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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova
Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3381 /2024 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da: EA IN
Con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti: come da note congiunte depositate il 20.01.25
“ OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI DIVORZIO. I. Le figlie minori e sono affidate in via Persona_1 Persona_2 condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
II. La casa coniugale di PI di Sacco (PD) via Mons. R. Carniello n. 16, nell'ambito delle regolazioni patrimoniali tra coniugi, è stata trasferita alla IG.ra
, con tutti gli arredi, anche quale genitore collocatario delle figlie Parte_1 minori. III Le figlie minori e sono collocate Persona_1 Persona_2 anagraficamente nella residenza già familiare, nella quale esse resteranno insieme alla madre IG.ra . Parte_1
IV Il padre, IG. EA ET potrà vedere le figlie e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
durante l'anno scolastico: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
un giorno alla settimana con il padre quando le figlie staranno con lui il fine settimana;
due giorni a settimana quando non staranno con lui il fine settimana;
durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le figlie trascorreranno le vacanze un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro genitore. I genitori si accorderanno in tal senso all'inizio dell'anno; durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le figlie trascorreranno le vacanze un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro genitore. I genitori si accorderanno in tal senso all'inizio dell'anno; durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare all'inizio dell'anno;
Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: alternati tra i genitori sa concordare all'inizio dell'anno.
V. Con il presente atto il IG. EA ET assume l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e sino al raggiungimento Per_1 Per_2 dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi: versando alla IG.ra , quale genitore collocatario, in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00) per entrambe le figlie;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di marzo 2025; le spese straordinarie verranno così ripartite:
spese per dentista, equitazione, musica: 70% a carico del IG. EA ET e il
30% a carico della IG.ra ; Parte_1
spese per istruzione, libri, visite mediche: ripartite al 50% tra i genitori;
ulteriori spese: ripartite al 50% tra i genitori . VI. Le parti concordano che i coniugi sono rispettivamente economicamente autosufficienti e pertanto non viene versato alcun assegno di divorzio.
VII. Le spese processuali sono a carico del IG. EA ET.
VII. Restano valide e confermate le attribuzioni patrimoniali già concordate in sede di separazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta. Dalla documentazione prodotta in giudizio vi è prova che, nel presente procedimento, con sentenza n. 264 /24 del Tribunale di Padova del 27.05.24,
irrevocabile, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3 n. 2 lett.
b) della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati dalla loro unione nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi, va preso atto dell'accordo (art 473bis51
cpc) e va statuito in conformità quanto ai punti I-VI delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi, sub VII e VIII, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti. Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite debbono essere poste a carico di EA
ET .
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
IN EA e in data 15.06.2008, trascritto Parte_1
nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie A, n. 22 dell'anno
2008 del Comune di PI di Sacco;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità ai punti nn. I-VI delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Spese di lite a carico di EA ET.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 27/01/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi