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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 134/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Roma n. 87, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Pino, che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/02/2025, parte ricorrente agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze della ditta dal Controparte_2
03/06/2019 al 31/12/2019, dal 05/08/2020 al 31/12/2020, nonché dal
25/02/2021 al 31/12/2021, con la qualifica di bracciante agricolo.
Rappresentava che l' all'esito di un accertamento ispettivo, aveva CP_1 cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2019, 2020 e 2021, con conseguente disconoscimento delle giornate lavorative ivi indicate e delle correlate tutele previdenziali ed assistenziali.
Sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dall' aveva CP_1 regolarmente svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta e chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto alla Controparte_2 reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 103 giornate lavorative nell'anno 2019, per 102 giornate lavorative nell'anno 2020
e per un egual numero di giornate lavorative nell'anno 2021.
Nella resistenza dell' all'udienza del 6 novembre 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Parte ricorrente lamenta che l' ha disconosciuto la sussistenza di CP_1 un rapporto di lavoro agricolo con la ditta negli anni Controparte_2
2019, 2020 e 2021.
Gli ispettori hanno, in particolare, accertato l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività economica organizzata da parte della ditta con conseguente Controparte_2 nullità dei rapporti di lavoro sorti sulla base della stessa.
Più specificamente, essi hanno in primo luogo evidenziato il carattere artificioso delle ricostruzioni contabili relative ai ricavi conseguiti ed alle spese sostenute dall'azienda nel triennio in oggetto, sottolineando la presenza di un'evidente discrasia, da un lato, tra i ricavi annotati nelle dichiarazioni fiscali e quelli risultanti dalle fatture e dalle ricevute di pagamento emesse e, dall'altro, tra le spese per il personale dipendente riportate nelle anzidette dichiarazioni e quelle denunciate all' con i modelli DMAG. CP_1
Inoltre, gli ispettori hanno sottolineato l'insufficienza delle attrezzature e dei materiali acquistati rispetto alla quantità di manodopera asseritamente impiegata, nonché l'assenza di strutture idonee allo stipamento delle rimanenze di magazzino ed alla temporanea conservazione dei prodotti da destinare alla successiva vendita.
Ancora, sono state poste in evidenza l'esiguità dei redditi d'impresa contabilizzati in relazione al triennio 2019-2020-2021 rispetto al numero di braccianti denunciati nel medesimo periodo e l'eccessiva genericità delle dichiarazioni rese in sede di ispezione dai dipendenti, i quali non sarebbero stati in grado, tra l'altro, di fornire precise indicazioni in merito all'esatta ubicazione dei luoghi di lavoro.
In sostanza, secondo gli ispettori, i ricavi conseguiti dall'impresa nel biennio in oggetto sarebbero stati artificiosamente incrementati dal allo scopo di giustificare i costi relativi all'impiego della CP_2 manodopera, a loro volta fittizi, con il fine ultimo di dimostrare l'esistenza di un'attività imprenditoriale utile alla costituzione di false posizioni assicurative e, quindi, alla indebita percezione di prestazioni previdenziali.
Orbene, va rilevato come, nella specie, le risultanze di cui al verbale di accertamento n. 2019000981/DDL del 30/04/2024 devono ritenersi corrette e fondate.
Il giudizio in esame riguarda la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sicché occorre accertare se vi sia prova della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro in agricoltura con la ditta Controparte_2
In particolare, alla luce delle contestazioni articolate dall' nel CP_1 succitato verbale, ad assumere un rilievo cruciale ai fini della soluzione della presente controversia è la questione relativa all'effettivo esercizio di un'attività economica organizzata da parte della ditta
[...]
e, quindi, in ultima analisi, alla stessa esistenza di una CP_2 struttura imprenditoriale, da essa dipendendo la validità dei rapporti di lavoro instaurati nel biennio in oggetto.
Quanto al riparto degli oneri probatori, va osservato che, secondo quanto di recente chiarito dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sent.
n. 265/2024), la prova deve essere fornita dal lavoratore e, nel caso in cui, come nella presente fattispecie l' ne contesti le risultanze con CP_1 riferimento ad elementi di fatto (accertamento ispettivo) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto subordinato, l'organo giudiziario deve liberamente valutare tutto il materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento (Cass. 2 agosto 2012,
n. 13877).
È dunque necessario analizzare gli esiti dei verbali ispettivi allegati in atti.
I rapporti ispettivi, infatti, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (prova privilegiata che si estende soltanto agli elementi di fatto di ci i verbalizzanti abbiano avuto obiettiva conoscenza e, quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si estende solo al principio di certezza che esse siano state effettivamente rese nei termini rappresentati), per la loro natura hanno, tuttavia, un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n. 14965/2012).
Orbene, dagli accertamenti ispettivi condotti dall' sono emerse CP_1 diverse incongruenze in relazione all'attività asseritamente espletata dalla ditta la quale avrebbe ad oggetto principalmente Controparte_2 la pulitura di terreni e la raccolta di olive, nocciole e legna da ardere.
Attività, quest'ultima, che richiederebbe la disponibilità di strutture
(quali magazzini e depositi) idonee alla conservazione dei prodotti menzionati, soggetti per loro natura a deperibilità.
Tuttavia, i sopralluoghi eseguiti dagli ispettori dell' hanno rivelato CP_1
l'assenza di siffatte strutture.
E' stato, infatti, appurato che nel luogo ove la ditta ha stabilito CP_2 la sede della propria attività sono presenti soltanto un edificio diroccato ed un terreno in totale stato di abbandono, mentre l'unico immobile potenzialmente utilizzabile come sito di stoccaggio delle merci – ovvero l'opificio industriale ubicato in Tripi, c.da Bivio – non solo non risulta da alcun atto formale che ne attesti la proprietà o la disponibilità da parte della ditta, ma, secondo quanto dichiarato dallo stesso
[...] sarebbe stato acquisito al patrimonio dell'azienda pochi mesi CP_2 prima del sopralluogo del 14/02/2024.
A ciò si aggiunga che i registri contabili detenuti dalla ditta CP_2 denunciano l'esistenza di rimanenze di merci per un valore pari ad euro
31.925,80 per l'anno 2019, ad euro 21.256,90 per l'anno 2020 e ad euro 23.568,60 per l'anno 2021.
L'ammontare delle rimanenze indicate, suggerendo la presenza di cospicui volumi di prodotti, rende indispensabile la disponibilità di depositi o magazzini specificamente attrezzati per la loro custodia.
Dal mancato rinvenimento di dette strutture non può che inferirsi, pertanto, la natura fittizia delle dichiarazioni contabili de quibus, le quali appaiono sfornite di validi elementi di riscontro e, quindi, inattendibili.
Ulteriori perplessità desta il cospicuo numero di braccianti asseritamente impiegati dalla ditta nel corso del Controparte_2 triennio 2019-2021, a fronte del quale sono state prodotte soltanto quattro fatture di acquisto relative ad attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori di pulitura e di raccolta dei prodotti della terra.
L'esiguità dei materiali acquistati, resa evidente dall'importo riportato negli anzidetti documenti contabili, risulta del tutto incompatibile con la quantità di manodopera denunciata dalla ditta negli anni in oggetto, specie ove si consideri l'assenza di fatture relative all'acquisto di carburante, il cui impiego è necessario per l'esecuzione di gran parte dei lavori cui i braccianti sarebbero adibiti.
Ancora, dagli accertamenti condotti dall' emergono evidenti CP_1 discrasie tra i ricavi contabilizzati e quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali relative alle annualità 2019-2020-2021, nonché tra i costi annotati nelle medesime dichiarazioni e quelli denunciati all' con il CP_1 modello DMAG.
Tra l'altro, i suddetti ricavi sono documentati quasi esclusivamente da scontrini e ricevute fiscali, ovvero da documenti che, normalmente, vengono emessi a conclusione di operazioni di vendita al dettaglio, le quali presupporrebbero la presenza di strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti ed all'accoglimento dei potenziali acquirenti.
Orbene, l'assenza di siffatte strutture si evince non solo dalle risultanze dei rapporti ispettivi, ma anche dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, uno dei quali ha avuto modo di affermare: “(…) Escludo che i prodotti vengano venduti direttamente sui terreni ai commercianti all'ingrosso, credo che il sig. li venda al dettaglio ma non so dire di preciso.” CP_2
L'inesistenza di locali attrezzati per la vendita al dettaglio e la circostanza che la maggior parte dei ricavi asseritamente conseguiti dalla ditta negli anni 2019-2020-2021 risulti Controparte_2 documentata dall'emissione di ricevute fiscali o scontrini – documenti che non riportano le generalità dell'acquirente e rispetto ai quali non è pertanto possibile porre in essere alcuna operazione di riscontro – depongono, unitamente alle incongruenze rilevate in sede di raffronto tra i ricavi ed i costi annotati nelle scritture contabili e quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali, nel senso della natura fittizia del fatturato che la ditta dichiara di aver generato nel biennio in oggetto e che invece, con tutta evidenza, è stato artificiosamente ricostruito al fine di giustificare le ingenti (ed altrettanto fittizie) spese relative al personale.
Ad ulteriore riprova della inesistenza di una effettiva attività economica organizzata in capo alla ditta e della conseguente Controparte_2 falsità dei dati registrati nelle scritture contabili, peraltro, milita la circostanza che il reddito dichiarato dall'impresa per gli anni 2019-
2020-2021 appare del tutto incompatibile con l'elevato numero di braccianti denunciati all' nel medesimo arco temporale. CP_1
Infine, va osservato come le dichiarazioni rese dagli stessi braccianti durante lo svolgimento delle operazioni ispettive risultino ripetitive, generiche e, a tratti, contraddittorie.
Degno di nota è che nessuno dei dipendenti chiamati a deporre sia stato in grado di fornire indicazioni sufficientemente precise in merito all'ubicazione dei luoghi di lavoro, nonostante molti di essi lavorassero da diversi anni per la ditta Controparte_2
Analogamente, desta perplessità la discordanza tra le dichiarazioni rese dai braccianti in merito al numero dei lavoratori impiegati e, in particolare, alla presenza di dipendenti extracomunitari.
Al riguardo, un dipendente ha dichiarato che “(…) di solito, nei giorni non di raccolta di nocciole, olive e castagne e, quindi, nei lavori ordinari di pulizia, sono impiegati, a parte me, il sig. , il figlio Controparte_2
, il sig. , qualche extracomunitario, e ad Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 esempio. Tra le donne ricordo , , Persona_5 Persona_6
Nata e la sig.ra a volte”, laddove un'altra lavoratrice ha riferito Per_7 che “non ricordo nei miei periodi di ingaggio di aver visto altri braccianti, neanche donne straniere”.
Le risultanze degli accertamenti ispettivi delineano un corposo quadro indiziario indicativo della inesistenza di un'attività economica organizzata in capo alla ditta e della conseguente Controparte_2 nullità dei rapporti di lavoro che sulla medesima trovano la propria ragion d'essere, laddove gli elementi forniti da parte ricorrente risultano sprovvisti della forza probatoria necessaria a superare le conclusioni rassegnate dagli ispettori dell' nel verbale unico di CP_1 accertamento n. 2019000981/DDL del 30/04/2024.
In particolare, la richiesta di prova testimoniale articolata dalla ricorrente ha ad oggetto circostanze marginali (luogo di lavoro, tipologia di mansioni svolte ed orario di lavoro osservato), di per sé inidonee a superare il giudizio di eccessiva genericità e di contraddittorietà già espresso in relazione alle dichiarazioni dei dipendenti chiamati a deporre nel corso delle operazioni ispettive, laddove il quadro probatorio venutosi a delineare a seguito delle indagini condotte dagli ispettori dell' appare solido, dettagliato, CP_1 nonché corroborato da puntuali riscontri documentali acquisiti direttamente dagli stessi funzionari e, come tali, dotati di efficacia privilegiata. Sulla scorta delle suesposte ragioni, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino