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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 672/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
UNALI e dell'avv. GIOVANNI BATTISTA LUCIANO
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO AZARA Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede contro e per sentir accertare la Parte_1 Controparte_1 CP_3 natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 31.12.2011 all'8.3.2020 presso il ristorante pizzeria e per l'effetto sentir condannare la prima al pagamento di € 39.947,00 ed entrambe P_ in solido al pagamento di € 25.118,48 a titolo di differenze retributive, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e dell'oralità del licenziamento intimato in data
15.05.2020, con condanna alla reintegrazione oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento fino al ripristino del posto di lavoro.
Ha esposto la ricorrente a sostegno delle proprie domande di avere lavorato dal 31.12.2011 al 30.06.2017 alle dipendenze di e, in seguito a cessione di ramo d'azienda, alle dipendenze CP_3 di fino all'8.03.2020 con mansioni di lavapiatti e addetta alle pulizie, sempre presso il Controparte_1 medesimo ristorante con insegna sito in Sassari Predda Niedda Strada 8. P_
Regolarmente costituitesi, e hanno chiesto il rigetto delle domande per CP_3 Controparte_1 infondatezza, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La causa, mutata la persona del giudice ed istruita mediante interrogatorio formale, prova per testi e
CTU contabile, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 127ter cpc..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia risultata infondata e non possa trovare accoglimento.
pagina 1 di 3 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rito del lavoro si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. Sez. L, Sentenza n.
1878 del 09/02/2012; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004)
Ciò posto, dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha allegato elementi fattuali sufficienti a delineare la materia controversa, avendo dedotto circostanze -quali la durata del rapporto di lavoro,
l'orario osservato e le mansioni svolte- idonee a specificare le pretese avanzate in giudizio.
Nondimeno, non ha dedotto circostanze specifiche in ordine al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro né, tanto meno, in ordine all'accordo, con le convenute, di ogni aspetto del rapporto di lavoro, ivi comprese le ore, i turni, il salario mensile, i permessi e le ferie.
A riguardo la ricorrente si è limitata ad affermare di aver lavorato alle dipendenze delle convenute con mansioni di lavapiatti e pulizia del locale, di essere stata licenziata verbalmente mediante messaggio whatsapp e di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Anche a voler superare il difetto di allegazione, non può essere riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti anche alla luce dall'espletata istruttoria, atteso che nulla è emerso in ordine alle effettive modalità di svolgimento del rapporto.
In diritto si osserva che l'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato o al contrario l'affermazione di tale rapporto, nel concorso degli altri elementi costitutivi (cfr per gli indici della subordinazione:
Cass. sez. lav. n. 1717/09, n. 3713/09 e n. 13858/09), deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonché delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, idonee a chiarirla, integrarla o modificarla.
Più precisamente, nell'ambito della verifica della natura del rapporto in base a dati fattuali, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
Nessun elemento è ravvisabile, all'esito delle prove espletate, in ordine alla sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro come concretamente svoltosi tra la ricorrente e le società convenute, non essendo emersi gli elementi tipici connotanti la subordinazione, quali la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, all'esistenza di direttive specifiche impartite al ricorrente e all'esistenza di un potere datoriale e disciplinare, non bastando a tal fine, per la natura meramente indiziaria che riveste, la sola osservanza di un orario di lavoro.
Le dichiarazioni dei testimoni non riportano i fatti significativi della subordinazione invocata quanto, da un lato, all'eterodirezione dell'attività lavorativa sotto forma di soggezione del prestatore a precise direttive o tecniche o organizzative impartite dal superiore a conformazione dell'attività e verifica dei relativi risultati (criterio principale), e quanto, dall'altro, ai criteri sussidiari, non ravvisandosi l'esclusione di un potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Dalle allegazioni e dalle risultanze processuali si evincono infatti, oltre all'assenza di un potere disciplinare da parte delle società convenute, l'insussistenza di una retribuzione (peraltro nemmeno dedotta in fatto, a fronte di un rapporto di lavoro che si assume essere durato oltre 8 anni), la mancanza di un obbligo di svolgere la prestazione, la non configurabilità di direttive.
pagina 2 di 3 A fronte di tali considerazioni paiono dunque ininfluenti le circostanze, consistenti in criteri sussidiari, della continuità delle prestazioni e dell'osservanza di un orario predeterminato, unici elementi emersi e per questo privi di valore decisivo.
Più precisamente, le circostanze oggetto di prova per testimoni, limitandosi a indicare il periodo di lavoro, il tipo di mansioni, il luogo della prestazione di lavoro, i giorni e l'orario di lavoro settimanale, risultano essere del tutto sterili ai fini decisori.
Lo stesso contenuto dello scambio whatsapp tra la ricorrente ed il legale rappresentante di date P_
, che per parte ricorrente costituirebbe la prova di un licenziamento orale, depone Persona_1 invece per la sussistenza di un rapporto autonomo, libero da vincoli e da previ accordi oltre che per l'esistenza di una reale ed originaria volontà delle parti in tal senso, come da testo che si riporta:
- “Grande bravissimo!!! ho visto che hai sanificato.tutto bello.. Ricordati che anche noi Per_1 facciamo parte della famiglia dello SPEED..Date ..Auguri di Cuore Forza SPEED..”
- “Ciao ciao ovvio che siete … fate parte della famiglia … eh però diciamo Pt_1 Per_2
…. no non vi farei mai venire dal vostro paese per pulire eh …. cioè gratuitamente eh …. diciamo queste persone mi bastavano, comunque tranquilla appena c'è la possibilità molto volentieri”
Emerge dalla lettura di tali messaggi il semplice invito, rivolto dalla ricorrente a , a Persona_1 tenere in considerazione la sua disponibilità e, da parte di quest'ultimo, la considerazione di tale disponibilità.
È quindi da ritenersi accertata, esaminate le allegazioni, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, l'inesistenza di un assoggettamento della ricorrente a poteri direttivi e gerarchici del datore di lavoro, con esclusione, quindi, degli elementi caratterizzanti la subordinazione.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese che, in considerazione dei rapporti sussistenti tra le parti, vengono compensate.
I costi di CTU, già liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico della ricorrente i costi di CTU.
Sassari, 04/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 672/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
UNALI e dell'avv. GIOVANNI BATTISTA LUCIANO
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO AZARA Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede contro e per sentir accertare la Parte_1 Controparte_1 CP_3 natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 31.12.2011 all'8.3.2020 presso il ristorante pizzeria e per l'effetto sentir condannare la prima al pagamento di € 39.947,00 ed entrambe P_ in solido al pagamento di € 25.118,48 a titolo di differenze retributive, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e dell'oralità del licenziamento intimato in data
15.05.2020, con condanna alla reintegrazione oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento fino al ripristino del posto di lavoro.
Ha esposto la ricorrente a sostegno delle proprie domande di avere lavorato dal 31.12.2011 al 30.06.2017 alle dipendenze di e, in seguito a cessione di ramo d'azienda, alle dipendenze CP_3 di fino all'8.03.2020 con mansioni di lavapiatti e addetta alle pulizie, sempre presso il Controparte_1 medesimo ristorante con insegna sito in Sassari Predda Niedda Strada 8. P_
Regolarmente costituitesi, e hanno chiesto il rigetto delle domande per CP_3 Controparte_1 infondatezza, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La causa, mutata la persona del giudice ed istruita mediante interrogatorio formale, prova per testi e
CTU contabile, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 127ter cpc..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia risultata infondata e non possa trovare accoglimento.
pagina 1 di 3 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rito del lavoro si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. Sez. L, Sentenza n.
1878 del 09/02/2012; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004)
Ciò posto, dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha allegato elementi fattuali sufficienti a delineare la materia controversa, avendo dedotto circostanze -quali la durata del rapporto di lavoro,
l'orario osservato e le mansioni svolte- idonee a specificare le pretese avanzate in giudizio.
Nondimeno, non ha dedotto circostanze specifiche in ordine al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro né, tanto meno, in ordine all'accordo, con le convenute, di ogni aspetto del rapporto di lavoro, ivi comprese le ore, i turni, il salario mensile, i permessi e le ferie.
A riguardo la ricorrente si è limitata ad affermare di aver lavorato alle dipendenze delle convenute con mansioni di lavapiatti e pulizia del locale, di essere stata licenziata verbalmente mediante messaggio whatsapp e di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Anche a voler superare il difetto di allegazione, non può essere riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti anche alla luce dall'espletata istruttoria, atteso che nulla è emerso in ordine alle effettive modalità di svolgimento del rapporto.
In diritto si osserva che l'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato o al contrario l'affermazione di tale rapporto, nel concorso degli altri elementi costitutivi (cfr per gli indici della subordinazione:
Cass. sez. lav. n. 1717/09, n. 3713/09 e n. 13858/09), deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonché delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, idonee a chiarirla, integrarla o modificarla.
Più precisamente, nell'ambito della verifica della natura del rapporto in base a dati fattuali, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
Nessun elemento è ravvisabile, all'esito delle prove espletate, in ordine alla sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro come concretamente svoltosi tra la ricorrente e le società convenute, non essendo emersi gli elementi tipici connotanti la subordinazione, quali la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, all'esistenza di direttive specifiche impartite al ricorrente e all'esistenza di un potere datoriale e disciplinare, non bastando a tal fine, per la natura meramente indiziaria che riveste, la sola osservanza di un orario di lavoro.
Le dichiarazioni dei testimoni non riportano i fatti significativi della subordinazione invocata quanto, da un lato, all'eterodirezione dell'attività lavorativa sotto forma di soggezione del prestatore a precise direttive o tecniche o organizzative impartite dal superiore a conformazione dell'attività e verifica dei relativi risultati (criterio principale), e quanto, dall'altro, ai criteri sussidiari, non ravvisandosi l'esclusione di un potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Dalle allegazioni e dalle risultanze processuali si evincono infatti, oltre all'assenza di un potere disciplinare da parte delle società convenute, l'insussistenza di una retribuzione (peraltro nemmeno dedotta in fatto, a fronte di un rapporto di lavoro che si assume essere durato oltre 8 anni), la mancanza di un obbligo di svolgere la prestazione, la non configurabilità di direttive.
pagina 2 di 3 A fronte di tali considerazioni paiono dunque ininfluenti le circostanze, consistenti in criteri sussidiari, della continuità delle prestazioni e dell'osservanza di un orario predeterminato, unici elementi emersi e per questo privi di valore decisivo.
Più precisamente, le circostanze oggetto di prova per testimoni, limitandosi a indicare il periodo di lavoro, il tipo di mansioni, il luogo della prestazione di lavoro, i giorni e l'orario di lavoro settimanale, risultano essere del tutto sterili ai fini decisori.
Lo stesso contenuto dello scambio whatsapp tra la ricorrente ed il legale rappresentante di date P_
, che per parte ricorrente costituirebbe la prova di un licenziamento orale, depone Persona_1 invece per la sussistenza di un rapporto autonomo, libero da vincoli e da previ accordi oltre che per l'esistenza di una reale ed originaria volontà delle parti in tal senso, come da testo che si riporta:
- “Grande bravissimo!!! ho visto che hai sanificato.tutto bello.. Ricordati che anche noi Per_1 facciamo parte della famiglia dello SPEED..Date ..Auguri di Cuore Forza SPEED..”
- “Ciao ciao ovvio che siete … fate parte della famiglia … eh però diciamo Pt_1 Per_2
…. no non vi farei mai venire dal vostro paese per pulire eh …. cioè gratuitamente eh …. diciamo queste persone mi bastavano, comunque tranquilla appena c'è la possibilità molto volentieri”
Emerge dalla lettura di tali messaggi il semplice invito, rivolto dalla ricorrente a , a Persona_1 tenere in considerazione la sua disponibilità e, da parte di quest'ultimo, la considerazione di tale disponibilità.
È quindi da ritenersi accertata, esaminate le allegazioni, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, l'inesistenza di un assoggettamento della ricorrente a poteri direttivi e gerarchici del datore di lavoro, con esclusione, quindi, degli elementi caratterizzanti la subordinazione.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese che, in considerazione dei rapporti sussistenti tra le parti, vengono compensate.
I costi di CTU, già liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico della ricorrente i costi di CTU.
Sassari, 04/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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