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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 14775/2025
Tra
Parte 1 nata a [...] il [...] (Codice fiscale: C.F. 1 ), rapp.ta e difesa dall'avv. Silvestro Diana (c.f. C.F. 2 )).
RICORRENTE
E
Controparte 1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.25 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di essere docente precaria e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, e di non aver goduto di tutte le ferie maturate nel corso delle predette annualità. Indi chiedeva condannarsi il CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, della somma di euro 5.869,54, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo. Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: - in attuazione dell'art 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 in combinato disposto all'art. 7,par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
ed escludendo che il docente possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie per tutti gli anni scolastici in premessa: -annualità 2020/21 dal 07/11/2020 al
30/06/2021 per gg. 235 di servizio: gg. 19,58 di ferie + 2 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 21,58 di ferie;
- annualità 2021-22 dal12/10/2021 AL
30/06/2022 per gg. 261 di servizio: gg. 21,75 di ferie + 2 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 23,75 di ferie;
- annualità 2022-23 dal 13/09/2022 AL
30/06/2023 per gg. 290 di servizio: gg. 24,17 di ferie + 3 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 27,17 di ferie;
- annualità 2023/24 dal 11/09/2023 AL
30/06/2024 per gg. 292 di servizio: gg. 24,33 di ferie + 3 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 27,33 di ferie;
Alla luce dei suddetti giorni di ferie non goduti si richiede a titolo di indennità sostitutiva la somma di €.5.869,54 come da allegato prospetto che calcola la retribuzione giornaliera spettante al ricorrente evincendola dal cedolino stipendiale per i gg di ferie richiesti nell'anno scolastico di riferimento e precisamente: importo richiesto €.961,27 riferito all'a.s. 2020-21 importo richiesto €.882,15 riferito all'a.s. 2021-22 importo richiesto €.1.937,33 riferito all'a.s.
2022-23 importo richiesto €.2.088,79 riferito all'a.s. 2023-24 Totale complessivo
€.5.869,54 Non risulta, altresì richiesto (su base volontaria) e goduto alcun gg di ferie su domanda del ricorrente (v.di stato matricolare), ne è "fornita" da c/p prova documentale (incombe sul datore di lavoro) di un eventuale invito formalizzato fatto dal
DS al docente sulla possibilità di godere delle ferie maturate ne alcun altro formale invito. Inoltre per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto (su base volontaria) di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Le ferie non godute (e non richieste volontariamente dal docente) dovranno essere liquidate alla cessazione del rapporto a termine. (vedi, oltre Cassaz.ord.n.16715/2024, pure rec. Sentemza Tribunale di Parma
n.904/2024) Pertanto, conseguentemente si chiede condannarsi il [...]
Controparte_1 al pagamento della relativa indennità per tutti i suddetti anni scolastici pari ad €.5.869,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque per i giorni che il Giudice stabilirà o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia sia a titolo indennitaria che a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; Condannare il in persona del l.r.p.t. al pagamento diControparte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali al 15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il Controparte 2
[...] .
All'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè,
l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano, per il personale a tempo sia indeterminato che determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato, l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore
1'1.1.2013) ha, poi, stabilito che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (comma 55). 56. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva, nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne, ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente
Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Viene in rilievo che, a fronte della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati da parte della ricorrente (cfr. stato matricolare), il CP 1 convenuto, rimasto contumace, non ha provato l'invito, da parte della P.A., a godere dei giorni di ferie maturati, né ha contestato la quantificazione dei giorni di ferie non goduti e delle relative differenze retributive, come risultanti dai conteggi allegati al ricorso. il dirittoDeve, quindi, riconoscersi in favore della parte ricorrente, Parte 1
,
alla percezione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura di €
5.869,54, così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
Parte 1 a[...] al pagamento della somma di € 5.869,54, in favore di titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
condanna, altresì, il Controparte 1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 900,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 14775/2025
Tra
Parte 1 nata a [...] il [...] (Codice fiscale: C.F. 1 ), rapp.ta e difesa dall'avv. Silvestro Diana (c.f. C.F. 2 )).
RICORRENTE
E
Controparte 1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.25 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di essere docente precaria e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, e di non aver goduto di tutte le ferie maturate nel corso delle predette annualità. Indi chiedeva condannarsi il CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, della somma di euro 5.869,54, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo. Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: - in attuazione dell'art 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 in combinato disposto all'art. 7,par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
ed escludendo che il docente possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie per tutti gli anni scolastici in premessa: -annualità 2020/21 dal 07/11/2020 al
30/06/2021 per gg. 235 di servizio: gg. 19,58 di ferie + 2 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 21,58 di ferie;
- annualità 2021-22 dal12/10/2021 AL
30/06/2022 per gg. 261 di servizio: gg. 21,75 di ferie + 2 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 23,75 di ferie;
- annualità 2022-23 dal 13/09/2022 AL
30/06/2023 per gg. 290 di servizio: gg. 24,17 di ferie + 3 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 27,17 di ferie;
- annualità 2023/24 dal 11/09/2023 AL
30/06/2024 per gg. 292 di servizio: gg. 24,33 di ferie + 3 gg di riposo per festività soppresse, per un totale di gg. 27,33 di ferie;
Alla luce dei suddetti giorni di ferie non goduti si richiede a titolo di indennità sostitutiva la somma di €.5.869,54 come da allegato prospetto che calcola la retribuzione giornaliera spettante al ricorrente evincendola dal cedolino stipendiale per i gg di ferie richiesti nell'anno scolastico di riferimento e precisamente: importo richiesto €.961,27 riferito all'a.s. 2020-21 importo richiesto €.882,15 riferito all'a.s. 2021-22 importo richiesto €.1.937,33 riferito all'a.s.
2022-23 importo richiesto €.2.088,79 riferito all'a.s. 2023-24 Totale complessivo
€.5.869,54 Non risulta, altresì richiesto (su base volontaria) e goduto alcun gg di ferie su domanda del ricorrente (v.di stato matricolare), ne è "fornita" da c/p prova documentale (incombe sul datore di lavoro) di un eventuale invito formalizzato fatto dal
DS al docente sulla possibilità di godere delle ferie maturate ne alcun altro formale invito. Inoltre per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto (su base volontaria) di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Le ferie non godute (e non richieste volontariamente dal docente) dovranno essere liquidate alla cessazione del rapporto a termine. (vedi, oltre Cassaz.ord.n.16715/2024, pure rec. Sentemza Tribunale di Parma
n.904/2024) Pertanto, conseguentemente si chiede condannarsi il [...]
Controparte_1 al pagamento della relativa indennità per tutti i suddetti anni scolastici pari ad €.5.869,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque per i giorni che il Giudice stabilirà o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia sia a titolo indennitaria che a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; Condannare il in persona del l.r.p.t. al pagamento diControparte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali al 15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il Controparte 2
[...] .
All'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè,
l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano, per il personale a tempo sia indeterminato che determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato, l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore
1'1.1.2013) ha, poi, stabilito che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (comma 55). 56. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva, nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne, ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente
Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Viene in rilievo che, a fronte della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati da parte della ricorrente (cfr. stato matricolare), il CP 1 convenuto, rimasto contumace, non ha provato l'invito, da parte della P.A., a godere dei giorni di ferie maturati, né ha contestato la quantificazione dei giorni di ferie non goduti e delle relative differenze retributive, come risultanti dai conteggi allegati al ricorso. il dirittoDeve, quindi, riconoscersi in favore della parte ricorrente, Parte 1
,
alla percezione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura di €
5.869,54, così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
Parte 1 a[...] al pagamento della somma di € 5.869,54, in favore di titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
condanna, altresì, il Controparte 1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 900,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca