Sentenza 6 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/07/2022, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 01153/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 222 del 2020, proposto da:
- AN IE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ennio Abrusci e Massimiliano Nicastri, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione
- del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Lecce il 25.02.2015, rep. n. 619/15, cron. n. 685/2015, a definizione del procedimento n. 85/2015 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Vista la nota del Ministero della Giustizia in data 18 maggio 2020 e quella della Corte d’Appello di Lecce in data 14 maggio 2020, dalle quali cui risulta l’intervenuto pagamento delle somme dovute da parte del medesimo Ministero.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 22 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme vantate dalla ricorrente nei confronti dell’Amministrazione, così come liquidate dal decreto della Corte d’Appello citato in epigrafe, deve dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
- sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, Consiglio di Stato, IV, 9 ottobre 2019, n. 6892; T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 222 del 2020 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO