TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
8452/2023 R.G.L. promossa da
nata a [...] l'[...] e residente in [...] Parte_1
alla via Emilia n. 1, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini C.F._1
del presente ricorso, in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'avvocato Raimondo Cammalleri che la rappresenta e difende, per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59
-resistente -
Avente ad oggetto: recupero indebito assistenziale.
All'udienza del 12.9.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - dandone lettura in udienza - la seguente
SENTENZA
Completa di
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso;
dichiara irripetibile le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione;
pone le spese della parte ammessa a gratuito patrocinio a carico dello Stato e le liquida con separato decreto. e delle seguenti ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, la proponente chiedeva di “Ritenere e dichiarare nulli e/o illegittimi e/o errati la comunicazione di riliquidazione della prestazione dell'11/01/2023 e l'accertamento di un debito su pensione della Sig.ra
cat. INVCIV n. 07169720, impugnati ordinandone la loro Parte_1
disapplicazione tanto nella parte relativa alla rideterminazione dell'importo della pensione dovuta, tanto in quella relativa alla richiesta di restituzione della somma di €1.636,42. Condannare, conseguentemente, l' a corrispondere la pensione CP_1
cat. INVCIV n. 07169720 nella sua interessa e pienezza”
CP_ Esponeva che con lettera dell'11.1.2023 e con altra del 11.2.2023 l' chiedeva la restituzione della somma di € 1.636,42 poiché ritenuta non spettante.
Contestava la legittimità della richiesta atteso che nella materia de qua non possono trovare ingresso le norme sull'indebito civile ma l'art. 52 L. 88/89 e la sua norma di interpretazione autentica ovvero l'art. 13 L. 412/1991 che escludono la ripetibilità allorquando, come nella fattispecie, alcun comportamento doloso può addebitarsi al percipiente.
La prestazione chiesta in restituzione atteneva al riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, ivi compresa l'indennità di accompagnamento, revocati a seguito di
CP_ visita di revisione del 2.11.2022. Lamentava che l' non aveva proceduto alla sospensione della prestazione ma direttamente alla revoca.
In ogni caso invocava l'irripetibilità facendo leva sulla giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale ed in particolare sul principio dell'affidamento.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando di avere comunicato il verbale contenente l'esito della visita medica e che pertanto difettava il requisito del legittimo affidamento richiamato in ricorso, non potendo trovare applicazione le norme citate dalla ricorrente che fanno riferimento all'indebito previdenziale e quello di cui si discute è una pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, entrambe prestazioni assistenziali. All'udienza di oggi le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
*
In primo luogo è da ritenere che le somme oggetto della domanda di ripetizione di cui si discute siano state indebitamente erogate, atteso che il ricorrente lamenta l'irripetibilità delle stesse.
Deve sul punto richiamarsi il condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10) secondo cui “in tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Ciò premesso, occorre preliminarmente qualificare correttamente l'indebito per cui
è causa, al fine di individuare le regole ad esso applicabili.
Trattandosi di pensione d'inabilità civile e di indennità di accompagnamento, prestazioni che sono erogate prescindendo dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva, appare evidente la loro natura assistenziale.
Deve, quindi, subito escludersi l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni legislative (come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità) in materia di indebito previdenziale.
Dal momento che, peraltro, ciò che ha reso indebita la percezione delle provvidenze
è stato il venir meno di un requisito sanitario (e non reddituale o di altra natura), la disciplina di riferimento trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37,
c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre
1994 n. 698. In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali,
l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. Pertanto, devono ritenersi irripetibili tutti i ratei percepiti in epoca anteriore alla suddetta visita di verifica, mentre è da ritenere legittima la pretesa restitutoria dell'istituto in quanto relativa ai ratei della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento percepiti in data successiva alla visita ovvero maturati a partire dall'1.12.2022.
Ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. che invece va coniugato con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale ("in questa materia vige un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Cass. ord. n. 264/2004)).
Ciò posto, nella vicenda in esame non si evince alcuna situazione idonea a generare affidamento (e, quindi, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito), non essendo in contestazione che l'istituto previdenziale convenuto abbia ritualmente comunicato alla Sig.ra l'esito Pt_2
del verbale di visita di revisione del 02.11.2022 (cfr: verbale con relative cartoline di ricevimento).
Ne deriva che la stessa non poteva incorrere sul punto in errore essendo ben evidenziato il venir meno del presupposto per le prestazioni collegate al requisito sanitario (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento).
In assenza di contestazione sul quantum richiesto ed attesa l'assenza del presupposto sanitario, deve rigettarsi il ricorso. Quanto ai compensi di lite, stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste vanno dichiarate irripetibili.
Vanno invece poste a carico dell'Erario i compensi di lite di parte ricorrente ammessa al patrocinio a carico dello Stato e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 12.09.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.