Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 633/24 promossa da
, C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALBERTO GUARISO, TOMMASO MASERATI, LORENZO VENINI e LIVIO NERI
RICORRENTE
contro
C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti RAFFAELLA BANFI e ROBERTO RESTELLI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE e contro
C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
A1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o ritorsività, e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera CP_1 Parte_1 datata 1.3.2024; e conseguentemente: in via principale, A2) ordinare a di reintegrare o comunque di riammettere il ricorrente CP_1 Parte_1
nel posto di lavoro, dando seguito al rapporto;
[...]
A3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi CP_1 dell'art. 2 D.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data di licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.954,97 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, A4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 6 e 36 mensilità, ovvero in subordine tra 2 e 12 mensilità, dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.954,97 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia); in via ulteriormente subordinata,
Controparte_4
B1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato, a Parte_1 decorrere dal 2.5.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia), nel livello 4° del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni ovvero, in subordine, nel livello 4J del medesimo CCNL;
B2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente CP_1 [...]
, per i titoli di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. o, in subordine, dell'art. Parte_1
1406 cod. civ., la somma lorda di € 2.123,40 (di cui € 146,44 a titolo di TFR) ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
B3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, Controparte_2 ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, in solido con la somma lorda di cui al precedente punto B2) CP_1 ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
C1) accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire un trattamento Parte_1 economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporto Merci e Logistica per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
C2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imposizione al ricorrente della Parte_1 fruizione di ferie e permessi da parte della convenuta per come indicate in ricorso, ovvero nei diversi CP_1 periodi ritenuti di giustizia C3) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1 ricorrente , a titolo retributivo o, in subordine, a titolo risarcitorio, la somma lorda Parte_1 di € 3.773,72 (di cui € 159,86 a titolo di TFR) ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso del contributo unificato versato e delle spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE COSTITUITA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Nel merito rigettare tutte le domande svolte dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo del pre1sente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto alla luce delle motivazioni tutte di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'oggetto del giudizio.
ha impugnato il licenziamento intimatogli da il 6 marzo 2024, citando Parte_1 CP_1 in giudizio, oltre che anche la prima appaltatrice e la seconda committente dei CP_1 Controparte_2 servizi logistici dei magazzini di Bressana Bottarone, presso cui egli ha lavorato come carrellista, inquadrato nel V livello del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni. In particolare, il contratto di lavoro del ricorrente è stato stipulato con a decorrere dal 2 maggio Parte_2
2022, a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dal primo agosto 2022 (docc. 6 e 7 allegati al ricorso). Il contratto di lavoro è stato oggetto di due cessioni tra le società appaltatrici succedutesi nel servizio di logistica: il primo gennaio 2023 il contratto è stato ceduto da a Parte_2 Controparte_5 alle medesime condizioni contrattuali già in essere (docc. 2, 8 e 9 allegati al ricorso) e il primo giugno 2023 trasferito ad odierna resistente (docc. 2, 3, 4 e 10 allegati al ricorso). CP_1
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere stato adibito alla funzione di carrellista (con uso di carrello dalla portata di circa 25 quintali), con carico e scarico delle merci e spunta documenti;
di aver ritenuto tali mansioni sussumibili nel IV livello previsto dal CCNL applicato e di aver, quindi, chiesto ai propri superiori, più volte a partire da gennaio 2023, di essere inquadrato nel livello superiore;
- di aver subìto, a seguito di tali legittime richieste, dal primo aprile 2023 fino al 6 marzo 2024, data del suo licenziamento, un demansionamento di fatto, essendogli stato inibito l'uso del carrello ed essendo stato relegato ad attività di carico e scarico manuale di merce dalle dimensioni più ridotte, confezionamento e assemblaggio delle merci, nonché di pulizia del deposito;
- di aver subìto, dal primo agosto 2023, una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, in spregio alle 39 ore settimanali contrattualmente previste, e di essere stato messo a riposo ingiustamente per 36 giornate lavorative nel periodo dal 9 agosto 2023 al 6 marzo 2024, attraverso comunicazioni fornite oralmente o via messaggio whatsapp, con meno di 24 ore di preavviso, con illegittima imputazione, da parte della resistente, delle ore e delle giornate decurtate al monte ferie, ai Rol o a permessi;
- di aver, conseguentemente, nel periodo da agosto 2023 a marzo 2024, percepito una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento;
- di essere stato destinatario di tre lettere di contestazione disciplinare, datate rispettivamente 4 luglio, 16 e 19 ottobre 2023, per aver asseritamente risposto in malo modo al responsabile e per essersi presentato al lavoro un'ora prima, in difformità dalla richiesta del responsabile;
di essere, quindi, stato sanzionato con una multa di quattro ore (docc. 16, 17, 19 allegati al ricorso);
- di essere stato licenziato ingiustamente, con lettera del primo marzo 2024, ricevuta il 6 marzo 2024, per asserito giustificato motivo oggettivo ricondotto “all'andamento involutivo del business registrato negli ultimi mesi” con impossibilità di ricollocamento all'interno dell'azienda (doc. 20 allegato al ricorso). Il ricorrente ha domandato, quindi, previo accertamento della ritorsività del licenziamento, che sia accertata la nullità dello stesso, con condanna di alla reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, al pagamento di CP_1 un'indennità di importo compreso tra 6 e 36 mensilità o, in ulteriore subordine, di importi inferiori. Inoltre, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrato al IV livello del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, con conseguente condanna di entrambe le convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive. Infine, il ricorrente ha chiesto la condanna di alle differenze retributive connesse all'illegittima imposizione CP_1 di ferie e permessi. si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dal ricorrente, contestandone la CP_1 fondatezza.
viceversa, pur ritualmente e tempestivamente citata, è rimasta contumace. Controparte_2
2. La domanda sulla ritorsività del licenziamento.
Come s'è accennato, il ricorrente afferma la natura ritorsiva del licenziamento, sostenendo che esso sia stato intimato quale conseguenza delle richieste di inquadramento al livello superiore, avanzate a partire da gennaio 2023. Va, tuttavia, osservato che, secondo consolidata giurisprudenza, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare la connotazione vendicativa dell'atto risolutivo del rapporto, rispetto a un pregresso comportamento legittimo;
il lavoratore deve, inoltre, dimostrare che la ragione ritorsiva sia stata unica e determinante dell'illecita determinazione datoriale. Infatti, “in tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo” (Cass Sez. L. n. 6838/2023) e, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17266/2024, “l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”. La Corte di Cassazione ha, invero, più volte chiarito che anche laddove sia accertata l'illegittimità del licenziamento (come nel caso di specie, secondo quanto si vedrà nel paragrafo che segue), occorre comunque verificare che il motivo ritorsivo sia stato l'unico ad aver determinato il datore di lavoro al licenziamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 2 e 1345 c.c. (v., ex plurimis: Cass. n. 9468/2019, Cass. n. 23149/2016 e Cass. n. 3986/2015). Nel caso di specie, l'onere a carico del lavoratore non risulta assolto. In primo luogo, si osserva che seppure, per le ragioni che verranno meglio esposte nel paragrafo che segue, non sia stato dimostrato il giustificato motivo che può legittimare il licenziamento, dall'istruttoria svolta è emerso che l'appalto di si è risolto anticipatamente il 18 giugno 2024, invece che alla scadenza naturale, stabilita CP_1 per il 31 dicembre 2024, con proroga tacita (doc. 6 di parte resistente). Infatti, il testimone ha dichiarato di essere stato dipendente di sino al 18 giugno Testimone_1 CP_1
2024, quando venne “tolto dall'impianto” e i testimoni , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno precisato di aver lavorato per solo fino al 18 giugno 2024, passando poi ad altra società CP_1 appaltatrice di Controparte_2
Dunque, una situazione di difficoltà nell'esecuzione dell'appalto da parte della resistente costituita è risultata dimostrata e pertanto il licenziamento di cui si discute, avvenuto poco più di tre mesi prima della risoluzione anticipata del contratto di appalto, ben può essere ricondotto a presupposti di fatto anche diversi rispetto alla reazione alle rivendicazioni del ricorrente. Inoltre, quest'ultimo ha affermato di aver avanzato le richieste di miglior inquadramento sin dal gennaio 2023, quando ancora l'appalto era affidato a un soggetto diverso dalla resistente, e in tal senso si è espresso il testimone . La lettera dei legali del ricorrente che contiene, tra l'altro, la rivendicazione Testimone_1 dell'inquadramento superiore è stata poi inviata e ricevuta il 21 novembre 2023 (doc. 14 di parte ricorrente), dopo che v'erano state anche contestazioni disciplinari con repliche dei legali in data 26 ottobre 2023 (doc. 18 di parte ricorrente). Il licenziamento, lo si ricorda, è stato notificato il 6 marzo 2024. Il lungo lasso di tempo intercorso tra le rivendicazioni del lavoratore e il licenziamento costituisce ulteriore motivo per escludere la natura ritorsiva del licenziamento stesso, che non si pone come immediata conseguenza rispetto alle legittime richieste del lavoratore. Infine, non si deve dimenticare che lo stesso ricorrente ha affermato di essere stato demansionato allorché ha richiesto l'inquadramento superiore (queste circostanze sono state anche dimostrate dall'istruttoria orale svolta) e pertanto la reazione datoriale rispetto a tali rivendicazioni risulta essere stata proprio il demansionamento e non, invece, il licenziamento. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve escludere che l'unico motivo del recesso datoriale sia stato un intento ritorsivo e pertanto la domanda principale del ricorrente deve essere respinta.
3. L'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento e le domande conseguenti a questo accertamento.
Il ricorrente censura la legittimità del provvedimento espulsivo sia per l'insussistenza delle ragioni esposte nella lettera di licenziamento, sia per la violazione dell'obbligo di repêchage. Pare opportuno riportare i passi rilevanti della lettera di licenziamento: “…con la presente siamo a comunicarle il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione. La società, infatti, a causa dell'andamento involutivo del business registrato negli ultimi mesi, ha attuato una riorganizzazione aziendale all'esito della quale il posto di lavoro da lei ricoperto è risultato in esubero. La società ha verificato, con esito negativo, la possibilità di ricollocarla all'interno dell'azienda, assegnandole mansioni diverse da quelle previste nel contratto individuale di lavoro. L'indennità sostitutiva del preavviso le verrà erogata unitamente alle spettanze di fine rapporto nei consueti tempi tecnici...” (doc. 20 allegato al ricorso). Alla luce del tenore della lettera di licenziamento, e come peraltro è pacifico dagli atti di entrambe le parti, si discute di un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in cui la specifica ragione organizzativa e produttiva addotta è stata individuata nell'“andamento involutivo del business”. È noto che, in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (v., tra le altre, Cass. n. 17108/2016). La giurisprudenza ha anche chiarito che il controllo giudiziale in ordine alla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve riguardare le seguenti circostanze: la reale esistenza dei dedotti motivi di recesso;
la ricorrenza di un concreto nesso causale tra questi motivi e il licenziamento e l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore ad altre mansioni (c.d. repêchage), con il solo limite del rispetto delle prerogative imprenditoriali garantite dall'art. 41 della carta costituzionale (cfr., ad esempio, Cass. n. 15401/2020). Nel caso di specie, pur essendovi elementi di prova, richiamati nel paragrafo che precede, sul fatto che l'andamento dell'appalto tra e conobbe alcune criticità, tanto che venne anticipatamente Controparte_2 CP_1 risolto, parte resistente non ha dimostrato e neppure dedotto con adeguata precisione che vi fosse la necessità oggettiva di interrompere il rapporto con il signor nel marzo 2024, diversamente da quanto Parte_1 avvenuto per gli altri dipendenti che, sentiti quali testimoni, hanno riferito di essere passati alle dipendenze di altra società, mantenendo lo stesso impiego, solo il 18 giugno 2024. In particolare, con la propria costituzione in giudizio, si è limitata a dedurre generiche lamentele della CP_1 committente per le modalità di esecuzione dell'appalto e la riduzione del lavoro richiesto, evitando di depositare qualunque documento a sostegno delle proprie, generiche, affermazioni. Va precisato che, trattandosi di rapporti contrattuali tra società, era certamente agevole per la resistente costituita depositare tutti i documenti attinenti all'evoluzione del contratto con la committente, primo fra tutti l'accordo sulla risoluzione anticipata, ove tali documenti fossero stati utili a dimostrare quanto dedotto;
ne consegue che, anche in relazione al criterio della c.d. “vicinanza della prova”, e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 116 c.p.c., il mancato deposito dei documenti di cui si tratta costituisce dato processuale nel senso dell'insussistenza dei motivi posti a base del licenziamento. I capitoli di prova orale dedotti in proposito, poi, non sono stati ammessi perché a contenuto generico e valutativo. Ancora, parte resistente non ha depositato alcun proprio documento contabile, evitando, così, di dimostrare con dati numerici quell'“andamento involutivo del business” dichiarato nella lettera di licenziamento e non ha esplicitato quale sia stata la “riorganizzazione aziendale” che afferma di aver attuato, con ciò impedendo, tra l'altro, di verificare l'obbligo di rispetto del repêchage. Infine, dall'estratto della visura camerale della resistente, depositata dalla medesima (doc. 2) e aggiornata al 31 dicembre 2023, risulta che il numero dei dipendenti a quella data era di 127. Se si considera che la costituzione della parte è avvenuta nel maggio 2024, solo una certificazione camerale aggiornata al momento della costituzione avrebbe potuto attestare il numero dei dipendenti nel primo trimestre del 2024 e dunque dar conto della situazione al momento del licenziamento di cui si tratta, in modo da consentire di verificare se vi fosse stata, o meno, in quel periodo, una riduzione del personale. Viceversa, parte resistente non solo non ha depositato, al momento della costituzione, una certificazione aggiornata, ma neppure si è data pena di integrare successivamente i propri documenti con visure aggiornate in corso di causa, nonostante la riserva fatta in proposito all'udienza del 4 giugno 2024 (v. verbale di quell'udienza). Sulla base di quanto sin qui esposto devono ritenersi insussistenti i presupposti di fatto per il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, che va, quindi, annullato in quanto illegittimo. Ne consegue che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, deve essere accordata al ricorrente la c.d. “tutela reintegratoria attenuata”. Con la citata pronuncia è stata, infatti, dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro”. Deve, conseguentemente, essere ordinato ad di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli CP_1 un'indennità pari a 12 mensilità, tenendo conto del tempo tra il licenziamento e questa decisione, con versamento dei contributi previdenziali fino all'effettiva reintegrazione. Va chiarito che non rileva, al fine della pronuncia della reintegrazione, il fatto che il contratto di appalto sia cessato e che quindi quel posto di lavoro non sia, al momento, disponibile (v. Cass. n. 18892/2024 e Cass. n. 27844/2009). L'ammontare mensile della retribuzione lorda viene stabilito in € 1.954,97, considerando che risulta fondata anche la domanda del ricorrente sull'inquadramento professionale al IV anziché al V livello, secondo quanto sarà illustrato nel paragrafo che segue. In particolare, in virtù del corretto inquadramento di cui si dirà, la retribuzione mensile attuale risulta pari a € 1.675,69 e pertanto, considerando la tredicesima e la quattordicesima mensilità, la retribuzione da calcolare al fine dell'indennità dovuta per il licenziamento risulta pari a € 1.954,97 (€ 1.675,69 x 14 : 12). L'indennità complessiva dovuta risulta, pertanto, pari a € 23.459,64 (€ 1.954,97, x 12).
4. Il corretto inquadramento del ricorrente. La domanda del ricorrente di inquadramento a IV anziché al V livello è fondata e deve, conseguentemente, essere accolta. Infatti, l'art. 6 del CCNL applicato al rapporto di cui si discute (doc. 22 di parte ricorrente) così descrive, all'art. 6, le mansioni del IV livello: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia” Tra i profili esemplificativi si annoverano gli “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” e i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”. Le prove orali assunte sono inequivoche nel dimostrare come il ricorrente abbia sempre svolto le mansioni di carrellista, utilizzando costantemente elevatori meccanici con pinze di portata intorno a 25 quintali, lavorando nello stabilimento di Bressana Bottarone, località Valle Botta, sino a quando venne trasferito, dal primo aprile 2023, nel diverso stabilimento di via Matteotti (sempre a Bressana Bottarone), dove utilizzava solo transpallet manuali. Le deposizioni, sia dei testimoni intimati da parte ricorrente sia di quelli intimati da parte resistente, sono tutte coerenti tra di loro e chiariscono, tra l'altro, come nel magazzino di Valle Botta fossero presenti elettrodomestici pesanti, per i quali era necessario l'uso di elevatori con “pinze” e con uomo a bordo, mentre in via Matteotti la merce trattata era costituita da beni più leggeri (es.: liquori, premi dell' quali pentole e coperte), che CP_6 potevano essere movimentati con transpallet manuali: questa differenza di merce giustifica la differenza delle mansioni assegnate al ricorrente nei due diversi stabilimenti, così come chiaramente riferita dai testimoni e descritta nel ricorso. I testimoni hanno anche riferito che il ricorrente utilizzava la pistola a raggi infrarossi, spuntando la merce movimentata dalle liste fornitegli. Infine, può rilevarsi che il ricorrente ha seguìto diversi corsi di formazione per la guida di carrelli elevatori elettrici con personale a bordo (docc. sub 11 di parte ricorrente). Deve, quindi, ritenersi dimostrato che il sig. , sin dalla sua assunzione in data 2 maggio 2022, Parte_1 quando cominciò a lavorare nel magazzino della località Valle Botta, avrebbe dovuto essere inquadrato al IV livello, secondo la declaratoria sopra riportata, poiché gli furono sin da subito attribuite le funzioni di carrellista con l'utilizzo di un carrello elevatore di portata pari a circa 25 quintali, dovendo altresì svolgere compiti di spunta dei documenti. Va precisato che, secondo quanto è emerso dalle deposizioni, nessun altro lavoro veniva svolto dal ricorrente nello stabilimento di Valle Botta e pertanto egli era impiegato in via esclusiva nelle mansioni descritte nel IV livello. Proprio per questo motivo non è pertinente il richiamo, formulato da parte resistente, all'art. 8 del CCNL, che riguarda esclusivamente il cumulo di mansioni diverse nello stesso periodo. Né è rilevante il fatto che, allorché assunse il ricorrente, quest'ultimo fosse adibito alle mansioni del livello CP_1 inferiore, in quanto era già stato trasferito nello stabilimento di via Matteotti. Infatti, il demansionamento era stato illegittimo, posto che risulta essere stato una conseguenza delle richieste del lavoratore di avere l'inquadramento corretto e, comunque, parte resistente non ha dedotto né, men che meno, dimostrato che vi fossero i presupposti per l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori. Considerando che tra e nonché tra quest'ultima e vi furono CP_7 Controparte_8 CP_1 cessioni d'azienda (citato doc. 2 di parte ricorrente), il ricorrente ha diritto, anche nei confronti della resistente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., al mantenimento dell'inquadramento dovuto e a ottenere dalla resistente medesima le corrispondenti differenze retributive. In assenza di specifica contestazione, le differenze retributive vengono determinate secondo il conteggio esposto da parte ricorrente e riscontrato dai documenti depositati da tale parte, per il complessivo importo di € 2.123,40 (di cui € 146,44 a titolo di TFR), relativo al periodo dal 2 maggio 2022 al 29 febbraio 2024.
5. La responsabilità solidale di per le differenze retributive da diverso inquadramento Controparte_2 contrattuale.
I documenti depositati da entrambe le parti in lite (in particolare docc. 3 e 4 di parte ricorrente e doc. 6 di parte resistente), le deposizioni dei testimoni (i quali hanno dichiarato di aver lavorato per più datori di lavoro nei medesimi stabilimenti gestiti da e il comportamento processuale della resistente rimasta Controparte_2 contumace confermano che è la committente delle prestazioni rese prima da poi Controparte_2 Parte_2 da e infine da (quest'ultima quale sub appaltatrice di Parte_3 CP_1 Parte_4
per la gestione dei magazzini di Bressana Bottarone. Va, in particolare, osservato che non solo Servizi
[...]
Logistici non si è costituita in giudizio per contestare le affermazioni del ricorrente, ma non ha neppure adempiuto al provvedimento emesso in data 4 giugno 2024 e a lei regolarmente notificato, con il quale le è stato ordinato ex art. 210 c.p.c. il deposito dei contratti stipulati con le società sopra indicate. Tale comportamento processuale conferma, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la prospettazione di parte ricorrente riscontrata dai citati documenti. Quale committente, la resistente contumace deve essere condannata, ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 276/2003, in solido con a pagare le differenze retributive dovute. CP_1
6. La riduzione unilaterale delle prestazioni lavorative.
Parte ricorrente ha dimostrato, attraverso il deposito di messaggi whatsapp (docc. sub 13) non contestati, ma anzi confermati dalla resistente costituita, come egli sia stato destinatario di avvisi inviati, all'ultimo momento, dai responsabili della resistente, i quali gli indicavano di rimanere a casa in “riposo” o di fare un orario ridotto per asserita scarsa necessità di prestazioni. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, osservato che: “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 37716/2022, conforme ad altre;
si veda, inoltre, Corte d'Appello di Milano n. 366/2021). D'altra parte, l'imposizione di giorni di ferie a completa discrezione del datore di lavoro, senza preavviso e in modo saltuario, non può ritenersi legittima, in quanto frustra le finalità di riposo e di tutela degli interessi, anche familiari, del lavoratore, cui l'istituto delle ferie è destinato (v., tra le altre, Cass. n. 24977/2022). Posto che parte resistente, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di situazioni d'impossibilità totale o parziale di ricevere la prestazione lavorativa, tutte le riduzioni unilaterali del compenso rispetto al monte-ore contrattualmente stabilito e le ferie e i permessi forzati devono ritenersi illegittimi. Ne consegue che la resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la retribuzione come dovuta secondo il monte-ore contrattuale e come se i tempi delle ferie e dei permessi imposti fossero stati lavorati;
anche in questo caso, i conteggi formulati da parte ricorrente non sono stati contestati da parte resistente e pertanto le due somme, di € 2.318,10 (comprensivo di € 159,86 a titolo di TFR) e di € 1.455,62 (v. pagg. 25/29 del ricorso), devono essere riconosciute, con conseguente condanna di a pagare il complessivo importo CP_1 di € 3.773,72 (€ 2.318,10 + € 1.455,62). È opportuno qui osservare che nel dispositivo della sentenza è contenuto un errore materiale, che non inficia la decisione, nel senso che al capo 10 viene fatto riferimento ai
“capi 7 e 8 che precedono”, mentre l'accertamento sul diritto a ottenere il trattamento economico a orario pieno e l'illegittimità dell'imposizione delle ferie sono contenuti nei capi 8 e 9.
7. Le spese di lite.
La totale soccombenza della resistente costituita ne impone la condanna alle spese di lite, da rifondere a parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. I compensi professionali sono liquidati nell'importo di € 7.600,00, tenendo conto del valore della causa e dell'attività defensionale prestata. Anche la resistente contumace deve essere condannata alla refusione delle spese, in solido con ma solo per una CP_1 quota corrispondente alla misura della condanna rispetto all'unica domanda proposta nei suoi confronti, ossia le differenze retributive;
i compensi vengono dunque liquidati in € 2.100,00.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo Sara Scolè.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra conclusione:
1) annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata primo marzo 2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
2) conseguentemente ordina ad la reintegrazione di nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro;
3) condanna a pagare a un'indennità pari a € 23.459,64 lordi, con CP_1 Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
4) condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento CP_1 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a essere inquadrato, a partire dal 2 maggio 2022, al IV livello del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni;
6) condanna a pagare al ricorrente la somma lorda di € 2.123,40 (di cui € 146,44 a titolo di TFR) per CP_1 differenze retributive dovute in virtù del capo 5) che precede, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
7) condanna in solido con a pagare al ricorrente la somma lorda di € 2.123,40 Controparte_2 CP_1
(di cui € 146,44 a titolo di TFR) indicata al capo 6) che precede, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
8) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL Trasporto Merci e Logistica a tempo pieno;
9) accerta e dichiara l'illegittimità dell'imposizione delle ferie e dei permessi indicati nel ricorso;
10) condanna a pagare al ricorrente la somma di € 3.773,72 (di cui € 159,86 a titolo di TFR) quali CP_1 differenze retributive dovute in virtù dei capi 7 e 8 che precedono, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
11) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
12) condanna in solido con a rifondere al ricorrente le spese di lite, Controparte_2 CP_1 limitatamente all'importo di € 2.100,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
13) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 14 maggio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani