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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 12 settembre 2025 celebrata con modalità cartolare, lette le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11980/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONNINI MICHELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONNINI MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONNINI Parte_2 C.F._2 MICHELE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONNINI MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANESSA Parte_3 C.F._3 LO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANESSA LO PARTI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 [...]
e dell'avv. MEREU ANDREA ( ) elettivamente domiciliato CP_1 C.F._5 in PI CO E LL N. 4 59100 PRATO presso il difensore avv.
[...]
CP_1 PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. e dell'avv. MEREU ANDREA ( ) Controparte_1 C.F._5 PI CO E LL 4 59100 PRATO elettivamente domiciliato in VIA ZARINI 352 59100 PRATO presso il difensore avv. Controparte_1
INTERVENUTO
pagina 1 di 16 Oggetto: prestazione d'opera professionale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti
pagina 2 di 16 viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto le opposizioni vanno rigettate.
Risulta dagli atti che l'Avv. ha prestato assistenza legale al sig. in Controparte_1 CP_3 cinque procedimenti giudiziari, assumendo personalmente la difesa del medesimo. A seguito del decesso del sig. i giudizi venivano interrotti e successivamente riassunti dalle eredi Pt_1 testamentarie (coniuge), e (figlie del de cuius), le quali Parte_2 Parte_1 Parte_3 decidevano di affidare la prosecuzione delle cause ad altri professionisti. Con l'interruzione del mandato, essendosi ormai esaurita l'attività difensiva dell'Avv. quest'ultima - per il tramite CP_1 dell'Avv. Massimo ME - in data 30/07/2021 trasmetteva alle eredi i progetti di notula relativi all'attività svolta. Tali progetti risultavano redatti su carta intestata della società Controparte_2
e prevedevano il pagamento delle somme dovute sul conto corrente della medesima società professionale. In mancanza di pagamento, nonostante ripetuti solleciti, l'Avv. Controparte_1 richiedeva la tassazione dei compensi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato che - con provvedimenti del 22/03/2023 e 05/04/2023 - opinava i cinque progetti di notula, riducendo parzialmente gli importi inizialmente richiesti.
Sulla base delle notule così tassate, l'Avv. presentava, in data 20/08/2023, ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo dinanzi a questo Tribunale, nei confronti della sig.ra per la somma Parte_2 complessiva di € 12.888,20, corrispondente alla quota di 1/3 dell'intero credito (€ 37.980,60), oltre interessi e spese. Questo Tribunale accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 2986/2023, provvisoriamente esecutivo, con contestuale atto di precetto nei confronti dell'erede notificato Pt_2 pagina 3 di 16 con calcolo degli interessi moratori maturati tra il 30/07/2021 e il 06/09/2023, per un totale complessivo di € 16.951,80. Parte opposta provvedeva successivamente al pagamento integrale della somma richiesta (€ 17.039,42), salvi il diritto di agire in ripetizione di quanto versato, mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
Parallelamente, l'Avv. proponeva altri due ricorsi per decreto ingiuntivo, identici nella parte CP_1 narrativa e nella documentazione prodotta, nei confronti delle altre due eredi, e Parte_1 Parte_3
richiedendo per ciascuna il pagamento della medesima somma di € 12.888,20 pro quota.
[...]
Entrambi i decreti ingiuntivi venivano opposti dalle rispettive destinatarie, con le medesime eccezioni sollevate dalla sig.ra nella sua opposizione deducendo: difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Pt_2
in quanto le notule erano intestate alla società professionale;
abuso del processo e CP_1 inammissibile frazionamento del credito;
insussistenza del credito nel merito, sostenendo la gratuità dell'incarico ricevuto dal de cuius e contestando comunque il quantum richiesto.
In data 29/01/2024, si costituiva in giudizio l'Avv. , chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'opposizione, con vittoria di spese. Nella medesima udienza, si costituiva la società
[...]
, mediante intervento volontario. Con provvedimenti successivi: Controparte_2
• in data 16/02/2024 veniva disposta la riunione dei fascicoli R.G. 11982/2023 (tra l'erede
[...]
e l'avv. e il fascicolo R.G. 11980/2023 per connessione oggettiva;
Pt_1 CP_1
• in data 23/05/2024, il fascicolo R.G. 12099/2023 veniva a sua volta riunito al fascicolo R.G.
11980/2023 per connessione oggettiva e soggettiva.
Ciò detto in fatto, si premette che le cause riunite possono essere trattate unitariamente avendo le parti opponenti sollevato le medesime eccezioni. Più precisamente, come detto esse contestavano la legittimazione attiva dell'Avv. sostenendo che il rapporto di incarico CP_1 CP_1 professionale relativo alle cinque posizioni giudiziarie per cui era stata azionata la procedura monitoria, fosse intercorso non con l'avv. bensì con la società per il CP_1 Parte_4 tramite dell'Avv. Massimo ME. Secondo tale ricostruzione, la titolarità del credito per le prestazioni svolte apparterrebbe alla società, in quanto: le notule inizialmente trasmesse sarebbero intestate alla
; la richiesta di pagamento sarebbe stata formulata dalla società; l'Avv. Massimo Controparte_2
ME avrebbe intrattenuto un rapporto fiduciario più stretto con il de cuius, sig. CP_3
Tuttavia, tale eccezione è da ritenersi infondata in fatto e in diritto e ciò in quanto risulta documentalmente provato, dagli atti depositati sia in sede monitoria sia in fase di opposizione, che l'Avv. ha effettivamente e personalmente svolto l'attività difensiva. In particolare: Controparte_1
pagina 4 di 16 in ciascuna delle cause è stata conferita espressamente procura alle liti in modo disgiunto all'Avv.
; nessuna delle eredi ha mai formalmente contestato la sussistenza, l'efficacia o la Controparte_1 qualità dell'attività difensiva svolta dall'Avv. e invero, posto che a norma dell'art. 115, comma CP_1
1, c.p.c., i fatti non contestati si considerano pacificamente ammessi ne deriva che - in mancanza di contestazione puntuale circa la prestazione svolta - deve ritenersi provata la sussistenza del diritto al compenso in capo a chi ha eseguito personalmente l'attività.
La tesi secondo cui il rapporto professionale sarebbe intercorso esclusivamente con la società non trova riscontro nei documenti prodotti. In particolare:
• solo due delle cinque notule (relative alle cause R.G. 2379/2020 e R.G. 676/2020) risultano intestate alla Controparte_2
• le restanti tre notule (relative alle cause R.G. 5743/2020, R.G. 9140/2020, e R.G. 2740/2020) risultano intestate all'Avv. personalmente. Controparte_1
Ne deriva che l'Avv. è in ogni caso legittimata a richiedere il pagamento del compenso per tre CP_1 delle cinque cause, per le quali è indiscutibilmente parte attiva e titolare del credito. Deve inoltre ricordarsi il principio della personalità della prestazione forense ex l. n. 247/2012 e in particolare: ex art. 4, comma 1: “La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”; ex art. 4-bis, comma 1: “Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. [...] La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”; ex art. 14, comma 1: “L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale”. Ne deriva che il diritto al compenso spetta all'avvocato che ha svolto in concreto la prestazione, indipendentemente dalla forma organizzativa in cui essa è stata resa. Pertanto, anche se l'incarico fosse stato conferito formalmente alla ciò non Controparte_2 escluderebbe il diritto del professionista che ha personalmente eseguito la prestazione (l'Avv.
[...]
) a percepire direttamente il compenso. CP_1
In ogni caso, l'eccezione di parte opponente risulta infondata anche per un'ulteriore considerazione.
Risulta infatti pacifico dagli atti che la società fosse in fase di liquidazione e Controparte_2 che l'Avv. ne fosse la liquidatrice. Ebbene, in base all'art. 110 c.p.c., nei casi di Controparte_1 scioglimento o cessazione della persona giuridica, si verifica una successione nel processo in capo a pagina 5 di 16 coloro che ne hanno la rappresentanza o che subentrano nella gestione dei rapporti pendenti, realizzandosi un trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive (comprese le obbligazioni attive) a favore del socio o del liquidatore, anche in assenza di formale cessione del credito. In giurisprudenza è costante il principio secondo cui: “con l'estinzione della società, i beni e i rapporti giuridici attivi non liquidati si trasferiscono automaticamente ai soci in regime di successione, con possibilità per questi ultimi di agire o resistere in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 6070/2013; Cass. civ., Sez. III, n.
10266/2020). Di conseguenza, anche a voler ritenere che il credito fosse in capo alla società, l'Avv.
, quale liquidatrice, è comunque legittimata alla riscossione dei compensi non Controparte_1 incassati dalla anche per i rapporti formalmente intestati alla stessa. Per tutto Controparte_2 quanto esposto l'eccezione sollevate dalle tre opponenti deve essere integralmente rigettata.
Le parti opponenti eccepiscono inoltre che l'Avv. avrebbe indebitamente Controparte_1 frazionato un credito unitario in più azioni monitorie in violazione dei principi di buona fede, di correttezza processuale e di economia dei mezzi giuridici, in quanto: la procedura di opinamento sarebbe stata condotta in modo unitario;
le richieste di pagamento sarebbero state inviate simultaneamente alle tre eredi;
il credito sarebbe da considerarsi unitario, derivando da un'unica prestazione. Tuttavia, tale eccezione non è condivisibile e deve essere respinta per le ragioni che seguono. In primo luogo, occorre chiarire quando si configura effettivamente un frazionamento abusivo del credito. La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299 del 2025, ha precisato che: "In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.
Ne consegue che, perché si possa parlare di frazionamento vietato, è necessario che: il credito sia unitario dal punto di vista sostanziale (cioè, nasca da un unico rapporto obbligatorio); i giudizi siano promossi contro il medesimo soggetto (stesse parti); l'azione multipla comporti un inutile dispendio di attività processuale;
non sia ravvisabile un apprezzabile interesse alla frazionata tutela processuale. Nel caso di specie, tali requisiti non ricorrono non trattandosi infatti di un credito unitario azionato contro un unico debitore, ma di tre distinti crediti pro quota azionati contro tre distinti debitori: le eredi testamentarie e succedute ex art. 752 c.c. al de cuius Parte_2 Parte_1 Parte_3
La norma citata stabilisce, quale regola generale, che: “i coeredi rispondono dei debiti CP_3
pagina 6 di 16 ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto altrimenti”. Pertanto - essendo ogni coerede responsabile solo per la propria quota del debito ereditario
- ne deriva che: il debito ereditario si scinde automaticamente in obbligazioni distinte e divisibili;
i coeredi assumono la qualità di debitori diversi;
il creditore ha diritto di agire nei confronti di ciascun debitore pro quota, anche in procedimenti distinti. Nel caso di specie i tre decreti ingiuntivi ottenuti dall'Avv. non integrano un frazionamento illecito, in quanto: sono stati proposti Controparte_1 contro soggetti diversi, ciascuno titolare di un'obbligazione distinta;
ciascun credito è giuridicamente autonomo, sebbene nasca dalla stessa prestazione professionale originaria;
non si è realizzato alcun duplicazione di domande o di processi nei confronti dello stesso soggetto;
sussisteva un interesse concreto e giustificato ad agire separatamente. Come chiarito anche da Cass. civ., SS.UU. n.
4090/2017: “il frazionamento è illecito solo quando più azioni autonome vengono intentate sullo stesso credito, nei confronti del medesimo debitore”. Ulteriore conferma della legittimità del frazionamento si rinviene nel fatto che ogni debitrice ha avuto un comportamento differente, che giustifica l'azione separata. Proprio queste divergenze nei comportamenti hanno giustificato azioni autonome, funzionali alla miglior tutela del credito e coerenti con il principio di efficienza processuale. Si rileva da ultimo che, anche qualora si volesse ritenere sussistente un frazionamento non del tutto giustificato, l'abuso del processo non determina l'improcedibilità della domanda, ma, al più, può dar luogo a: compensazione delle spese di lite;
condanna ex art. 96 c.p.c. nei casi di dolo o colpa grave (non ravvisabili nella fattispecie). Una parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, Sez. III, 17.11.2022) infatti ha precisato che: “l'abuso del processo non comporta l'inammissibilità o improcedibilità della domanda se non accompagnato da una effettiva violazione del diritto di difesa o da un'irragionevole moltiplicazione del contenzioso”. Ebbene, alla luce di quanto detto l'eccezione sollevata da parte opposta deve essere integralmente respinta.
Venendo al merito delle cause per cui l'Avv. ha richiesto il pagamento delle notule Controparte_1 professionali, è necessario chiarire sin da subito che esse riguardavano controversie di afferenti a questioni condominiali, e non erano in alcun modo riconducibili all'accordo di collaborazione stipulato in data 10 ottobre 2019 tra il sig. e l'Avv. Massimo ME (doc. 7), avente ad oggetto la Pt_1 promozione e vendita di opere d'arte. Tale accordo prevedeva un rapporto di collaborazione gratuito ma solo per l'attività stragiudiziale legata alla promozione artistica e alla gestione patrimoniale e, peraltro, non coinvolgeva in alcun modo l'Avv. , né la società Si Controparte_1 Controparte_2 trattava di un'intesa personale e limitata tra il prof. e l'Avv. Massimo ME, che non può essere Pt_1 estensivamente applicata ad altri soggetti o a controversie di natura completamente diversa.
pagina 7 di 16 Le cause giudiziarie R.G. 9140/2020, 5743/2020, 2739/2020, 2740/2020 e 676/2020 riguardavano dunque vertenze condominiali che non avevano alcun collegamento con la collaborazione artistica. Il prof. era perfettamente consapevole che tali prestazioni professionali fossero a titolo CP_3 oneroso, come dimostrato dal fatto che egli aveva versato anticipi per ciascuna delle cinque cause, per un importo complessivo di € 3.170,00, come da ricevute prodotte in atti (doc. 16).
Tali versamenti costituiscono prova concreta ed inequivocabile della natura onerosa dell'incarico, e sono incompatibili con qualsiasi presunta gratuità delle prestazioni rese. In più occasioni poi le eredi del de cuius – in particolare la sig.ra e la sig.ra – hanno riconosciuto Parte_2 Parte_1
l'esistenza del debito professionale e manifestato l'intenzione di adempiere tempestivamente, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio (docc. 17, 18, 19).
In particolare:
-la sig.ra in fase stragiudiziale, non ha mai contestato l'esistenza del debito né la Parte_1 legittimità della richiesta di anticipo per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
-le comunicazioni delle eredi evidenziano la consapevolezza dell'onerosità dell'attività legale svolta relativamente alle controversie condominiali;
-la sig.ra a infine pagato integralmente quanto richiesto con atto di precetto, pur riservandosi la Pt_2 successiva opposizione.
È altresì rilevante osservare che non esiste alcun accordo scritto che preveda la gratuità delle prestazioni oggetto del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 2233 c.c., comma 3, infatti: “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. Dunque, in mancanza di una pattuizione scritta, il compenso per l'attività legale deve essere determinato in base ai parametri forensi vigenti, come avvenuto nel presente caso a seguito della tassazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato. In ogni caso, anche a voler ammettere – per mera ipotesi – che l'accordo del 10/10/2019 avesse potuto in astratto estendersi anche ad attività giudiziali, tale accordo: essendo di natura personale non era opponibile all'Avv.
[...]
o alla che non erano parte del contratto;
sarebbe da ritenersi CP_1 Controparte_4 risolto per impossibilità sopravvenuta, stante il decesso del prof. e la cessazione della Pt_1 collaborazione.
Sul quantum debeatur
pagina 8 di 16 Si deve premettere che la parcella delle prestazioni redatta e sottoscritta dall'esercente una professione per la quale sia prevista, come nel caso di specie, una tariffa legalmente approvata, se corredata dal parere del competente ordine professionale costituisce titolo idoneo per ottenere la emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente (Cass. Civ. 29.12.1975 n. 4242; Cass. Civ. 21.03.1983 n. 1977).
Nondimeno, la produzione della parcella e del relativo parere fornisce prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore sostanziale, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa (Cass. Civ. 19.02.1997 n. 1513). Orbene, nella fattispecie in esame l'opposta ha sufficientemente fornito nel presente giudizio di cognizione la prova richiesta a fondamento del suo credito. È pacifico, infatti lo svolgimento dell'attività professionale indicata nei ricorsi monitori ed in relazione alla quale ha redatto parcella dei compensi, ritenuti congrui dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto alla determinazione dei compensi spettanti, come ha sottolineato ripetutamente la Suprema Corte, "in materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del professionista ad un giusto compenso ex art. 2233 c.c., ricollegandosi alle regole fondamentali scaturenti dalla Carta Costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia o, in altri termini, una regola essenziale e fondamentale della disciplina giuridica del rapporto" (Cass. civ. sez. II 24.09.1994 n. 7858): si deve, quindi, sottolineare che, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 2233 commi 1 e 2 c.c., norma che fissa i diversi criteri per la determinazione del compenso del professionista, posti in un ordine gerarchico, al quale nemmeno il giudice può derogare, quando manca l'accordo delle parti, occorre far riferimento alle tariffe e agli usi, mentre quando mancano le tariffe o queste non sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto e non è, pertanto, possibile neppure in tal modo stabilire il compenso, spetta al giudice fissarlo, sentito il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
Nel caso in esame le opponenti hanno sostenuto che sarebbe intervenuto tra le parti un accordo sui compensi. Tale affermazione è rimasta, però, sfornita di prova, in primo luogo poiché non vi è prova certa. Di conseguenza, non vigendo tariffe "obbligatorie" (tali da escludere la discrezionalità del giudice nella determinazione dell'ammontare dei compensi - vedi Cass. civ. sez. II 30.10.1996 n. 9514), ma solo tariffe che fissano limiti minimi e massimi dei compensi (vedi L. n. 143 del 2.3.1949 e successive), occorre utilizzare il criterio residuale che affida il compito di liquidare il compenso del professionista al giudice, il quale deve seguire le eventuali prescrizioni contenute nelle tariffe
(Cassazione civile sez. II, 22 agosto 1998, n. 8332) e deve, comunque, acquisire il parere, non pagina 9 di 16 vincolante, dell' associazione professionale (Cassazione civile sez. II, 22 maggio 1998, n. 5111). Alla stregua dei criteri suesposti, ritiene, pertanto, questo giudice che la somma richiesta dall' Avv. CP_1 per l'attività professionale espletata sia congrua, tenuto conto, peraltro, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha espresso, come si è visto, parere favorevole sulle parcelle sottoposte al suo esame, sia pire riducendo parzialmente in alcuni casi, come di seguito si va ad esplicitare.
CAUSA R.G. 676-2020
Con riferimento alla causa R.G. 676/2020, occorre anzitutto soffermarsi sulla questione relativa alla corretta individuazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione del compenso professionale.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento della proprietà di due piccole corti in un immobile già oggetto di compravendita, e parte opposta ha ritenuto congrua l'applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminato di media complessità (ossia da euro 52.000,00 a euro 260.000,00), come stabilito nell'opinamento del Consiglio dell'Ordine di Prato. Come noto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., per le cause relative a beni immobili il valore della causa è determinato sulla base della rendita catastale moltiplicata per 200. Qualora tale rendita non risulti, il Giudice deve desumere il valore dagli atti di causa, e solo in mancanza di elementi sufficienti si deve ritenere la causa di valore indeterminabile. Nel caso di specie, parte opponente afferma solo che le corti oggetto del giudizio hanno “bassa rendita catastale”, ma non produce alcun documento a supporto. Pertanto, questo Giudice ritiene congruo l'importo già ritenuto congruo dall'Ordine con applicazione dei parametri medi con riduzione per la fase istruttoria del 45%: Euro 6.954,50 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 2740/2020
Con riferimento alla determinazione del compenso professionale oggetto del presente giudizio, parte opposta ha applicato lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, ovvero quello compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, richiamando l'art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014. Tale scelta è stata giustificata dalla natura e dalla pluralità delle domande formulate (in prevalenza obblighi di ripristino strutturale), dalla complessità delle questioni giuridiche affrontate e dalla rilevanza degli effetti, anche non patrimoniali, connessi all'esito del giudizio.
Tuttavia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, in sede di opinamento, ha ritenuto non fondata tale impostazione e ha applicato - correttamente - lo scaglione per cause di valore indeterminabile di media importanza, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. La valutazione del CdO appare condivisibile. Invero, pur non essendo determinabile con precisione il valore della controversia, per la natura delle domande proposte (tra cui la rimozione di opere edilizie, il ripristino di pagina 10 di 16 strutture e una generica richiesta risarcitoria), è desumibile che si è in presenza di una causa che, per tipologia e contenuto, non può ritenersi di bassa complessità ma nemmeno di particolare rilevanza. Non può accedersi alla richiesta della parte opponente di applicazione dello scaglione più basso (valore indeterminabile da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), né alla pretesa applicazione dei parametri minimi con ulteriore riduzione del 50%, poiché tale impostazione contrasta con la normativa vigente. L'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede che la riduzione fino al 50% sia consentita rispetto ai valori medi,
e non già rispetto ai valori minimi, come invece richiesto da controparte. Quanto alla fase istruttoria, si osserva che, sebbene non sia stata svolta nella sua interezza – risultando depositate solo due delle tre memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. – l'attività è comunque esistente e significativa. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sent. n. 28627 del 13 ottobre 2023) ha chiarito che:
“il compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione va riconosciuto anche in caso di svolgimento solo parziale di una delle due componenti”. Pertanto, non appare giustificata una ulteriore riduzione, come invece preteso dalla parte opponente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il compenso liquidato dal Consiglio dell'Ordine risulta conforme alla normativa vigente e proporzionato all'attività svolta, tenuto conto della natura e complessità della controversia. Le doglianze dell'opponente risultano infondate. Importo ritenuto congruo dall'Ordine con applicazione dei parametri medi con riduzione per la fase istruttoria Euro. 7.760,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 5743/2020
Nel caso di specie la parte opponente chiede l'applicazione dello scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00 con parametri medi con riduzione 50%. Questo Giudice come già detto ritiene di aderire al parere del Consiglio dell'Ordine che ha considerato congruo l'applicazione dello scaglione da 52.000 a
260.000 ed ha lasciato inalterato un aumento richiesto dl professionista rispetto ai parametri medi.
Importo ritenuto congruo dall'Ordine Euro 5.000,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 2739/2020
Il valore della controversia originaria era pari a € 14.880,74, di conseguenza, risulta corretta l'applicazione dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. 55/2014, ossia quello compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00. Il Consiglio dell'Ordine di Prato, nel proprio parere, ha ritenuto che la richiesta dell'avvocato fosse conforme ai parametri vigenti, e che la misura richiesta – corrispondente ai valori medi dello scaglione – fosse giustificata alla luce dell'attività effettivamente svolta. Parte opponente ha ritenuto corretto lo scaglione applicato, ma ha chiesto una riduzione del compenso del
50%, e addirittura una riduzione del 70% per la fase istruttoria, ritenendo l'attività eseguita non pagina 11 di 16 particolarmente complessa o rilevante. Tuttavia, tale richiesta non può essere accolta. In primo luogo, la legge non consente più la riduzione del 70%, nemmeno per la fase istruttoria. Dal 2022, infatti, con le modifiche introdotte al D.M. 55/2014, il limite massimo di riduzione consentito per tutte le fasi è pari al 50%, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n.
24882 del 2023). In secondo luogo, non sussistono nel caso concreto i presupposti per disporre nemmeno la riduzione del 50%, poiché è stata svolta un'attività documentale consistente, che ha comportato l'analisi di circa 34 documenti tra atti notarili, corrispondenza, atti tecnici e catastali;
è stata presentata domanda riconvenzionale. In base all'art. 5, comma 2, seconda parte, del D.M. 55/2014, il giudice, nel liquidare il compenso, deve tenere conto dell'effettiva attività svolta, della complessità della controversia e del pregio dell'opera. Alla luce di ciò, si ritiene che la richiesta dell'opposto – basata sui parametri medi dello scaglione applicabile – sia equa e congrua. Non assume rilievo determinante, ai fini della liquidazione, il fatto che l'attore sia risultato soccombente nel giudizio principale: la giurisprudenza costante (Cass. 28417/2018; Cass. 25553/2011) chiarisce che per determinare il compenso si guarda non all'esito del giudizio (decisum), ma alla domanda iniziale
(disputatum) e all'attività concretamente svolta dal difensore. Importo ritenuto congruo dall'Ordine con applicazione del parametro medio per tutte le fasi €. 4.835,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 9140/2020
In primo luogo, è a dirsi che l'applicazione dello scaglione più alto, quello per cause di valore indeterminato di particolare importanza (cioè, fino a € 520.000), non risulta giustificata nel caso di specie. Infatti, l'oggetto della causa – la rimozione di alcune pietre da un portale e la conseguente richiesta di risarcimento – pur toccando aspetti sensibili come la tutela del patrimonio storico, non presenta un grado di complessità né una rilevanza economica tali da far rientrare la vicenda in quella fascia elevata. Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato ha ritenuto eccessiva tale valutazione, suggerendo invece l'applicazione dello scaglione medio per le cause di valore indeterminato (da € 52.000 a € 260.000). Quanto invece alla riduzione dei compensi, la richiesta dell'opponente di applicare non solo i parametri minimi dello scaglione, ma anche di ridurli ulteriormente del 50% non può essere accolta. La normativa vigente, in particolare l'art. 4 del D.M.
55/2014, non consente al giudice di scendere al di sotto del 50% dei valori medi, e non dei minimi, come pure confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Importo ritenuto congruo dall'Ordine
e condiviso dal Giudice con applicazione del parametro medio €. 3.980,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
Sugli interessi e le spese di tassazione pagina 12 di 16 L'opposta ha chiesto che vengano riconosciuti gli interessi di mora a decorrere dalla data della raccomandata del 21 giugno 2022, con la quale era stata sollecitata la controparte al pagamento delle notule professionali già trasmesse e sulla cui scadenza vi era stato un accordo verbale tra la cliente e il padre della professionista. Va ricordato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la costituzione in mora è sufficiente per far decorrere gli interessi moratori, anche nell'ipotesi in cui il credito venga successivamente rideterminato in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. In tal senso si è espressa, tra le altre, la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12050 del 5 maggio 2023, affermando che: “la riduzione dell'importo liquidato rispetto a quanto richiesto dal creditore non incide sulla debenza degli interessi moratori decorrenti dalla messa in mora, se la pretesa creditoria era comunque fondata nella sostanza”. Pertanto, nella fattispecie, risulta correttamente provata la messa in mora con la raccomandata del 21/06/2022, e nulla osta al riconoscimento degli interessi moratori da quella data, non essendo richiesto che l'importo dovuto fosse già definito giudizialmente. Inoltre, quanto alle spese sostenute per la tassazione delle notule professionali, queste devono essere riconosciute all'opposta a titolo di danno emergente, in quanto esborso necessario sostenuto per far valere il proprio credito attraverso un procedimento monitorio. Sul punto, è intervenuta la Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 19803 del 18 luglio 2019, la quale ha stabilito che: “la spesa per l'ottenimento del parere di congruità ex art. 28 L. professionale costituisce danno emergente ed è rimborsabile dal cliente, in quanto utile e strumentale al recupero del credito professionali”. Tale orientamento è stato confermato anche più recentemente da Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 30487 del 2 novembre 2022, secondo cui: “le spese per il parere del Consiglio dell'Ordine, funzionali all'ingiunzione, sono da rimborsare, rappresentando un esborso necessario e non superfluo”.
Per mera completezza espositiva va rilevato che le parti opponenti hanno reiterato l'eccezione di litisconsorzio necessario, rilevando come la sentenza emessa in assenza dei litisconsorti necessari è inutiliter data, cioè improduttiva di effetti e insuscettibile di passare in giudicato.
Si riporta all'uopo l'ordinanza già emessa sul punto da questo Tribunale in data 2 aprile 2025: “In primis in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio, parte opponente depositava il testamento del sig. (all.39) dalla cui lettura si evinceva la presenza d altri due figli del de CP_3 cuius tali e Tale circostanza risultava nota anche a Persona_1 Persona_2 parte opposta come risulta dalla propria comparsa:” inoltre, sono emerse tensioni con gli altri due figli di e che lamentano la violazione della loro quota Pt_1 Per_1 Persona_2 legittima (doc.39)”. Nella propria nota autorizzata del 28/10/2024 parte ricorrente Parte_3
pagina 13 di 16 riteneva che - dato il loro status di figli - fossero da considerarsi quali litisconsorti necessari vertendosi in materia di accertamento delle obbligazioni del defunto e avendo gli stessi un interesse giuridico nella controversia equiparabile a quello degli eredi opponenti. Chiedeva pertanto ammettersi integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Tuttavia, è a dirsi che nel caso di specie i due figli non sono qualificabili come eredi ma come legatari in sostituzione di legittima che ricevevano dal de cuius la grande Storica Libreria antica Nostra con più di 20.000 volumi. Preliminarmente si ricordi che il legato in sostituzione di legittima è un particolare tipo di legato testamentario tale per cui il testatore dispone - con il proprio testamento - che al suo erede legittimario (figlio, coniuge o, anche, genitore) siano attribuiti uno o più beni determinati a soddisfazione della quota legittima che la legge gli riserva. Il valore di questi beni non deve corrispondere necessariamente al valore effettivo della legittima. Il legittimario quindi sia esso figlio, coniuge o ascendente, potrà scegliere se accontentarsi del legato in sostituzione di legittima oppure rinunciarvi e pretendere il maggior valore della quota legittima. Tale legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, non essendo il legatario responsabile dei debiti ereditari oltre il valore del legato stesso. In altre parole, il legato in sostituzione di legittima non espone il beneficiario a rischi economici superiori a quanto ricevuto.
Dunque i legatari - a differenza degli eredi - non subentrano nell'intero patrimonio e non sono chiamati a rispondere dei debiti del defunto. Ebbene la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire che i legittimari onorati di un legato in sostituzione di legittima non sono soggetti al litisconsorzio necessario nelle cause di divisione ereditaria non partecipando gli stessi alla comunione ereditaria e ciò sempre che il legittimario non decida di rinunciare al legato esercitando l'azione di riduzione per ottenere la quota di legittima (Cass. n. 10585 del 2024). Dunque nel caso di specie i figli del de cuius,
e , avrebbero dovuto rifiutare il legato in sostituzione di Persona_1 Persona_2 legittima, acquisendo così lo status di “eredi” ai sensi dell'art. 551 c.c.. A ciò si aggiunga che
l'eccezione sollevata da parte opponente è da qualificarsi come propria e circa l'onere della prova sulla stessa incombente come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota eredi” (Cass. n. 3391 del 2023). Nel caso di specie il coerede non assolveva al suo onere probatorio ma si limitava ad eccepire l'esistenza di altri due figli - peraltro tardivamente - in quanto l'eccezione veniva sollevata solo in sede di note pagina 14 di 16 autorizzate. Circa la tempestività delle eccezioni proprie la Corte di Cassazione ha affermato che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le eccezioni proprie possono essere sollevate fino alla prima udienza di trattazione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione piena e pertanto le eccezioni potranno essere sollevate fino al deposito degli atti introduttivi del giudizio di oppostone a decreto ingiuntivo (SS.UU. n 26727 del 2024).”
Tutto ciò premesso le opposizioni della signora quale coerede del de cuius Sig. Parte_3
ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. 12099/2023 , della Sig.ra CP_3 uale coerede del de cuius Sig. ricorrente in opposizione a d.i. nel Parte_2 CP_3 procedimento R.G. 11980/2023 e della Sig.ra quale coerede del de cuius Sig. Parte_1 [...]
ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. 11982/2023 vanno rigettate, per le CP_3 motivazioni di cui in narrativa. Parte opposta ha chiesto la condanna delle parti opponenti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc: tale domanda deve essere respinta considerando il comportamento tenuto dalle opponenti non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1 c.p.c. sancisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, con una riduzione del 30% in mancanza di attività istruttoria e aumento del 60% dovuto alla partecipazione di più parti nel giudizio ed alla complessità delle eccezioni sollevate. Spese compensate tra l'intervenuta e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo formulate dalla signora quale Parte_3 coerede del de cuius Sig. ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. CP_3 pagina 15 di 16 12099/2023, dalla Sig.ra quale coerede del de cuius Sig. Parte_2 CP_3 ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. 11980/2023 e dalla Sig.ra Parte_1 quale coerede del de cuius Sig. ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. CP_3
11982/2023, e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi opposti emessi dal Tribunale di Firenze;
- condanna le parti opponenti in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
[...]
e dell'avv. Avv. ME Andrea che si liquidano in Euro 8.500,00 oltre al rimborso spese CP_1 generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- spese compensate tra l'intervenuta e le altre parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione avvenuta mediante scambio di note.
Firenze, 10 ottobre 2025 Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 12 settembre 2025 celebrata con modalità cartolare, lette le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11980/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONNINI MICHELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONNINI MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONNINI Parte_2 C.F._2 MICHELE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONNINI MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANESSA Parte_3 C.F._3 LO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANESSA LO PARTI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 [...]
e dell'avv. MEREU ANDREA ( ) elettivamente domiciliato CP_1 C.F._5 in PI CO E LL N. 4 59100 PRATO presso il difensore avv.
[...]
CP_1 PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. e dell'avv. MEREU ANDREA ( ) Controparte_1 C.F._5 PI CO E LL 4 59100 PRATO elettivamente domiciliato in VIA ZARINI 352 59100 PRATO presso il difensore avv. Controparte_1
INTERVENUTO
pagina 1 di 16 Oggetto: prestazione d'opera professionale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti
pagina 2 di 16 viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto le opposizioni vanno rigettate.
Risulta dagli atti che l'Avv. ha prestato assistenza legale al sig. in Controparte_1 CP_3 cinque procedimenti giudiziari, assumendo personalmente la difesa del medesimo. A seguito del decesso del sig. i giudizi venivano interrotti e successivamente riassunti dalle eredi Pt_1 testamentarie (coniuge), e (figlie del de cuius), le quali Parte_2 Parte_1 Parte_3 decidevano di affidare la prosecuzione delle cause ad altri professionisti. Con l'interruzione del mandato, essendosi ormai esaurita l'attività difensiva dell'Avv. quest'ultima - per il tramite CP_1 dell'Avv. Massimo ME - in data 30/07/2021 trasmetteva alle eredi i progetti di notula relativi all'attività svolta. Tali progetti risultavano redatti su carta intestata della società Controparte_2
e prevedevano il pagamento delle somme dovute sul conto corrente della medesima società professionale. In mancanza di pagamento, nonostante ripetuti solleciti, l'Avv. Controparte_1 richiedeva la tassazione dei compensi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato che - con provvedimenti del 22/03/2023 e 05/04/2023 - opinava i cinque progetti di notula, riducendo parzialmente gli importi inizialmente richiesti.
Sulla base delle notule così tassate, l'Avv. presentava, in data 20/08/2023, ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo dinanzi a questo Tribunale, nei confronti della sig.ra per la somma Parte_2 complessiva di € 12.888,20, corrispondente alla quota di 1/3 dell'intero credito (€ 37.980,60), oltre interessi e spese. Questo Tribunale accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 2986/2023, provvisoriamente esecutivo, con contestuale atto di precetto nei confronti dell'erede notificato Pt_2 pagina 3 di 16 con calcolo degli interessi moratori maturati tra il 30/07/2021 e il 06/09/2023, per un totale complessivo di € 16.951,80. Parte opposta provvedeva successivamente al pagamento integrale della somma richiesta (€ 17.039,42), salvi il diritto di agire in ripetizione di quanto versato, mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
Parallelamente, l'Avv. proponeva altri due ricorsi per decreto ingiuntivo, identici nella parte CP_1 narrativa e nella documentazione prodotta, nei confronti delle altre due eredi, e Parte_1 Parte_3
richiedendo per ciascuna il pagamento della medesima somma di € 12.888,20 pro quota.
[...]
Entrambi i decreti ingiuntivi venivano opposti dalle rispettive destinatarie, con le medesime eccezioni sollevate dalla sig.ra nella sua opposizione deducendo: difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Pt_2
in quanto le notule erano intestate alla società professionale;
abuso del processo e CP_1 inammissibile frazionamento del credito;
insussistenza del credito nel merito, sostenendo la gratuità dell'incarico ricevuto dal de cuius e contestando comunque il quantum richiesto.
In data 29/01/2024, si costituiva in giudizio l'Avv. , chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'opposizione, con vittoria di spese. Nella medesima udienza, si costituiva la società
[...]
, mediante intervento volontario. Con provvedimenti successivi: Controparte_2
• in data 16/02/2024 veniva disposta la riunione dei fascicoli R.G. 11982/2023 (tra l'erede
[...]
e l'avv. e il fascicolo R.G. 11980/2023 per connessione oggettiva;
Pt_1 CP_1
• in data 23/05/2024, il fascicolo R.G. 12099/2023 veniva a sua volta riunito al fascicolo R.G.
11980/2023 per connessione oggettiva e soggettiva.
Ciò detto in fatto, si premette che le cause riunite possono essere trattate unitariamente avendo le parti opponenti sollevato le medesime eccezioni. Più precisamente, come detto esse contestavano la legittimazione attiva dell'Avv. sostenendo che il rapporto di incarico CP_1 CP_1 professionale relativo alle cinque posizioni giudiziarie per cui era stata azionata la procedura monitoria, fosse intercorso non con l'avv. bensì con la società per il CP_1 Parte_4 tramite dell'Avv. Massimo ME. Secondo tale ricostruzione, la titolarità del credito per le prestazioni svolte apparterrebbe alla società, in quanto: le notule inizialmente trasmesse sarebbero intestate alla
; la richiesta di pagamento sarebbe stata formulata dalla società; l'Avv. Massimo Controparte_2
ME avrebbe intrattenuto un rapporto fiduciario più stretto con il de cuius, sig. CP_3
Tuttavia, tale eccezione è da ritenersi infondata in fatto e in diritto e ciò in quanto risulta documentalmente provato, dagli atti depositati sia in sede monitoria sia in fase di opposizione, che l'Avv. ha effettivamente e personalmente svolto l'attività difensiva. In particolare: Controparte_1
pagina 4 di 16 in ciascuna delle cause è stata conferita espressamente procura alle liti in modo disgiunto all'Avv.
; nessuna delle eredi ha mai formalmente contestato la sussistenza, l'efficacia o la Controparte_1 qualità dell'attività difensiva svolta dall'Avv. e invero, posto che a norma dell'art. 115, comma CP_1
1, c.p.c., i fatti non contestati si considerano pacificamente ammessi ne deriva che - in mancanza di contestazione puntuale circa la prestazione svolta - deve ritenersi provata la sussistenza del diritto al compenso in capo a chi ha eseguito personalmente l'attività.
La tesi secondo cui il rapporto professionale sarebbe intercorso esclusivamente con la società non trova riscontro nei documenti prodotti. In particolare:
• solo due delle cinque notule (relative alle cause R.G. 2379/2020 e R.G. 676/2020) risultano intestate alla Controparte_2
• le restanti tre notule (relative alle cause R.G. 5743/2020, R.G. 9140/2020, e R.G. 2740/2020) risultano intestate all'Avv. personalmente. Controparte_1
Ne deriva che l'Avv. è in ogni caso legittimata a richiedere il pagamento del compenso per tre CP_1 delle cinque cause, per le quali è indiscutibilmente parte attiva e titolare del credito. Deve inoltre ricordarsi il principio della personalità della prestazione forense ex l. n. 247/2012 e in particolare: ex art. 4, comma 1: “La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”; ex art. 4-bis, comma 1: “Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. [...] La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”; ex art. 14, comma 1: “L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale”. Ne deriva che il diritto al compenso spetta all'avvocato che ha svolto in concreto la prestazione, indipendentemente dalla forma organizzativa in cui essa è stata resa. Pertanto, anche se l'incarico fosse stato conferito formalmente alla ciò non Controparte_2 escluderebbe il diritto del professionista che ha personalmente eseguito la prestazione (l'Avv.
[...]
) a percepire direttamente il compenso. CP_1
In ogni caso, l'eccezione di parte opponente risulta infondata anche per un'ulteriore considerazione.
Risulta infatti pacifico dagli atti che la società fosse in fase di liquidazione e Controparte_2 che l'Avv. ne fosse la liquidatrice. Ebbene, in base all'art. 110 c.p.c., nei casi di Controparte_1 scioglimento o cessazione della persona giuridica, si verifica una successione nel processo in capo a pagina 5 di 16 coloro che ne hanno la rappresentanza o che subentrano nella gestione dei rapporti pendenti, realizzandosi un trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive (comprese le obbligazioni attive) a favore del socio o del liquidatore, anche in assenza di formale cessione del credito. In giurisprudenza è costante il principio secondo cui: “con l'estinzione della società, i beni e i rapporti giuridici attivi non liquidati si trasferiscono automaticamente ai soci in regime di successione, con possibilità per questi ultimi di agire o resistere in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 6070/2013; Cass. civ., Sez. III, n.
10266/2020). Di conseguenza, anche a voler ritenere che il credito fosse in capo alla società, l'Avv.
, quale liquidatrice, è comunque legittimata alla riscossione dei compensi non Controparte_1 incassati dalla anche per i rapporti formalmente intestati alla stessa. Per tutto Controparte_2 quanto esposto l'eccezione sollevate dalle tre opponenti deve essere integralmente rigettata.
Le parti opponenti eccepiscono inoltre che l'Avv. avrebbe indebitamente Controparte_1 frazionato un credito unitario in più azioni monitorie in violazione dei principi di buona fede, di correttezza processuale e di economia dei mezzi giuridici, in quanto: la procedura di opinamento sarebbe stata condotta in modo unitario;
le richieste di pagamento sarebbero state inviate simultaneamente alle tre eredi;
il credito sarebbe da considerarsi unitario, derivando da un'unica prestazione. Tuttavia, tale eccezione non è condivisibile e deve essere respinta per le ragioni che seguono. In primo luogo, occorre chiarire quando si configura effettivamente un frazionamento abusivo del credito. La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299 del 2025, ha precisato che: "In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.
Ne consegue che, perché si possa parlare di frazionamento vietato, è necessario che: il credito sia unitario dal punto di vista sostanziale (cioè, nasca da un unico rapporto obbligatorio); i giudizi siano promossi contro il medesimo soggetto (stesse parti); l'azione multipla comporti un inutile dispendio di attività processuale;
non sia ravvisabile un apprezzabile interesse alla frazionata tutela processuale. Nel caso di specie, tali requisiti non ricorrono non trattandosi infatti di un credito unitario azionato contro un unico debitore, ma di tre distinti crediti pro quota azionati contro tre distinti debitori: le eredi testamentarie e succedute ex art. 752 c.c. al de cuius Parte_2 Parte_1 Parte_3
La norma citata stabilisce, quale regola generale, che: “i coeredi rispondono dei debiti CP_3
pagina 6 di 16 ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto altrimenti”. Pertanto - essendo ogni coerede responsabile solo per la propria quota del debito ereditario
- ne deriva che: il debito ereditario si scinde automaticamente in obbligazioni distinte e divisibili;
i coeredi assumono la qualità di debitori diversi;
il creditore ha diritto di agire nei confronti di ciascun debitore pro quota, anche in procedimenti distinti. Nel caso di specie i tre decreti ingiuntivi ottenuti dall'Avv. non integrano un frazionamento illecito, in quanto: sono stati proposti Controparte_1 contro soggetti diversi, ciascuno titolare di un'obbligazione distinta;
ciascun credito è giuridicamente autonomo, sebbene nasca dalla stessa prestazione professionale originaria;
non si è realizzato alcun duplicazione di domande o di processi nei confronti dello stesso soggetto;
sussisteva un interesse concreto e giustificato ad agire separatamente. Come chiarito anche da Cass. civ., SS.UU. n.
4090/2017: “il frazionamento è illecito solo quando più azioni autonome vengono intentate sullo stesso credito, nei confronti del medesimo debitore”. Ulteriore conferma della legittimità del frazionamento si rinviene nel fatto che ogni debitrice ha avuto un comportamento differente, che giustifica l'azione separata. Proprio queste divergenze nei comportamenti hanno giustificato azioni autonome, funzionali alla miglior tutela del credito e coerenti con il principio di efficienza processuale. Si rileva da ultimo che, anche qualora si volesse ritenere sussistente un frazionamento non del tutto giustificato, l'abuso del processo non determina l'improcedibilità della domanda, ma, al più, può dar luogo a: compensazione delle spese di lite;
condanna ex art. 96 c.p.c. nei casi di dolo o colpa grave (non ravvisabili nella fattispecie). Una parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, Sez. III, 17.11.2022) infatti ha precisato che: “l'abuso del processo non comporta l'inammissibilità o improcedibilità della domanda se non accompagnato da una effettiva violazione del diritto di difesa o da un'irragionevole moltiplicazione del contenzioso”. Ebbene, alla luce di quanto detto l'eccezione sollevata da parte opposta deve essere integralmente respinta.
Venendo al merito delle cause per cui l'Avv. ha richiesto il pagamento delle notule Controparte_1 professionali, è necessario chiarire sin da subito che esse riguardavano controversie di afferenti a questioni condominiali, e non erano in alcun modo riconducibili all'accordo di collaborazione stipulato in data 10 ottobre 2019 tra il sig. e l'Avv. Massimo ME (doc. 7), avente ad oggetto la Pt_1 promozione e vendita di opere d'arte. Tale accordo prevedeva un rapporto di collaborazione gratuito ma solo per l'attività stragiudiziale legata alla promozione artistica e alla gestione patrimoniale e, peraltro, non coinvolgeva in alcun modo l'Avv. , né la società Si Controparte_1 Controparte_2 trattava di un'intesa personale e limitata tra il prof. e l'Avv. Massimo ME, che non può essere Pt_1 estensivamente applicata ad altri soggetti o a controversie di natura completamente diversa.
pagina 7 di 16 Le cause giudiziarie R.G. 9140/2020, 5743/2020, 2739/2020, 2740/2020 e 676/2020 riguardavano dunque vertenze condominiali che non avevano alcun collegamento con la collaborazione artistica. Il prof. era perfettamente consapevole che tali prestazioni professionali fossero a titolo CP_3 oneroso, come dimostrato dal fatto che egli aveva versato anticipi per ciascuna delle cinque cause, per un importo complessivo di € 3.170,00, come da ricevute prodotte in atti (doc. 16).
Tali versamenti costituiscono prova concreta ed inequivocabile della natura onerosa dell'incarico, e sono incompatibili con qualsiasi presunta gratuità delle prestazioni rese. In più occasioni poi le eredi del de cuius – in particolare la sig.ra e la sig.ra – hanno riconosciuto Parte_2 Parte_1
l'esistenza del debito professionale e manifestato l'intenzione di adempiere tempestivamente, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio (docc. 17, 18, 19).
In particolare:
-la sig.ra in fase stragiudiziale, non ha mai contestato l'esistenza del debito né la Parte_1 legittimità della richiesta di anticipo per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
-le comunicazioni delle eredi evidenziano la consapevolezza dell'onerosità dell'attività legale svolta relativamente alle controversie condominiali;
-la sig.ra a infine pagato integralmente quanto richiesto con atto di precetto, pur riservandosi la Pt_2 successiva opposizione.
È altresì rilevante osservare che non esiste alcun accordo scritto che preveda la gratuità delle prestazioni oggetto del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 2233 c.c., comma 3, infatti: “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. Dunque, in mancanza di una pattuizione scritta, il compenso per l'attività legale deve essere determinato in base ai parametri forensi vigenti, come avvenuto nel presente caso a seguito della tassazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato. In ogni caso, anche a voler ammettere – per mera ipotesi – che l'accordo del 10/10/2019 avesse potuto in astratto estendersi anche ad attività giudiziali, tale accordo: essendo di natura personale non era opponibile all'Avv.
[...]
o alla che non erano parte del contratto;
sarebbe da ritenersi CP_1 Controparte_4 risolto per impossibilità sopravvenuta, stante il decesso del prof. e la cessazione della Pt_1 collaborazione.
Sul quantum debeatur
pagina 8 di 16 Si deve premettere che la parcella delle prestazioni redatta e sottoscritta dall'esercente una professione per la quale sia prevista, come nel caso di specie, una tariffa legalmente approvata, se corredata dal parere del competente ordine professionale costituisce titolo idoneo per ottenere la emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente (Cass. Civ. 29.12.1975 n. 4242; Cass. Civ. 21.03.1983 n. 1977).
Nondimeno, la produzione della parcella e del relativo parere fornisce prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore sostanziale, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa (Cass. Civ. 19.02.1997 n. 1513). Orbene, nella fattispecie in esame l'opposta ha sufficientemente fornito nel presente giudizio di cognizione la prova richiesta a fondamento del suo credito. È pacifico, infatti lo svolgimento dell'attività professionale indicata nei ricorsi monitori ed in relazione alla quale ha redatto parcella dei compensi, ritenuti congrui dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto alla determinazione dei compensi spettanti, come ha sottolineato ripetutamente la Suprema Corte, "in materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del professionista ad un giusto compenso ex art. 2233 c.c., ricollegandosi alle regole fondamentali scaturenti dalla Carta Costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia o, in altri termini, una regola essenziale e fondamentale della disciplina giuridica del rapporto" (Cass. civ. sez. II 24.09.1994 n. 7858): si deve, quindi, sottolineare che, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 2233 commi 1 e 2 c.c., norma che fissa i diversi criteri per la determinazione del compenso del professionista, posti in un ordine gerarchico, al quale nemmeno il giudice può derogare, quando manca l'accordo delle parti, occorre far riferimento alle tariffe e agli usi, mentre quando mancano le tariffe o queste non sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto e non è, pertanto, possibile neppure in tal modo stabilire il compenso, spetta al giudice fissarlo, sentito il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
Nel caso in esame le opponenti hanno sostenuto che sarebbe intervenuto tra le parti un accordo sui compensi. Tale affermazione è rimasta, però, sfornita di prova, in primo luogo poiché non vi è prova certa. Di conseguenza, non vigendo tariffe "obbligatorie" (tali da escludere la discrezionalità del giudice nella determinazione dell'ammontare dei compensi - vedi Cass. civ. sez. II 30.10.1996 n. 9514), ma solo tariffe che fissano limiti minimi e massimi dei compensi (vedi L. n. 143 del 2.3.1949 e successive), occorre utilizzare il criterio residuale che affida il compito di liquidare il compenso del professionista al giudice, il quale deve seguire le eventuali prescrizioni contenute nelle tariffe
(Cassazione civile sez. II, 22 agosto 1998, n. 8332) e deve, comunque, acquisire il parere, non pagina 9 di 16 vincolante, dell' associazione professionale (Cassazione civile sez. II, 22 maggio 1998, n. 5111). Alla stregua dei criteri suesposti, ritiene, pertanto, questo giudice che la somma richiesta dall' Avv. CP_1 per l'attività professionale espletata sia congrua, tenuto conto, peraltro, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha espresso, come si è visto, parere favorevole sulle parcelle sottoposte al suo esame, sia pire riducendo parzialmente in alcuni casi, come di seguito si va ad esplicitare.
CAUSA R.G. 676-2020
Con riferimento alla causa R.G. 676/2020, occorre anzitutto soffermarsi sulla questione relativa alla corretta individuazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione del compenso professionale.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento della proprietà di due piccole corti in un immobile già oggetto di compravendita, e parte opposta ha ritenuto congrua l'applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminato di media complessità (ossia da euro 52.000,00 a euro 260.000,00), come stabilito nell'opinamento del Consiglio dell'Ordine di Prato. Come noto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., per le cause relative a beni immobili il valore della causa è determinato sulla base della rendita catastale moltiplicata per 200. Qualora tale rendita non risulti, il Giudice deve desumere il valore dagli atti di causa, e solo in mancanza di elementi sufficienti si deve ritenere la causa di valore indeterminabile. Nel caso di specie, parte opponente afferma solo che le corti oggetto del giudizio hanno “bassa rendita catastale”, ma non produce alcun documento a supporto. Pertanto, questo Giudice ritiene congruo l'importo già ritenuto congruo dall'Ordine con applicazione dei parametri medi con riduzione per la fase istruttoria del 45%: Euro 6.954,50 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 2740/2020
Con riferimento alla determinazione del compenso professionale oggetto del presente giudizio, parte opposta ha applicato lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, ovvero quello compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, richiamando l'art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014. Tale scelta è stata giustificata dalla natura e dalla pluralità delle domande formulate (in prevalenza obblighi di ripristino strutturale), dalla complessità delle questioni giuridiche affrontate e dalla rilevanza degli effetti, anche non patrimoniali, connessi all'esito del giudizio.
Tuttavia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, in sede di opinamento, ha ritenuto non fondata tale impostazione e ha applicato - correttamente - lo scaglione per cause di valore indeterminabile di media importanza, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. La valutazione del CdO appare condivisibile. Invero, pur non essendo determinabile con precisione il valore della controversia, per la natura delle domande proposte (tra cui la rimozione di opere edilizie, il ripristino di pagina 10 di 16 strutture e una generica richiesta risarcitoria), è desumibile che si è in presenza di una causa che, per tipologia e contenuto, non può ritenersi di bassa complessità ma nemmeno di particolare rilevanza. Non può accedersi alla richiesta della parte opponente di applicazione dello scaglione più basso (valore indeterminabile da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), né alla pretesa applicazione dei parametri minimi con ulteriore riduzione del 50%, poiché tale impostazione contrasta con la normativa vigente. L'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede che la riduzione fino al 50% sia consentita rispetto ai valori medi,
e non già rispetto ai valori minimi, come invece richiesto da controparte. Quanto alla fase istruttoria, si osserva che, sebbene non sia stata svolta nella sua interezza – risultando depositate solo due delle tre memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. – l'attività è comunque esistente e significativa. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sent. n. 28627 del 13 ottobre 2023) ha chiarito che:
“il compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione va riconosciuto anche in caso di svolgimento solo parziale di una delle due componenti”. Pertanto, non appare giustificata una ulteriore riduzione, come invece preteso dalla parte opponente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il compenso liquidato dal Consiglio dell'Ordine risulta conforme alla normativa vigente e proporzionato all'attività svolta, tenuto conto della natura e complessità della controversia. Le doglianze dell'opponente risultano infondate. Importo ritenuto congruo dall'Ordine con applicazione dei parametri medi con riduzione per la fase istruttoria Euro. 7.760,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 5743/2020
Nel caso di specie la parte opponente chiede l'applicazione dello scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00 con parametri medi con riduzione 50%. Questo Giudice come già detto ritiene di aderire al parere del Consiglio dell'Ordine che ha considerato congruo l'applicazione dello scaglione da 52.000 a
260.000 ed ha lasciato inalterato un aumento richiesto dl professionista rispetto ai parametri medi.
Importo ritenuto congruo dall'Ordine Euro 5.000,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 2739/2020
Il valore della controversia originaria era pari a € 14.880,74, di conseguenza, risulta corretta l'applicazione dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. 55/2014, ossia quello compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00. Il Consiglio dell'Ordine di Prato, nel proprio parere, ha ritenuto che la richiesta dell'avvocato fosse conforme ai parametri vigenti, e che la misura richiesta – corrispondente ai valori medi dello scaglione – fosse giustificata alla luce dell'attività effettivamente svolta. Parte opponente ha ritenuto corretto lo scaglione applicato, ma ha chiesto una riduzione del compenso del
50%, e addirittura una riduzione del 70% per la fase istruttoria, ritenendo l'attività eseguita non pagina 11 di 16 particolarmente complessa o rilevante. Tuttavia, tale richiesta non può essere accolta. In primo luogo, la legge non consente più la riduzione del 70%, nemmeno per la fase istruttoria. Dal 2022, infatti, con le modifiche introdotte al D.M. 55/2014, il limite massimo di riduzione consentito per tutte le fasi è pari al 50%, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n.
24882 del 2023). In secondo luogo, non sussistono nel caso concreto i presupposti per disporre nemmeno la riduzione del 50%, poiché è stata svolta un'attività documentale consistente, che ha comportato l'analisi di circa 34 documenti tra atti notarili, corrispondenza, atti tecnici e catastali;
è stata presentata domanda riconvenzionale. In base all'art. 5, comma 2, seconda parte, del D.M. 55/2014, il giudice, nel liquidare il compenso, deve tenere conto dell'effettiva attività svolta, della complessità della controversia e del pregio dell'opera. Alla luce di ciò, si ritiene che la richiesta dell'opposto – basata sui parametri medi dello scaglione applicabile – sia equa e congrua. Non assume rilievo determinante, ai fini della liquidazione, il fatto che l'attore sia risultato soccombente nel giudizio principale: la giurisprudenza costante (Cass. 28417/2018; Cass. 25553/2011) chiarisce che per determinare il compenso si guarda non all'esito del giudizio (decisum), ma alla domanda iniziale
(disputatum) e all'attività concretamente svolta dal difensore. Importo ritenuto congruo dall'Ordine con applicazione del parametro medio per tutte le fasi €. 4.835,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
CAUSA R.G. 9140/2020
In primo luogo, è a dirsi che l'applicazione dello scaglione più alto, quello per cause di valore indeterminato di particolare importanza (cioè, fino a € 520.000), non risulta giustificata nel caso di specie. Infatti, l'oggetto della causa – la rimozione di alcune pietre da un portale e la conseguente richiesta di risarcimento – pur toccando aspetti sensibili come la tutela del patrimonio storico, non presenta un grado di complessità né una rilevanza economica tali da far rientrare la vicenda in quella fascia elevata. Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato ha ritenuto eccessiva tale valutazione, suggerendo invece l'applicazione dello scaglione medio per le cause di valore indeterminato (da € 52.000 a € 260.000). Quanto invece alla riduzione dei compensi, la richiesta dell'opponente di applicare non solo i parametri minimi dello scaglione, ma anche di ridurli ulteriormente del 50% non può essere accolta. La normativa vigente, in particolare l'art. 4 del D.M.
55/2014, non consente al giudice di scendere al di sotto del 50% dei valori medi, e non dei minimi, come pure confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Importo ritenuto congruo dall'Ordine
e condiviso dal Giudice con applicazione del parametro medio €. 3.980,00 oltre 15% e oltre accessori di legge.
Sugli interessi e le spese di tassazione pagina 12 di 16 L'opposta ha chiesto che vengano riconosciuti gli interessi di mora a decorrere dalla data della raccomandata del 21 giugno 2022, con la quale era stata sollecitata la controparte al pagamento delle notule professionali già trasmesse e sulla cui scadenza vi era stato un accordo verbale tra la cliente e il padre della professionista. Va ricordato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la costituzione in mora è sufficiente per far decorrere gli interessi moratori, anche nell'ipotesi in cui il credito venga successivamente rideterminato in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. In tal senso si è espressa, tra le altre, la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12050 del 5 maggio 2023, affermando che: “la riduzione dell'importo liquidato rispetto a quanto richiesto dal creditore non incide sulla debenza degli interessi moratori decorrenti dalla messa in mora, se la pretesa creditoria era comunque fondata nella sostanza”. Pertanto, nella fattispecie, risulta correttamente provata la messa in mora con la raccomandata del 21/06/2022, e nulla osta al riconoscimento degli interessi moratori da quella data, non essendo richiesto che l'importo dovuto fosse già definito giudizialmente. Inoltre, quanto alle spese sostenute per la tassazione delle notule professionali, queste devono essere riconosciute all'opposta a titolo di danno emergente, in quanto esborso necessario sostenuto per far valere il proprio credito attraverso un procedimento monitorio. Sul punto, è intervenuta la Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 19803 del 18 luglio 2019, la quale ha stabilito che: “la spesa per l'ottenimento del parere di congruità ex art. 28 L. professionale costituisce danno emergente ed è rimborsabile dal cliente, in quanto utile e strumentale al recupero del credito professionali”. Tale orientamento è stato confermato anche più recentemente da Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 30487 del 2 novembre 2022, secondo cui: “le spese per il parere del Consiglio dell'Ordine, funzionali all'ingiunzione, sono da rimborsare, rappresentando un esborso necessario e non superfluo”.
Per mera completezza espositiva va rilevato che le parti opponenti hanno reiterato l'eccezione di litisconsorzio necessario, rilevando come la sentenza emessa in assenza dei litisconsorti necessari è inutiliter data, cioè improduttiva di effetti e insuscettibile di passare in giudicato.
Si riporta all'uopo l'ordinanza già emessa sul punto da questo Tribunale in data 2 aprile 2025: “In primis in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio, parte opponente depositava il testamento del sig. (all.39) dalla cui lettura si evinceva la presenza d altri due figli del de CP_3 cuius tali e Tale circostanza risultava nota anche a Persona_1 Persona_2 parte opposta come risulta dalla propria comparsa:” inoltre, sono emerse tensioni con gli altri due figli di e che lamentano la violazione della loro quota Pt_1 Per_1 Persona_2 legittima (doc.39)”. Nella propria nota autorizzata del 28/10/2024 parte ricorrente Parte_3
pagina 13 di 16 riteneva che - dato il loro status di figli - fossero da considerarsi quali litisconsorti necessari vertendosi in materia di accertamento delle obbligazioni del defunto e avendo gli stessi un interesse giuridico nella controversia equiparabile a quello degli eredi opponenti. Chiedeva pertanto ammettersi integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Tuttavia, è a dirsi che nel caso di specie i due figli non sono qualificabili come eredi ma come legatari in sostituzione di legittima che ricevevano dal de cuius la grande Storica Libreria antica Nostra con più di 20.000 volumi. Preliminarmente si ricordi che il legato in sostituzione di legittima è un particolare tipo di legato testamentario tale per cui il testatore dispone - con il proprio testamento - che al suo erede legittimario (figlio, coniuge o, anche, genitore) siano attribuiti uno o più beni determinati a soddisfazione della quota legittima che la legge gli riserva. Il valore di questi beni non deve corrispondere necessariamente al valore effettivo della legittima. Il legittimario quindi sia esso figlio, coniuge o ascendente, potrà scegliere se accontentarsi del legato in sostituzione di legittima oppure rinunciarvi e pretendere il maggior valore della quota legittima. Tale legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, non essendo il legatario responsabile dei debiti ereditari oltre il valore del legato stesso. In altre parole, il legato in sostituzione di legittima non espone il beneficiario a rischi economici superiori a quanto ricevuto.
Dunque i legatari - a differenza degli eredi - non subentrano nell'intero patrimonio e non sono chiamati a rispondere dei debiti del defunto. Ebbene la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire che i legittimari onorati di un legato in sostituzione di legittima non sono soggetti al litisconsorzio necessario nelle cause di divisione ereditaria non partecipando gli stessi alla comunione ereditaria e ciò sempre che il legittimario non decida di rinunciare al legato esercitando l'azione di riduzione per ottenere la quota di legittima (Cass. n. 10585 del 2024). Dunque nel caso di specie i figli del de cuius,
e , avrebbero dovuto rifiutare il legato in sostituzione di Persona_1 Persona_2 legittima, acquisendo così lo status di “eredi” ai sensi dell'art. 551 c.c.. A ciò si aggiunga che
l'eccezione sollevata da parte opponente è da qualificarsi come propria e circa l'onere della prova sulla stessa incombente come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota eredi” (Cass. n. 3391 del 2023). Nel caso di specie il coerede non assolveva al suo onere probatorio ma si limitava ad eccepire l'esistenza di altri due figli - peraltro tardivamente - in quanto l'eccezione veniva sollevata solo in sede di note pagina 14 di 16 autorizzate. Circa la tempestività delle eccezioni proprie la Corte di Cassazione ha affermato che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le eccezioni proprie possono essere sollevate fino alla prima udienza di trattazione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione piena e pertanto le eccezioni potranno essere sollevate fino al deposito degli atti introduttivi del giudizio di oppostone a decreto ingiuntivo (SS.UU. n 26727 del 2024).”
Tutto ciò premesso le opposizioni della signora quale coerede del de cuius Sig. Parte_3
ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. 12099/2023 , della Sig.ra CP_3 uale coerede del de cuius Sig. ricorrente in opposizione a d.i. nel Parte_2 CP_3 procedimento R.G. 11980/2023 e della Sig.ra quale coerede del de cuius Sig. Parte_1 [...]
ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. 11982/2023 vanno rigettate, per le CP_3 motivazioni di cui in narrativa. Parte opposta ha chiesto la condanna delle parti opponenti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc: tale domanda deve essere respinta considerando il comportamento tenuto dalle opponenti non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1 c.p.c. sancisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, con una riduzione del 30% in mancanza di attività istruttoria e aumento del 60% dovuto alla partecipazione di più parti nel giudizio ed alla complessità delle eccezioni sollevate. Spese compensate tra l'intervenuta e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo formulate dalla signora quale Parte_3 coerede del de cuius Sig. ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. CP_3 pagina 15 di 16 12099/2023, dalla Sig.ra quale coerede del de cuius Sig. Parte_2 CP_3 ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. 11980/2023 e dalla Sig.ra Parte_1 quale coerede del de cuius Sig. ricorrente in opposizione a d.i. nel procedimento R.G. CP_3
11982/2023, e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi opposti emessi dal Tribunale di Firenze;
- condanna le parti opponenti in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
[...]
e dell'avv. Avv. ME Andrea che si liquidano in Euro 8.500,00 oltre al rimborso spese CP_1 generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- spese compensate tra l'intervenuta e le altre parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione avvenuta mediante scambio di note.
Firenze, 10 ottobre 2025 Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
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