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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24458/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOPPI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2 Email_1
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 10 21100 VARESE, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati TORTI GUIDO CP_1 C.F._3
(C.F. – PEC e C.F._4 Email_2 [...]
(C.F. - ), CP_2 C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II 5 PAVIA, presso lo studio dei difensori
pagina 1 di 17 (C.F. ) in persona del curatore speciale avv. DOTTORINI GIUSEPPE CP_3 P.IVA_1
(C.F. – PEC e con il patrocinio dello C.F._6 Email_4
stesso, elettivamente domiciliata in VIA DANTE,4 20121 MILANO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel pct e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
Nel merito:
- accertare e dichiarare che ha subito danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476 CP_3
cod. civ., a causa e per effetto del comportamento doloso e colposo del Signor , nella sua CP_1
qualità di Amministratore Unico della Società medesima, per le ragioni espresse negli scritti difensivi in atti;
- per l'effetto, condannare il Signor a risarcire a il danno alla stessa arrecato CP_1 CP_3
ai sensi delle disposizioni menzionate, da liquidarsi nella somma di € 120.169,18, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa o, in subordine, liquidata secondo equità, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
In via istruttoria:
- si conferma l'istanza l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione utile al diritto di controllo ex art. 2476 cod. civ. nonché dei verbali dell'assemblea soci dell'8 settembre 2021 e del 1° aprile 2022, già disposta dall'Ill.mo Tribunale e solo parzialmente ottemperata da controparte;
- si chiede l'espletamento di una CTU tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., finalizzata a confermare la quantificazione del danno causato dal sig. ; CP_1
- si insiste per la conferma del rigetto delle istanze istruttorie formulate dal sig. e di CP_1 [...]
per le ragioni espresse negli scritti difensivi depositati, confermando che, nella denegata e non CP_3
pagina 2 di 17 creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalle controparti, la sig.ra non si T_ opporrebbe sin da ora all'interpello richiesto.
In ogni caso:
- con vittoria delle competenze e spese del giudizio, anche per la fase cautelare
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via cautelare, respingere la richiesta di revoca del sig. dalla carica di Amministratore CP_1
Unico, siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, respingere integralmente le domande tutte formulate dall'attrice nell'atto di citazione, nonché quelle formulate dalla convenuta in persona del Curatore Speciale, nella comparsa CP_3
di costituzione datata 06.03.2023, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la attrice ha amministrato a far tempo dal 17.02.2016 e sino al 19.08.2020? CP_3
2) Vero che l'odierna attrice operava UL conto corrente n. [...] acceso presso NI Banca, filiale di Locate di Triulzi (MI), intestato a .? CP_3
3) Vero che l'odierna attrice aveva la disponibilità materiale del ricavato di vendita giornaliero di
[...]
CP_3
4) Vero che il convenuto si opponeva all'utilizzo del denaro incassato da per le spese CP_3
personali della attrice?
5) Vero che l'odierna attrice effettuava operazioni di gestione di all'insaputa del CP_3
convenuto? 6) Vero che dal 2016 e al 2019 convenuto ed attrice, periodicamente, si recavano presso lo studio del commercialista Rag. per esaminare i documenti societari e verificare CP_4
l'andamento della gestione di CP_3
7) Vero che dal mese di settembre 2020 la contabilità di è tenuta dal dott. CP_3 Persona_1
con studio in AV Via Luigi Robecchi Bricchetti, 40?
8) Vero che la attrice, in sede di costituzione di chiese al Notaio dott. di CP_3 Persona_2
nominare, in qualità di amministratori della società, entrambi i soci?
pagina 3 di 17 9) Vero che in data 09.03.2016, convenuto ed attrice aprirono il conto corrente n.
[...] intestato a presso Unicredit Banca, filiale di Locate di CP_3
Triulzi (MI)?
10) Vero che innanzi al funzionario di Unicredit Banca, la attrice prese la carta di debito della società, la lettera contenente il relativo codice PIN, il dispositivo token ed i codici di accesso dell''“home banking” e comunicò al sig. che si sarebbe occupata lei di tutti pagamenti della società? CP_1
11) Vero che dal 9.03.2016 e sino al 19.08.2020, la carta di debito di il relativo codice PIN CP_3
e il dispositivo token sono stati nell'esclusivo possesso della attrice?
12) Vero che nel 2016 e nel 2019 i soci di ampliarono l'attività economica della società? CP_3
13) Vero che, prima della costituzione di convenuto ed attrice hanno frequentato insieme CP_3
un corso professionale ULla vendita delle sigarette elettroniche?
14) Vero che la attrice, tramite il sito internet immobiliare.it, individuò l'immobile di AV, Corso
Strada Nuova 72/A come possibile sede del negozio di CP_3
15) Vero che nel mese di luglio 2020, il convenuto scoprì che la attrice aveva una relazione extraconiugale con il sig. da due anni? Controparte_5
16) Vero che in data 19.08.2020, la attrice lasciò la casa coniugale, portando con sé il denaro contante di proprietà di ivi conservato e lasciando presso l'abitazione il dispositivo token della CP_3 società per l'accesso home banking e la chiave della cassetta di sicurezza personale n. 149 aperta dall'attrice presso Unicredit Banca, filiale di Milano, Corso S. Gottardo n. 2?
17) Vero che il convenuto si accorse dell'intervenuta sottrazione di denaro di proprietà di il CP_3
19.08.2020?
18) Vero che la attrice si rifiutò di restituire il denaro contante sottratto a CP_3
19) Vero che il progetto di intraprendere l'attività di produzione e distribuzione dei prodotti lattiero caseari fu della attrice?
20) Vero che la attrice, nel 2016, ha realizzato il business plan di CP_3
21) Vero che la attrice ha ricevuto il preventivo del fornitore di macchinari usati per la produzione di prodotti lattiero caseari, MA EO S.r.l., nonché il preventivo del fornitore di arredamento di spazi commerciali Controparte_6
22) Vero che la attrice ha progettato il sito web di per la vendita online dei prodotti lattiero CP_3
caseari?
23) Vero che la attrice si occupava della vendita al pubblico dei prodotti di presso il CP_3
negozio sito in AV, Corso Strada Nuova 72/A?
pagina 4 di 17 24) Vero che la attrice sceglieva i fornitori di e si occupava delle assunzioni di CP_3
collaboratori e tirocinanti?
25) Vero che il sig. ha svolto attività di tirocinio per 6 mesi presso dal Testimone_1 CP_3
11.08.2020 al 10.02.2021?
26) Vero che la attrice ha effettuato il colloquio di lavoro con il sig. finalizzato al Testimone_1
tirocinio presso CP_3
27) Vero che durante il tirocinio presso il sig. collaborava con la attrice CP_3 Testimone_1
nel negozio sito in AV, Corso Strada Nuova n. 72/A?
28) Vero che la attrice effettuava gli ordinativi dei prodotti ai fornitori di CP_3
29) Vero che la attrice effettuava i pagamenti della merce acquistata da CP_3
30) Vero che, dopo l'orario di chiusura del negozio, la attrice esaminava l'ammontare degli incassi e delle spese del giorno?
31) Vero che, dopo l'orario di chiusura del negozio, l'attrice portava con sé l'incasso del giorno?
32) Vero che la attrice utilizzava in via esclusiva la vettura marca Audi modello TT intestata a CP_3
CP_3
33) Vero che la attrice ha deciso l'acquisto, da parte di della vettura marca Audi modello CP_3
TT?
34) Vero che la attrice, con denaro di effettuava acquisti personali presso il negozio di CP_3 abbigliamento denominato “Prima Donna” posizionato di fronte alla sede del negozio i CP_3
35) Vero che l'attrice, con denaro di effettuava acquisti per la propria figlia presso negozi CP_3
di abbigliamento per bambini?
36) Vero che la attrice propose al sig. di intestare la proprietà della casa coniugale sita in CP_1
MA (PV) Via Vidolenghi 27 all'odierna attrice, per evitare che il creditore potesse CP_7 soddisfare il proprio credito ULl'immobile medesimo?
37) Vero che il convenuto, dopo il 29.09.2017 e sino ad oggi, ha corrisposto le rate del mutuo ipotecario contratto con Banca Intesa SA Paolo e gravante ULl'immobile sito in MA (PV) Via
Vidolenghi 27? 38) Vero che l'odierna attrice, nel 2019, si è sottoposta ad intervento di chirurgia plastica dal Dott. , con studio in Milano, Via Giovanni Pezzotti, 10? Persona_3
39) Vero che la attrice, con denaro di ha corrisposto al dott. la somma di CP_3 Persona_3
Euro 5.000,00 in contanti?
40) Vero che la attrice, con denaro di ha effettuato gli ordini che la S.V. mi CP_3 CP_8
rammostra quali documenti di parte convenuta con numerazione da doc. 51 a doc.70?
pagina 5 di 17 41) Vero che in data 07.11.2019, l'attrice, con denaro di ha acquistato la vettura targata CP_3
DJ427DT per il corrispettivo di Euro 3.500,00?
42) Vero che l'odierna attrice è titolare della cassetta di sicurezza n. 149 presso Unicredit Banca, filiale di Milano, Corso S. Gottardo n. 2?
43) Vero che nel mese di marzo 2020, la attrice ha utilizzato la carta di credito intestata a CP_3 per l'acquisto dell'abbonamento al servizio di pay-tv Netflix?
44) Vero che il convenuto ha utilizzato i propri risparmi per saldare i debiti contratti da CP_3
45) Vero che nel 2021 a seguito di sfratto per morosità, ha lasciato il negozio sito in AV, CP_3
Corso Strada Nuova 72/A, di proprietà di Parte_2
46) Vero che aveva provveduto alla ristrutturazione interna del negozio sito in AV, Corso CP_3
Strada Nuova 72/A, di proprietà di Parte_2
47) Vero che nel 2017, aveva condotto in locazione un immobile di proprietà di CP_3 [...]
successivamente dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco? Controparte_9
48) Vero che dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2022, ha subito un calo della CP_3
propria attività lavorativa dovuto alla pandemia da COVID-19?
49) Vero che l'odierna attrice effettuava, con denaro di acquisti di apparecchi elettronici CP_3
audio e video e apparecchi per la cura della bellezza?
50) Vero che la attrice acquistava, per conto di il materiale necessario al rimodernamento CP_3
ed alla riparazione delle sedi della società?
51) Vero che il ricavato delle vendite dei prodotti di veniva depositato dalla attrice presso CP_3
lo sportello ATM di banca Unicredit S.p.a. oppure nella cassetta di sicurezza personale n. 149 aperta presso Unicredit S.p.a. oppure ancora conservato presso la casa coniugale di MA (PV), Via
Vidolenghi n. 27?
52) Vero che alla fine del mese di agosto 2021, ha fatto eseguire da CP_3 [...] il ripristino dell'impianto elettrico del negozio sito in AV, Corso Strada Controparte_10
Nuova n. 7, in quanto danneggiato a seguito di un allagamento dovuto a temporale?
53) Vero che la attrice registrava gli incassi del negozio di UL libro dei corrispettivi? CP_3
54) Vero che la attrice ha aperto la cassetta di sicurezza n. 149 presso Unicredit Banca, filiale di
Milano, Corso S. Gottardo n. 2, ad uso esclusivo dell'attrice, per impedire al convenuto di accedere al denaro di e per evitare di dover rendere conto al convenuto dell'utilizzo del denaro di CP_3 [...]
CP_3
55) Vero che la attrice si arrabbiava con il convenuto quando quest'ultimo cercava di vietarle l'utilizzo del denaro di per scopi personali? CP_3
pagina 6 di 17 Si indicano a testi: , res. in Piazza Primo novembre, 3, MA (PV) (sui capitoli: Testimone_2
1, 2, 5, 11, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 45, 46, 50, 52); Dott. , con studio in Via Luigi Persona_1
Robecchi Bricchetti, 40, AV (sui capitoli: 7, 16, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52); Rag. CP_4
c/o Studio Prisma Service, Piazza Toscana, 2, IE AN (MI) (sui capitoli: 6, 12, 20, 46, 47, 50);
res. in Via Vena, 22, LL (PV) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 27, Testimone_1
28, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 48, 51, 52, 53, 55); res. in Via De Pretis, 300, BR Testimone_3
RO (PV) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55); res. in Via De Pretis, 300, BR RO (PV) (sui capitoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, Testimone_4
8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55); , res. in Via Ponte Carate, 7, SA SI ed Testimone_5
Uniti (PV) (sui capitoli: 1, 2, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55); , res. in Via Ponte Carate, 7, Tes_6 Parte_3
SA SI ed Uniti (PV) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55), 51; , res. in IG Testimone_7
(MI) (sui capitoli: 15, 32, 38, 39); res. in IG (MI) (sui capitoli: 3, 15, 23, Testimone_8
31, 32, 38, 39, 51); , res. in Via Renoncino, 1/24, IG (MI) (sui capitoli: 15, 23, 32, Testimone_9
36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 55); res. in Via Renoncino, 1/24, IG (MI) (sui capitoli: Testimone_10
15, 23, 32, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 55); c/o Parrocchia Cristo Re in Mantegazza, Controparte_11
Via Roma, 54, AN (MI) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55); , c/o Banca Testimone_11
NI (sui capitoli: 9, 10, 20, 22); , c/o Studio Mediatore Wagner Piazza Del Testimone_12
Municipio, 4, 27100, AV (UL capitolo 14, 46, 48); c/o Banca Intesa SA Paolo, Viale Tes_13
Leonardo da Vinci, 151, ZA UL NA (MI) (UL capitolo 37); res. in Via Tes_14
Larga, 39, MA (PV) (UL capitolo 41); Notaio dott. , con studio in Via Lombardia n. Persona_2
81, AN (MI) (UL capitolo 8).
- Ammettersi conULenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile ex art. 198 c.p.c.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA CP_3
Voglia il Giudice accertare e dichiarare la violazione da parte del convenuto sig. dei CP_1 propri doveri di Amministratore Unico della e per l'effetto condannarlo a risarcire alla CP_3
pagina 7 di 17 tutti i danni da questa subiti in conseguenza della predetta condotta, nella misura ritenuta CP_3
dal Giudice.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo posta (in data 15 giugno 2022) e a mezzo pec (il 12 luglio
2022)(1), l'attrice , socia al 50% di (cfr. visura camerale, doc. 2, attrice), ha Parte_1 CP_3
convenuto in giudizio il socio , unitamente alla società, per farne accertare la CP_1
responsabilità per mala gestio ai sensi dell'art. 2476 c.c. quale amministratore unico di e CP_3
condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in euro 120.169,18.
L'attrice ha, inoltre, chiesto al Tribunale la revoca in via cautelare dell'amministratore CP_1
onde evitare ulteriori pregiudizi al patrimonio sociale nelle more del procedimento, domanda inserita in citazione ma non effettivamente coltivata nel processo e rinunciata con le conclusioni finali. In particolare la difesa di in citazione ha dedotto che: T_
o era stata costituita nel 2016 per iniziativa dell'ex marito, odierno convenuto, CP_3 [...]
CP
, socio della in via paritetica assieme all'attrice (cfr. atto costitutivo, doc. 1, attrice). CP_1
Inizialmente attiva nella produzione, somministrazione e degustazione nei confronti del pubblico di prodotti caseari, la società, in seguito, ha commercializzato prodotti legati alle sigarette elettroniche presso un negozio in locazione nel centro storico di AV;
o dopo un primo momento di collaborazione fattiva all'attività del marito, a seguito di dissapori sorti in ambito coniugale, culminati in un giudizio di separazione e divorzio (infine dichiarato nelle more del processo), ha interrotto il proprio lavoro presso il negozio, lasciato T_
interamente nelle mani del marito;
1 A un indirizzo in seguito riULtato inattivo pagina 8 di 17 o , in qualità di amministratore della società, si è reso responsabile di plurime CP_1
violazioni ai doveri del suo ufficio, con ingenti danni economici arrecati alle casse di CP_3
(2). Al convenuto infatti ha contestato:
➢ l'esistenza di debiti tributari e, nello specifico, il mancato pagamento da parte dell'amministratore di IRES, IRAP e IVA per una somma complessiva pari a
37.492,00 euro, con conseguenti sanzioni tributarie a carico delle casse sociali
(cfr. p. 10, relazione dott. commercialista doc.7, attrice); Persona_4
➢ di aver effettuato con denaro della società spese personali pari a euro 28.251,88,
(cfr. p. 7, atto di citazione e p. 11, relazione , tutti contabilizzati nella Per_4 voce “soci c/prelevamenti” del bilancio;
➢ di aver impedito alla socia non amministratrice di visionare i libri T_ sociali, l'estratto conto bancario della e, più in generale, la CP_3 documentazione relativa all'amministrazione come imposto dall'art. 2476, comma 2, c.c., nonostante la richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata del maggio 2021 (cfr. doc. 3, attrice) e successivamente nell'aprile 2022 (cfr. doc. 6, attrice) (3), in prospettiva della partecipazione alle riunioni assembleari convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio;
CP
p. 13, relazione (doc. Per_4
7) 3 In questa comunicazione il dottor chiede ha chiesto nell'interesse della sua cliente di poter visionare: Per_4
• Il libro delle decisioni dei soci e dell'amministratore unico
• I modelli f24 con quietanza dei pagamenti effettuati nel 2021 e nel 2021
• Il modello IVA per anno 2021
• Il modello 770 per anno 2020
• La relazione dell'Amministratore unico ULla situazione creditoria e debitoria della società pagina 9 di 17 ➢ la mancata trasmissione dei verbali delle assemblee dei soci dell'08.09.2021 e
1.04.2022 (che hanno visto il rigetto del punto all'ordine del giorno inerente l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2020 e 2021 per il voto contrario della socia che ha contestato, per mezzo del suo delegato, la veridicità dei T_ dati di bilancio sottoposti all'approvazione);
➢ la redazione di bozze di bilancio per gli esercizi 2020 e 2021 non conformi ai principi bilancistici e, in particolare, al principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società ex art. 2423, comma 2, c.c..
L'attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto a risarcire il danno arrecato CP_1
alla società, chiedendo, inoltre, in via istruttoria, l'esibizione della documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. nonché i verbali dell'assemblea dei soci dell'8 aprile e del 1° aprile 2022
e l'espletamento di una ctu tecnico contabile.
Ha avanzato istanza di nomina di un curatore speciale alla società ai sensi dell'art. 78, comma 2, cpc e, come detto, formulato conclusioni cautelari di revoca dell'amministratore ai sensi dell'art 2476, comma
3 c.c., senza tuttavia formalizzarle col deposito di ricorso ai sensi dell'art 669 bis e 669 quater cpc.
Con decreto del 20.12.2022 il GI ha disposto che l'udienza di prima trattazione del 24.01.2023 si svolgesse in modalità cartolare mediante lo scambio di note scritte.
Nella prima udienza di trattazione del 24 gennaio 2023, comparsa la sola attrice, il giudice istruttore, rilevata la rituale notificazione della citazione nei confronti della società e del convenuto, non costituiti, ha dichiarato la contumacia di e nominato quale curatore speciale della società CP_1 CP_3
l'avv. Giuseppe Dottorini, rinviando per la trattazione all'udienza del 21.03.2023.
In data 06.03.2023 si è costituita la società in persona del curatore speciale, avv. Dottorini, CP_3
associandosi alla domanda attorea di condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
cagionati in conseguenza della non corretta gestione societaria . All'udienza del 21.03.2023 è comparso, oltre al difensore dell'attrice e al curatore speciale della personalmente il CP_3
convenuto , il quale ha chiesto la concessione di un termine per costituirsi. Il GI, rilevando CP_1 la validità della notificazione dell'atto di citazione, ha rigettato la richiesta del convenuto e assegnato i pagina 10 di 17 termini ex art. 183, comma 6, cpc per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando le parti per la decisione ULl'ammissione delle prove all'udienza del 12.09.2023.
si è costituito tardivamente con comparsa di risposta depositata il 19.04.2023 nella quale CP_1 ha contestato la ricostruzione dell'attrice e della società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di condanna. In particolare la difesa del convenuto ha dedotto che:
• mediante un'applicazione di dating aveva conosciuto nell'anno 2014 l'attrice , Parte_1
cittadina macedone, quando questa viveva ancora in Macedonia con la figlia infante avuta CP_3
da una precedente relazione sentimentale. Dopo la celebrazione del matrimonio con T_
nel 2015, si è preso carico del mantenimento dell'attrice e della figliastra CP_1 CP_3 eleggendo a casa familiare l'abitazione del sita in MA, nella provincia pavese. La CP_1
relazione tra i due è entrata in crisi nell'estate 2020 dopo la scoperta delle relazioni extraconiugali intrattenute da (cfr. pp 10-12, comparsa di risposta), a seguito della T_
quale l'attrice ha abbandonato, assiema alla figlia, la casa coniugale e le parti hanno avviato le procedure per la separazione;
• Nel 2016 fu convinto dalla moglie a costituire un'impresa di famiglia. Denominata CP_1
(affettuoso riferimento alla figlia della . La neocostituita società avrebbe CP_3 T_
dovuto occuparsi esclusivamente della produzione e distribuzione di prodotti lattiero caseari
(cfr. business plan, doc. 8, convenuto)), ma le difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi necessari convinsero e a puntare, a partire dal 2019 e fino al 2021(4), ULla T_ CP_1
commercializzazione di sigarette elettroniche attraverso un punto vendita situato nel centro storico di AV e, in via residuale, su ricerche di mercato nell'ambito del settore immobiliare
(cfr. visura camerale aggiornata doc. 9, convenuto). A differenza di quanto riferito CP_3 dall'attrice, la società è sempre stata gestita da anche dopo l'abbandono della casa T_ coniugale nell'estate 2020, fino ai primi mesi del 2021. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dai seguenti elementi: (i) l'idea di intraprendere un'attività commerciale finalizzata alla produzione e distribuzione di prodotti lattiero caseari era nata dall'attrice, che ha poi convinto il marito ad assecondarla in questo progetto (cfr. p. 13, ivi) ; (ii) sempre si era messa in contatto T_
col sig. MA EO per reperire macchinari per la produzione dei prodotti caseari (cfr. doc.
10, convenuto); (iii) il sig. non aveva accesso all'home banking relativo al conto CP_1 4 Nel 2021 è stata costretta a lasciare il locale preso in affitto a seguito dello sfratto per morosità (cfr. p. 20, CP_3 comparsa di risposta) pagina 11 di 17 corrente bancario della società, né alla carta di credito, che era nella materiale disponibilità dell'attrice, in possesso anche del dispositivo elettronico (c.d. token) necessario per operare UL conto da remoto (cfr. p. 9, comparsa di risposta); (iv) a differenza di quanto dedotto T_
in citazione, non si limitava ad aprire e chiudere il negozio, ma si occupava di tutto quanto ineriva la conduzione dell'attività commerciale, dalla scelta dei fornitori alla selezione dei collaboratori (cfr. doc. 14);
• diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, le spese personali effettuate con denaro della società (cfr. voce “soci c/prelevamenti al 31.12.2021”, relazione doc. 7, attrice, pari Per_4
a euro 28.251,88) sono addebitabili all'attrice. Tra le altre spese di natura personale, non inerenti all'attività di si ricordano: il pagamento di un intervento di chirurgia estetica CP_3
(cfr. doc. 21-23), acquisti UL sito (cfr. p. 18, Ivi), l'abbonamento alla piattaforma di CP_8 streaming Netflix, e l'acquisto di un'autovettura Audi modello TT, a uso esclusivo dell'attrice, nonché spese mediche, farmaceutiche e per prodotti di bellezza (cfr. p. 23, comparsa di risposta);
• la società era incorsa in difficoltà economiche dopo lo scoppio della pandemia che avevano generato ritardi nel pagamento dei tributi (cfr. cartelle di pagamento, docc. 44-47), inducendo, tra l'altro, a chiedere la rateizzazione per il versamento IVA (cfr., docc. 43 e 44);
• le spese ex adverso contestate effettuate mediante l'applicazione PayPal erano relative a prodotti inerenti all'attività di vendita di sigarette elettroniche, come si può desumere facilmente dal nome del fornitore “Vapoart srl” (cfr. p. 24, Ivi e docc. 48-49, convenuto);
• al contrario di quanto dedotto dall'attrice, non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2476, comma 2, c.c. non applicabile all'odierna vicenda. La norma, infatti, è posta a tutela del socio non amministratore per consentirgli di ricevere informazioni sugli affari sociali e ULl'andamento della società. Nel caso di specie, essendo amministratrice di fatto T_
della società, essa era a conoscenza, più di chiunque all'altro, della gestione sociale, che conduceva in prima persona (cfr. p. 26, Ivi).
Con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, cpc, l'attrice, oltre a ribadire quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, ha rilevato l'inammissibilità delle allegazioni fatte dal convenuto nella propria comparsa di risposta circa la qualità di amministratore di fatto di T_
, infatti, - ha argomentato l'attrice – essendosi costituito, tardivamente, nel termine concesso per CP_1
pagina 12 di 17 il deposito della prima ex art. 183, comma 6, poteva dedurre semplicemente mere difese non già sollevare eccezioni di merito precluse dall'art. 167, comma 2, cpc.
Dopo lo scambio delle memorie intermedie in data 12 settembre 2023 si è svolto l'udienza istruttoria nella quale le parti hanno insistito per l'ammissione delle rispettive istanze. Il GI, con ordinanza del
6.11.2023, a scioglimento della riserva assunta alla precedenza udienza, ha accolto parzialmente le richieste dell'attrice e ordinato al convenuto l'esibizione in giudizio del verbale dell'assemblea CP_1 dei soci dell'8 settembre 2021 e del 1° aprile 2022.
Con nota di deposito del 25.03.2024, il convenuto, in esecuzione dell'ordine di esibizione, ha depositato la bozza verbale dell'assemblea dei soci dell'09.09.2021, rilevando che nel libro assemblee non era contenuto alcun verbale con data 01.04.2022.
Infine, nell'udienza del 10.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. L'attrice, in particolare, si è limitata a chiedere la condanna del convenuto quale amministratore della società, non coltivando la domanda di revoca inserita nell'atto introduttivo. Il GI ha poi assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
***
L'attrice , socia al 50% di ha agito ex art 2476 co 3 c.c. per far accertare la Parte_1 CP_3 responsabilità risarcitoria dell'amministratore unico, , per mala gestio in danno della CP_1
società, deducendo l'inadempimento all'obbligazione di cui all'art 2476 co 2 c.c., irregolarità nella gestione societaria, la non corretta predisposizione dei bilanci degli esercizi 2020 e 2021,
l'effettuazione di spese personali con denaro sociale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da quantificati in euro 120.169,19. CP_3
La domanda è infondata e deve essere rigettata, non riULtando dimostrato alcun danno della società che possa dirsi conseguenza immediata e diretta delle condotte contestate in causa a . CP_1
Va innanzitutto ricordato che “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l'onere, in capo all'attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre UL convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. ex multis, Cass.2975/2020). pagina 13 di 17 Applicando tale principio l'attrice è onerata di dimostrare le violazioni e le condotte contrarie alla legge o allo statuto tenute dall'amministratore e il conseguente danno, mentre è onere del convenuto CP_1 dimostrare l'adempimento alle obbligazioni connesse alla carica e la non imputabilità della condotta dannosa.
Come primo addebito l'attrice ha contestato all'amministratore di non averle consentito l'esercizio del controllo ex art 2476 c.c..
Con riferimento a questa contestazione riULta la richiesta, a maggio 2021, della socia all'amministratore di esaminare la documentazione della società (doc. 3, attrice), si tratta, invero, di richiesta assai generica alla quale però non riULta che l'amministratore abbia in alcun modo dato riscontro, come invece avrebbe dovuto, quantomeno per chiedere di specificare quale documentazione la socia voleva conULtare. RiULta, piuttosto, dalla corrispondenza tra l'amministratore e il conULente della società (doc. 4) un atteggiamento dilatorio volto ad ostacolare l'esercizio del diritto del socio, come emerge anche dalla bozza del verbale dell'assemblea dell'8 settembre 2021 e in particolare dalla verbalizzazione del delegato della socia (doc.5 attrice). Più specifica richiesta della socia T_
perveniva il 28 aprile 2022 all'amministratore (doc. 6 attrice) di cui non riULta un effettivo riscontro, prova che avrebbe dovuto fornire l'amministratore convenuto. Si tratta di inadempimento dell'amministratore ai doveri di legge connessi alla sua carica che però non ha comportato alcuna conseguenza dannosa immediata e diretta per il patrimonio della società; invero rispetto a tale addebito non si allega nessun danno patrimoniale specifico.
In secondo luogo l'attrice ha contestato all'amministratore di aver predisposto bilanci per gli esercizi
2020 e 2021 che non forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. L'allegazione della difesa attorea e la relazione tecnica che ne dovrebbe costituire il presupposto si basa ULl'analisi dei bilancio 2020 e 2021 che però non riULtano approvati dall'assemblea (come emerge dalla visura camerale della società, doc.2 attrice) e della cui provenienza dall'amministratore manca una effettiva prova. Ma anche a ritenere che le bozze di bilancio CP_1
2020 e 2021 su cui il professionista incaricato dalla socia attrice ha effettuato la sua indagine provengano dall'amministratore5 la circostanza che i dati contabili ivi riportati non siano corretti non pagina 14 di 17 costituisce condotta dell'amministratore che possa cagionare danno immediato e diretto alla società, trattandosi di vizi formali di errata rappresentazione della realtà economica e patrimoniale della società.
La corte di cassazione in diverse pronunce (Cass 12345/2023, Cass 6789/2022) ha chiarito che le violazioni delle norme di bilancio non danno luogo, di per sé, a un danno diretto al patrimonio della società; l'azione di responsabilità verso gli amministratori presuppone, invece, un pregiudizio diretto e immediato UL patrimonio sociale e non un semplice riflesso negativo conseguente ad una violazione contabile.
L'azione di responsabilità è fondata quando la condotta dell'amministratore ha causato un danno diretto al patrimonio della società con operazioni che hanno comportato una perdita di valore del patrimonio o un indebitamento ingiustificato. Invece, la violazione di norme di bilancio, sebbene possa avere un impatto ULla trasparenza e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria non cagiona un danno diretto al patrimonio della società ma un effetto indiretto negativo che può eventualmente essere collegato ad altri pregiudizi, come la perdita di credibilità presso i creditori.
Consegue che anche questo addebito non può comportare una condanna risarcitoria di . CP_1
Come ulteriore addebito, sempre ULla base dell'ultima bozza di bilancio 2021, la socia T_ imputa in citazione all'amministratore un danno alla società di euro 120.169,18; tale importo è CP_1
il riULtato della somma
➢ di eterogenei dati contabili - che in sé non sottendono affatto una condotta inadempiente dell'amministratore- come, per esempio, gli importi dovuti dalla società a titolo di tributi (Iva, CP
, Irap, diritti camerali) o l'indebitamento della società (verso banche per 16.000 euro o i debiti verso il locatore dell'immobile dove si svolgeva l'attività di impresa),
➢ e, addirittura, di elementi contabili attivi tra cui il denaro in cassa registrato in contabilità al
31.12.2021 che non si comprende come possa divenire una componente del danno alla società se non si allega, e in causa non è allegato, la sottrazione della cassa da parte dell'amministratore stesso. I debiti tributari sono a carico della società di cui non risponde l'amministratore il quale può essere eventualmente chiamato a rispondere dei danni se, violando le leggi ed i doveri inerenti il suo mandato, pur avendo a disposizione adeguate risorse sociali, non paga le tasse della società esponendola a sanzioni ed interessi che vanno ad integrare un danno al patrimonio sociale di cui l'amministratore può essere ritenuto responsabile;
nulla di specifico è contestato all'amministratore
. CP_1
pagina 15 di 17 Lo stesso è a dirsi dell'indebitamento della società di cui non si allega l'origine da specifiche scelte gestorie irragionevoli e incaute dovendo quindi essere ricondotto al rischio di impresa.
Infine si allega, sempre facendo richiamo alla conULenza di parte (doc. 7 attrice), con riferimento alla voce “soci c/prelevamenti al 31/12/2021” pari a euro 21.896,14, un danno di tale importo per la società.
Nella relazione di parte attrice (doc. 7) si specifica che si tratta della “voce “Soci c/prelevamenti
(cod.conto 18/30/005) che accoglie crediti che la società vanta verso i soci per acquisti di natura strettamente personale sostenuti in corso d'anno utilizzando risorse societarie. La voce si è alimentata negli anni e al 31/12/2020 era pari ad euro 21.896,14, registrando un incremento di euro 8.500,00 circa rispetto al saldo al 31.12.2019”. Ebbene, l'amministratore, pur avendo consentito in violazione dei suoi doveri l'impiego di risorse sociali per spese personali dei soci (per altro i documenti prodotti da consentono ragionevolmente di ritenere che le risorse della società sono state attinte CP_1
direttamente dalla socia qui attrice), non ha occultato ciò, nel qual caso si sarebbe potuto qualificare le uscite di cassa come distrazione in danno della società, ma ha dato conto in contabilità del credito dalla società verso i soci. In questo contesto, considerando inoltre i rapporti personali all'epoca in essere tra i soci, solo a fronte dell'irrecuperabilità del credito si può configurare un danno al patrimonio della società imputabile all'amministratore, irrecuperabilità che in causa non è stata allegata e dimostrata dall'attrice, che ne aveva l'onere.
Complessivamente può dirsi che è emersa dall'istruttoria una gestione del tutto inadeguata, non professionale e non conforme ai doveri imposti dalla legge all'amministratore di società di capitali la cui prova discende dalle stesse allegazioni di parte convenuta che ha ammesso (dicendo che era la che aveva la gestione del conto bancario della società) di non aver avuto il controllo della T_
contabilità della società, ma nonostante ciò la domanda risarcitoria attorea va rigettata perché manca la prova del danno immediato e diretto al patrimonio della società come conseguenza degli addebiti dedotti come fonte di responsabilità e sopra indicati;
l'attrice ha mancato di fornire adeguata prova dell'effettiva incidenza delle condotte contestate al convenuto UL patrimonio sociale.
In considerazione di ciò la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio
Considerando le ragioni della decisione e la parziale fondatezza delle allegazioni attoree, pur in assenza di prova del danno si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese relative al compenso del curatore speciale di avv. Giuseppe Dottorini, che si è CP_3 difeso in proprio vanno poste per le medesime ragioni per il 50% a carico dell'attrice e Parte_1
pagina 16 di 17 per il restante 50% a carico del convenuto e si liquidano, considerando il valore della CP_1
controversia che si inserisce nello scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (cfr. tabelle D.M. n. 147 del 13/08/2022), in euro 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda dell'attrice . Parte_1
COMPENSA interamente tra attrice e convenuta le spese processuali.
CONDANNA attrice e convenuto al rimborso ciascuno per il 50% delle Parte_1 CP_1
spese di difesa della società in persona del curatore speciale costituito in proprio, spese che si CP_3
liquidano complessivamente in euro 7.052 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva, cpa di legge.
Milano, 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 RiULtano ad oggi non approvati i bilanci 2020 e 2021 di per altro per fatto non imputabile CP_3 all'amministratore il quale ha sottoposto le bozze all'assemblea dei soci per l'approvazione in data CP_1 8 settembre 2021 e 1° aprile 2022. In entrambi i casi la delibera non è stata approvata per il voto contrario della socia al 50% , odierna attrice. Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24458/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOPPI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2 Email_1
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 10 21100 VARESE, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati TORTI GUIDO CP_1 C.F._3
(C.F. – PEC e C.F._4 Email_2 [...]
(C.F. - ), CP_2 C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II 5 PAVIA, presso lo studio dei difensori
pagina 1 di 17 (C.F. ) in persona del curatore speciale avv. DOTTORINI GIUSEPPE CP_3 P.IVA_1
(C.F. – PEC e con il patrocinio dello C.F._6 Email_4
stesso, elettivamente domiciliata in VIA DANTE,4 20121 MILANO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel pct e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
Nel merito:
- accertare e dichiarare che ha subito danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476 CP_3
cod. civ., a causa e per effetto del comportamento doloso e colposo del Signor , nella sua CP_1
qualità di Amministratore Unico della Società medesima, per le ragioni espresse negli scritti difensivi in atti;
- per l'effetto, condannare il Signor a risarcire a il danno alla stessa arrecato CP_1 CP_3
ai sensi delle disposizioni menzionate, da liquidarsi nella somma di € 120.169,18, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa o, in subordine, liquidata secondo equità, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
In via istruttoria:
- si conferma l'istanza l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione utile al diritto di controllo ex art. 2476 cod. civ. nonché dei verbali dell'assemblea soci dell'8 settembre 2021 e del 1° aprile 2022, già disposta dall'Ill.mo Tribunale e solo parzialmente ottemperata da controparte;
- si chiede l'espletamento di una CTU tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., finalizzata a confermare la quantificazione del danno causato dal sig. ; CP_1
- si insiste per la conferma del rigetto delle istanze istruttorie formulate dal sig. e di CP_1 [...]
per le ragioni espresse negli scritti difensivi depositati, confermando che, nella denegata e non CP_3
pagina 2 di 17 creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalle controparti, la sig.ra non si T_ opporrebbe sin da ora all'interpello richiesto.
In ogni caso:
- con vittoria delle competenze e spese del giudizio, anche per la fase cautelare
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via cautelare, respingere la richiesta di revoca del sig. dalla carica di Amministratore CP_1
Unico, siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, respingere integralmente le domande tutte formulate dall'attrice nell'atto di citazione, nonché quelle formulate dalla convenuta in persona del Curatore Speciale, nella comparsa CP_3
di costituzione datata 06.03.2023, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la attrice ha amministrato a far tempo dal 17.02.2016 e sino al 19.08.2020? CP_3
2) Vero che l'odierna attrice operava UL conto corrente n. [...] acceso presso NI Banca, filiale di Locate di Triulzi (MI), intestato a .? CP_3
3) Vero che l'odierna attrice aveva la disponibilità materiale del ricavato di vendita giornaliero di
[...]
CP_3
4) Vero che il convenuto si opponeva all'utilizzo del denaro incassato da per le spese CP_3
personali della attrice?
5) Vero che l'odierna attrice effettuava operazioni di gestione di all'insaputa del CP_3
convenuto? 6) Vero che dal 2016 e al 2019 convenuto ed attrice, periodicamente, si recavano presso lo studio del commercialista Rag. per esaminare i documenti societari e verificare CP_4
l'andamento della gestione di CP_3
7) Vero che dal mese di settembre 2020 la contabilità di è tenuta dal dott. CP_3 Persona_1
con studio in AV Via Luigi Robecchi Bricchetti, 40?
8) Vero che la attrice, in sede di costituzione di chiese al Notaio dott. di CP_3 Persona_2
nominare, in qualità di amministratori della società, entrambi i soci?
pagina 3 di 17 9) Vero che in data 09.03.2016, convenuto ed attrice aprirono il conto corrente n.
[...] intestato a presso Unicredit Banca, filiale di Locate di CP_3
Triulzi (MI)?
10) Vero che innanzi al funzionario di Unicredit Banca, la attrice prese la carta di debito della società, la lettera contenente il relativo codice PIN, il dispositivo token ed i codici di accesso dell''“home banking” e comunicò al sig. che si sarebbe occupata lei di tutti pagamenti della società? CP_1
11) Vero che dal 9.03.2016 e sino al 19.08.2020, la carta di debito di il relativo codice PIN CP_3
e il dispositivo token sono stati nell'esclusivo possesso della attrice?
12) Vero che nel 2016 e nel 2019 i soci di ampliarono l'attività economica della società? CP_3
13) Vero che, prima della costituzione di convenuto ed attrice hanno frequentato insieme CP_3
un corso professionale ULla vendita delle sigarette elettroniche?
14) Vero che la attrice, tramite il sito internet immobiliare.it, individuò l'immobile di AV, Corso
Strada Nuova 72/A come possibile sede del negozio di CP_3
15) Vero che nel mese di luglio 2020, il convenuto scoprì che la attrice aveva una relazione extraconiugale con il sig. da due anni? Controparte_5
16) Vero che in data 19.08.2020, la attrice lasciò la casa coniugale, portando con sé il denaro contante di proprietà di ivi conservato e lasciando presso l'abitazione il dispositivo token della CP_3 società per l'accesso home banking e la chiave della cassetta di sicurezza personale n. 149 aperta dall'attrice presso Unicredit Banca, filiale di Milano, Corso S. Gottardo n. 2?
17) Vero che il convenuto si accorse dell'intervenuta sottrazione di denaro di proprietà di il CP_3
19.08.2020?
18) Vero che la attrice si rifiutò di restituire il denaro contante sottratto a CP_3
19) Vero che il progetto di intraprendere l'attività di produzione e distribuzione dei prodotti lattiero caseari fu della attrice?
20) Vero che la attrice, nel 2016, ha realizzato il business plan di CP_3
21) Vero che la attrice ha ricevuto il preventivo del fornitore di macchinari usati per la produzione di prodotti lattiero caseari, MA EO S.r.l., nonché il preventivo del fornitore di arredamento di spazi commerciali Controparte_6
22) Vero che la attrice ha progettato il sito web di per la vendita online dei prodotti lattiero CP_3
caseari?
23) Vero che la attrice si occupava della vendita al pubblico dei prodotti di presso il CP_3
negozio sito in AV, Corso Strada Nuova 72/A?
pagina 4 di 17 24) Vero che la attrice sceglieva i fornitori di e si occupava delle assunzioni di CP_3
collaboratori e tirocinanti?
25) Vero che il sig. ha svolto attività di tirocinio per 6 mesi presso dal Testimone_1 CP_3
11.08.2020 al 10.02.2021?
26) Vero che la attrice ha effettuato il colloquio di lavoro con il sig. finalizzato al Testimone_1
tirocinio presso CP_3
27) Vero che durante il tirocinio presso il sig. collaborava con la attrice CP_3 Testimone_1
nel negozio sito in AV, Corso Strada Nuova n. 72/A?
28) Vero che la attrice effettuava gli ordinativi dei prodotti ai fornitori di CP_3
29) Vero che la attrice effettuava i pagamenti della merce acquistata da CP_3
30) Vero che, dopo l'orario di chiusura del negozio, la attrice esaminava l'ammontare degli incassi e delle spese del giorno?
31) Vero che, dopo l'orario di chiusura del negozio, l'attrice portava con sé l'incasso del giorno?
32) Vero che la attrice utilizzava in via esclusiva la vettura marca Audi modello TT intestata a CP_3
CP_3
33) Vero che la attrice ha deciso l'acquisto, da parte di della vettura marca Audi modello CP_3
TT?
34) Vero che la attrice, con denaro di effettuava acquisti personali presso il negozio di CP_3 abbigliamento denominato “Prima Donna” posizionato di fronte alla sede del negozio i CP_3
35) Vero che l'attrice, con denaro di effettuava acquisti per la propria figlia presso negozi CP_3
di abbigliamento per bambini?
36) Vero che la attrice propose al sig. di intestare la proprietà della casa coniugale sita in CP_1
MA (PV) Via Vidolenghi 27 all'odierna attrice, per evitare che il creditore potesse CP_7 soddisfare il proprio credito ULl'immobile medesimo?
37) Vero che il convenuto, dopo il 29.09.2017 e sino ad oggi, ha corrisposto le rate del mutuo ipotecario contratto con Banca Intesa SA Paolo e gravante ULl'immobile sito in MA (PV) Via
Vidolenghi 27? 38) Vero che l'odierna attrice, nel 2019, si è sottoposta ad intervento di chirurgia plastica dal Dott. , con studio in Milano, Via Giovanni Pezzotti, 10? Persona_3
39) Vero che la attrice, con denaro di ha corrisposto al dott. la somma di CP_3 Persona_3
Euro 5.000,00 in contanti?
40) Vero che la attrice, con denaro di ha effettuato gli ordini che la S.V. mi CP_3 CP_8
rammostra quali documenti di parte convenuta con numerazione da doc. 51 a doc.70?
pagina 5 di 17 41) Vero che in data 07.11.2019, l'attrice, con denaro di ha acquistato la vettura targata CP_3
DJ427DT per il corrispettivo di Euro 3.500,00?
42) Vero che l'odierna attrice è titolare della cassetta di sicurezza n. 149 presso Unicredit Banca, filiale di Milano, Corso S. Gottardo n. 2?
43) Vero che nel mese di marzo 2020, la attrice ha utilizzato la carta di credito intestata a CP_3 per l'acquisto dell'abbonamento al servizio di pay-tv Netflix?
44) Vero che il convenuto ha utilizzato i propri risparmi per saldare i debiti contratti da CP_3
45) Vero che nel 2021 a seguito di sfratto per morosità, ha lasciato il negozio sito in AV, CP_3
Corso Strada Nuova 72/A, di proprietà di Parte_2
46) Vero che aveva provveduto alla ristrutturazione interna del negozio sito in AV, Corso CP_3
Strada Nuova 72/A, di proprietà di Parte_2
47) Vero che nel 2017, aveva condotto in locazione un immobile di proprietà di CP_3 [...]
successivamente dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco? Controparte_9
48) Vero che dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2022, ha subito un calo della CP_3
propria attività lavorativa dovuto alla pandemia da COVID-19?
49) Vero che l'odierna attrice effettuava, con denaro di acquisti di apparecchi elettronici CP_3
audio e video e apparecchi per la cura della bellezza?
50) Vero che la attrice acquistava, per conto di il materiale necessario al rimodernamento CP_3
ed alla riparazione delle sedi della società?
51) Vero che il ricavato delle vendite dei prodotti di veniva depositato dalla attrice presso CP_3
lo sportello ATM di banca Unicredit S.p.a. oppure nella cassetta di sicurezza personale n. 149 aperta presso Unicredit S.p.a. oppure ancora conservato presso la casa coniugale di MA (PV), Via
Vidolenghi n. 27?
52) Vero che alla fine del mese di agosto 2021, ha fatto eseguire da CP_3 [...] il ripristino dell'impianto elettrico del negozio sito in AV, Corso Strada Controparte_10
Nuova n. 7, in quanto danneggiato a seguito di un allagamento dovuto a temporale?
53) Vero che la attrice registrava gli incassi del negozio di UL libro dei corrispettivi? CP_3
54) Vero che la attrice ha aperto la cassetta di sicurezza n. 149 presso Unicredit Banca, filiale di
Milano, Corso S. Gottardo n. 2, ad uso esclusivo dell'attrice, per impedire al convenuto di accedere al denaro di e per evitare di dover rendere conto al convenuto dell'utilizzo del denaro di CP_3 [...]
CP_3
55) Vero che la attrice si arrabbiava con il convenuto quando quest'ultimo cercava di vietarle l'utilizzo del denaro di per scopi personali? CP_3
pagina 6 di 17 Si indicano a testi: , res. in Piazza Primo novembre, 3, MA (PV) (sui capitoli: Testimone_2
1, 2, 5, 11, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 45, 46, 50, 52); Dott. , con studio in Via Luigi Persona_1
Robecchi Bricchetti, 40, AV (sui capitoli: 7, 16, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52); Rag. CP_4
c/o Studio Prisma Service, Piazza Toscana, 2, IE AN (MI) (sui capitoli: 6, 12, 20, 46, 47, 50);
res. in Via Vena, 22, LL (PV) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 27, Testimone_1
28, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 48, 51, 52, 53, 55); res. in Via De Pretis, 300, BR Testimone_3
RO (PV) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55); res. in Via De Pretis, 300, BR RO (PV) (sui capitoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, Testimone_4
8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55); , res. in Via Ponte Carate, 7, SA SI ed Testimone_5
Uniti (PV) (sui capitoli: 1, 2, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55); , res. in Via Ponte Carate, 7, Tes_6 Parte_3
SA SI ed Uniti (PV) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55), 51; , res. in IG Testimone_7
(MI) (sui capitoli: 15, 32, 38, 39); res. in IG (MI) (sui capitoli: 3, 15, 23, Testimone_8
31, 32, 38, 39, 51); , res. in Via Renoncino, 1/24, IG (MI) (sui capitoli: 15, 23, 32, Testimone_9
36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 55); res. in Via Renoncino, 1/24, IG (MI) (sui capitoli: Testimone_10
15, 23, 32, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 55); c/o Parrocchia Cristo Re in Mantegazza, Controparte_11
Via Roma, 54, AN (MI) (sui capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55); , c/o Banca Testimone_11
NI (sui capitoli: 9, 10, 20, 22); , c/o Studio Mediatore Wagner Piazza Del Testimone_12
Municipio, 4, 27100, AV (UL capitolo 14, 46, 48); c/o Banca Intesa SA Paolo, Viale Tes_13
Leonardo da Vinci, 151, ZA UL NA (MI) (UL capitolo 37); res. in Via Tes_14
Larga, 39, MA (PV) (UL capitolo 41); Notaio dott. , con studio in Via Lombardia n. Persona_2
81, AN (MI) (UL capitolo 8).
- Ammettersi conULenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile ex art. 198 c.p.c.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA CP_3
Voglia il Giudice accertare e dichiarare la violazione da parte del convenuto sig. dei CP_1 propri doveri di Amministratore Unico della e per l'effetto condannarlo a risarcire alla CP_3
pagina 7 di 17 tutti i danni da questa subiti in conseguenza della predetta condotta, nella misura ritenuta CP_3
dal Giudice.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo posta (in data 15 giugno 2022) e a mezzo pec (il 12 luglio
2022)(1), l'attrice , socia al 50% di (cfr. visura camerale, doc. 2, attrice), ha Parte_1 CP_3
convenuto in giudizio il socio , unitamente alla società, per farne accertare la CP_1
responsabilità per mala gestio ai sensi dell'art. 2476 c.c. quale amministratore unico di e CP_3
condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in euro 120.169,18.
L'attrice ha, inoltre, chiesto al Tribunale la revoca in via cautelare dell'amministratore CP_1
onde evitare ulteriori pregiudizi al patrimonio sociale nelle more del procedimento, domanda inserita in citazione ma non effettivamente coltivata nel processo e rinunciata con le conclusioni finali. In particolare la difesa di in citazione ha dedotto che: T_
o era stata costituita nel 2016 per iniziativa dell'ex marito, odierno convenuto, CP_3 [...]
CP
, socio della in via paritetica assieme all'attrice (cfr. atto costitutivo, doc. 1, attrice). CP_1
Inizialmente attiva nella produzione, somministrazione e degustazione nei confronti del pubblico di prodotti caseari, la società, in seguito, ha commercializzato prodotti legati alle sigarette elettroniche presso un negozio in locazione nel centro storico di AV;
o dopo un primo momento di collaborazione fattiva all'attività del marito, a seguito di dissapori sorti in ambito coniugale, culminati in un giudizio di separazione e divorzio (infine dichiarato nelle more del processo), ha interrotto il proprio lavoro presso il negozio, lasciato T_
interamente nelle mani del marito;
1 A un indirizzo in seguito riULtato inattivo pagina 8 di 17 o , in qualità di amministratore della società, si è reso responsabile di plurime CP_1
violazioni ai doveri del suo ufficio, con ingenti danni economici arrecati alle casse di CP_3
(2). Al convenuto infatti ha contestato:
➢ l'esistenza di debiti tributari e, nello specifico, il mancato pagamento da parte dell'amministratore di IRES, IRAP e IVA per una somma complessiva pari a
37.492,00 euro, con conseguenti sanzioni tributarie a carico delle casse sociali
(cfr. p. 10, relazione dott. commercialista doc.7, attrice); Persona_4
➢ di aver effettuato con denaro della società spese personali pari a euro 28.251,88,
(cfr. p. 7, atto di citazione e p. 11, relazione , tutti contabilizzati nella Per_4 voce “soci c/prelevamenti” del bilancio;
➢ di aver impedito alla socia non amministratrice di visionare i libri T_ sociali, l'estratto conto bancario della e, più in generale, la CP_3 documentazione relativa all'amministrazione come imposto dall'art. 2476, comma 2, c.c., nonostante la richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata del maggio 2021 (cfr. doc. 3, attrice) e successivamente nell'aprile 2022 (cfr. doc. 6, attrice) (3), in prospettiva della partecipazione alle riunioni assembleari convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio;
CP
p. 13, relazione (doc. Per_4
7) 3 In questa comunicazione il dottor chiede ha chiesto nell'interesse della sua cliente di poter visionare: Per_4
• Il libro delle decisioni dei soci e dell'amministratore unico
• I modelli f24 con quietanza dei pagamenti effettuati nel 2021 e nel 2021
• Il modello IVA per anno 2021
• Il modello 770 per anno 2020
• La relazione dell'Amministratore unico ULla situazione creditoria e debitoria della società pagina 9 di 17 ➢ la mancata trasmissione dei verbali delle assemblee dei soci dell'08.09.2021 e
1.04.2022 (che hanno visto il rigetto del punto all'ordine del giorno inerente l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2020 e 2021 per il voto contrario della socia che ha contestato, per mezzo del suo delegato, la veridicità dei T_ dati di bilancio sottoposti all'approvazione);
➢ la redazione di bozze di bilancio per gli esercizi 2020 e 2021 non conformi ai principi bilancistici e, in particolare, al principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società ex art. 2423, comma 2, c.c..
L'attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto a risarcire il danno arrecato CP_1
alla società, chiedendo, inoltre, in via istruttoria, l'esibizione della documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. nonché i verbali dell'assemblea dei soci dell'8 aprile e del 1° aprile 2022
e l'espletamento di una ctu tecnico contabile.
Ha avanzato istanza di nomina di un curatore speciale alla società ai sensi dell'art. 78, comma 2, cpc e, come detto, formulato conclusioni cautelari di revoca dell'amministratore ai sensi dell'art 2476, comma
3 c.c., senza tuttavia formalizzarle col deposito di ricorso ai sensi dell'art 669 bis e 669 quater cpc.
Con decreto del 20.12.2022 il GI ha disposto che l'udienza di prima trattazione del 24.01.2023 si svolgesse in modalità cartolare mediante lo scambio di note scritte.
Nella prima udienza di trattazione del 24 gennaio 2023, comparsa la sola attrice, il giudice istruttore, rilevata la rituale notificazione della citazione nei confronti della società e del convenuto, non costituiti, ha dichiarato la contumacia di e nominato quale curatore speciale della società CP_1 CP_3
l'avv. Giuseppe Dottorini, rinviando per la trattazione all'udienza del 21.03.2023.
In data 06.03.2023 si è costituita la società in persona del curatore speciale, avv. Dottorini, CP_3
associandosi alla domanda attorea di condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
cagionati in conseguenza della non corretta gestione societaria . All'udienza del 21.03.2023 è comparso, oltre al difensore dell'attrice e al curatore speciale della personalmente il CP_3
convenuto , il quale ha chiesto la concessione di un termine per costituirsi. Il GI, rilevando CP_1 la validità della notificazione dell'atto di citazione, ha rigettato la richiesta del convenuto e assegnato i pagina 10 di 17 termini ex art. 183, comma 6, cpc per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando le parti per la decisione ULl'ammissione delle prove all'udienza del 12.09.2023.
si è costituito tardivamente con comparsa di risposta depositata il 19.04.2023 nella quale CP_1 ha contestato la ricostruzione dell'attrice e della società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di condanna. In particolare la difesa del convenuto ha dedotto che:
• mediante un'applicazione di dating aveva conosciuto nell'anno 2014 l'attrice , Parte_1
cittadina macedone, quando questa viveva ancora in Macedonia con la figlia infante avuta CP_3
da una precedente relazione sentimentale. Dopo la celebrazione del matrimonio con T_
nel 2015, si è preso carico del mantenimento dell'attrice e della figliastra CP_1 CP_3 eleggendo a casa familiare l'abitazione del sita in MA, nella provincia pavese. La CP_1
relazione tra i due è entrata in crisi nell'estate 2020 dopo la scoperta delle relazioni extraconiugali intrattenute da (cfr. pp 10-12, comparsa di risposta), a seguito della T_
quale l'attrice ha abbandonato, assiema alla figlia, la casa coniugale e le parti hanno avviato le procedure per la separazione;
• Nel 2016 fu convinto dalla moglie a costituire un'impresa di famiglia. Denominata CP_1
(affettuoso riferimento alla figlia della . La neocostituita società avrebbe CP_3 T_
dovuto occuparsi esclusivamente della produzione e distribuzione di prodotti lattiero caseari
(cfr. business plan, doc. 8, convenuto)), ma le difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi necessari convinsero e a puntare, a partire dal 2019 e fino al 2021(4), ULla T_ CP_1
commercializzazione di sigarette elettroniche attraverso un punto vendita situato nel centro storico di AV e, in via residuale, su ricerche di mercato nell'ambito del settore immobiliare
(cfr. visura camerale aggiornata doc. 9, convenuto). A differenza di quanto riferito CP_3 dall'attrice, la società è sempre stata gestita da anche dopo l'abbandono della casa T_ coniugale nell'estate 2020, fino ai primi mesi del 2021. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dai seguenti elementi: (i) l'idea di intraprendere un'attività commerciale finalizzata alla produzione e distribuzione di prodotti lattiero caseari era nata dall'attrice, che ha poi convinto il marito ad assecondarla in questo progetto (cfr. p. 13, ivi) ; (ii) sempre si era messa in contatto T_
col sig. MA EO per reperire macchinari per la produzione dei prodotti caseari (cfr. doc.
10, convenuto); (iii) il sig. non aveva accesso all'home banking relativo al conto CP_1 4 Nel 2021 è stata costretta a lasciare il locale preso in affitto a seguito dello sfratto per morosità (cfr. p. 20, CP_3 comparsa di risposta) pagina 11 di 17 corrente bancario della società, né alla carta di credito, che era nella materiale disponibilità dell'attrice, in possesso anche del dispositivo elettronico (c.d. token) necessario per operare UL conto da remoto (cfr. p. 9, comparsa di risposta); (iv) a differenza di quanto dedotto T_
in citazione, non si limitava ad aprire e chiudere il negozio, ma si occupava di tutto quanto ineriva la conduzione dell'attività commerciale, dalla scelta dei fornitori alla selezione dei collaboratori (cfr. doc. 14);
• diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, le spese personali effettuate con denaro della società (cfr. voce “soci c/prelevamenti al 31.12.2021”, relazione doc. 7, attrice, pari Per_4
a euro 28.251,88) sono addebitabili all'attrice. Tra le altre spese di natura personale, non inerenti all'attività di si ricordano: il pagamento di un intervento di chirurgia estetica CP_3
(cfr. doc. 21-23), acquisti UL sito (cfr. p. 18, Ivi), l'abbonamento alla piattaforma di CP_8 streaming Netflix, e l'acquisto di un'autovettura Audi modello TT, a uso esclusivo dell'attrice, nonché spese mediche, farmaceutiche e per prodotti di bellezza (cfr. p. 23, comparsa di risposta);
• la società era incorsa in difficoltà economiche dopo lo scoppio della pandemia che avevano generato ritardi nel pagamento dei tributi (cfr. cartelle di pagamento, docc. 44-47), inducendo, tra l'altro, a chiedere la rateizzazione per il versamento IVA (cfr., docc. 43 e 44);
• le spese ex adverso contestate effettuate mediante l'applicazione PayPal erano relative a prodotti inerenti all'attività di vendita di sigarette elettroniche, come si può desumere facilmente dal nome del fornitore “Vapoart srl” (cfr. p. 24, Ivi e docc. 48-49, convenuto);
• al contrario di quanto dedotto dall'attrice, non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2476, comma 2, c.c. non applicabile all'odierna vicenda. La norma, infatti, è posta a tutela del socio non amministratore per consentirgli di ricevere informazioni sugli affari sociali e ULl'andamento della società. Nel caso di specie, essendo amministratrice di fatto T_
della società, essa era a conoscenza, più di chiunque all'altro, della gestione sociale, che conduceva in prima persona (cfr. p. 26, Ivi).
Con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, cpc, l'attrice, oltre a ribadire quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, ha rilevato l'inammissibilità delle allegazioni fatte dal convenuto nella propria comparsa di risposta circa la qualità di amministratore di fatto di T_
, infatti, - ha argomentato l'attrice – essendosi costituito, tardivamente, nel termine concesso per CP_1
pagina 12 di 17 il deposito della prima ex art. 183, comma 6, poteva dedurre semplicemente mere difese non già sollevare eccezioni di merito precluse dall'art. 167, comma 2, cpc.
Dopo lo scambio delle memorie intermedie in data 12 settembre 2023 si è svolto l'udienza istruttoria nella quale le parti hanno insistito per l'ammissione delle rispettive istanze. Il GI, con ordinanza del
6.11.2023, a scioglimento della riserva assunta alla precedenza udienza, ha accolto parzialmente le richieste dell'attrice e ordinato al convenuto l'esibizione in giudizio del verbale dell'assemblea CP_1 dei soci dell'8 settembre 2021 e del 1° aprile 2022.
Con nota di deposito del 25.03.2024, il convenuto, in esecuzione dell'ordine di esibizione, ha depositato la bozza verbale dell'assemblea dei soci dell'09.09.2021, rilevando che nel libro assemblee non era contenuto alcun verbale con data 01.04.2022.
Infine, nell'udienza del 10.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. L'attrice, in particolare, si è limitata a chiedere la condanna del convenuto quale amministratore della società, non coltivando la domanda di revoca inserita nell'atto introduttivo. Il GI ha poi assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
***
L'attrice , socia al 50% di ha agito ex art 2476 co 3 c.c. per far accertare la Parte_1 CP_3 responsabilità risarcitoria dell'amministratore unico, , per mala gestio in danno della CP_1
società, deducendo l'inadempimento all'obbligazione di cui all'art 2476 co 2 c.c., irregolarità nella gestione societaria, la non corretta predisposizione dei bilanci degli esercizi 2020 e 2021,
l'effettuazione di spese personali con denaro sociale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da quantificati in euro 120.169,19. CP_3
La domanda è infondata e deve essere rigettata, non riULtando dimostrato alcun danno della società che possa dirsi conseguenza immediata e diretta delle condotte contestate in causa a . CP_1
Va innanzitutto ricordato che “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l'onere, in capo all'attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre UL convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. ex multis, Cass.2975/2020). pagina 13 di 17 Applicando tale principio l'attrice è onerata di dimostrare le violazioni e le condotte contrarie alla legge o allo statuto tenute dall'amministratore e il conseguente danno, mentre è onere del convenuto CP_1 dimostrare l'adempimento alle obbligazioni connesse alla carica e la non imputabilità della condotta dannosa.
Come primo addebito l'attrice ha contestato all'amministratore di non averle consentito l'esercizio del controllo ex art 2476 c.c..
Con riferimento a questa contestazione riULta la richiesta, a maggio 2021, della socia all'amministratore di esaminare la documentazione della società (doc. 3, attrice), si tratta, invero, di richiesta assai generica alla quale però non riULta che l'amministratore abbia in alcun modo dato riscontro, come invece avrebbe dovuto, quantomeno per chiedere di specificare quale documentazione la socia voleva conULtare. RiULta, piuttosto, dalla corrispondenza tra l'amministratore e il conULente della società (doc. 4) un atteggiamento dilatorio volto ad ostacolare l'esercizio del diritto del socio, come emerge anche dalla bozza del verbale dell'assemblea dell'8 settembre 2021 e in particolare dalla verbalizzazione del delegato della socia (doc.5 attrice). Più specifica richiesta della socia T_
perveniva il 28 aprile 2022 all'amministratore (doc. 6 attrice) di cui non riULta un effettivo riscontro, prova che avrebbe dovuto fornire l'amministratore convenuto. Si tratta di inadempimento dell'amministratore ai doveri di legge connessi alla sua carica che però non ha comportato alcuna conseguenza dannosa immediata e diretta per il patrimonio della società; invero rispetto a tale addebito non si allega nessun danno patrimoniale specifico.
In secondo luogo l'attrice ha contestato all'amministratore di aver predisposto bilanci per gli esercizi
2020 e 2021 che non forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. L'allegazione della difesa attorea e la relazione tecnica che ne dovrebbe costituire il presupposto si basa ULl'analisi dei bilancio 2020 e 2021 che però non riULtano approvati dall'assemblea (come emerge dalla visura camerale della società, doc.2 attrice) e della cui provenienza dall'amministratore manca una effettiva prova. Ma anche a ritenere che le bozze di bilancio CP_1
2020 e 2021 su cui il professionista incaricato dalla socia attrice ha effettuato la sua indagine provengano dall'amministratore5 la circostanza che i dati contabili ivi riportati non siano corretti non pagina 14 di 17 costituisce condotta dell'amministratore che possa cagionare danno immediato e diretto alla società, trattandosi di vizi formali di errata rappresentazione della realtà economica e patrimoniale della società.
La corte di cassazione in diverse pronunce (Cass 12345/2023, Cass 6789/2022) ha chiarito che le violazioni delle norme di bilancio non danno luogo, di per sé, a un danno diretto al patrimonio della società; l'azione di responsabilità verso gli amministratori presuppone, invece, un pregiudizio diretto e immediato UL patrimonio sociale e non un semplice riflesso negativo conseguente ad una violazione contabile.
L'azione di responsabilità è fondata quando la condotta dell'amministratore ha causato un danno diretto al patrimonio della società con operazioni che hanno comportato una perdita di valore del patrimonio o un indebitamento ingiustificato. Invece, la violazione di norme di bilancio, sebbene possa avere un impatto ULla trasparenza e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria non cagiona un danno diretto al patrimonio della società ma un effetto indiretto negativo che può eventualmente essere collegato ad altri pregiudizi, come la perdita di credibilità presso i creditori.
Consegue che anche questo addebito non può comportare una condanna risarcitoria di . CP_1
Come ulteriore addebito, sempre ULla base dell'ultima bozza di bilancio 2021, la socia T_ imputa in citazione all'amministratore un danno alla società di euro 120.169,18; tale importo è CP_1
il riULtato della somma
➢ di eterogenei dati contabili - che in sé non sottendono affatto una condotta inadempiente dell'amministratore- come, per esempio, gli importi dovuti dalla società a titolo di tributi (Iva, CP
, Irap, diritti camerali) o l'indebitamento della società (verso banche per 16.000 euro o i debiti verso il locatore dell'immobile dove si svolgeva l'attività di impresa),
➢ e, addirittura, di elementi contabili attivi tra cui il denaro in cassa registrato in contabilità al
31.12.2021 che non si comprende come possa divenire una componente del danno alla società se non si allega, e in causa non è allegato, la sottrazione della cassa da parte dell'amministratore stesso. I debiti tributari sono a carico della società di cui non risponde l'amministratore il quale può essere eventualmente chiamato a rispondere dei danni se, violando le leggi ed i doveri inerenti il suo mandato, pur avendo a disposizione adeguate risorse sociali, non paga le tasse della società esponendola a sanzioni ed interessi che vanno ad integrare un danno al patrimonio sociale di cui l'amministratore può essere ritenuto responsabile;
nulla di specifico è contestato all'amministratore
. CP_1
pagina 15 di 17 Lo stesso è a dirsi dell'indebitamento della società di cui non si allega l'origine da specifiche scelte gestorie irragionevoli e incaute dovendo quindi essere ricondotto al rischio di impresa.
Infine si allega, sempre facendo richiamo alla conULenza di parte (doc. 7 attrice), con riferimento alla voce “soci c/prelevamenti al 31/12/2021” pari a euro 21.896,14, un danno di tale importo per la società.
Nella relazione di parte attrice (doc. 7) si specifica che si tratta della “voce “Soci c/prelevamenti
(cod.conto 18/30/005) che accoglie crediti che la società vanta verso i soci per acquisti di natura strettamente personale sostenuti in corso d'anno utilizzando risorse societarie. La voce si è alimentata negli anni e al 31/12/2020 era pari ad euro 21.896,14, registrando un incremento di euro 8.500,00 circa rispetto al saldo al 31.12.2019”. Ebbene, l'amministratore, pur avendo consentito in violazione dei suoi doveri l'impiego di risorse sociali per spese personali dei soci (per altro i documenti prodotti da consentono ragionevolmente di ritenere che le risorse della società sono state attinte CP_1
direttamente dalla socia qui attrice), non ha occultato ciò, nel qual caso si sarebbe potuto qualificare le uscite di cassa come distrazione in danno della società, ma ha dato conto in contabilità del credito dalla società verso i soci. In questo contesto, considerando inoltre i rapporti personali all'epoca in essere tra i soci, solo a fronte dell'irrecuperabilità del credito si può configurare un danno al patrimonio della società imputabile all'amministratore, irrecuperabilità che in causa non è stata allegata e dimostrata dall'attrice, che ne aveva l'onere.
Complessivamente può dirsi che è emersa dall'istruttoria una gestione del tutto inadeguata, non professionale e non conforme ai doveri imposti dalla legge all'amministratore di società di capitali la cui prova discende dalle stesse allegazioni di parte convenuta che ha ammesso (dicendo che era la che aveva la gestione del conto bancario della società) di non aver avuto il controllo della T_
contabilità della società, ma nonostante ciò la domanda risarcitoria attorea va rigettata perché manca la prova del danno immediato e diretto al patrimonio della società come conseguenza degli addebiti dedotti come fonte di responsabilità e sopra indicati;
l'attrice ha mancato di fornire adeguata prova dell'effettiva incidenza delle condotte contestate al convenuto UL patrimonio sociale.
In considerazione di ciò la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio
Considerando le ragioni della decisione e la parziale fondatezza delle allegazioni attoree, pur in assenza di prova del danno si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese relative al compenso del curatore speciale di avv. Giuseppe Dottorini, che si è CP_3 difeso in proprio vanno poste per le medesime ragioni per il 50% a carico dell'attrice e Parte_1
pagina 16 di 17 per il restante 50% a carico del convenuto e si liquidano, considerando il valore della CP_1
controversia che si inserisce nello scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (cfr. tabelle D.M. n. 147 del 13/08/2022), in euro 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda dell'attrice . Parte_1
COMPENSA interamente tra attrice e convenuta le spese processuali.
CONDANNA attrice e convenuto al rimborso ciascuno per il 50% delle Parte_1 CP_1
spese di difesa della società in persona del curatore speciale costituito in proprio, spese che si CP_3
liquidano complessivamente in euro 7.052 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva, cpa di legge.
Milano, 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 RiULtano ad oggi non approvati i bilanci 2020 e 2021 di per altro per fatto non imputabile CP_3 all'amministratore il quale ha sottoposto le bozze all'assemblea dei soci per l'approvazione in data CP_1 8 settembre 2021 e 1° aprile 2022. In entrambi i casi la delibera non è stata approvata per il voto contrario della socia al 50% , odierna attrice. Parte_1