Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1305/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. AZZARO GINO e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO LIBERTA' 188/FREIHEITSTR. 188 39012 MERANO/MERAN, presso il difensore avv. AZZARO GINO
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CP_1
e elettivamente domiciliato in PASSEGGIATA D'ESTATE 4 SOMMERPROMENADE
[...]
4 39012 MERANO / MERAN presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO
Contro
C.F. e P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. ENRICO BALLARDINI ed CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in TRENTO, P.ZZA C. BATTISTI N.26 presso lo studio dell'avv. ENRICO
BALLARDINI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
ATTRICE: Nel merito: a) accertare e dichiarare, per titoli e causali esposte in narrativa, l'esclusiva responsabilità, ed in subordine concorrente in misura prevalente, di in relazione ai Controparte_1
pagina 1 di 7
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso contemperata alle risultanze di cui all'esperita ctu medico legale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
b) accertare e dichiarare, per titoli e causali esposte in narrativa, che è creditrice nei Parte_1 confronti di dell'importo di euro 2.918,24 a titolo di costi di patrocinio stragiudiziale e Controparte_1
di negoziazione assistita, salvo somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.918,24, Controparte_1 Parte_1
salvo diversa somma arbitranda.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONVENUTO: In via preliminare: previa differimento dell'udienza di comparizione delle parti per consentire la citazione del terzo, autorizzare, giusti titoli e causali esposte in narrativa, la chiamata in causa della società (c.f., p.iva e Registro Imprese di RI , in persona del CP_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 34123 RI (TS), Largo Ugo Irneri n. 1, affinché tenga indenne e manlevi da ogni statuizione allo stesso sfavorevole tanto in Controparte_1
sorte capitale quanto in punto spese legali e peritali.
Nel merito: rigettare, per le causali e titoli esposti in narrativa, le domande svolte dalla attrice nei propri confronti poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: chiede ammettersi prova per interpello formale di parte attrice e per testimoni sulle circostanze di fatto esposte in narrativa, scevre da giudizi e valutazioni, premessa la locuzione “vero che”. Con l'espressa riserva di formulare specifici capitoli di prova e di indicare il nominativo dei testimoni. Ogni ulteriore istanza istruttoria assolutamente riservata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
TERZA CHIAMATA: nel merito, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingere ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria attorea, nei confronti del convenuto e/o della terza chiamata, perché infondata in fatto e/o in diritto.
In subordine, e sempre nel merito, ove ravvisata una qualche responsabilità, anche solo concorsuale, alla stregua dell'art. 19, L. 363/2003 e/o concorrente del convenuto , ridotta a giustizia ogni CP_1 avversa attorea pretesa, dichiararsi tenuta a manlevare e così garantire l'assicurato CP_2
d'ogni negativa statuizione che egli avesse a subire per l'accoglimento, anche solo parziale, CP_1
delle domande di parte attorea.
Spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifuse, sia nei confronti dell'attrice che nei confronti del convenuto.
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 26.5.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
asserendo che il 16.2.2019, mentre stava sciando insieme al convenuto e ad altri amici sulla pista denominata 3Tre nel comprensorio sciistico Col Rodella, era stata improvvisamente investita da tergo dal convenuto il quale non si era avveduto della presenza dell'attrice che lo precedeva.
Ha precisato di aver provato a riprendere la sciata, ma che percorso un breve tratto, si era fermata presso un rifugio ove erano stati chiamati i soccorsi. Ha asserito di aver esposto le modalità dell'investimento e di essere stata accompagnata a valle con la motoslitta.
Ha asserito di aver riportato delle lesioni personali ed ha chiesto che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno.
Con comparsa dd. 15.9.2020 si è costituito contestando la ricostruzione dell'episodio Controparte_1 svolta da controparte e l'entità dei danni.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
ha chiesto, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantito.
Con comparsa dd. 21.12.2020 si è costituita la asserendo che, dalla relazione d'intervento CP_2 redatta dai soccorritori risultava che la causa dell'infortunio era ascrivibile a “caduta accidentale” e quindi a “responsabilità propria” in “assenza di testimoni”.
Ha, in ogni caso, contestato l'entità dei danni.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta o quantomeno ridotta alla luce anche del concorso di colpa.
***
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni derivati da una caduta verificatasi il 16.2.2019 sulla pista denominata 3Tre nel comprensorio sciistico Col Rodella.
I testi assunti ( e ) hanno confermato la versione Testimone_1 Testimone_2 dell'incidente esposta da parte attrice (hanno cioè dichiarato che facevano parte del gruppo di amici che stava sciando insieme quel giorno e che il convenuto si era distratto momentaneamente per parlare con la che lo stava seguendo ed aveva in tal modo investito la facendola cadere a terra). Tes_1 Pt_1
E' vero che nella relazione d'intervento redatta presso la dalla polizia di stato risultano Parte_2 barrate delle caselle dalle quali risulterebbe che la causa dell'infortunio era ascrivibile a “caduta accidentale” e quindi a “responsabilità propria” in “assenza di testimoni” (doc.10).
Il teste (che ha compilato tale documento) ha precisato di averlo redatto sulla base delle Tes_3
dichiarazioni rese in tale frangente dalla attrice (“stando alla relazione di intervento, confermo che io, su indicazione dell'infortunata / attrice, ho barrato la casella relativa alle cause dell'evento come
pagina 3 di 7 accidentale; preciso che se mi fosse stata indicata come causa un investimento, avrei proceduto in modo diverso, compilando un altro tipo di rapporto”).
Tali dichiarazioni integrano una confessione stragiudiziale resa ad un terzo che, come tale, è liberamente valutabile dal Giudice (ordinanza n. 11898 del 18/06/2020 :
“La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio”).
Nel caso in esame è vero che tali affermazioni e l'esistenza di un rapporto di amicizia con il convenuto potevano far sorgere qualche ragionevole dubbio;
tuttavia, le dichiarazioni rese potevano – forse - giustificarsi in considerazione dell'iniziale volontà di non coinvolgere immediatamente l'amico e nella
(erronea) convinzione di un aver subito un infortunio di lieve entità (“stappo”).
E, del resto, una diversa valutazione comporterebbe anche l'affermazione che l'attrice è riuscita ad assicurarsi anche il coinvolgimento di ben due testimoni falsi;
circostanza che non pare così agevole
(nonostante l'esistenza di indubbi rapporti di amicizia) e che, comunque, non può essere apoditticamente affermata.
Ne consegue che deve essere affermata la responsabilità del convenuto per l'incidente in questione.
Il ctu, dott. ha accertato che “in conseguenza dell'evento traumatico oggetto di causa Persona_1
la Sig.ra riportava un trauma distorsivo di ginocchio bilaterale caratterizzato da, a carico del Pt_1
ginocchio destro, rottura completa del legamento crociato anteriore, parziale rottura del legamento crociato posteriore, rottura del corpo posteriore del menisco laterale, piccola frattura in corrispondenza del solco patello femorale e rottura del legamento alare mediale, nonché, a sinistra lo stiramento del legamento crociato anteriore;
2. le menomazioni ad oggi residuate configurano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'undici percento;
in aggiunta si dovrà riconoscere un danno biologico di natura temporanea pari a giorni 10 (dieci) di totale inabilità, giorni
20 (venti) di parziale al 75%, giorni 20 (venti) di parziale al 50% e ulteriori giorni 30 (trenta) di parziale al 25%.
4. le spese presentate da parte attrice (pari ad un totale di 1.311,15€) appaiono congrue e pertinenti e pertanto risarcibili;
non si ravvede altresì la necessità di sostenere eventuali altre spese mediche”.
Non si ritiene di dover operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto le conseguenze della menomazione subita dall'attrice, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
“dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo pagina 4 di 7 tipo di lesione, non paiono essere tali da giustificare alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non sussistendo alcun elemento di eccezionalità.
I danni non patrimoniali devono essere liquidati in via equitativa, tenendo conto dei criteri fissati dalle c.d. tabelle milanesi (normalmente applicati da questo Tribunale); invero, la Suprema Corte ha precisato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
che tale uniformità di trattamento
è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. VI sez. Civile - sentenza n. 19376 del 08/11/2012).
Pertanto, i danni biologici temporanei derivati dalle lesioni devono essere liquidati come segue:
€ 115,00 al giorno x 100 % x 10 giorni = € 1.150,00,
€ 115,00 al giorno x 75 % x 20 giorni = € 1.725,00;
€ 115,00 al giorno x 50 % x 20 giorni = € 1.150,00;
€ 115,00 al giorno x 25 % x 30 giorni = € 862,50.
Totale danno temporaneo: € 4.887,50
Per quanto riguarda, invece, il danno biologico permanente, considerato che l'attrice aveva 42 anni al momento dell'evento lesivo, va liquidata la somma di € 30.348,00. Quindi, complessivamente €
35.235,50.
Tali importi devono essere devalutati sulla base degli indici ISTAT alla data del sinistro – 16.2.2019
(complessivamente € 29.168,46) - e successivamente su tali somme così devalutate sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 16.2.2019 e sino alla data della presente sentenza.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma svalutata al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al pagina 5 di 7 saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il ctu ha determinato le spese mediche in € 1.311,15 ; tale importo deve essere rivalutato secondo gli indici istat con decorrenza dal 16.2.2019 alla data odierna e maggiorato degli interessi legali da calcolare sulla somma di € 1.311,15 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 16.2.2019 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere all'attrice le somme sopra liquidate.
Anche la domanda svolta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa deve essere accolta, con la conseguenza che il convenuto ha diritto ad ottenere dalla compagnia assicurativa il rimborso delle somme versate.
Per quanto riguarda le spese di lite, sussistono indubbiamente dei validi motivi per disporne la compensazione integrale tra tutte le parti.
Invero, la condotta dell'attrice (la quale ha reso ad un terzo le dichiarazioni confessorie sopra richiamate) è stata tale da giustificare la posizione assunta dalla compagnia assicurativa del convenuto
(la quale, in sostanza, è la vera soccombente dell'intera vicenda, in quanto obbligata a sostenere l'esborso).
Parimenti, anche il convenuto ha tenuto una condotta non lineare, così come esaurientemente esposto nella memoria di replica della terza chiamata. Pertanto, poteva legittimamente sorgere il dubbio che le parti si fossero accordate per porre la responsabilità a carico dell'amico dotato di copertura assicurativa.
Le spese della ctu, invece, vengono poste a carico della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Parte_1 non patrimoniali, la somma di € 30.348,00, oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 29.168,46 annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dal 16.2.2019 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali, la somma di € 1.311,15 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 16.2.2019 alla data odierna ed oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di €
1.311,15 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 16.2.2019 alla data odierna;
ed oltre ai soli pagina 6 di 7 interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Condanna la a rimborsare a le somme che quest'ultimo è stato CP_2 Controparte_1
condannato a corrispondere a in forza dei punti 1 e 2 del presente dispositivo;
Parte_1
4. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
5. Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
26.10.2023.
Così deciso in data 08/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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