Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1756 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, rimessa in decisione al Collegio con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 03.01.2025 e vertente
TRA
( c.f. , elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Filippo Saporito, 58 presso lo studio dell'avv. Maria Iorio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
( c.f. ) elettivamente domiciliato in Aversa, via A. Diaz n. CP_1 C.F._2
128, presso lo studio dell'avv. Eufrasia Cannolicchio lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. nel termine all'uopo concesso per la trattazione scritta dell'udienza fissata in data 6.12.2024 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 21.10.2024 apponeva il proprio visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.02.2024 la ricorrente - premettendo che in data Parte_1
04.09.2024 in Aversa aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione era nata CP_1
una figlia, (Napoli il 18.07.2017) - assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a Per_1
causa dei comportamenti tenuti dal marito contrari ai doveri coniugali, specificamente dedotti in ricorso.
In particolare, alla luce di quanto dettagliatamente indicato in ricorso, parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di: “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente con addebito a per la violazione costante, reiterata e CP_1
consapevole dei doveri coniugali di cui in narrativa;
2. assegnare la casa coniugale sita in
Aversa(CE) alla via Madonna dell'Olio, 38 con tutti gli arredi, alla moglie che vi vivrà unitamente alla figlia minore intimando a parte resistente di procedere all'immediato prelievo dei suoi effetti personali ancora presenti in casa;
3. disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia Per_ minore con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità che vorrà disporre il Giudice designato tenendo conto del piano genitoriale allegato;
4. porre a carico del un assegno di contributo al mantenimento della figlia CP_1 minore pari ad € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare il giorno 1 di ciascun mese su conto corrente le cui coordinate sono a lui già note intestato a;
Parte_1
5. porre a carico del padre il versamento del 70% delle spese straordinarie come da protocollo vigente e assegno Unico come per legge, 6. Vinte le spese legali con attribuzione al sottoscritto procuratore ”.
Instaurato il contraddittorio, in data 29.05.2024 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con l'accoglimento delle statuizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione. Nello specifico chiedeva “all'Ill.mo Tribunale di Napoli CP_1
Nord che, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito, pronunciato, invece, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie, per tutti i fatti esposti in narrativa, sia pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea alla Prima udienza di comparizione fissata: –A) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo
l'obbligo di darne comunicazione all'altro; –B) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con affidamento condiviso con residenza privilegiata presso il padre -C) In via gradata, la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso - paritetico, i quali
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provvederanno o direttamente nei periodi di permanenza con la figlia alle necessità quotidiane della minore, o il versamento dell'assegno per la minore verrà previsto dall'uno all'altro coniuge, nei periodi di permanenza della piccola con ciascuno di loro. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate, e secondo il protocollo del Tribunale, rifacentesi a quello del CNF –3) con la richiesta di mantenimento paritetico, la residenza privilegiata della minore sarà presso entrambi i genitori. -4) la casa coniugale di proprietà del sig.
resterà a lui assegnata. La madre verserà la somma di euro 200,00# per il CP_1 mantenimento della minore oltre spese extra”.
All'esito della comparizione personale di entrambi i coniugi all'udienza del 28.06.2024, il Giudice delegato con ordinanza del 27.07.2024 assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi specificamente indicati, denegava la prova testimoniale richiesta dalle parti per quanto ivi indicato e disponeva indagini per il tramite del Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente al fine di accertare la situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti in causa.
Con provvedimento del 16.10.2024, atteso il deposito in atti di accordo sulle condizioni di separazione, venivano revocati i disposti accertamenti tributari e veniva fissata l'udienza del
6.12.2024 a trattazione scritta per la rimessione della causa in decisione.
Il PM in data 21.10.2024 apponeva il suo visto.
Dunque, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.01.2025 il Giudice, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali i coniugi dichiaravano di volersi separare alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto e depositato in atti, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi in corso di giudizio sono addivenuti all'accordo che si seguito si riporta:
1. “Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito proposte;
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2. Le parti reciprocamente accettano la rinuncia all'addebito;
3. La figlia minore resta affidata in maniera congiunta ad entrambi genitori con Persona_2
residenza privilegiata presso la madre cui resta assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva del unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti sita in Aversa alla Via CP_1
Madonna dell'Olio, 38;
4. Per il mantenimento della figlia minore, il Sig. a titolo di contributo mensile, verserà CP_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di 300,00 rivalutabile annualmente a far data da settembre 2025. Tale somma andrà versata su c.c. intestato a le cui Parte_1
coordinate sono al Sig. già note come da raccomandata inviatagli in data 01.08.2024. CP_1
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Napoli Nord.
5. In ordine al diritto di visita, il padre vedrà e terrà con sé la figlia il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle h 20,00, nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
nel periodo natalizio dal 23 al 29 dicembre
o dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
nel periodo pasquale, ad anni alterni dal
Venerdì Santo al Lunedi in Albis;
ad anni alterni, compleanno della minore con un genitore ed onomastico con l'altro. La minore trascorrerà sempre con il genitore festeggiato compleanno, onomastico, e festa della mamma o del papà.
6. In ordine al versamento delle somme dovute per differenza tra quanto effettivamente versato
e quanto dovuto (sulla base del provvedimento presidenziale che ha disposto l'adeguamento dell'assegno a far data dall'introduzione del giudizio ovvero da marzo 2024) pari ad euro
500,00 per il periodo da marzo a luglio 2024, il procederà a versare per i primi mesi CP_1
di ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 la somma di euro 100,00.
Pertanto da ottobre a febbraio 2025, egli provvederà a versare la somma complessiva mensile di euro 400,00 mensili di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento ed euro 100,00 a titolo di arretrato.
7. Spese legali compensate.”
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi indicate non appaiono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della figlia minore, pertanto, possono esser recepite nella presente pronuncia, tenuto anche conto del visto apposto dal P.M.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le
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parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi,
( nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 CP_1
08.09.1966,) alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), (atto n. 36, Parte 1, S/,
Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2015);
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 21.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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