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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 494 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, promossa da: codice fiscale , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta omonima con sede in EF (VT) alla via del Lago n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Dentice ( giusta CodiceFiscale_2 mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Napoli alla via Depretis n. 114.
- Appellante
CONTRO
“ con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale CP_1 sociale € 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno al n. , con medesimo Codice Fiscale e Partita Iva, e per essa quale P.IVA_1
mandataria la (iscrizione al registro imprese Controparte_2
competente e c.f. ) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via P.IVA_2 dell'Unione Europea 6/A-6/B, giuste procure speciali del 10.03.2021 autenticata nella firma dal Dott. in Milano, rep. 3399/2648, e del 13 giugno 2018 Persona_1
autenticata nella firma dal Dott. Notaio in Pordenone, rep. Persona_2
298497/31766 - in persona della Dott.ssa nata a [...] il Controparte_3
22.05.1971 (C.F. ), in virtù di procura speciale del 25.09.2020, CodiceFiscale_3
a rogito del Notaio di Roma (rep. 22298/10843), rappresentata e difesa Persona_3 dall'Avv. Marco Nicolosi, C.F. PEC: CodiceFiscale_4
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Roma alla Via Lima n. 28, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- Appellata
CF. Controparte_4 P.IVA_3
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17949/20 del Tribunale di Roma.
pag. 2/9 CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella sua qualità di Parte_1
l.r. della omonima ditta individuale, ha impugnato la sentenza n. 17949/20 con cui il
Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n.
30159/2016 emesso nei suoi confronti su ricorso della , ha così Controparte_4
statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da REVOCA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 30159/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.12.2016;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 3128, intestato ad Parte_1
alla data del 27.09.2016 risulta pari ad €- 137.359,97 a debito del correntista, anziché pari ad € -149.595,20 a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto;
c) CONDANNA al pagamento, in favore della della Parte_1 CP_1
somma di € 137.359,97, quale saldo passivo del c.c. n. 3128;
d) RIGETTA le ulteriori domande proposte da Parte_1
e) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
f) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) le spese di
CTU, liquidate in separato provvedimento”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
pag. 3/9 A) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto inopponibile alla parte opponente la cessione del credito in favore della terza intervenuta da parte della banca creditrice. CP_1
B) Erroneità della sentenza per non avere il Giudice di prime cure valutato la evidente sproporzione tra interessi attivi e interessi passivi al fine di ritenere se fosse stata o meno correttamente applicata la reciprocità degli interessi ai sensi della delibera CICR del 2000.
C) Erroneità della ctu. e, quindi, della sentenza impugnata, non essendo stata accertata la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra gli addebiti per
“Disposizioni SBF stornate/insolute” e gli accrediti “Disposizioni SBF V.M.
Distinta N. …” eseguiti sul c/c n. 3128.
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 18007/2020 resa inter partes dal Tribunale di
Roma, XVI Sezione civile in persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo, pubblicata in data 16 Dicembre 2020 e notificata, a mezzo pec, al procuratore costituito, in data 17
Dicembre 2020 così provvedere:
1) In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18007/2020 resa inter partes dal Tribunale di Roma, XVI
Sezione civile in persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo, pubblicata in data 16
Dicembre 2020 e notificata, a mezzo pec, al procuratore costituito, in data 17 Dicembre
2020 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1
[...
3)accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di c/c n. 3128 del 06/07/2009 , in quanto difforme dalla
Delibera CICR 9.2.2000 e per l'effetto rideterminare il saldo dei rapporti per cui è causa con capitalizzazione semplice degli interessi sin dalla data di accensione del rapporto;
4)accertare e dichiarare che il saldo debitore del conto corrente recante il n. 3128 risulta determinato anche da addebiti per "Disposizioni SBF stornate/insolute" cosi come pag. 4/9 indicato dalla banca appellata nella messa in mora del 24/11/2014, e per l'effetto, rideterminare il saldo del rapporto depurandolo da ogni addebito proveniente da altri rapporti per il quale la banca opposta nel giudizio di primo grado non ha fornito alcuna documentazione contrattuale e contabile;
5)condannare la parte appellata al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_1
suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
-rigettare in quanto manifestamente infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per le ragioni esposte in narrativa;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di gravame per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
-rigettare integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
-condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”.
Non si è costituita, benchè ritualmente citata, la di cui Controparte_5
va dichiarata la contumacia.
Respinta l'istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale e non ulteriormente richiesti.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la erroneità della sentenza, avendo il Giudice di prime cure respinto la eccezione di inopponibilità ad esso opponente della cessione del credito in favore della cessionaria essendo stata la cessione CP_1
pag. 5/9 semplicemente pubblicata sulla G.U., il che avrebbe impedito a quest'ultimo di acquisire la legittimazione attiva in relazione al rapporto in contestazione, stante la carenza informativa che pure si imponeva nei confronti dei debitori ceduti tra i quali, appunto, il stesso. Pt_1
Il Tribunale ha puntualmente motivato al riguardo e le sue argomentazioni a sostegno del rigetto della eccezione sono assolutamente condivise dal Collegio.
Si aggiunga, che ancora di recente la S.C. ha affrontato il tema della cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB (Cass. Sez. I^ 8.11.2024 n. 28790), statuendo che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione delle specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuti nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice di merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di prevenire alla prova presuntiva della cessione.”
Nel caso di specie, va innanzitutto considerato che l'appellante non ha contestato l'atto di cessione ma la sola impossibilità di identificazione del proprio debito, laddove nell'avviso pubblicato sulla G.U. era altresì precisato che: “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società
pag. 6/9 renderanno disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it quanto a e CP_6
www.bpspoleto.it quanto a , fino alla loro estinzione, i dati Controparte_4
indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: com”. Email_2
Ebbene, l'elenco degli specifici crediti ceduti, con i relativi dati identificativi, era dunque agevolmente reperibile dai debitori ceduti, i quali avrebbero potuto altresì chiedere conferma dell'avvenuta cessione alla mandataria a mezzo mail, nel pieno rispetto di tutte le garanzie previste per legge in favore dei debitori ceduti.
Ad abundantiam, va anche aggiunto che la stessa banca cedente nulla ha contestato in ordine alla rilevata cessione del credito avendo la stessa, viceversa, finanche omesso di costituirsi nel presente giudizio.
Per tutti i suesposti motivi la doglianza va respinta.
Con il secondo motivo il si duole che il Tribunale non avrebbe rilevato la Pt_1
sproporzione tra gli interessi attivi e quelli passivi applicati dalla banca, sicchè sarebbe stato violato il principio di reciprocità.
In particolare, non avrebbe posto la dovuta attenzione alla circostanza che gli interessi creditori prevedevano un tasso del 14.500% (tasso effettivo del 15,307%) solo nella fascia tra € 2.065,84 ed € 2.582,28”.
La censura non coglie nel segno per tutte le ragioni esposte dal Primo Giudice, il quale ha ben evidenziato come “lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa” e in ogni caso “il criterio di pari periodicità è soddisfatto anche quando vi sia una enorme distanza tra la commisurazione dell'interesse debitore e quello creditore”.
Su tale linea si è assestata la stessa S.C., secondo cui addirittura la mancata pattuizione degli interessi creditori non determina la carenza della condizione posta dalla Legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, potendosi in caso contrario fare ricorso eventualmente allla misura di cui all'art. 117 TUB. (Cass. 29316/2020).
Nel caso di specie, in realtà dalla documentazione in atti emerge che in considerazione dell'intero contesto contrattuale una previsione della capitalizzazione nella pari pag. 7/9 periodicità degli interessi creditori e debitori è stata espressamente prevista ed accettata dalle parti, sicchè la censura va disattesa.
Con il terzo motivo, si lamenta che il Giudice, facendo sule le conclusioni del ctu., non avrebbe accertato la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra gli addebiti per
“Disposizioni SBF stornate/insolute” e gli accrediti “Disposizioni SBF V.M. Distinta
n.” eseguiti sul c/c, in assenza della relativa documentazione prodotta da parte ricorrente.
La doglianza, ancor prima che inammissibile, non essendo questione mai sollevata tempestivamente neanche in sede di ctu., è infondata nel merito, non avendo mai nel corso del rapporto il sollevato alcuna contestazione in occasione degli e/c Pt_1
regolarmente inviatigli dalla banca, dovendosi pertanto le appostazioni effettuate da quest'ultima ritenere approvate dallo stesso appellante (Cass. Sez. VI^ 20.1.2022 n.
1825).
Ogni altra questione ed eccezione devono ritenersi assorbite.
L'appello va quindi respinto e la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
17949/2020 del Tribunale di Roma proposto , in proprio e nella sua qualità Parte_1
di l.r. della omonima ditta individuale, così provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_5
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
pag. 8/9 condanna l'appellante alla rifusione, in favore della sola appellata costituita CP_1
delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 9.991,00 (fascia indeterminabilità bassa) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla in ordine alle spese con riferimento alla Controparte_5
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 494 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, promossa da: codice fiscale , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta omonima con sede in EF (VT) alla via del Lago n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Dentice ( giusta CodiceFiscale_2 mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Napoli alla via Depretis n. 114.
- Appellante
CONTRO
“ con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale CP_1 sociale € 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno al n. , con medesimo Codice Fiscale e Partita Iva, e per essa quale P.IVA_1
mandataria la (iscrizione al registro imprese Controparte_2
competente e c.f. ) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via P.IVA_2 dell'Unione Europea 6/A-6/B, giuste procure speciali del 10.03.2021 autenticata nella firma dal Dott. in Milano, rep. 3399/2648, e del 13 giugno 2018 Persona_1
autenticata nella firma dal Dott. Notaio in Pordenone, rep. Persona_2
298497/31766 - in persona della Dott.ssa nata a [...] il Controparte_3
22.05.1971 (C.F. ), in virtù di procura speciale del 25.09.2020, CodiceFiscale_3
a rogito del Notaio di Roma (rep. 22298/10843), rappresentata e difesa Persona_3 dall'Avv. Marco Nicolosi, C.F. PEC: CodiceFiscale_4
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Roma alla Via Lima n. 28, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- Appellata
CF. Controparte_4 P.IVA_3
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17949/20 del Tribunale di Roma.
pag. 2/9 CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella sua qualità di Parte_1
l.r. della omonima ditta individuale, ha impugnato la sentenza n. 17949/20 con cui il
Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n.
30159/2016 emesso nei suoi confronti su ricorso della , ha così Controparte_4
statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da REVOCA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 30159/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.12.2016;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 3128, intestato ad Parte_1
alla data del 27.09.2016 risulta pari ad €- 137.359,97 a debito del correntista, anziché pari ad € -149.595,20 a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto;
c) CONDANNA al pagamento, in favore della della Parte_1 CP_1
somma di € 137.359,97, quale saldo passivo del c.c. n. 3128;
d) RIGETTA le ulteriori domande proposte da Parte_1
e) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
f) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) le spese di
CTU, liquidate in separato provvedimento”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
pag. 3/9 A) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto inopponibile alla parte opponente la cessione del credito in favore della terza intervenuta da parte della banca creditrice. CP_1
B) Erroneità della sentenza per non avere il Giudice di prime cure valutato la evidente sproporzione tra interessi attivi e interessi passivi al fine di ritenere se fosse stata o meno correttamente applicata la reciprocità degli interessi ai sensi della delibera CICR del 2000.
C) Erroneità della ctu. e, quindi, della sentenza impugnata, non essendo stata accertata la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra gli addebiti per
“Disposizioni SBF stornate/insolute” e gli accrediti “Disposizioni SBF V.M.
Distinta N. …” eseguiti sul c/c n. 3128.
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 18007/2020 resa inter partes dal Tribunale di
Roma, XVI Sezione civile in persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo, pubblicata in data 16 Dicembre 2020 e notificata, a mezzo pec, al procuratore costituito, in data 17
Dicembre 2020 così provvedere:
1) In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18007/2020 resa inter partes dal Tribunale di Roma, XVI
Sezione civile in persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo, pubblicata in data 16
Dicembre 2020 e notificata, a mezzo pec, al procuratore costituito, in data 17 Dicembre
2020 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1
[...
3)accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di c/c n. 3128 del 06/07/2009 , in quanto difforme dalla
Delibera CICR 9.2.2000 e per l'effetto rideterminare il saldo dei rapporti per cui è causa con capitalizzazione semplice degli interessi sin dalla data di accensione del rapporto;
4)accertare e dichiarare che il saldo debitore del conto corrente recante il n. 3128 risulta determinato anche da addebiti per "Disposizioni SBF stornate/insolute" cosi come pag. 4/9 indicato dalla banca appellata nella messa in mora del 24/11/2014, e per l'effetto, rideterminare il saldo del rapporto depurandolo da ogni addebito proveniente da altri rapporti per il quale la banca opposta nel giudizio di primo grado non ha fornito alcuna documentazione contrattuale e contabile;
5)condannare la parte appellata al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_1
suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
-rigettare in quanto manifestamente infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per le ragioni esposte in narrativa;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di gravame per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
-rigettare integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
-condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”.
Non si è costituita, benchè ritualmente citata, la di cui Controparte_5
va dichiarata la contumacia.
Respinta l'istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale e non ulteriormente richiesti.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la erroneità della sentenza, avendo il Giudice di prime cure respinto la eccezione di inopponibilità ad esso opponente della cessione del credito in favore della cessionaria essendo stata la cessione CP_1
pag. 5/9 semplicemente pubblicata sulla G.U., il che avrebbe impedito a quest'ultimo di acquisire la legittimazione attiva in relazione al rapporto in contestazione, stante la carenza informativa che pure si imponeva nei confronti dei debitori ceduti tra i quali, appunto, il stesso. Pt_1
Il Tribunale ha puntualmente motivato al riguardo e le sue argomentazioni a sostegno del rigetto della eccezione sono assolutamente condivise dal Collegio.
Si aggiunga, che ancora di recente la S.C. ha affrontato il tema della cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB (Cass. Sez. I^ 8.11.2024 n. 28790), statuendo che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione delle specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuti nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice di merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di prevenire alla prova presuntiva della cessione.”
Nel caso di specie, va innanzitutto considerato che l'appellante non ha contestato l'atto di cessione ma la sola impossibilità di identificazione del proprio debito, laddove nell'avviso pubblicato sulla G.U. era altresì precisato che: “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società
pag. 6/9 renderanno disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it quanto a e CP_6
www.bpspoleto.it quanto a , fino alla loro estinzione, i dati Controparte_4
indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: com”. Email_2
Ebbene, l'elenco degli specifici crediti ceduti, con i relativi dati identificativi, era dunque agevolmente reperibile dai debitori ceduti, i quali avrebbero potuto altresì chiedere conferma dell'avvenuta cessione alla mandataria a mezzo mail, nel pieno rispetto di tutte le garanzie previste per legge in favore dei debitori ceduti.
Ad abundantiam, va anche aggiunto che la stessa banca cedente nulla ha contestato in ordine alla rilevata cessione del credito avendo la stessa, viceversa, finanche omesso di costituirsi nel presente giudizio.
Per tutti i suesposti motivi la doglianza va respinta.
Con il secondo motivo il si duole che il Tribunale non avrebbe rilevato la Pt_1
sproporzione tra gli interessi attivi e quelli passivi applicati dalla banca, sicchè sarebbe stato violato il principio di reciprocità.
In particolare, non avrebbe posto la dovuta attenzione alla circostanza che gli interessi creditori prevedevano un tasso del 14.500% (tasso effettivo del 15,307%) solo nella fascia tra € 2.065,84 ed € 2.582,28”.
La censura non coglie nel segno per tutte le ragioni esposte dal Primo Giudice, il quale ha ben evidenziato come “lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa” e in ogni caso “il criterio di pari periodicità è soddisfatto anche quando vi sia una enorme distanza tra la commisurazione dell'interesse debitore e quello creditore”.
Su tale linea si è assestata la stessa S.C., secondo cui addirittura la mancata pattuizione degli interessi creditori non determina la carenza della condizione posta dalla Legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, potendosi in caso contrario fare ricorso eventualmente allla misura di cui all'art. 117 TUB. (Cass. 29316/2020).
Nel caso di specie, in realtà dalla documentazione in atti emerge che in considerazione dell'intero contesto contrattuale una previsione della capitalizzazione nella pari pag. 7/9 periodicità degli interessi creditori e debitori è stata espressamente prevista ed accettata dalle parti, sicchè la censura va disattesa.
Con il terzo motivo, si lamenta che il Giudice, facendo sule le conclusioni del ctu., non avrebbe accertato la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra gli addebiti per
“Disposizioni SBF stornate/insolute” e gli accrediti “Disposizioni SBF V.M. Distinta
n.” eseguiti sul c/c, in assenza della relativa documentazione prodotta da parte ricorrente.
La doglianza, ancor prima che inammissibile, non essendo questione mai sollevata tempestivamente neanche in sede di ctu., è infondata nel merito, non avendo mai nel corso del rapporto il sollevato alcuna contestazione in occasione degli e/c Pt_1
regolarmente inviatigli dalla banca, dovendosi pertanto le appostazioni effettuate da quest'ultima ritenere approvate dallo stesso appellante (Cass. Sez. VI^ 20.1.2022 n.
1825).
Ogni altra questione ed eccezione devono ritenersi assorbite.
L'appello va quindi respinto e la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
17949/2020 del Tribunale di Roma proposto , in proprio e nella sua qualità Parte_1
di l.r. della omonima ditta individuale, così provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_5
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
pag. 8/9 condanna l'appellante alla rifusione, in favore della sola appellata costituita CP_1
delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 9.991,00 (fascia indeterminabilità bassa) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla in ordine alle spese con riferimento alla Controparte_5
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
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