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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
04.06.1981 a Pontedera (PI), rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto
Cerliani del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in La Spezia, Piazza Caduti per la libertà n. 12 , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] CP_1 C.F._2
a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Taglia
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo stesso con studio in Piacenza, Via San Marco n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Pietro in
ER (PC) in data 21.05.2011 in regime di separazione dei beni,
matrimonio dal quale è nata la figlia (n. 09.05.2017 a Persona_1
Parma);
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 31.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e ciascuno di essi sarà
libero di vivere scegliendo una propria residenza, fermi restando gli obblighi di legge;
2 2) La casa coniugale sita a AL (PC), in Via Alessandrini n. 98, di proprietà esclusiva del signor con tutti gli arredi, mobili CP_1
e pertinenze, resterà assegnata alla signora ed il signor Parte_1
che ha già reperito altro luogo ove trasferirsi, provvederà CP_1
a spostare la propria residenza entro il 30 settembre 2025;
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale di AL (PC), in Via Alessandrini n. 98. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione Per_1
ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e la madre dovrà Per_1
garantire alla figlia, quando quest'ultima dovesse farne semplice richiesta,
il diritto di visita del padre, mantenendo così con entrambi i genitori un rapporto affettivo.
Nei periodi festivi i genitori si organizzeranno affinché venga rispettata l'alternanza ovvero la figlia trascorrerà le festività (Primo novembre e festa di tutti i Santi, 8 dicembre (immacolata), Natale, Capodanno,
Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile (Liberazione) 1° maggio (Festa del
Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) a periodi alternati con ciascun genitore, garantendo a un legame affettivo con entrambi i genitori;
Per_1
5) Durante il periodo estivo, il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé
la figlia per 7/10 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori Per_1
entro il 31 maggio di ogni anno. Sul predetto periodo avrà precedenza il
3 genitore che comunicherà per primo il periodo feriale da trascorrere con la figlia;
6) i coniugi, previo accordo e nell'esclusivo interesse della figlia minore,
potranno derogare e/o modificare in qualsiasi momento ai piani di visita di cui ai precedenti punti 4) e 5);
7) Il signor verserà alla signora a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00
(duecento/00) che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ST;
8) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese culturali, sportive e ludiche (come previste dalle linee guida del CNF) che si rendessero necessarie per la figlia minore, sempre previa decisione condivisa e presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del genitore che avrà anticipato l'importo;
9) A titolo di contributo al mantenimento della signora Parte_1
il signor verserà alla stessa la somma di Euro 50,00, CP_1
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ST;
10) I ricorrenti relativamente all'assegno unico, concordano che rimarrà a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno, ed entrambi usufruiranno altresì delle detrazioni fiscali per la figlia nella misura del
50% ciascuno;
11) i veicoli Toyota Yaris tg. GR834JG e tg. FR261MX di proprietà della
4 Sig.ra ed il veicolo Audi Q3 tg. EV272NR di proprietà Parte_1
del Sig. resteranno assegnati ai rispettivi proprietari;
CP_1
12) I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tutti i beni acquistati durante il matrimonio, i regali di nozze e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo;
13) Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente le autorizzazioni che fossero necessarie per ottenere il passaporto per recarsi all'estero per motivi di lavoro, turistici o di cure, nonché il permesso di richiedere e/o rinnovare il passaporto anche per la figlia minore;
14) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, salva l'esecuzione degli accordi di cui sopra;
15) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 05.08.2025 la Presidente delegata, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., fissava l'udienza al 23.10.2025, comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
5 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
6 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di San Pietro in ER (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1, parte 2, serie A, anno 2011).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
04.06.1981 a Pontedera (PI), rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto
Cerliani del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in La Spezia, Piazza Caduti per la libertà n. 12 , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] CP_1 C.F._2
a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Taglia
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo stesso con studio in Piacenza, Via San Marco n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Pietro in
ER (PC) in data 21.05.2011 in regime di separazione dei beni,
matrimonio dal quale è nata la figlia (n. 09.05.2017 a Persona_1
Parma);
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 31.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e ciascuno di essi sarà
libero di vivere scegliendo una propria residenza, fermi restando gli obblighi di legge;
2 2) La casa coniugale sita a AL (PC), in Via Alessandrini n. 98, di proprietà esclusiva del signor con tutti gli arredi, mobili CP_1
e pertinenze, resterà assegnata alla signora ed il signor Parte_1
che ha già reperito altro luogo ove trasferirsi, provvederà CP_1
a spostare la propria residenza entro il 30 settembre 2025;
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale di AL (PC), in Via Alessandrini n. 98. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione Per_1
ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e la madre dovrà Per_1
garantire alla figlia, quando quest'ultima dovesse farne semplice richiesta,
il diritto di visita del padre, mantenendo così con entrambi i genitori un rapporto affettivo.
Nei periodi festivi i genitori si organizzeranno affinché venga rispettata l'alternanza ovvero la figlia trascorrerà le festività (Primo novembre e festa di tutti i Santi, 8 dicembre (immacolata), Natale, Capodanno,
Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile (Liberazione) 1° maggio (Festa del
Lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) a periodi alternati con ciascun genitore, garantendo a un legame affettivo con entrambi i genitori;
Per_1
5) Durante il periodo estivo, il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé
la figlia per 7/10 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori Per_1
entro il 31 maggio di ogni anno. Sul predetto periodo avrà precedenza il
3 genitore che comunicherà per primo il periodo feriale da trascorrere con la figlia;
6) i coniugi, previo accordo e nell'esclusivo interesse della figlia minore,
potranno derogare e/o modificare in qualsiasi momento ai piani di visita di cui ai precedenti punti 4) e 5);
7) Il signor verserà alla signora a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00
(duecento/00) che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ST;
8) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese culturali, sportive e ludiche (come previste dalle linee guida del CNF) che si rendessero necessarie per la figlia minore, sempre previa decisione condivisa e presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del genitore che avrà anticipato l'importo;
9) A titolo di contributo al mantenimento della signora Parte_1
il signor verserà alla stessa la somma di Euro 50,00, CP_1
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ST;
10) I ricorrenti relativamente all'assegno unico, concordano che rimarrà a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno, ed entrambi usufruiranno altresì delle detrazioni fiscali per la figlia nella misura del
50% ciascuno;
11) i veicoli Toyota Yaris tg. GR834JG e tg. FR261MX di proprietà della
4 Sig.ra ed il veicolo Audi Q3 tg. EV272NR di proprietà Parte_1
del Sig. resteranno assegnati ai rispettivi proprietari;
CP_1
12) I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tutti i beni acquistati durante il matrimonio, i regali di nozze e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo;
13) Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente le autorizzazioni che fossero necessarie per ottenere il passaporto per recarsi all'estero per motivi di lavoro, turistici o di cure, nonché il permesso di richiedere e/o rinnovare il passaporto anche per la figlia minore;
14) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, salva l'esecuzione degli accordi di cui sopra;
15) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 05.08.2025 la Presidente delegata, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., fissava l'udienza al 23.10.2025, comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
5 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
6 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di San Pietro in ER (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1, parte 2, serie A, anno 2011).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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