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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8800 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 52542 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 12.06.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. Marisa Vinaccia;
per è CP_1 presente l'avv. Francesca MAgnoli in sostituzione dell'avv. Laura Carbone. Ai fini della pratica forense è presente la dott. Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19,20, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 52542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 15.05.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, via Artemano n. 10, presso lo studio dell'avv.
AN RZ che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marisa Vinaccia in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio CP_1 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Carbone in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1756/2023 emessa dal Giudice di Pace di – CP_1
opposizione avverso verbali di accertamento – sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025. 2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1756/2023 con la quale è stata Parte_1
rigettata l'opposizione proposta avverso i verbali di accertamento n. 00001235181/2022/1/1/1 e n.
00001235188/2022/1/1/1 elevati dalla Polizia Locale di poiché in data 19.07.2022, CP_1
rispettivamente alle ore 15,04 e alle ore 15,15, il conducente dell'autoveicolo targato FK105WL, di proprietà dell'opponente, violava l'art. 7, commi 9 -14, d.lgs. n. 285/92 circolando nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.
A sostegno del ricorso, l'opponente deduceva che al veicolo targato FK105WL era consentito l'accesso alla zona a traffico limitato in virtù di licenza NCC n. rilasciata dal Comune di Num_1
Guardia Lombardi (AV). L'opponente ha dedotto di essere titolare del permesso n. 791835, emesso da MA IT in quanto titolare di licenza NCC ottenuta da altra amministrazione, scaduto il
29.06.2022 e non rinnovato a causa di un malfunzionamento del portale online di MA IT.
L'opponente sarebbe quindi riuscito a rinnovare il proprio permesso di accesso alle ZTL solo in data 29.07.2022 a causa dei ripetuti disservizi riscontrati nel mese di luglio 2022 segnalati con richiesta di assistenza tecnica rimasta priva di riscontro.
Ne discenderebbe l'illegittimità della sanzione applicata, avendo l'interessato posto in essere tutti gli adempimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di legge attraverso le segnalazioni indirizzate all'amministrazione.
L'opponente eccepiva inoltre l'illegittimità del verbale per mancata adeguata indicazione del veicolo con il quale sarebbero state commesse le infrazioni e per carenza di prova in ordine alla presenza o meno della segnalazione del dispositivo atto all'accertamento e al rilevamento delle infrazioni, nonché della segnaletica relativa alla corsia preferenziale e alla sua conformità alla disciplina di settore.
In subordine, l'opponente chiedeva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 legge n. 689/1981
e di cui all'art. 198 d.lgs. n. 285/1992, vertendosi in ipotesi di infrazioni della stessa natura commesse nello stesso contesto temporale. rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. CP_1
Il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione, ritenendo non documentato da parte CP_1
dell'opponente il corretto svolgimento degli adempimenti necessari ad accedere alla ZTL e infondate le ulteriori contestazioni sollevate.
3 Avverso tale statuizione ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la carenza di legittimazione dell'opponete, non risultando contestata alcuna violazione alla . Controparte_3
L'appellante ha poi contestato l'errata valutazione delle evidenze istruttorie da parte del primo giudice, rilevando la violazione dell'art. 11, comma 3, L. n. 21/92 che consentirebbe ex lege
l'accesso alla ZTL ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.
L'appellante, in particolare, ha rilevato che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 11636/2015 avrebbe annullato la delibera della Giunta Comunale n. 379/2014 indicante le modalità di accesso al territorio comunale da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni al noleggio con conducente rilasciate da altre amministrazioni, imponendo determinati oneri documentali a carico degli interessati.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, i regolamenti comunali che subordinano l'accesso alle corsie preferenziali da parte di titolari di licenza NCC rilasciate da altri comuni alla previa comunicazione dell'interessato e all'inserimento del veicolo nella c.d. lista bianca, sarebbero dunque illegittimi in quanto contrastanti con la legge n. 21/1992, che consente il libero accesso dei veicoli NCC alle corsie preferenziali e alle zone a traffico limitato.
L'appellante ha inoltre eccepito che l'amministrazione non avrebbe in ogni caso assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., non avendo allegato la normativa secondaria disciplinante l'accesso alle zone a traffico limitato e non avendo neppure fornito prova della presenza della segnaletica che preavvisava l'utenza della presenza della ZTL, nonché della conformità alle prescrizioni legislative della segnalazione dei dispositivi elettronici di controllo dell'accesso alla zona a traffico limitato
L'appellante ha, inoltre, evidenziato l'illegittimità della sanzione applicata, avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari per ricevere il permesso all'accesso alla ZTL, non ottenuto per cause a lui non imputabili, con conseguente violazione da parte del primo giudice dell'art. 3 legge n.
689/1981, nonché la violazione dell'art. 8 L. 689/81 in materia di cumulo giuridico delle sanzioni. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
L'appellata ha evidenziato la legittimità dei verbali impugnati, emessi sulla base delle disposizioni della L. n. 21/1992 e della normativa secondaria che impone agli esercenti del servizio NCC la comunicazione a della targa del veicolo in servizio, affinché l'autovettura interessata CP_1 possa transitare all'interno della ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. ha inoltre rilevato l'infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante, CP_1
non essendo peraltro controverso in causa l'obbligo di comunicazione dell'accesso al territorio comunale da parte del titolare di licenza NCC.
4 2. Il primo motivo di appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va infatti osservato che il giudice di prime cure non ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , essendosi limitato a rilevare che alcuna violazione è stata contestata Parte_1
dall'amministrazione alla e valutando, in ogni caso, nel merito l'opposizione Controparte_4
proposta dall'odierno appellante, così implicitamente riconoscendo la sua legittimazione a proporre opposizione avverso i verbali di accertamento impugnati.
3. Con il secondo motivo di appello, ha contestato la violazione dell'art. 11 legge Parte_1
n. 21/1992, sostenendo che i veicoli adibiti al servizio di NCC sarebbero legittimati ad accedere alla
ZTL.
Dalla documentazione in atti risulta che al veicolo targato FK105WL, al momento delle infrazioni, era associata l'autorizzazione n. 1/2017 rilasciata dal Comune di Guardia Lombardi (AV) per l'esercizio dell'autonoleggio con conducente.
Le sanzioni oggetto dei verbali impugnati sono relative all'accesso dell'autovettura targata
FK105WL alla ZTL in difetto di preventiva comunicazione a del transito di veicolo CP_1
munito di licenza rilasciata da altro comune.
3.1. Il ricorrente ha innanzitutto contestato che le deliberazioni della Giunta Capitolina che hanno regolamentato l'accesso alla ZTL, imponendo specifici adempimenti ai titolari di licenza NCC, sarebbero state annullate con sentenza del TAR del Lazio n. 11636/2015.
Si tratta di circostanza dedotta per la prima volta in appello e comunque non documentata, non risultando prodotta in atti copia della menzionata sentenza.
La doglianza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
3.2. Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente l'accesso alla ZTL in carenza della comunicazione preventiva da parte del titolare di licenza NCC non sarebbe assoggettato alla sanzione prevista dall'art. 7 commi 9 e 14 d.lgs. n. 285/1992.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 11 comma primo della legge n. 21/1992 prevede che i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre il terzo comma della medesima disposizione prevede che ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, con applicazione pertanto della normativa regolamentare al riguardo vigente.
Il terzo comma dell'art. 11 legge n. 21/1992, nella parte in cui prevede che ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre
5 facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, deve quindi essere coordinato con il comma primo del medesimo articolo, in base al quale “i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali".
Non è quindi riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle corsie preferenziali o l'accesso alle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, come sostenuto dall'opponente, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale facilitazione alla potestà regolamentare del comune, così come previsto per i veicoli adibiti a servizio taxi.
3.3. In sede di appello ha contestato per la prima volta l'omessa produzione da Parte_1
parte di dei regolamenti che condizionano l'accesso alla ZTL ad una specifica CP_1
comunicazione dell'interessato.
Si tratta di contestazione sollevata per la prima volta in appello e pertanto inammissibile.
Nel corso del giudizio di prime cure l'appellante aveva infatti pacificamente ammesso che l'accesso alla ZTL, nel comune di è subordinato da parte del titolare della licenza NCC alla preventiva CP_1
comunicazione dell'interessato, rilevando tuttavia di non aver potuto adempiere alla prescrizione regolamentare a causa di un malfunzionamento del portale telematico.
L'opponente, nel corso del giudizio di prime cure, aveva peraltro puntualmente documentato di aver provveduto, in occasione dei precedenti accessi, alla comunicazione prescritta.
Nello stesso giudizio di appello l'opponente ha specificamente dedotto che la regolamentazione dell'accesso alla ZTL è dettata dalla delibera n. 379/2014 della Giunta Capitolina (asseritamente parzialmente annullata dalla sentenza del Tar del Lazio n. 11636/2015) e conseguentemente contestato: “l'illegittimità dell'obbligo di comunicazione da parte dei noleggiatori imposto ai veicoli NCC con licenza rilasciata da altro Comuni”.
A fronte della pacifica allegazione da parte dell'opponente della sussistenza di un obbligo di comunicazione preventiva dell'accesso, da parte del titolare della licenza NCC rilasciata da altro comune, non era onerata della produzione della relativa disciplina regolamentare e CP_1
la contestazione sollevata per la prima volta in appello deve essere dichiarata inammissibile.
3.4. L'appellante ha poi contestato che la mancata preventiva comunicazione dell'accesso alla ZTL sarebbe da imputare al cattivo funzionamento del portale dei servizi telematici di MA IT, che non gli avrebbe consentito di provvedere agli adempimenti prescritti.
Dovrebbe così ritenersi superata la presunzione di colpa gravante sul trasgressore ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981.
L'assunto è infondato.
6 Va premesso che, a sostegno degli assunti difensivi, l'appellante ha prodotto copia fotostatica di un estratto dell'elenco dei permessi, già scaduti, rilasciati dall'amministrazione in relazione al veicolo targato FK105WL; estratto di alcune schermate tratte dal Sito di MA IT (prive di data), una conversazione con l'assistenza di MA IT, tratta da uno smartphone, dalla quale sembra evincersi la risoluzione dei problemi tecnici il 29 luglio (non risulta indicato l'anno di riferimento).
Risultano altresì prodotte in atti alcune comunicazioni PEC con le quali l'opponente ha contestato il mancato funzionamento del servizio,
In particolare, dalla comunicazione PEC del 19.07.2022 inoltrata alle ore 19,02 dal procuratore dell'opponente (il giorno stesso in cui sono state commesse le infrazioni contestate, alle ore 15.04 e
15.15), emerge che l'interessato era a conoscenza di non poter accedere alla ZTL e che, a decorrere dal mese di giugno del 2022, pur in assenza dei presupposti, ha continuato a transitare nella ZTL per assolvere ai propri impegni lavorativi.
Risulta quindi documentato che il ricorrente pur essendo consapevole di non poter circolare nella
ZTL, in difetto di perfezionamento della procedura prescritta, ha effettuato gli accessi contestati.
Non risulta peraltro documentato che egli abbia dovuto assolvere ad impegni lavorativi “già assunti molto tempo prima dal ricorrente ai quali non avrebbe potuto sottrarsi” (così l'atto di appello) e in ogni caso, in assenza dei presupposti richiesti, avrebbe dovuto astenersi dall'accedere alla ZTL, eventualmente riservando ogni azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione per le eventuali, documentate, occasioni lavorative perse.
L'art. 3 della L. 689/81 prevede in materia di sanzioni amministrative che “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, soggiungendo che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma in questione pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. S.U. n. 10508/1995 conformi Cass. n.
7143/2001; Cass. n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; SS.UU. n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). Ne consegue che, in caso di errore sul fatto,
7 è onere dell'interessato allegare e fornire dimostrazione dell'avvenuta violazione della norma in buona fede. Invero “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. n. 4927/1998; Cass. n. 1873/1995, Cass. n. 10508/1995,
Cass. n. 10893/1996). Si è quindi affermato che “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione. (Cass. n. 23019/2009).
Nella specie, l'opponente ha pacificamente ammesso di non aver rinnovato la necessaria comunicazione preventiva a causa del malfunzionamento del portale telematico, circostanza che tuttavia non legittimava l'interessato ad accedere alla ZTL in assenza di presupposti previsti, salva ogni eventuale azione risarcitoria da proporsi nei confronti dell'amministrazione.
4. L'appellante ha contestato in sede di appello la carenza di prova della presenza di apposita segnaletica che preavvisava della presenza del dispositivo atto all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione e circa la presenza nei luoghi di infrazione dell'indicazione segnaletica che trattavasi di ZTL ovvero di corsie preferenziali.
La contestazione, in primo grado, è stata così testualmente articolata: “la Pubblica
Amministrazione, che – in ossequio al principio dell'onere della prova deve offrire prova della sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, non ha assolto all'onere sulla stessa
8 incombente. L'amministrazione non ha infatti indicato nulla in riferimento all'assolvimento degli obblighi di legge in ordine all'indicazione della presenza o meno della segnalazione del dispositivo atto all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione e/o circa la presenza, nei luoghi di infrazione in questione, dell'indicazione-segnaletica che trattavasi di corsie preferenziali limitate a determinate persone. Né risulta indicato se la predetta segnaletica risulta conforme a quella stabilità dal CDS, dal regolamento o dai decreti o dalle direttive ministeriali, nonché se la collocazione dei segnali o sei mezzi segnaletici era posta in modo conforme da quello prescritto dalla legge. Infine è bene sottolineare che il comma 11 dell'art. 6
d.lgs. n. 150/2011, che disciplina il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, prevede che nel caso in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto ad un pieno risultato ai fini del convincimento del giudice … l'opposizione debba essere rigettata.”.
La contestazione sollevata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure deve ritenersi del tutto generica e inidonea a determinare a carico dell'amministrazione un onere di fornire prova della presenza della segnaletica stradale, trattandosi peraltro di censura espressamente riferita “a corsie preferenziali limitate a determinate persone” (mentre i verbali impugnati hanno ad oggetto illegittimi accessi alla ZTL) e all'istruttoria sottesa all'emissione dell'ordinanza ingiunzione
(mentre risultano impugnati due verbali di accertamento).
Difetta in ogni caso una specifica contestazione riferibile alla segnaletica presente in prossimità dei varchi ove sono state commesse le infrazioni, mentre qualora la contestazione debba ritenersi riferita al contenuto stesso del verbale impugnato (come sembrerebbe evincersi dalla locuzione:
“L'amministrazione non ha infatti indicato nulla …”), va evidenziato che non sussiste alcun onere in capo all'amministrazione di indicare nei verbali di accertamento la segnaletica predisposta per evidenziare la presenza della corsie preferenziali o della ZTL.
5. Da ultimo l'opponente ha evidenziato l'unicità della condotta sottesa ai verbali impugnati, relativi ad infrazioni che sarebbero state commesse nell'ambito del medesimo contesto temporale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 legge n. 689/1981
Al riguardo si osserva che la disposizione richiamata è sostanzialmente riprodotta nell'art. 198
d.lgs. n. 285/1992, il quale prevede che salvo che sia diversamente stabilito dalla legge chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
9 La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che “Il secondo comma dell'art. 198 del codice della strada esclude espressamente l'applicazione della continuazione all'accesso non autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”
(Cassazione civile sez. II, 18/01/2019, n.1374).
Si è altresì affermato che la validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 198 C.d.S., comma 2, secondo la quale "non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta (la circolazione in zona vietata) di durata". La Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata” (così Cass. n. 26434/2014). L' art. 8 legge n. 689/1981 prevede infatti il c.d. cumulo "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione (ovvero, secondo l'interpretazione sopra prospettata, in un brevissimo lasso temporale).
Deve escludersi, invece, l'applicazione del cumulo giuridico nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte.
Si tratta di ipotesi ricorrente nel caso di specie, risultando le violazioni contestate del tutto autonome, in quanto commesse in luoghi del tutto diversi (Via Nazionale varco n. 19 -P.23/Via S.
Sebastinello varco n. 105) e comunque pacificamente reiterate in un apprezzabile lasso temporale
(dieci minuti circa;
la prima infrazione è stata commessa alle ore 15.04 e la seconda infrazione alle ore 15,15).
Anche sotto tale profilo l'opposizione non può trovare accoglimento.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato
6. La regolamentazione delle spese di lite del gravame, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (inferiore a 1.100 euro), detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, segue la soccombenza dell'appellante
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
10
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1756/2023, ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e CP_1
accessori di legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in MA, 12.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
11
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 12.06.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. Marisa Vinaccia;
per è CP_1 presente l'avv. Francesca MAgnoli in sostituzione dell'avv. Laura Carbone. Ai fini della pratica forense è presente la dott. Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19,20, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 52542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 15.05.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, via Artemano n. 10, presso lo studio dell'avv.
AN RZ che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marisa Vinaccia in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio CP_1 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Carbone in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1756/2023 emessa dal Giudice di Pace di – CP_1
opposizione avverso verbali di accertamento – sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025. 2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1756/2023 con la quale è stata Parte_1
rigettata l'opposizione proposta avverso i verbali di accertamento n. 00001235181/2022/1/1/1 e n.
00001235188/2022/1/1/1 elevati dalla Polizia Locale di poiché in data 19.07.2022, CP_1
rispettivamente alle ore 15,04 e alle ore 15,15, il conducente dell'autoveicolo targato FK105WL, di proprietà dell'opponente, violava l'art. 7, commi 9 -14, d.lgs. n. 285/92 circolando nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.
A sostegno del ricorso, l'opponente deduceva che al veicolo targato FK105WL era consentito l'accesso alla zona a traffico limitato in virtù di licenza NCC n. rilasciata dal Comune di Num_1
Guardia Lombardi (AV). L'opponente ha dedotto di essere titolare del permesso n. 791835, emesso da MA IT in quanto titolare di licenza NCC ottenuta da altra amministrazione, scaduto il
29.06.2022 e non rinnovato a causa di un malfunzionamento del portale online di MA IT.
L'opponente sarebbe quindi riuscito a rinnovare il proprio permesso di accesso alle ZTL solo in data 29.07.2022 a causa dei ripetuti disservizi riscontrati nel mese di luglio 2022 segnalati con richiesta di assistenza tecnica rimasta priva di riscontro.
Ne discenderebbe l'illegittimità della sanzione applicata, avendo l'interessato posto in essere tutti gli adempimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di legge attraverso le segnalazioni indirizzate all'amministrazione.
L'opponente eccepiva inoltre l'illegittimità del verbale per mancata adeguata indicazione del veicolo con il quale sarebbero state commesse le infrazioni e per carenza di prova in ordine alla presenza o meno della segnalazione del dispositivo atto all'accertamento e al rilevamento delle infrazioni, nonché della segnaletica relativa alla corsia preferenziale e alla sua conformità alla disciplina di settore.
In subordine, l'opponente chiedeva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 legge n. 689/1981
e di cui all'art. 198 d.lgs. n. 285/1992, vertendosi in ipotesi di infrazioni della stessa natura commesse nello stesso contesto temporale. rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. CP_1
Il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione, ritenendo non documentato da parte CP_1
dell'opponente il corretto svolgimento degli adempimenti necessari ad accedere alla ZTL e infondate le ulteriori contestazioni sollevate.
3 Avverso tale statuizione ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la carenza di legittimazione dell'opponete, non risultando contestata alcuna violazione alla . Controparte_3
L'appellante ha poi contestato l'errata valutazione delle evidenze istruttorie da parte del primo giudice, rilevando la violazione dell'art. 11, comma 3, L. n. 21/92 che consentirebbe ex lege
l'accesso alla ZTL ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.
L'appellante, in particolare, ha rilevato che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 11636/2015 avrebbe annullato la delibera della Giunta Comunale n. 379/2014 indicante le modalità di accesso al territorio comunale da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni al noleggio con conducente rilasciate da altre amministrazioni, imponendo determinati oneri documentali a carico degli interessati.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, i regolamenti comunali che subordinano l'accesso alle corsie preferenziali da parte di titolari di licenza NCC rilasciate da altri comuni alla previa comunicazione dell'interessato e all'inserimento del veicolo nella c.d. lista bianca, sarebbero dunque illegittimi in quanto contrastanti con la legge n. 21/1992, che consente il libero accesso dei veicoli NCC alle corsie preferenziali e alle zone a traffico limitato.
L'appellante ha inoltre eccepito che l'amministrazione non avrebbe in ogni caso assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., non avendo allegato la normativa secondaria disciplinante l'accesso alle zone a traffico limitato e non avendo neppure fornito prova della presenza della segnaletica che preavvisava l'utenza della presenza della ZTL, nonché della conformità alle prescrizioni legislative della segnalazione dei dispositivi elettronici di controllo dell'accesso alla zona a traffico limitato
L'appellante ha, inoltre, evidenziato l'illegittimità della sanzione applicata, avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari per ricevere il permesso all'accesso alla ZTL, non ottenuto per cause a lui non imputabili, con conseguente violazione da parte del primo giudice dell'art. 3 legge n.
689/1981, nonché la violazione dell'art. 8 L. 689/81 in materia di cumulo giuridico delle sanzioni. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
L'appellata ha evidenziato la legittimità dei verbali impugnati, emessi sulla base delle disposizioni della L. n. 21/1992 e della normativa secondaria che impone agli esercenti del servizio NCC la comunicazione a della targa del veicolo in servizio, affinché l'autovettura interessata CP_1 possa transitare all'interno della ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. ha inoltre rilevato l'infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante, CP_1
non essendo peraltro controverso in causa l'obbligo di comunicazione dell'accesso al territorio comunale da parte del titolare di licenza NCC.
4 2. Il primo motivo di appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va infatti osservato che il giudice di prime cure non ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , essendosi limitato a rilevare che alcuna violazione è stata contestata Parte_1
dall'amministrazione alla e valutando, in ogni caso, nel merito l'opposizione Controparte_4
proposta dall'odierno appellante, così implicitamente riconoscendo la sua legittimazione a proporre opposizione avverso i verbali di accertamento impugnati.
3. Con il secondo motivo di appello, ha contestato la violazione dell'art. 11 legge Parte_1
n. 21/1992, sostenendo che i veicoli adibiti al servizio di NCC sarebbero legittimati ad accedere alla
ZTL.
Dalla documentazione in atti risulta che al veicolo targato FK105WL, al momento delle infrazioni, era associata l'autorizzazione n. 1/2017 rilasciata dal Comune di Guardia Lombardi (AV) per l'esercizio dell'autonoleggio con conducente.
Le sanzioni oggetto dei verbali impugnati sono relative all'accesso dell'autovettura targata
FK105WL alla ZTL in difetto di preventiva comunicazione a del transito di veicolo CP_1
munito di licenza rilasciata da altro comune.
3.1. Il ricorrente ha innanzitutto contestato che le deliberazioni della Giunta Capitolina che hanno regolamentato l'accesso alla ZTL, imponendo specifici adempimenti ai titolari di licenza NCC, sarebbero state annullate con sentenza del TAR del Lazio n. 11636/2015.
Si tratta di circostanza dedotta per la prima volta in appello e comunque non documentata, non risultando prodotta in atti copia della menzionata sentenza.
La doglianza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
3.2. Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente l'accesso alla ZTL in carenza della comunicazione preventiva da parte del titolare di licenza NCC non sarebbe assoggettato alla sanzione prevista dall'art. 7 commi 9 e 14 d.lgs. n. 285/1992.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 11 comma primo della legge n. 21/1992 prevede che i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre il terzo comma della medesima disposizione prevede che ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, con applicazione pertanto della normativa regolamentare al riguardo vigente.
Il terzo comma dell'art. 11 legge n. 21/1992, nella parte in cui prevede che ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre
5 facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, deve quindi essere coordinato con il comma primo del medesimo articolo, in base al quale “i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali".
Non è quindi riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle corsie preferenziali o l'accesso alle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, come sostenuto dall'opponente, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale facilitazione alla potestà regolamentare del comune, così come previsto per i veicoli adibiti a servizio taxi.
3.3. In sede di appello ha contestato per la prima volta l'omessa produzione da Parte_1
parte di dei regolamenti che condizionano l'accesso alla ZTL ad una specifica CP_1
comunicazione dell'interessato.
Si tratta di contestazione sollevata per la prima volta in appello e pertanto inammissibile.
Nel corso del giudizio di prime cure l'appellante aveva infatti pacificamente ammesso che l'accesso alla ZTL, nel comune di è subordinato da parte del titolare della licenza NCC alla preventiva CP_1
comunicazione dell'interessato, rilevando tuttavia di non aver potuto adempiere alla prescrizione regolamentare a causa di un malfunzionamento del portale telematico.
L'opponente, nel corso del giudizio di prime cure, aveva peraltro puntualmente documentato di aver provveduto, in occasione dei precedenti accessi, alla comunicazione prescritta.
Nello stesso giudizio di appello l'opponente ha specificamente dedotto che la regolamentazione dell'accesso alla ZTL è dettata dalla delibera n. 379/2014 della Giunta Capitolina (asseritamente parzialmente annullata dalla sentenza del Tar del Lazio n. 11636/2015) e conseguentemente contestato: “l'illegittimità dell'obbligo di comunicazione da parte dei noleggiatori imposto ai veicoli NCC con licenza rilasciata da altro Comuni”.
A fronte della pacifica allegazione da parte dell'opponente della sussistenza di un obbligo di comunicazione preventiva dell'accesso, da parte del titolare della licenza NCC rilasciata da altro comune, non era onerata della produzione della relativa disciplina regolamentare e CP_1
la contestazione sollevata per la prima volta in appello deve essere dichiarata inammissibile.
3.4. L'appellante ha poi contestato che la mancata preventiva comunicazione dell'accesso alla ZTL sarebbe da imputare al cattivo funzionamento del portale dei servizi telematici di MA IT, che non gli avrebbe consentito di provvedere agli adempimenti prescritti.
Dovrebbe così ritenersi superata la presunzione di colpa gravante sul trasgressore ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981.
L'assunto è infondato.
6 Va premesso che, a sostegno degli assunti difensivi, l'appellante ha prodotto copia fotostatica di un estratto dell'elenco dei permessi, già scaduti, rilasciati dall'amministrazione in relazione al veicolo targato FK105WL; estratto di alcune schermate tratte dal Sito di MA IT (prive di data), una conversazione con l'assistenza di MA IT, tratta da uno smartphone, dalla quale sembra evincersi la risoluzione dei problemi tecnici il 29 luglio (non risulta indicato l'anno di riferimento).
Risultano altresì prodotte in atti alcune comunicazioni PEC con le quali l'opponente ha contestato il mancato funzionamento del servizio,
In particolare, dalla comunicazione PEC del 19.07.2022 inoltrata alle ore 19,02 dal procuratore dell'opponente (il giorno stesso in cui sono state commesse le infrazioni contestate, alle ore 15.04 e
15.15), emerge che l'interessato era a conoscenza di non poter accedere alla ZTL e che, a decorrere dal mese di giugno del 2022, pur in assenza dei presupposti, ha continuato a transitare nella ZTL per assolvere ai propri impegni lavorativi.
Risulta quindi documentato che il ricorrente pur essendo consapevole di non poter circolare nella
ZTL, in difetto di perfezionamento della procedura prescritta, ha effettuato gli accessi contestati.
Non risulta peraltro documentato che egli abbia dovuto assolvere ad impegni lavorativi “già assunti molto tempo prima dal ricorrente ai quali non avrebbe potuto sottrarsi” (così l'atto di appello) e in ogni caso, in assenza dei presupposti richiesti, avrebbe dovuto astenersi dall'accedere alla ZTL, eventualmente riservando ogni azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione per le eventuali, documentate, occasioni lavorative perse.
L'art. 3 della L. 689/81 prevede in materia di sanzioni amministrative che “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, soggiungendo che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma in questione pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. S.U. n. 10508/1995 conformi Cass. n.
7143/2001; Cass. n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; SS.UU. n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). Ne consegue che, in caso di errore sul fatto,
7 è onere dell'interessato allegare e fornire dimostrazione dell'avvenuta violazione della norma in buona fede. Invero “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. n. 4927/1998; Cass. n. 1873/1995, Cass. n. 10508/1995,
Cass. n. 10893/1996). Si è quindi affermato che “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione. (Cass. n. 23019/2009).
Nella specie, l'opponente ha pacificamente ammesso di non aver rinnovato la necessaria comunicazione preventiva a causa del malfunzionamento del portale telematico, circostanza che tuttavia non legittimava l'interessato ad accedere alla ZTL in assenza di presupposti previsti, salva ogni eventuale azione risarcitoria da proporsi nei confronti dell'amministrazione.
4. L'appellante ha contestato in sede di appello la carenza di prova della presenza di apposita segnaletica che preavvisava della presenza del dispositivo atto all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione e circa la presenza nei luoghi di infrazione dell'indicazione segnaletica che trattavasi di ZTL ovvero di corsie preferenziali.
La contestazione, in primo grado, è stata così testualmente articolata: “la Pubblica
Amministrazione, che – in ossequio al principio dell'onere della prova deve offrire prova della sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, non ha assolto all'onere sulla stessa
8 incombente. L'amministrazione non ha infatti indicato nulla in riferimento all'assolvimento degli obblighi di legge in ordine all'indicazione della presenza o meno della segnalazione del dispositivo atto all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione e/o circa la presenza, nei luoghi di infrazione in questione, dell'indicazione-segnaletica che trattavasi di corsie preferenziali limitate a determinate persone. Né risulta indicato se la predetta segnaletica risulta conforme a quella stabilità dal CDS, dal regolamento o dai decreti o dalle direttive ministeriali, nonché se la collocazione dei segnali o sei mezzi segnaletici era posta in modo conforme da quello prescritto dalla legge. Infine è bene sottolineare che il comma 11 dell'art. 6
d.lgs. n. 150/2011, che disciplina il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, prevede che nel caso in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto ad un pieno risultato ai fini del convincimento del giudice … l'opposizione debba essere rigettata.”.
La contestazione sollevata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure deve ritenersi del tutto generica e inidonea a determinare a carico dell'amministrazione un onere di fornire prova della presenza della segnaletica stradale, trattandosi peraltro di censura espressamente riferita “a corsie preferenziali limitate a determinate persone” (mentre i verbali impugnati hanno ad oggetto illegittimi accessi alla ZTL) e all'istruttoria sottesa all'emissione dell'ordinanza ingiunzione
(mentre risultano impugnati due verbali di accertamento).
Difetta in ogni caso una specifica contestazione riferibile alla segnaletica presente in prossimità dei varchi ove sono state commesse le infrazioni, mentre qualora la contestazione debba ritenersi riferita al contenuto stesso del verbale impugnato (come sembrerebbe evincersi dalla locuzione:
“L'amministrazione non ha infatti indicato nulla …”), va evidenziato che non sussiste alcun onere in capo all'amministrazione di indicare nei verbali di accertamento la segnaletica predisposta per evidenziare la presenza della corsie preferenziali o della ZTL.
5. Da ultimo l'opponente ha evidenziato l'unicità della condotta sottesa ai verbali impugnati, relativi ad infrazioni che sarebbero state commesse nell'ambito del medesimo contesto temporale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 legge n. 689/1981
Al riguardo si osserva che la disposizione richiamata è sostanzialmente riprodotta nell'art. 198
d.lgs. n. 285/1992, il quale prevede che salvo che sia diversamente stabilito dalla legge chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
9 La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che “Il secondo comma dell'art. 198 del codice della strada esclude espressamente l'applicazione della continuazione all'accesso non autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”
(Cassazione civile sez. II, 18/01/2019, n.1374).
Si è altresì affermato che la validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 198 C.d.S., comma 2, secondo la quale "non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta (la circolazione in zona vietata) di durata". La Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata” (così Cass. n. 26434/2014). L' art. 8 legge n. 689/1981 prevede infatti il c.d. cumulo "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione (ovvero, secondo l'interpretazione sopra prospettata, in un brevissimo lasso temporale).
Deve escludersi, invece, l'applicazione del cumulo giuridico nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte.
Si tratta di ipotesi ricorrente nel caso di specie, risultando le violazioni contestate del tutto autonome, in quanto commesse in luoghi del tutto diversi (Via Nazionale varco n. 19 -P.23/Via S.
Sebastinello varco n. 105) e comunque pacificamente reiterate in un apprezzabile lasso temporale
(dieci minuti circa;
la prima infrazione è stata commessa alle ore 15.04 e la seconda infrazione alle ore 15,15).
Anche sotto tale profilo l'opposizione non può trovare accoglimento.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato
6. La regolamentazione delle spese di lite del gravame, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (inferiore a 1.100 euro), detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, segue la soccombenza dell'appellante
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
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PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1756/2023, ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e CP_1
accessori di legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in MA, 12.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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