscopio multispettrale della
dotato di doppia fonte di illuminazione U:V ed I.R .Le sottoscrizioni CP_3 contestate e le autografie sono state fotografate, i dettagli delle comparazioni effettuati sottoscrizione per sottoscrizione L'analisi dei segni grafici rilevati nelle sottoscrizioni in verifica, ad apparente nominativo del sig. di Pt_1
e la successiva comparazione con le autografie, hanno portato alla Pt_1 conclusione di apocrifia di tali sottoscrizioni, imitate con differenti combinazioni di segni, alcuni in cui il falsario riesce a riprodurre i segni grafici oggetto della imitazione, ed altri del tutto estranei al grafismo del
[...]
riferibili al grafismo del falsificatore. Tutte le sottoscrizioni Pt_1 presentano un vergato artificioso, molte evidenziano segni di ripasso del tratto e posticci tracciamenti di grafemi scollegati talora bruscamente interrotti da incoerenti e bruschi distacchi (dettagli documentati con macrofotografie). Si è riscontrata una cattiva riproduzione dell'allineamento basale, della appropriazione degli spazi, dell'inclinazione assiale, una diversità dei segni maggiormente personalizzati (il moto di avvio, occhiello conclusivo), differenti rapporti dimensionali senza rispetto delle proporzioni, una differente natura dei percorsi e della velocità del cinetismo, una difformità della strutturazione degli archi basali e dei settori apicali, infine
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una differente erogazione della energia scrittoria. Tutto ciò denota la riconducibilità ad un differente alveo scrittorio, estraneo a quello del sig
[...]
. Inoltre, la responsabilità della in ordine alla violazione degli Pt_1 CP_2 obblighi informativi, ed in generale ad un proprio comportamento scorretto, è desumibile anche dall'accordo transattivo intervenuto in data 9.04.2014 che costituisce una sorta di ammissione del comportamento scorretto addebitatole.
In ogni caso, la verificata apocrifìa delle firme consente di affermare la responsabilità della banca convenuta e per l'effetto di accogliere la domanda di risarcimento del danno. L'eventuale violazione di una o più norme di condotta sull'intermediazione finanziaria, pur avendo esse carattere imperativo, non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente: occorre infatti distinguere tra norme di comportamento e norme di validità del contratto. La violazione delle prime può comportare eventuale responsabilità a carico dell'intermediario e può provocare la risoluzione del contratto, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale e non ne provoca la nullità. Secondo l'insegnamento della Suprema
Corte la violazione di obblighi informativi può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I,
29/09/2005, n.19024). Tuttavia, nel caso in specie, tenuto conto del fatto che sono state contestate solo alcune delle operazioni effettuate dalla convenuta, non si ritiene opportuno risolvere il contratto. Pertanto, va accolta la domanda principale di risarcimento proposta dall'attore per il pagamento della somma di € 182.147,25, pari al prezzo originario di acquisto delle azioni e dedotto quanto ricavato dalla vendita, oltre rivalutazione ed interessi. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive;
sul punto, peraltro, la
Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra
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gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito.
Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n.
4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come quelle di CTU grafologica liquidate con decreto del 21.03.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando in ordine alla causa promossa da e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
così provvede:
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- Accoglie la domanda attorea e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
182.147,25, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- Condanna per l'effetto la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in euro 786,00 per spese vive ed euro 6800,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di , con attribuzione agli Avv.ti G. Di Martino e R. G. Di Parte_1
Martino;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 21.03.2022,
a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli, il 21.05.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Scalzone
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