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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2880/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 127ter, co. 1, c.p.c., ha pronunciato la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2880 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OCCHIPINTI SARA, con domicilio eletto VIA XX SETTEMBRE 25 - CERTALDO ( ammesso al Patrocinio a spese dello Stato)
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: rapporto di lavoro privato - retribuzione Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di condannare la società resistente
[...] al pagamento della somma di € 2.787,00 a titolo di buste paga non corrisposte e della CP_2 di € 28.027,30 a titolo di differenze retributive, e così della somma complessiva di € 30.814,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con condanna alle spese di lite e liquidazione del compenso per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (delibera di ammissione in atti).
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 14/12/2022 ha chiesto la Parte_1 condanna della odierna società resistente al pagamento della somma complessiva lorda di € 30.814,30, oltre rivalutazione e interessi, dal dì del dovuto al saldo effettivo, a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro di lavoro subordinato a tempo determinato part-time al 50%, con mansioni di operaio dal 10 febbraio 2020 al 9 maggio 2020, successivamente prorogato fino al 30 novembre 2020 e poi dall'11 novembre 2020, trasformato a tempo pieno, ma mansioni e qualifica sono rimaste invariate e durata complessiva sino al 31 gennaio 2022.
Parte ricorrente ha dedotto che, nonostante il contratto part-time, lo stesso aveva lavorato a tempo pieno per 8 ore al giorno, dalle 8 alle 17, senza godere di ferie e riposi per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 10 febbraio 2020 al 31 gennaio 2022).
Ha lamentato altresì di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella corrispondente alle effettive ore prestate e ciò nonostante l'invarianza delle buste paga;
infatti, secondo la prospettazione attorea la società datrice aveva usato
“l'artificio” di consegnare mensilmente al lavoratore un foglio con le presenze e le ore lavorate e contestualmente le buste paga, che riportavano sì gli importi corrispondenti alle ore lavorate come risultanti dai fogli presenze, ma in realtà riportando una retribuzione di fatto dimezzata, posto che la restante parte figurava artificiosamente come anticipo tfr. Il ricorrente, non conoscendo bene la lingua italiana e non comprendendo le buste paga, non si accorgeva pertanto di venire pagato con una paga base pari alla metà di quella prevista dal contratto collettivo.
Inoltre, ha lamentato di non avere mai fruito di ferie e, da ultimo, di non avere ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità. Solo successivamente, parte datrice riconosceva un debito di € 2787,00, impegnandosi a un pagamento rateale, impegno che non veniva onorato.
Per tali ragioni, la ricorrente risultava creditrice della somma complessiva sopra riportata, come da analitico conteggio allegato in ricorso.
Ritualmente citata, parte convenuta è rimasta contumace.
La causa, all'esito dell'istruttoria orale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - L'istruttoria espletata ha dato sufficiente evidenza dei diritti economici rivendicati dalla parte ricorrente.
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente, Tes_1 Pt_1
, perché ha lavorato insieme a lui per la società aggiungendo
[...] CP_1 pure di aver avuto un contenzioso in corso con la stessa società. Lo stesso ha confermato che nessuno dei lavoratori ha goduto di ferie o riposi;
ha inoltre dichiarato di aver ricevuto un foglio con le presenze e le ore lavorate dal datore di lavoro, confermando che quello mostrato in udienza era simile a quello a lui consegnato. Il teste ha riferito di essersi resi conto solo successivamente che, sebbene l'importo nel foglio delle presenze fosse corretto e corrispondente a quello della busta paga, le ore ___________________________________________________________________ 2
N. 2880/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
lavorate indicate erano molto inferiori a quelle effettivamente prestate. Al riguardo ha precisato che all'epoca dei fatti, sia lui che gli altri lavoratori erano richiedenti asilo politico e avevano difficoltà a comprendere la documentazione contabile relativa al rapporto di lavoro.
L'altro teste ha anch'egli dichiarato di aver lavorato con il Testimone_2 ricorrente per la società convenuta, confermando il periodo di assunzione e l'orario osservato dal ricorrente, precisando che avevano tutti le stesse mansioni e orario.
Anche tale teste ha confermato la circostanza di non avere goduto di ferie o riposi e di avere ricevuto un prospetto di presenza e ore di lavoro, simile a quello mostrato in udienza.
Inwomoh ha confermato che solo dopo che la società ha smesso di pagare gli stipendi, si erano accorti che i prospetti di presenza non corrispondevano alle buste paga, se non nell'importo finale. Nelle buste paga, infatti, risultava un rapporto di lavoro part-time, non genuino. Solo una volta rivoltisi ad un avvocato, a causa del mancato pagamento delle ultime tre mensilità, dall'esame attento dei documenti, era emersa la discrepanza tra le ore lavorate e quelle retribuite.
2.2. - Dunque, entrambi i testi escussi hanno confermato la circostanza che il ricorrente, , avesse lavorato full time senza usufruire di ferie e giorni di Parte_1 riposo. Il tutto come da prospetto delle presenze prodotto in atti a tempo pieno e non part-time come indicato nel contratto.
2.3. - Le dichiarazioni dei testi sono inoltre soggettivamente attendibili in quanto provenienti da persona in grado di riferire fatti appresi per esperienza diretta e che altresì danno conferma del comportamento inadempiente della parte datrice.
2.4. - Sono quindi stati acquisiti elementi sufficienti per poter valorizzare, ai fini probatori, la produzione documentale di provenienza della parte ( v. fogli di presenza) che attestano in effetti lo svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno. Lo stesso vale per le residue ore di straordinario ivi conteggiate, delle quali non vi è ragione plausibile di escluderne lo svolgimento.
2.5. - Pertanto, deve ritenersi che il rapporto di lavoro si sia atteggiato per come descritto in ricorso. Ne consegue che alla ricorrente spettano le relative differenze retributive di cui ai conteggi depositati.
3. - Si recepisce il conteggio allegato al ricorso, esente da vizi di calcolo o di impostazione sul quantum, sviluppato sulla base del CCNL applicabile, con condanna della convenuta al pagamento della somma € 28.027,30 per differenze retributive maturate e della somma di € € 2.787,00 a titolo di retribuzione ancora dovuta in relazione alle ultime tre mensilità ( doc. 4 della produzione di parte), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata fino al saldo.
4. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tenuto altresì conto della non particolare complessità della controversia, e tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto da esaminare, con attribuzione in favore dello Stato anticipatario ex art. 133 T.U. S.G..
P.Q.M.
___________________________________________________________________ 3
N. 2880/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Condanna parte convenuta al pagamento, a favore di della Parte_1 somma di € 30.814,30 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata fino al saldo.
II) Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore dello Stato anticipatario ex art. 133 d.P.R. 115/2002 in complessivi
€ 3.808,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a. ( solo se dovute) come per legge.
Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 2880/2022 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 127ter, co. 1, c.p.c., ha pronunciato la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2880 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OCCHIPINTI SARA, con domicilio eletto VIA XX SETTEMBRE 25 - CERTALDO ( ammesso al Patrocinio a spese dello Stato)
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: rapporto di lavoro privato - retribuzione Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di condannare la società resistente
[...] al pagamento della somma di € 2.787,00 a titolo di buste paga non corrisposte e della CP_2 di € 28.027,30 a titolo di differenze retributive, e così della somma complessiva di € 30.814,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con condanna alle spese di lite e liquidazione del compenso per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (delibera di ammissione in atti).
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 14/12/2022 ha chiesto la Parte_1 condanna della odierna società resistente al pagamento della somma complessiva lorda di € 30.814,30, oltre rivalutazione e interessi, dal dì del dovuto al saldo effettivo, a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro di lavoro subordinato a tempo determinato part-time al 50%, con mansioni di operaio dal 10 febbraio 2020 al 9 maggio 2020, successivamente prorogato fino al 30 novembre 2020 e poi dall'11 novembre 2020, trasformato a tempo pieno, ma mansioni e qualifica sono rimaste invariate e durata complessiva sino al 31 gennaio 2022.
Parte ricorrente ha dedotto che, nonostante il contratto part-time, lo stesso aveva lavorato a tempo pieno per 8 ore al giorno, dalle 8 alle 17, senza godere di ferie e riposi per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 10 febbraio 2020 al 31 gennaio 2022).
Ha lamentato altresì di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella corrispondente alle effettive ore prestate e ciò nonostante l'invarianza delle buste paga;
infatti, secondo la prospettazione attorea la società datrice aveva usato
“l'artificio” di consegnare mensilmente al lavoratore un foglio con le presenze e le ore lavorate e contestualmente le buste paga, che riportavano sì gli importi corrispondenti alle ore lavorate come risultanti dai fogli presenze, ma in realtà riportando una retribuzione di fatto dimezzata, posto che la restante parte figurava artificiosamente come anticipo tfr. Il ricorrente, non conoscendo bene la lingua italiana e non comprendendo le buste paga, non si accorgeva pertanto di venire pagato con una paga base pari alla metà di quella prevista dal contratto collettivo.
Inoltre, ha lamentato di non avere mai fruito di ferie e, da ultimo, di non avere ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità. Solo successivamente, parte datrice riconosceva un debito di € 2787,00, impegnandosi a un pagamento rateale, impegno che non veniva onorato.
Per tali ragioni, la ricorrente risultava creditrice della somma complessiva sopra riportata, come da analitico conteggio allegato in ricorso.
Ritualmente citata, parte convenuta è rimasta contumace.
La causa, all'esito dell'istruttoria orale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - L'istruttoria espletata ha dato sufficiente evidenza dei diritti economici rivendicati dalla parte ricorrente.
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente, Tes_1 Pt_1
, perché ha lavorato insieme a lui per la società aggiungendo
[...] CP_1 pure di aver avuto un contenzioso in corso con la stessa società. Lo stesso ha confermato che nessuno dei lavoratori ha goduto di ferie o riposi;
ha inoltre dichiarato di aver ricevuto un foglio con le presenze e le ore lavorate dal datore di lavoro, confermando che quello mostrato in udienza era simile a quello a lui consegnato. Il teste ha riferito di essersi resi conto solo successivamente che, sebbene l'importo nel foglio delle presenze fosse corretto e corrispondente a quello della busta paga, le ore ___________________________________________________________________ 2
N. 2880/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
lavorate indicate erano molto inferiori a quelle effettivamente prestate. Al riguardo ha precisato che all'epoca dei fatti, sia lui che gli altri lavoratori erano richiedenti asilo politico e avevano difficoltà a comprendere la documentazione contabile relativa al rapporto di lavoro.
L'altro teste ha anch'egli dichiarato di aver lavorato con il Testimone_2 ricorrente per la società convenuta, confermando il periodo di assunzione e l'orario osservato dal ricorrente, precisando che avevano tutti le stesse mansioni e orario.
Anche tale teste ha confermato la circostanza di non avere goduto di ferie o riposi e di avere ricevuto un prospetto di presenza e ore di lavoro, simile a quello mostrato in udienza.
Inwomoh ha confermato che solo dopo che la società ha smesso di pagare gli stipendi, si erano accorti che i prospetti di presenza non corrispondevano alle buste paga, se non nell'importo finale. Nelle buste paga, infatti, risultava un rapporto di lavoro part-time, non genuino. Solo una volta rivoltisi ad un avvocato, a causa del mancato pagamento delle ultime tre mensilità, dall'esame attento dei documenti, era emersa la discrepanza tra le ore lavorate e quelle retribuite.
2.2. - Dunque, entrambi i testi escussi hanno confermato la circostanza che il ricorrente, , avesse lavorato full time senza usufruire di ferie e giorni di Parte_1 riposo. Il tutto come da prospetto delle presenze prodotto in atti a tempo pieno e non part-time come indicato nel contratto.
2.3. - Le dichiarazioni dei testi sono inoltre soggettivamente attendibili in quanto provenienti da persona in grado di riferire fatti appresi per esperienza diretta e che altresì danno conferma del comportamento inadempiente della parte datrice.
2.4. - Sono quindi stati acquisiti elementi sufficienti per poter valorizzare, ai fini probatori, la produzione documentale di provenienza della parte ( v. fogli di presenza) che attestano in effetti lo svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno. Lo stesso vale per le residue ore di straordinario ivi conteggiate, delle quali non vi è ragione plausibile di escluderne lo svolgimento.
2.5. - Pertanto, deve ritenersi che il rapporto di lavoro si sia atteggiato per come descritto in ricorso. Ne consegue che alla ricorrente spettano le relative differenze retributive di cui ai conteggi depositati.
3. - Si recepisce il conteggio allegato al ricorso, esente da vizi di calcolo o di impostazione sul quantum, sviluppato sulla base del CCNL applicabile, con condanna della convenuta al pagamento della somma € 28.027,30 per differenze retributive maturate e della somma di € € 2.787,00 a titolo di retribuzione ancora dovuta in relazione alle ultime tre mensilità ( doc. 4 della produzione di parte), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata fino al saldo.
4. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tenuto altresì conto della non particolare complessità della controversia, e tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto da esaminare, con attribuzione in favore dello Stato anticipatario ex art. 133 T.U. S.G..
P.Q.M.
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N. 2880/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Condanna parte convenuta al pagamento, a favore di della Parte_1 somma di € 30.814,30 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata fino al saldo.
II) Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore dello Stato anticipatario ex art. 133 d.P.R. 115/2002 in complessivi
€ 3.808,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a. ( solo se dovute) come per legge.
Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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