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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 300/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Parte_1 C.F._1
GILBERTO presso il cui studio in CORSO BATTELLI 30 ER TR (PU) elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e CP_1 P.IVA_1 [...]
( ) presso il cui studio in VIA FONTEVIVO 21/N LA SPEZIA CP_2 C.F._2 elegge domicilio
OPPOSTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione ed istanza disattesa: in via principale e in rito: ex art. 644 c.p.c. dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto D.I. n. 942/21 per mancanza di valida prova scritta, con vittoria di spese di lite;
nel merito: dichiarare inesistente e/o comunque inesigibile la somma vantata dalla ingiungente opposta non essendo stata dimostrata la titolarità del credito da parte della derivante dalla cessione ex GO CA (creditore originario); in subordine, CP_1 dichiarare non dovuta la somma ingiunta in conseguenza della indebita applicazione di interessi moratori. In ogni caso Voglia per l'effetto revocare il D.I. n. 942/21, con vittoria di spese di lite;
in ulteriore subordine, in ipotesi di accertamento in corso di causa di un residuo credito a favore della ingiungente - opposta, previo ricalcolo della sorte effettivamente dovuta e degli interessi applicabili, condannare l'opponente al pagamento della minore somma risultante. In tal caso, con compensazione delle spese del giudizio.”
Parte opposta CP_1
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 942/2021 del 09/12/2021 RG n. 2659/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 942/2021 del 09/12/2021 RG n. 2659/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_1 CP_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Esposizione delle ragioni di fatto e diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 942\21 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 7.12.2021 con il quale l'adito Tribunale ingiungeva all'odierna opponente di pagare a favore di la somma di € 23.087,78 oltre CP_1
interessi e spese di procedura.
A fondamento della propria opposizione, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di valida prova scritta;
la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
la indebita applicazione di interessi moratori.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente tutte le domande ex adverso proposte CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo n.
942\21.
La causa istruita con produzioni documentali era stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2024 all'esito della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Va in primo luogo ritenuta destituita di fondamento l'eccezione avanzata da parte opponente circa la carenza di legittimazione di parte opposta.
È documentato, e dunque provato, che il credito oggetto del presente giudizio è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130\1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n.
385\1993, avvenuta in data 16.1.2017 tra Banca e (cfr. doc. 7 fascicolo opposta). CP_3 CP_1
Di detta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 21 del 18.2.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
È unanime, sul punto, la Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al pagina 2 di 5 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).
Ad ogni modo, ad ulteriore conferma della legittima intervenuta cessione del credito e, di conseguenza, dell'attuale titolarità dello stesso in capo a rileva la comunicazione inviata con lettera CP_1
raccomandata a\r del 26.7.2017 (cfr. doc. 6 fascicolo opposta).
Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata prova scritta del credito reclamato dall' . CP_4
Il credito vantato da è provato e legittimo. CP_1
La Banca opposta ha, infatti, prodotto, a riprova della propria pretesa, esaustiva documentazione contabile, ovvero il contratto n. 43323559 del 7.2.2011 (cfr. doc. 3 fascicolo opposta); l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in esame, da cui si evince il dettaglio degli importi dovuti
(cfr. doc. 5 fascicolo opposta); la lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 8 fascicolo opposta).
La stessa produzione in giudizio dell'estratto conto ha piena efficacia probatoria in difetto di prova contraria, poiché le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. devono essere specifiche ed indicare le singole voci del contro corrente reputate inesatte. (cfr. Cass. n. 279\2019). Contestazioni che, nel caso di specie, risultano alquanto generiche e non adeguatamente documentate.
In merito alle altre eccezioni di parte opponente si ritiene quanto segue.
Sulla presunta nullità delle clausole relative agli interessi compensativi, occorre evidenziare che in alcun periodo, ed in particolare al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, vi è stato il presunto superamento dei tassi soglia da parte dell'intermediario finanziario. Ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi siano usurari, si tiene conto del tasso medio (T.E.G.M.), aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rivelazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente del Ministero del tesoro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che nel contratto di finanziamento in esame, sottoscritto in data
7.2.2011, il TAN, pari al 9,93 %, e il TAEG, pari al 11,31% contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 16,95%, relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo indicato.
pagina 3 di 5 Parimenti infondata l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori.
È ormai pacifica in giurisprudenza la diversità ontologica degli interessi moratori con quelli corrispettivi. Gli interessi moratori rappresentano, infatti, una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi assolvono ad una funzione di remunerazione del capitale prestato. Ne consegue la impossibilità di cumularne gli indici, anche in considerazione del fatto che le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, posto che in caso di inadempimento, gli interessi moratori non si cumulano a quelli cumulativi, ma vi si sostituiscono (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 24675 del 19.10.2017).
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597 del 18.9.2020 ha individuato diversi criteri di rilevazione della soglia per gli interessi moratori, in base alla data di stipulazione del contratto.
In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al
30.6.2011, il tasso soglia si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2.1 %, maggiorato del 50 % ex art. 2, comma 4 della L. n. 108\1996 pro tempore vigente.
Nel caso di specie, il contratto è stato sottoscritto in data 7.2.2011, è pertanto evidente che il tasso di mora contrattualmente stabilito rientra nei limiti del tasso soglia legale, determinato secondo i suesposti criteri.
Ai fini della verifica del tasso soglia devono escludersi il cumulo dei tassi di interessi con le altre voci di costo contemplate dal contratto. In particolare, non possono essere computate voci come: a) penale per eventuale estinzione anticipata;
b) spese di incasso rata;
c) importi addebitati a titolo di copertura assicurativa e a titolo di interessi di mora;
d) indennità di ritardato pagamento;
e) penale per decadenza dal beneficio del termine. Ciò in quanto non si tratta di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente in caso di inadempimento da parte del cliente.
Da ultimo, parte opponente eccepisce la nullità del contratto per vessatorietà delle clausole ivi contenute, limitandosi, tuttavia, a richiamare in maniera alquanto generica ed assolutamente astratta il codice di rito, senza null'altro aggiungere, produrre o argomentare. E pertanto evidente la carenza di qualsivoglia fondamento giuridico della predetta doglianza.
Quanto alla clausola relativa agli interessi di mora, va rilevato come questi ultimi costituiscano un mezzo posto a difesa del contraente correlato al ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria;
sicché, la funzione degli stessi non può essere in alcun caso considerata equipollente ad pagina 4 di 5 uno strumento vessatorio, essendo piuttosto uno strumento di tutela del creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Tanto basta.
Le spese processuali liquidate in aderenza al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato al d.m.
37\2018, nei valori medi ed esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.300\2022 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 942\21 che dichiara definitivo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.397, 00 oltre cpa e rimb. forf. come per legge.
Pesaro, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 300/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Parte_1 C.F._1
GILBERTO presso il cui studio in CORSO BATTELLI 30 ER TR (PU) elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e CP_1 P.IVA_1 [...]
( ) presso il cui studio in VIA FONTEVIVO 21/N LA SPEZIA CP_2 C.F._2 elegge domicilio
OPPOSTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione ed istanza disattesa: in via principale e in rito: ex art. 644 c.p.c. dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto D.I. n. 942/21 per mancanza di valida prova scritta, con vittoria di spese di lite;
nel merito: dichiarare inesistente e/o comunque inesigibile la somma vantata dalla ingiungente opposta non essendo stata dimostrata la titolarità del credito da parte della derivante dalla cessione ex GO CA (creditore originario); in subordine, CP_1 dichiarare non dovuta la somma ingiunta in conseguenza della indebita applicazione di interessi moratori. In ogni caso Voglia per l'effetto revocare il D.I. n. 942/21, con vittoria di spese di lite;
in ulteriore subordine, in ipotesi di accertamento in corso di causa di un residuo credito a favore della ingiungente - opposta, previo ricalcolo della sorte effettivamente dovuta e degli interessi applicabili, condannare l'opponente al pagamento della minore somma risultante. In tal caso, con compensazione delle spese del giudizio.”
Parte opposta CP_1
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 942/2021 del 09/12/2021 RG n. 2659/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 942/2021 del 09/12/2021 RG n. 2659/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_1 CP_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Esposizione delle ragioni di fatto e diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 942\21 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 7.12.2021 con il quale l'adito Tribunale ingiungeva all'odierna opponente di pagare a favore di la somma di € 23.087,78 oltre CP_1
interessi e spese di procedura.
A fondamento della propria opposizione, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di valida prova scritta;
la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
la indebita applicazione di interessi moratori.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente tutte le domande ex adverso proposte CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo n.
942\21.
La causa istruita con produzioni documentali era stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2024 all'esito della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Va in primo luogo ritenuta destituita di fondamento l'eccezione avanzata da parte opponente circa la carenza di legittimazione di parte opposta.
È documentato, e dunque provato, che il credito oggetto del presente giudizio è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130\1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n.
385\1993, avvenuta in data 16.1.2017 tra Banca e (cfr. doc. 7 fascicolo opposta). CP_3 CP_1
Di detta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 21 del 18.2.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
È unanime, sul punto, la Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al pagina 2 di 5 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).
Ad ogni modo, ad ulteriore conferma della legittima intervenuta cessione del credito e, di conseguenza, dell'attuale titolarità dello stesso in capo a rileva la comunicazione inviata con lettera CP_1
raccomandata a\r del 26.7.2017 (cfr. doc. 6 fascicolo opposta).
Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata prova scritta del credito reclamato dall' . CP_4
Il credito vantato da è provato e legittimo. CP_1
La Banca opposta ha, infatti, prodotto, a riprova della propria pretesa, esaustiva documentazione contabile, ovvero il contratto n. 43323559 del 7.2.2011 (cfr. doc. 3 fascicolo opposta); l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in esame, da cui si evince il dettaglio degli importi dovuti
(cfr. doc. 5 fascicolo opposta); la lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 8 fascicolo opposta).
La stessa produzione in giudizio dell'estratto conto ha piena efficacia probatoria in difetto di prova contraria, poiché le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. devono essere specifiche ed indicare le singole voci del contro corrente reputate inesatte. (cfr. Cass. n. 279\2019). Contestazioni che, nel caso di specie, risultano alquanto generiche e non adeguatamente documentate.
In merito alle altre eccezioni di parte opponente si ritiene quanto segue.
Sulla presunta nullità delle clausole relative agli interessi compensativi, occorre evidenziare che in alcun periodo, ed in particolare al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, vi è stato il presunto superamento dei tassi soglia da parte dell'intermediario finanziario. Ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi siano usurari, si tiene conto del tasso medio (T.E.G.M.), aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rivelazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente del Ministero del tesoro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che nel contratto di finanziamento in esame, sottoscritto in data
7.2.2011, il TAN, pari al 9,93 %, e il TAEG, pari al 11,31% contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 16,95%, relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo indicato.
pagina 3 di 5 Parimenti infondata l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori.
È ormai pacifica in giurisprudenza la diversità ontologica degli interessi moratori con quelli corrispettivi. Gli interessi moratori rappresentano, infatti, una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi assolvono ad una funzione di remunerazione del capitale prestato. Ne consegue la impossibilità di cumularne gli indici, anche in considerazione del fatto che le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, posto che in caso di inadempimento, gli interessi moratori non si cumulano a quelli cumulativi, ma vi si sostituiscono (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 24675 del 19.10.2017).
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597 del 18.9.2020 ha individuato diversi criteri di rilevazione della soglia per gli interessi moratori, in base alla data di stipulazione del contratto.
In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al
30.6.2011, il tasso soglia si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2.1 %, maggiorato del 50 % ex art. 2, comma 4 della L. n. 108\1996 pro tempore vigente.
Nel caso di specie, il contratto è stato sottoscritto in data 7.2.2011, è pertanto evidente che il tasso di mora contrattualmente stabilito rientra nei limiti del tasso soglia legale, determinato secondo i suesposti criteri.
Ai fini della verifica del tasso soglia devono escludersi il cumulo dei tassi di interessi con le altre voci di costo contemplate dal contratto. In particolare, non possono essere computate voci come: a) penale per eventuale estinzione anticipata;
b) spese di incasso rata;
c) importi addebitati a titolo di copertura assicurativa e a titolo di interessi di mora;
d) indennità di ritardato pagamento;
e) penale per decadenza dal beneficio del termine. Ciò in quanto non si tratta di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente in caso di inadempimento da parte del cliente.
Da ultimo, parte opponente eccepisce la nullità del contratto per vessatorietà delle clausole ivi contenute, limitandosi, tuttavia, a richiamare in maniera alquanto generica ed assolutamente astratta il codice di rito, senza null'altro aggiungere, produrre o argomentare. E pertanto evidente la carenza di qualsivoglia fondamento giuridico della predetta doglianza.
Quanto alla clausola relativa agli interessi di mora, va rilevato come questi ultimi costituiscano un mezzo posto a difesa del contraente correlato al ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria;
sicché, la funzione degli stessi non può essere in alcun caso considerata equipollente ad pagina 4 di 5 uno strumento vessatorio, essendo piuttosto uno strumento di tutela del creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Tanto basta.
Le spese processuali liquidate in aderenza al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato al d.m.
37\2018, nei valori medi ed esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.300\2022 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 942\21 che dichiara definitivo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.397, 00 oltre cpa e rimb. forf. come per legge.
Pesaro, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5