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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 494 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in V. COLOMBO, 5 BROLO C.F._1
presso lo studio dell'Avv. BONINA AMELIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA C/O AVVOCATURA
INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI
OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile totale ai fini del conseguimento della pensione di inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere affetto da tiroidectomia, scompenso psichiatrico con disturbo paranoide di personalità, enfisema polmonare e deficit funzionali che riducono in modo significativo la sua capacità lavorativa.
L'INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando che, sulla base dell'accertamento tecnico preventivo (ATP) effettuato, non sussistevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, ritenendo che l'invalidità complessiva fosse del 68%, inferiore alla soglia per la pensione di inabilità e per la concessione dell'assegno di assistenza.
A seguito della CTU disposta dal Tribunale e redatta dal Dr. Per_1
, è emerso che il ricorrente è affetto da sindrome depressiva in soggetto
[...]
con schizofrenia paranoidea, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) con enfisema polmonare. La valutazione medico-legale ha determinato un'invalidità complessiva pari all'80%.
Tale percentuale, conformemente ai criteri previsti dal D.M. 5 febbraio
1992, consente il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza, essendo comprovata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
Tuttavia, non sussistono le condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità, non essendo stata riscontrata una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, come previsto dall'art. 12 della Legge
118/71.
A supporto della decisione, si richiama la Cass. Civ., Sez. Lav., n.
11256/2022, che ha ribadito come il requisito sanitario per la pensione di inabilità richieda una assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa, condizione non riscontrabile in soggetti con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 100%. Inoltre, in conformità con Cass. Civ., Sez. Lav., n.
17858/2019, l'accertamento della soglia del 74% di invalidità consente l'accesso all'assegno mensile di assistenza, laddove sia dimostrata l'incapacità di svolgere attività lavorativa in modo continuativo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, di riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 01/01/2024, mentre respinge la richiesta di pensione di inabilità per carenza del requisito dell'assoluta impossibilità lavorativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal Parte_1
01/01/2024;
2. Respinge la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità;
3. Condanna l'INPS alla corresponsione della prestazione riconosciuta, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 1 GENNAIO 2024;
4. Compensa le spese di lite in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso;
5. Pone le spese di CTU a carico dell'INPS;
Così deciso in Patti 29/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo