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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3164/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 aprile 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. PORTELLI ERNESTINA presente e l'avv. MALPIEDI Parte_1
SIMONA ( ) Via D. Angelini, 62 63100 ASCOLI PICENO;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv.
Per rappresentata dal Luogotenente Controparte_1 Testimone_1
Viene introdotto il teste di parte ricorrente che si impegna a dire la verità e viene edotto delle conseguenze di una testimonianza mendace o reticente.
, nato il [...] ad [...], ivi residente, genero e prestatore d'opera di Testimone_2 [...]
, come marinaio, il quale viene edotto della facoltà di astenersi dal deporre e Parte_1 dichiara intendo deporre.
Cap 1) vero.
Cap 2) ero a bordo del natante. Noi stavamo a 0,35, nella zona dove si può stare. Stavamo camminando e guardando il radar ci dava la distanza approssimativa dalla costa. Ci si è affiancata la motovedetta, è salito a bordo un militare e ci ha detto di tornare in porto. Noi non stavamo pescando ma siamo tornati in porto. .Non ci hanno detto nulla lìper lì e questo lo abbiamo saputo giorni dopo. Penso che il loro gommone abbia qualche strumentazione in merito.
Cap 3) Non lo so.
Cap 4) Vero come ho già risposto, vista dal nostro radar.
Cap 5) Vero come ho già risposto. Un militare è rimasto a bordo. Cap 6) Vero. Non avevamo preso nulla.
Cap 7) vero.
Cap 8) Vero pagina 1 di 6 Cap 9) vero.
Cap 10) Vero, anche perché fa freddo e il mare è mosso, a febbraio il mare cambiava subito quell'anno. Cap 11) Non la conosco.
Lcs
Viene introdotto il teste di parte ricorrente, che si impegna a dire la verità e viene edotto delle conseguenze di una testimonianza falsa o reticente, , nato a [...], il [...], ivi Testimone_3 residente, ex genero del ricorrente. All'epoca ero a bordo, lavoravo per il ricorrente.
Cap 1) Non lo so.
Cap 2) Non so cosa accertarono noi eravamo in posizione giusta. Lo vedevamo dal nostro radar.
Cap 3) So solo che si affiancarono a noi e ci dissero che dovevamo rientrare in porto perché eravamo troppo vicini alla costa. Cap 4) Confermo che secondo il radar eravamo almeno a 0.35 dalla costa.
Cap 6) vero
Cap 7) vero
Cap 8) Vero
Cap 9) vero la barca era ancora in movimento. Cap 10) non è consentita la navigazione sottocosta, però è possibile, senza pescare.
Cap 11) Non so come è fatta la strumentazione usata dalla per rilevare la Controparte_1 infrazione contestata.
Adr: il teste ha detto al cap 4 che gli è stata contestata la pesca sottocosta, al cap 7 semprerebbe di no.
Risposta : ci dissero che eravamo sottocosta. Viene introdotto il teste della resistente aiutante , nato a CP_1 Tes_4 Testimone_5
Tricase il 29 9 75, in servizio a Giulianova.
Cap 1) Vero. Noi abbiamo il radar, acquisiamo dei bersagli e li flottiamo fino all'avvicinamento.
Quando ci siamo avvicinati la posizione era esattamente questa. Quando navighiamo impostiamo sul radar il vrm, distanza dalla costa, tutti i bersagli sono all'interno della zona non consentita. L'imbarcazione è stata seguita fino all'avvicinamento, ovviamente il peschereccio si sposta. La posizione citata fu acquisita con quel punto nave , che è quando lo abbiamo accostato;
quando lo abbiamo accostato era a 0.35.
Quando lo abbiamo intercettato era in chiara ed evidente attività di pesca. Abbiamo visto il rastrello in mare ed il movimento del peschereccio a marcia indietro. Cap 2) vero. E' il radar ed il sistema Arpa intercettato con il radar. Il sistema arpa una volta acquisito il bersaglio dà posizione geografica, rotta e velocità e scarroccio del peschereccio. Ai fini dell'acquisizione a noi serve distanza e posizione geografica. Salì a bordo il collega;
E' stato sicuramente detto loro che pescavano dove non si deve.
Cap 3) Vero la contestò il collega salito a bordo, forse o ma non ricordo di preciso. Per_1 Per_2
Cap 4) Vero.
Adr. A che distanza si trovava il gommone della quando ha visto il rastrello e la manovra di CP_1 retromarcia in mare. Eravamo circa a 50 metri dal peschereccio quando abbiamo visto le operazioni di pesca.
Adr Nel tempo di percorrenza del gommone dei 50 mt l'imbarcazione del ha avuto modo di Parte_1 uscire da 0.22 a 0.35 mt?
Adr la nostra velocità di crociera è 32 nodi. 50 mt sono circa 5 secondi.
Adr una volta acquisito il bersaglio ci siamo fatti vedere, Abbiamo fatto uin giro largo per farci vedere, in particolare c'erano 4 imbarcazioni, è stata la Padre una delle prime, comunque facemmo un Per_3 giro largo. Adr Verificano la posizione con la distanza dalla costa. E' così preciso da individuare tutte le situazioni, come alta marea, bassa marea, frastagliamenti, dune, correnti che potrebbero influire sulla pagina 2 di 6 distanza dalla costa? Il radar tiene conto della attività di base della costa, e quindi dà la linea di costa, senza tener conto delle maree. La capitaneria rinuncia all'altro teste ammesso, nel frattempo trasferito a Parte ricorrente accetta la rinuncia. CP_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3164/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PORTELLI Parte_1 C.F._2 ERNESTINA e dell'avv. MALPIEDI SIMONA ( ) Via D. Angelini, 62 63100 C.F._1
ASCOLI PICENO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PORTELLI ERNESTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone con ricorso al Tribunale di Teramo alla ordinanza ingiunzione Parte_1 protocollo numero 75/2019 con la quale veniva convalidato il verbale di infrazione per possesso di un rastrello, attrezzo utilizzato per la pesca dei molluschi bivalvi. Sostiene che la posizione della imbarcazione e il tipo dello strumento con cui è stata accertata la distanza dalla costa non sono stati descritti nel verbale. Non si evince il movimento del natante e l'esercizio della pesca in sottocosta. Al momento dell'arrivo della motovedetta in l'imbarcazione si trovava in zona consentita. CP_1
All'atto del controllo non vi era pescato. Non vi erano motivi per non effettuare la contestazione immediata ed invece il verbale fu redatto dopo sei giorni. Lamenta la sproporzione della pena elevata e delle sanzioni accessorie. Il verbale non consente di comprendere cosa accadde. La CP_1 difende la correttezza del proprio operato. Escussi i testi, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Il regolamento oggetto della violazione contestata prevede che È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
In deroga al primo comma, l'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10 % del peso vivo totale della cattura . ( nella zona di Murcia). pagina 4 di 6 2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
L' Abruzzo non è oggetto di alcun tipo di deroga. Ora la violazione, oltre che dal verbale, che afferma in forma chiara e precisa che si è contestata la pesca sotto costa;
accertata mediante avvistamento di rastrello in mare e manovra di retromarcia. Il regolamento non afferma che sia vietato prendere pesci, afferma che è vietato pescare;
quindi mettendo il rastrello in mare ed effettuando retromarcia la nave del trasgressore stava sicuramente pescando, a distanza inferiore dalla costa, nella piena consapevolezza di farlo;
ed infatti l'agente operante escusso ha ben rievocato l'aver colto mentre immetteva il rastrello in mare e faceva retromarcia l'imbarcazione; traguardata a ben 0.22 miglia dalla costa mentre effettuava queste operazioni, il che non rende verosimile che frastagliamento nonché effetto di maree possa aver comportato uno scostamento così grande. Le navi intercettate erano in tutto 4, e quindi l'operazione di salpare l'attrezzo da pesca ed allontanarsi a tutta velocità è stata compiuta da tutte e quattro le imbarcazioni;
è verosimile, e confermato anche dall'agente operante, che al momento dell'accosto il motopeschereccio si trovasse in zona consentita;
tuttavia la contestazione riguarda l'aver individuato la sua posizione precisa mentre stava pescando, a 0,22 miglia, in zona priva di deroghe territoriali ( come ve ne sono nella zona di Murcia, in Liguria, in Toscana e lungo la Costa Azzurra); pertanto nella piena consapevolezza di star compiendo un'azione che contravveniva al regolamento contestato. La sanzione irrogata appare adeguata al comportamento;
è vero che quel giorno ancora non aveva pescato nulla, è altrettanto vero che non è la prima volta che il ricorrente incorre in detta sanzione. In zona dove le violazioni sono molto frequenti, evidentemente è indispensabile essere rigorosi. In generale, "Il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere in via esclusiva ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. 8 gennaio 2014 n. 166; Trib. Milano, sez. lav., 10/12/2014). Nessun dubbio può sussistere, inoltre, sulla qualifica degli) agenti accertatori quali ispettori di pesca, in considerazione delle attività di ispezione, vigilanza e controllo rimesse dalla legislazione vigente al personale militare della Capitaneria di porto in materia di navigazione e pesca;
peraltro, il regolamento comunitario in materia demanda anche agli ispettori nazionali degli Stati membri tali compiti. Nel caso di specie, il divario è troppo grande perché possa esservi un errore anche accidentale, nell'accertamento, trattandosi di ben 0,13 miglia;
la contestazione sulla possibile attività delle maree quel giorno e sulla irregolarità della costa in quel punto è del tutto generica;
del resto, l'individuazione precisa, riportata verbale e riferita anche dal teste, è tale da porre in grado il ricorrente di controbattere specificamente sulla distanza in concreto tenuta, come legittima;
il che non è stato fatto. Che nel momento dell'accosto la distanza sia stata legittima è assolutamente fatto pacifico;
ma la violazione è stata consumata ed accertata nel momento dell'avvistamento dell'imbarcazione, con il rastrello in mare mentre faceva retromarcia;
e sulla precisa individuazione in quel momento, con un sistema che avrebbe potuto comunque essere espressamente e specificatamente contestato con argomenti riguardanti la eventuale irregolarità della costa in quel punto o l'effetto delle maree quel giorno;
nulla in merito è stato fatto.
Il navigare sottocosta in attesa di poter uscire fuori a pescare, per tener conto delle concreto condizioni del tempo, non pescando in zone proibite, è difesa che irredimibilmente cozza con le operazioni verbali compiute dagli agenti, di cui si è dato conto nella odierna testimonianza, di effettivo avvistamento delle inequivoche operazioni di pesca in zona proibita. Del discorso generale dell'effetto delle maree o della pagina 5 di 6 irregolarità delle coste il regolamento tiene conto, come pure delle situazioni locali di ripopolamento, concedendo in alcune zone di pesca deroghe;
in queste zone non rientra la zona in cui il ricorrente è stato colto mentre pescava, e poco importa che, anche perché disturbato dalla Capitaneria di Porto, egli quel giorno non prese nulla. Dal punto di vista tecnico è stata data ampia spiegazione della strumentazione con cui è stato individuato con precisione il punto nave, e su tali spiegazioni non è stata chiesta alcuna verifica tecnica. Senza contare che I dispositivi di localizzazione via satellite (Blue Box) installati a bordo dei pescherecci dell'Unione devono garantire, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
identificazione del peschereccio;
ultima posizione geografica, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %; data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
velocità istantanea e rotta del peschereccio.
Gli Stati membri devono vigilare affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente. Quindi, per il principio della prossimità della prova, ove avesse realmente pescato in zona regolare, o non avesse pescato affatto, ben avrebbe potuto lo stesso ricorrente documentare la propria posizione;
il che non è avvenuto. La testimonianza raccolta ha permesso di appurare sia che vi è stata contestazione immediata, seguita poi dalla ordinanza ingiunzione;
sia del fondamento della contestazione, e delle operazioni materiali che vi hanno sotteso.
Non resta che respingere la opposizione e confermare l'ordinanza ingiunzione, con spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, dichiara esecutoria l'ordinanza ingiunzione e condanna il ricorrente Parte_1
alle spese, che liquida in euro 2.041 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso
[...] forfettario 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale;
si dà atto che alle h 13.07 nessuna parte era presente.
Teramo, 11 Aprile 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3164/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 aprile 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. PORTELLI ERNESTINA presente e l'avv. MALPIEDI Parte_1
SIMONA ( ) Via D. Angelini, 62 63100 ASCOLI PICENO;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv.
Per rappresentata dal Luogotenente Controparte_1 Testimone_1
Viene introdotto il teste di parte ricorrente che si impegna a dire la verità e viene edotto delle conseguenze di una testimonianza mendace o reticente.
, nato il [...] ad [...], ivi residente, genero e prestatore d'opera di Testimone_2 [...]
, come marinaio, il quale viene edotto della facoltà di astenersi dal deporre e Parte_1 dichiara intendo deporre.
Cap 1) vero.
Cap 2) ero a bordo del natante. Noi stavamo a 0,35, nella zona dove si può stare. Stavamo camminando e guardando il radar ci dava la distanza approssimativa dalla costa. Ci si è affiancata la motovedetta, è salito a bordo un militare e ci ha detto di tornare in porto. Noi non stavamo pescando ma siamo tornati in porto. .Non ci hanno detto nulla lìper lì e questo lo abbiamo saputo giorni dopo. Penso che il loro gommone abbia qualche strumentazione in merito.
Cap 3) Non lo so.
Cap 4) Vero come ho già risposto, vista dal nostro radar.
Cap 5) Vero come ho già risposto. Un militare è rimasto a bordo. Cap 6) Vero. Non avevamo preso nulla.
Cap 7) vero.
Cap 8) Vero pagina 1 di 6 Cap 9) vero.
Cap 10) Vero, anche perché fa freddo e il mare è mosso, a febbraio il mare cambiava subito quell'anno. Cap 11) Non la conosco.
Lcs
Viene introdotto il teste di parte ricorrente, che si impegna a dire la verità e viene edotto delle conseguenze di una testimonianza falsa o reticente, , nato a [...], il [...], ivi Testimone_3 residente, ex genero del ricorrente. All'epoca ero a bordo, lavoravo per il ricorrente.
Cap 1) Non lo so.
Cap 2) Non so cosa accertarono noi eravamo in posizione giusta. Lo vedevamo dal nostro radar.
Cap 3) So solo che si affiancarono a noi e ci dissero che dovevamo rientrare in porto perché eravamo troppo vicini alla costa. Cap 4) Confermo che secondo il radar eravamo almeno a 0.35 dalla costa.
Cap 6) vero
Cap 7) vero
Cap 8) Vero
Cap 9) vero la barca era ancora in movimento. Cap 10) non è consentita la navigazione sottocosta, però è possibile, senza pescare.
Cap 11) Non so come è fatta la strumentazione usata dalla per rilevare la Controparte_1 infrazione contestata.
Adr: il teste ha detto al cap 4 che gli è stata contestata la pesca sottocosta, al cap 7 semprerebbe di no.
Risposta : ci dissero che eravamo sottocosta. Viene introdotto il teste della resistente aiutante , nato a CP_1 Tes_4 Testimone_5
Tricase il 29 9 75, in servizio a Giulianova.
Cap 1) Vero. Noi abbiamo il radar, acquisiamo dei bersagli e li flottiamo fino all'avvicinamento.
Quando ci siamo avvicinati la posizione era esattamente questa. Quando navighiamo impostiamo sul radar il vrm, distanza dalla costa, tutti i bersagli sono all'interno della zona non consentita. L'imbarcazione è stata seguita fino all'avvicinamento, ovviamente il peschereccio si sposta. La posizione citata fu acquisita con quel punto nave , che è quando lo abbiamo accostato;
quando lo abbiamo accostato era a 0.35.
Quando lo abbiamo intercettato era in chiara ed evidente attività di pesca. Abbiamo visto il rastrello in mare ed il movimento del peschereccio a marcia indietro. Cap 2) vero. E' il radar ed il sistema Arpa intercettato con il radar. Il sistema arpa una volta acquisito il bersaglio dà posizione geografica, rotta e velocità e scarroccio del peschereccio. Ai fini dell'acquisizione a noi serve distanza e posizione geografica. Salì a bordo il collega;
E' stato sicuramente detto loro che pescavano dove non si deve.
Cap 3) Vero la contestò il collega salito a bordo, forse o ma non ricordo di preciso. Per_1 Per_2
Cap 4) Vero.
Adr. A che distanza si trovava il gommone della quando ha visto il rastrello e la manovra di CP_1 retromarcia in mare. Eravamo circa a 50 metri dal peschereccio quando abbiamo visto le operazioni di pesca.
Adr Nel tempo di percorrenza del gommone dei 50 mt l'imbarcazione del ha avuto modo di Parte_1 uscire da 0.22 a 0.35 mt?
Adr la nostra velocità di crociera è 32 nodi. 50 mt sono circa 5 secondi.
Adr una volta acquisito il bersaglio ci siamo fatti vedere, Abbiamo fatto uin giro largo per farci vedere, in particolare c'erano 4 imbarcazioni, è stata la Padre una delle prime, comunque facemmo un Per_3 giro largo. Adr Verificano la posizione con la distanza dalla costa. E' così preciso da individuare tutte le situazioni, come alta marea, bassa marea, frastagliamenti, dune, correnti che potrebbero influire sulla pagina 2 di 6 distanza dalla costa? Il radar tiene conto della attività di base della costa, e quindi dà la linea di costa, senza tener conto delle maree. La capitaneria rinuncia all'altro teste ammesso, nel frattempo trasferito a Parte ricorrente accetta la rinuncia. CP_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3164/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PORTELLI Parte_1 C.F._2 ERNESTINA e dell'avv. MALPIEDI SIMONA ( ) Via D. Angelini, 62 63100 C.F._1
ASCOLI PICENO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PORTELLI ERNESTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone con ricorso al Tribunale di Teramo alla ordinanza ingiunzione Parte_1 protocollo numero 75/2019 con la quale veniva convalidato il verbale di infrazione per possesso di un rastrello, attrezzo utilizzato per la pesca dei molluschi bivalvi. Sostiene che la posizione della imbarcazione e il tipo dello strumento con cui è stata accertata la distanza dalla costa non sono stati descritti nel verbale. Non si evince il movimento del natante e l'esercizio della pesca in sottocosta. Al momento dell'arrivo della motovedetta in l'imbarcazione si trovava in zona consentita. CP_1
All'atto del controllo non vi era pescato. Non vi erano motivi per non effettuare la contestazione immediata ed invece il verbale fu redatto dopo sei giorni. Lamenta la sproporzione della pena elevata e delle sanzioni accessorie. Il verbale non consente di comprendere cosa accadde. La CP_1 difende la correttezza del proprio operato. Escussi i testi, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Il regolamento oggetto della violazione contestata prevede che È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
In deroga al primo comma, l'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10 % del peso vivo totale della cattura . ( nella zona di Murcia). pagina 4 di 6 2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
L' Abruzzo non è oggetto di alcun tipo di deroga. Ora la violazione, oltre che dal verbale, che afferma in forma chiara e precisa che si è contestata la pesca sotto costa;
accertata mediante avvistamento di rastrello in mare e manovra di retromarcia. Il regolamento non afferma che sia vietato prendere pesci, afferma che è vietato pescare;
quindi mettendo il rastrello in mare ed effettuando retromarcia la nave del trasgressore stava sicuramente pescando, a distanza inferiore dalla costa, nella piena consapevolezza di farlo;
ed infatti l'agente operante escusso ha ben rievocato l'aver colto mentre immetteva il rastrello in mare e faceva retromarcia l'imbarcazione; traguardata a ben 0.22 miglia dalla costa mentre effettuava queste operazioni, il che non rende verosimile che frastagliamento nonché effetto di maree possa aver comportato uno scostamento così grande. Le navi intercettate erano in tutto 4, e quindi l'operazione di salpare l'attrezzo da pesca ed allontanarsi a tutta velocità è stata compiuta da tutte e quattro le imbarcazioni;
è verosimile, e confermato anche dall'agente operante, che al momento dell'accosto il motopeschereccio si trovasse in zona consentita;
tuttavia la contestazione riguarda l'aver individuato la sua posizione precisa mentre stava pescando, a 0,22 miglia, in zona priva di deroghe territoriali ( come ve ne sono nella zona di Murcia, in Liguria, in Toscana e lungo la Costa Azzurra); pertanto nella piena consapevolezza di star compiendo un'azione che contravveniva al regolamento contestato. La sanzione irrogata appare adeguata al comportamento;
è vero che quel giorno ancora non aveva pescato nulla, è altrettanto vero che non è la prima volta che il ricorrente incorre in detta sanzione. In zona dove le violazioni sono molto frequenti, evidentemente è indispensabile essere rigorosi. In generale, "Il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere in via esclusiva ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. 8 gennaio 2014 n. 166; Trib. Milano, sez. lav., 10/12/2014). Nessun dubbio può sussistere, inoltre, sulla qualifica degli) agenti accertatori quali ispettori di pesca, in considerazione delle attività di ispezione, vigilanza e controllo rimesse dalla legislazione vigente al personale militare della Capitaneria di porto in materia di navigazione e pesca;
peraltro, il regolamento comunitario in materia demanda anche agli ispettori nazionali degli Stati membri tali compiti. Nel caso di specie, il divario è troppo grande perché possa esservi un errore anche accidentale, nell'accertamento, trattandosi di ben 0,13 miglia;
la contestazione sulla possibile attività delle maree quel giorno e sulla irregolarità della costa in quel punto è del tutto generica;
del resto, l'individuazione precisa, riportata verbale e riferita anche dal teste, è tale da porre in grado il ricorrente di controbattere specificamente sulla distanza in concreto tenuta, come legittima;
il che non è stato fatto. Che nel momento dell'accosto la distanza sia stata legittima è assolutamente fatto pacifico;
ma la violazione è stata consumata ed accertata nel momento dell'avvistamento dell'imbarcazione, con il rastrello in mare mentre faceva retromarcia;
e sulla precisa individuazione in quel momento, con un sistema che avrebbe potuto comunque essere espressamente e specificatamente contestato con argomenti riguardanti la eventuale irregolarità della costa in quel punto o l'effetto delle maree quel giorno;
nulla in merito è stato fatto.
Il navigare sottocosta in attesa di poter uscire fuori a pescare, per tener conto delle concreto condizioni del tempo, non pescando in zone proibite, è difesa che irredimibilmente cozza con le operazioni verbali compiute dagli agenti, di cui si è dato conto nella odierna testimonianza, di effettivo avvistamento delle inequivoche operazioni di pesca in zona proibita. Del discorso generale dell'effetto delle maree o della pagina 5 di 6 irregolarità delle coste il regolamento tiene conto, come pure delle situazioni locali di ripopolamento, concedendo in alcune zone di pesca deroghe;
in queste zone non rientra la zona in cui il ricorrente è stato colto mentre pescava, e poco importa che, anche perché disturbato dalla Capitaneria di Porto, egli quel giorno non prese nulla. Dal punto di vista tecnico è stata data ampia spiegazione della strumentazione con cui è stato individuato con precisione il punto nave, e su tali spiegazioni non è stata chiesta alcuna verifica tecnica. Senza contare che I dispositivi di localizzazione via satellite (Blue Box) installati a bordo dei pescherecci dell'Unione devono garantire, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
identificazione del peschereccio;
ultima posizione geografica, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %; data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
velocità istantanea e rotta del peschereccio.
Gli Stati membri devono vigilare affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente. Quindi, per il principio della prossimità della prova, ove avesse realmente pescato in zona regolare, o non avesse pescato affatto, ben avrebbe potuto lo stesso ricorrente documentare la propria posizione;
il che non è avvenuto. La testimonianza raccolta ha permesso di appurare sia che vi è stata contestazione immediata, seguita poi dalla ordinanza ingiunzione;
sia del fondamento della contestazione, e delle operazioni materiali che vi hanno sotteso.
Non resta che respingere la opposizione e confermare l'ordinanza ingiunzione, con spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, dichiara esecutoria l'ordinanza ingiunzione e condanna il ricorrente Parte_1
alle spese, che liquida in euro 2.041 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso
[...] forfettario 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale;
si dà atto che alle h 13.07 nessuna parte era presente.
Teramo, 11 Aprile 2025. Il giudice Pietro Merletti
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