Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 19.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1882/2021 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Cutore n. 50, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, del C.F._1
Foro di Roma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Guido
Strazzeri, sito in Catania, Via Guido Gozzano n. 3; Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., c.f. , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , in persona del Ministro p.t., rappresentati e Controparte_2 P.IVA_2
difesi dall'avv. Luisa Maria Raineri, domiciliati ex lege in Catania via Vecchia Ognina n. 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.3.2021, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“procedere alla disapplicazione:
1. del Decreto nr. 357/N – Posizione: 682534/SSB, in data
23.07.2019, comunicato al ricorrente il 24.07.2019, con il quale Controparte_1 [...]
a rigettato Controparte_3
l'istanza del ricorrente finalizzata al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere a cagione di particolari condizioni ambientali ed operative di missione ed alla concessione dei benefici, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, in relazione all'infermità di natura tumorale “Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare”, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi i sottoindicati e richiamati provvedimenti;
2. del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
parte in cui si è ritenuto che l'infermità “Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare” non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;
3. del verbale Mod. BL/G nr. T51605551 in data
19.03.2019 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – V.D. e C.O. Commissione Medica
Ospedaliera nella parte in cui l'Invalidità Complessiva del ricorrente è stata quantificata in misura del
15%, quantificando in misura del 15% l'Invalidità Permanente ed il Danno Biologico ed applicando la formula “IC = DB + (IP – DB)”, senza tenere conto del Danno Morale e quindi disapplicando la formula
“IC = DB + DM + (IP – DB), nonché c) accertare e riconoscere I. lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio della suindicata infermità in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 e/o a particolari fattori di rischio ex art. 603, 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66; II. i benefici non ancora riconosciutigli quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto
2004, nr. 206, dovendosi provvedere alla: a) liquidazione della speciale elargizione in ragione di euro
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata in misura pari all'80%, o in subordine al 40%, oppure in estremo subordine al 15% come da verbale Mod. BL/G nr. T51605551 in data 19.03.2019 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – V.D. e C.O. Commissione
Medica Ospedaliera;
b) sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Cass. SS.UU. nr.
7761/2017 e 22753/2018), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo); c) riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”.
A sostegno delle domande, il ricorrente ha esposto: a) di aver prestato servizio nell'esercito italiano, quale graduato, partecipando a diverse missioni di pace internazionali e, in particolare, ad una missione di pace in Kosovo dal 5.4.2002 al 2.5.2002 e ad una in Afghanistan dal 15.10.2004 al
15.2.2005, operando in zone sottoposte a bombardamenti con armi ad uranio impoverito, segnatamente AK (Kosovo) e Kabul (Afghanistan), ove lo stesso ha effettuato numerose attività di vigilanza alle infrastrutture e di perlustrazione sul territorio, che hanno comportato spostamenti a bordo di mezzi scoperti, su strade accidentate e polverose;
b) di aver operato in assenza di protezioni specifiche, in ambienti altamente contaminati dall'utilizzo di materiale bellico ad alto potenziale (anche all'uranio impoverito), con dispersione nell'aria di micro e di nano - particelle di metalli pesanti;
c) di essere stato alloggiato in modo precario, di aver bevuto acqua e di aver mangiato cibo approvvigionati in loco, senza essere stato informato dei gravi rischi alla propria salute, derivanti dalla ingestione e/o inalazione delle predette micro e nano - particelle di metalli pesanti, che, sprigionatesi dagli ordigni bellici, hanno inquinato l'ambiente; d) che il proprio fisico era particolarmente debilitato a causa della massiccia somministrazione di vaccini inoculati e stressato per l'ipervigilanza, al fine di prevenire il pericolo di attentati;
e) che, per le succitate ragioni, rientrato in patria, nel marzo del 2006 gli è stato diagnosticato un “RC papillare della tiroide”, in relazione al quale è stato successivamente sottoposto a “Tiroidectomia totale”, per cui, in data
27.8.2015, ha richiesto all'Amministrazione il riconoscimento della propria infermità come dipendente da causa di servizio ed il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle “Vittime del dovere”, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006, documentando la propria situazione anche con apposita ed ulteriore integrazione della documentazione in data 21.2.2018; f) che l'Amministrazione della Difesa ha istruito la pratica, acquisendo anche i rapporti informativi redatti, relativamente alla missione in Kosovo, in data
26.11.2015 dal T. Col. e, relativamente alla missione in Afghanistan, in data Persona_1
27.11.2015 dal Magg. Marco Arculeo;
g) che l'istante, in data 19.3.2019, è stato sottoposto a visita medico legale presso la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, che con il
Verbale Mod. BL/G nr. T51605551, ha diagnosticato: “Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare”, quantificando nella misura del 15 % l'Invalidità Complessiva (IC), applicando la successiva formula:
“IC = DB + (IP – DB)”, dopo aver quantificato nella misura del 15 % sia l'Invalidità Permanente (IP) che il Danno Biologico (DB); h) che, in data 10.1.2020, il ricorrente è stato sottoposto ad ulteriore visita medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, il quale, con il Verbale Mod. BL/B nr. A21804380, ha diagnosticato: “Tiroidectomia totale per carcinoma papillare attualmente in buon compenso” con ascrizione tabellare all'8^ Categoria, Tabella A), annessa al D.P.R. n. 915/78; i) che il
C.V.C.S., con il parere nr. 402542019, reso nel corso dell'adunanza n. 1902 dell'11.6.2019, si è così espresso: “CONSIDERATO: … (omissis) …. - che l'infermità <esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare> NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. È opportuno sottolineare come tra i principali fattori di rischio di tale neoplasia ci siano condizioni patologiche della tiroide, come il gozzo spesso caratterizzato da numerosi noduli benigni della ghiandola che in alcuni casi può predisporre alla trasformazione maligna delle cellule.
Un altro fattore di rischio accertato è l'esposizione a radiazioni ionizzanti: il tumore della tiroide è più comune in persone che sono state trattate per diversi motivi con radioterapia sul collo oppure che sono state esposte a ricadute di materiale radioattivo come è accaduto dopo l'esplosione delle bombe atomiche della Seconda Guerra Mondiale e dopo il disastro della centrale atomica di Cernobyl, condizioni queste che non si sono verificate nell'attività lavorativa del dipendente, così come riportato nella documentazione in atti. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità, non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico;
- che relativamente all'infermità <esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare>
considerato che
il requisito imprescindibile per l'accertamento del diritto ai benefici di cui al D.P.R. 243/2006, è l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, SI ESPRIME PARERE NEGATIVO ai fini del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, in quanto la stessa è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001”; j) che il
[...]
in Controparte_5
conformità al parere suddetto, ha poi emesso il Decreto nr. 357/N -Posizione 682534/SSB del
23.07.2019, mediante il quale ha respinto l'istanza di riconoscimento dei benefici previsti in favore degli equiparati alle “Vittime del dovere” presentata dal ricorrente.
Il ricorrente, sostenendo l'illegittimità di tale rigetto e svolte ampie ed articolate considerazioni in diritto, ha chiesto, previa disapplicazione degli atti in premessa, il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con conseguente concessione della rispettiva speciale elargizione, computata su di una IC (invalidità complessiva) nella percentuale almeno dell'80%, nonché di tutti gli altri e correlati benefici assistenziali di legge. Con memoria depositata il 21.1.2022 si sono tempestivamente costituiti il ed Controparte_1
il , contestando il ricorso e così concludendo: “in via Controparte_2
preliminare ritenere e dichiarare inammissibili e/o prescritte le pretese avversarie ed in ogni caso la carenza di legittimazione passiva del;
in subordine, nel Controparte_2
merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi”.
In particolare, ricostruito l'iter delle domande amministrative presentate dal ricorrente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. in tema di c.d. causa di servizio del personale militare;
il difetto di legittimazione passiva del , quale Controparte_2
Comitato di verifica per le cause di servizio ( ; la prescrizione del diritto ai benefici assistenziali;
CP_4
l'infondatezza del ricorso per carenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto ai benefici spettanti ai superstiti di vittima del dovere o equiparato.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di ctu medico legale.
L'udienza del 19.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce note depositate dalle parti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto della presente controversia è la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere equiparato e delle relative provvidenze economiche connesse.
L'ordine logico della trattazione, tuttavia, impone di valutare in primo luogo le questioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti.
In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., la quale va disattesa.
Infatti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro, stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o equiparato.
Al tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23399 del 16.11.2016, hanno affermato: "In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale …".
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
Infatti, l'Amministrazione non è stata convenuta in giudizio in persona del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), il quale non ha rappresentanza esterna alcuna, limitandosi la sua competenza a formulare all'Amministrazione solo dei pareri tecnici (obbligatori e vincolanti) nell'ambito della procedura di riconoscimento della causa di servizio ordinaria, ex artt. 11 e 14 DPR
n. 461/2001 ovvero nell'ambito del procedimento di causalità speciale, ex DPR n. 243 del 2006, ma al fine di renderla edotta di una eventuale pronuncia, quale mero Ente ordinatore secondario di spesa e materiale liquidatore delle provvidenze economiche richieste dal ricorrente.
In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, si osserva che l'azione volta all'accertamento dello status della condizione di vittima del dovere è imprescrittibile, come precisato dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n. 17440/2022 del 30/05/2022), mentre si prescrivono nel termine di dieci anni i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 4/2/2025, n.2658; Cass. SS.UU. n.
10955/2002; n. 2563/2016; n. 8309/2020; nella giurisprudenza di merito: v. Trib. Bari sez. lav.,
17/9/2024, n.3090; Corte d'App. Lecce sez. lav., 23/05/2023, n.349).
Pertanto, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, la prescrizione
(decennale) non può riguardare l'azione volta all'accertamento del predetto status, bensì i singoli ratei dei benefici patrimoniali destinati alle vittime del dovere e ai soggetti ad essi equiparati.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che, ferma l'imprescrittibilità del diritto in ragione della natura dello stesso, il riconoscimento dei singoli diritti patrimoniali non potrà che essere sottoposto al termine di prescrizione decennale, del quale costituisce primo atto interruttivo la presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, essendo pacifico tra le parti che la domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente per la prima volta in data 28.7.2015 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte resistente e doc. n. 5 fascicolo ricorrente), primo atto interruttivo, per il periodo antecedente al 28.7.2005 è ormai prescritto il diritto ai singoli ratei patrimoniali dei benefici eventualmente riconosciuti normativamente agli appartenenti a tali categorie e, quindi, l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, della legge n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004. Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'erronea esclusione da parte dell'Amministrazione delle condizioni al verificarsi delle quali l'evento lesivo subìto legittima il riconoscimento dello status di vittima del dovere equiparato e dei correlativi benefici previsti dalla normativa vigente.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie è opportuno procedere alla ricostruzione del quadro normativo vigente.
L'art. 1 comma 563 legge n. 266/2005 stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 della legge citata si precisa: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Dispone poi il comma 565 della legge citata: “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
In attuazione di quanto stabilito dal citato comma 565, poi, con DPR n. 243/2006 è stato emanato il
“Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze: le misure di sostegno e tutela previste dalle legge n. 466 del 1980, n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e 206 del 2004; b) per missioni di qualunque natura: le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative: le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel tempo, la giurisprudenza si è preoccupata di chiarire che il comma 564 citato - contrariamente al comma 563 sopra richiamato - non indica una serie di attività specifiche, ma è una norma volutamente aperta, che tutela tutto ciò che è avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, infatti, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi e/o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e/o compito istituzionale svolto dal personale militare può portare, in caso di infermità, al godimento dei benefici in questione.
Invero, “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative particolari, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (v. Cass. n. 24592/2018).
Ancora: “quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza o, anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario indentificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. n. 29819/2022). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito: “4.1 Questa Corte di legittimità in svariate occasioni ha avuto modo di affermare (da ultimo Cass. 31 luglio 2020, n. 16571; Cass. 17 luglio 2019, n. 19266) che la l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla l. 13 agosto 1980 n. 466 art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; all'art. 1 del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata I. n. 266/2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio
2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla I. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
4.2. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire,
a protezione delle vittime del dovere (sul punto v. più specificamente infra), con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che
è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. 4.3. È dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal citato d.P.R. n. 243/2006 (art. 1, lett. c), nel senso che rilevano: «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto»” (Cass. SS. UU. n. 6214/2022).
Le Sezioni Unite, per quanto qui di maggior interesse, con specifico riferimento alle “particolari condizioni ambientali od operative”, hanno affermato che la condizione ambientale ed operativa
“particolare” è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale” (id est
“normale”), cioè corrispondente al come l'attività era previsto che si dovesse svolgere.
La Suprema Corte ha poi ribadito che le ““particolari condizioni ambientali o operative” implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (v. Cass. n. 29819 del 2022).
È dunque essenziale - per la vittima del dovere equiparata, che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (cfr. Cass. civ. sez. lav., 31/07/2020, n.16571).
Viene in rilievo, altresì, l'art. 1 del DPR 07.07.2006 n. 243, rubricato alla voce “disposizioni generali”, il quale statuisce che “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
A seguire, poi, l'art. 6 predetto DPR, rubricato alla voce “Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del dovere”, il quale dispone “1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall' articolo 1, comma
564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5.
3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.
7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.
8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze”.
Ciò premesso con riferimento al quadro normativo generale vigente, la fattispecie in esame, alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti, appare riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 564, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, nonché agli artt. 1 e 6 del DPR 7 luglio 2006 n. 243.
Innanzitutto, la ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio offerta dal ricorrente trova riscontro nella documentazione prodotta (v. docc. 8 e 9 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente, quale graduato dell'Esercito Italiano, infatti, ha partecipato a due missioni internazionali di pace (fatto non contestato), prendendo parte ad una breve missione in Kosovo dal 05.04.2002 al
29.04.2002 e ad una più lunga missione in Afghanistan dal 15.10.2004 al 15.02.2005, operando in zone come AK (Kosovo) e Kabul (Afghanistan).
Dalla scarna relazione informativa datata 27.11.2015, a firma del T. Col. emerge Persona_1
che l'istante ha svolto “2) attività esterna …. “2) attività: il militare ha svolto l'incarico di “operatore attrezzature speciali” e nello specifico periodo a memoria dello scrivente il militare in titolo ha svolto il suo incarico previsto nel teatro operativo kosovaro presso AK dal 05.04.2002 al 29.04.2002
… B) descrivere in modo particolareggiato le condizioni lavorative, precisando la durata e le modalità secondo lo schema sottoindicato. Le condizioni lavorative erano buone, tutto il personale era alloggiato in moduli abitativi nazionali e usufruiva di una mensa creata riutilizzando struttura preesistete in loco (interno compound “TF Astro”). 1) Attività svolte all'interno della sede di lavoro: i turni dei servizi interni erano regolari, se il militare in oggetto, visto il breve periodo di permanenza abbia espletato alcuni servizi si può desumere di dati eventualmente in possesso dell'8° Reggimento
G. Gua. Par, “Folgore” in Legnano. 2) Attività svolte all'esterno della sede di lavoro: Se il militare in oggetto ha partecipato ad attività esterne, come già evidenziato, potrebbe essere definito dagli atti eventualmente in possesso dell'8° RGT, comunque, il servizio esterno prevedeva attività di ricognizione del territorio a bordo di veicoli in dotazione del contingente su percorsi, su strade fuori dell'area di competenza della Brigata multinazionale Ovest” (v. rapporto informativo del 27.11.2015
– doc. 8 fascicolo ricorrente).
Detta relazione, a ben vedere, non fornisce alcuna notizia utile ad individuare quantomeno una concausa di specifici fattori di rischio che possano aver influito sull'insorgenza di una malattia oncologica.
All'interno del predetto modulo non risulta neppure compilata, invero, la parte di cui al n. 7), relativa alla descrizione di “(...) episodi specifici che si ritiene possano avere nesso di causalità con l'insorgenza della/e denunciata/e patologia/e (...)”.
Con riferimento alla missione in Afghanistan, espletata dal 15.10.2004 al 15.02.2005, il rapporto informativo redatto dal Magg. Marco Arculeo (v. doc. 9 fascicolo ricorrente) dà atto che il
, oltre a svolgere attività principale di furiere, risulta aver espletato anche: - “servizio di Parte_1
guardia armato per garantire la sicurezza dell'installazione sede del e di altre unità straniere CP_6
in essa allocate”; - “impiego saltuario quale conduttore di mezzi tattici (tipo VM90) per la condotta di scorta convogli, ricognizioni, raggiungimento di siti di cantiere”; - “servizio di guardia armato presso il deposito munizioni multinazionale denominato PASS (POL-E-CHARKI Ammunition Storage
Site)”.
In tale rapporto si precisa che, con riguardo all'impiego quale conduttore di mezzi tattici, gli
“ambienti di lavoro” in cui ha operato il ricorrente sono stati: l'abitacolo dei mezzi militari (tipo
VM90, ACM90, HD6) impiegati per i movimenti esterni alla base per gli spostamenti verso vari siti;
la città di Kabul, in considerazione della dislocazione dei vari siti della Compagnia;
altre basi/installazioni della Coalizione/Missione ISAF insistenti nell'area di Kabul ed immediate zone limitrofe;
zone montuose in varie direzioni rispetto alla città di Kabul per l'assolvimento del cosiddetto SNIC Task, cioè lo spargimento di sale lungo le vie di collegamento per il raggiungimento di stazioni radio e antenne della Coalizione.
Con riguardo alla sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini dell'art. 4, comma 1, punto c) del D.P.R. nr. 243/2006, nel rapporto risulta precisato: “Il militare ha operato nella città di Kabul che sorge a poco meno di 2.000 m s.l.m. Il periodo di impiego è stato caratterizzato da abbondanti nevicate e temperature al di sotto dello zero anche per più giorni con picchi anche di
–20°. […] Le condizioni esterne all'abituale ambiente di lavoro, individuato nella base di Camp INVICTIA, erano quelle di una città di grandi proporzioni a sviluppo orizzontale con elevata concentrazione della popolazione, soprattutto nel centro città. Le condizioni generali infrastrutturali della città non erano buone. La viabilità era scadente e resa insidiosa dal pessimo stato di manutenzione del fondo stradale”.
Non risulta rigorosamente comprovato, tuttavia, che l'istante abbia espletato il proprio servizio
“privo di protezioni specifiche in ambienti altamente contaminati dall'utilizzo di materiale bellico ad alto potenziale (anche all'uranio impoverito), che aveva provocato dispersione nell'aria di micro e nano particelle di metalli pesanti”, per come allegato in ricorso (pag. 4).
Dalla documentazione allegata, poi, risulta che nel marzo del 2006 il ricorrente è stato diagnosticato
“RC papillare della tiroide”, infermità per la quale si è reso necessario un intervento di
“Tiroidectomia totale” (v. doc. 12 cartella clinica fascicolo ricorrente).
Per tale motivo, in data 28.7.2015, il medesimo ha fatto richiesta di riconoscimento della predetta infermità come dipendente da causa di servizio equiparato ed il riconoscimento dei benefici ex L. n.
266/2005 e D.P.R. n. 243/2006, circostanziando con ulteriore ed apposita integrazione del
21.02.2018 la tipologia degli incarichi istituzionali adempiuti nell'ambito della propria carriera e, soprattutto, delle innanzi richiamate missioni internazionali di pace.
L'Amministrazione, quindi, ha dato corso alla domanda, istruendo il relativo procedimento, acquisendo gli uniti rapporti informativi redatti dai Comandanti dell'istante durante le missioni fuori area.
Con verbale modello BLG n. T51605551 del 19.3.2019 (all.2 fascicolo resistente) il DMML di Roma per l'infermità sopra precisata ha attribuito una I.C. nella misura del 15%.
L'Amministrazione, poi, acquisita la documentazione riguardante il servizio prestato, ha proceduto ad inviare il fascicolo medico legale dell'interessato al Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che ha adottato parere negativo contraddistinto dal n. 402542019 (v. all.7 fascicolo resistente).
Il , infine, giusta decreto n. 357/N del 24.7.2019 (v. all. 8 fascicolo resistente) Controparte_1
ha rigettato l'istanza in conformità al parere del CVCS.
Ciò posto, alla stregua della normativa e della giurisprudenza di legittimità finora citata, l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere si configura come il risultato della valutazione di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo, che possa attribuire la tutela in discorso sulla base della mera (teorica ed affermata) insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Nel caso in esame il ricorrente sostiene che la causa della forma tumorale da lui contratta deve essere necessariamente individuata nella esposizione a inquinanti ambientali vari durante il servizio prestato nelle missioni di pace svolte all'estero e descritte in ricorso.
In particolare, l'istante ritiene di potere ricollegare il carcinoma papillare della tiroide diagnosticatogli al fatto notorio dell'esposizione, in tali contesti, all'uranio impoverito, ai metalli pesanti, alle plurime vaccinazioni ed allo stress del servizio.
Ebbene, occorre rilevare che, se da un lato è incontroverso che l'istante è stato impiegato nelle due missioni internazionali richiamate in ricorso, dall'altro deve osservarsi che già le allegazioni contenute in ricorso non consentono di apprezzare in maniera sufficientemente specifica le
“particolari condizioni ambientali od operative”, implicanti “circostanze straordinarie” - per come declinate dalla norma e dalla giurisprudenza richiamate, facendo leva sul significato dei termini
“particolare” e “straordinario” - intese come fuori dal comune e dall'ordinario, relative a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio, considerato anche il ruolo nell'esercito italiano disimpegnato dal ricorrente in tutte tali occasioni.
La parte ricorrente, invero, limitandosi all'esposizione di un elenco delle missioni cui ha partecipato, non ha offerto alcun elemento specifico atto a far ritenere che, nell'espletamento del servizio svolto nell'esercito italiano, seppure in missioni all'estero, si siano in concreto verificate quelle particolari condizioni ambientali e operative che, in ragione del più elevato e specifico fattore di rischio, eccedevano le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività.
I due rapporti informativi redatti da comandanti nei periodi di servizio fuori area non forniscono ulteriori e più specifici elementi a supporto degli oneri probatori gravanti sul ricorrente.
Il rapporto del 26.11.2015, a firma T relativo alla missione in Kosovo, appare Pt_2 Persona_1
oltremodo scarno e generico e non precisa nulla circa l'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari da cui poter evincere la sussistenza di specifici fattori di rischio e di un nesso di causalità tra questi e la patologia in questione.
Parimenti, il rapporto del 27.11.2015, a firma Magg. Marco Arculeo, relativo alla missione in
Afghanistan, pur essendo più dettagliato, non fornisce adeguati elementi di riscontro probatorio.
In quest'ultimo documento si legge: “In riferimento al periodo temporale per il quale è chiesta la compilazione del presente rapporto informativo, rendo noto che il CM VFB è Parte_1
stato impiegato nell'ambito della Missione militare all'estero denominata “ITALFOR KABUL 8 -
Operazione ISAF 6”. Il prefato militare era assegnato alla Cp. Genio di formazione inquadrata nel (Multinational Engineer Group) di stanza a KABUL (Afghanistan). 1) Attività (A1): nel periodo CP_6
di riferimento, il militare ha assolto la mansione principale di “furiere” con compiti di segreteria connessi con adempimenti burocratici afferenti alla gestione del personale della Compagnia, dal
15/10/2004 al 15/02/2005” … “ 7) Descrivere le particolari condizioni ambientali od operative, e/o le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, come previsto all'art. 4, comma 1, punto c) del D.P.R.
243/06: Il militare ha operato nella città di KABUL che sorge a poco meno di 2000 metri s.l.m.. Il periodo di impiego è stato caratterizzato da abbondanti nevicate e temperature al di sotto dello zero anche per più giorni con picchi anche di -20°. Le condizioni generali della base erano buone e garantivano un livello di comfort adeguato alle particolari condizioni operative contingenti. Il militare aveva a disposizione un proprio posto letto in una stanza ricavata da ambienti di una preesistente struttura in cemento armato, che condivideva con altri commilitoni. Le condizioni esterne all'abituale ambiente di lavoro, individuato nella base di Camp INVICTIA, erano quelle di una città di grandi proporzioni a sviluppo orizzontale con elevata concentrazione della popolazione, soprattutto nel centro città. Le condizioni generali infrastrutturali della città non erano buone. La viabilità era scadente e resa insidiosa dal pessimo stato di manutenzione del fondo stradale. Inoltre, il traffico intenso comportava una guida attenta e costantemente vigile a causa del quasi totale mancato rispetto di regole stradali da parte della popolazione. Il tutto veniva ulteriormente reso complicato dalle già descritte condizioni atmosferiche. I servizi di guardia, per quanto non si disponga di atti risalenti all'epoca, erano organizzati secondo una turnazione che consentiva l'alternanza di adeguati periodi di riposo all'impiego in servizio. Peraltro, poiché il servizio di vigilanza armata per garantire la sicurezza dell'installazione si svolgeva nello stesso sito che comprendeva le aree alloggiative usuali, le particolari evenienze di sostituzione del personale per sopravvenute circostanze venivano normalmente gestite con la sostituzione del personale interessato. Per lo specifico militare, non si ricorda di episodi che possano averlo esposto a particolari condizioni o circostanze straordinarie. 8)
Descrivere ulteriori episodi specifici che si ritiene possano incidere sul nesso di causalità con l'insorgenza della/e denunciata/e patologie: niente da segnalare”.
Pertanto, non risultano sufficientemente assolti gli oneri probatori che gravano sul ricorrente relativamente al c.d. rischio tipizzato dal legislatore con i D.P.R. 37/09, 90/10 e 40/12, non risultando documentata la presenza nelle cellule e nei tessuti ammalati del ricorrente di nano - particelle metalliche pesanti causate da eventuali esplosioni avvenute nel teatro delle operazioni. Inoltre, manca la prova della correlazione, anche solo concausale, tra l'asserita esposizione all'uranio impoverito e la patologia sofferta dal ricorrente.
Le pronunce richiamate dal ricorrente, quantunque abbiano allargato le maglie in tema di assolvimento dell'onere della prova in subiecta materia, mantengono pur sempre in capo alla parte istante l'onere probatorio in ordine alla presenza nelle proprie cellule e nei propri tessuti delle nano
- particelle incriminate. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del
2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale” (v. Cass. civ. sez. lav. n. 12595/2024 dell'8.5.2024).
Tuttavia, dalla motivazione della sentenza emerge con estrema chiarezza che la corretta allegazione e prova del rischio tipizzato grava in ogni caso sulla parte ricorrente: nel caso esaminato dalla
Cassazione, il ricorrente aveva infatti fornito la prova di tale rischio, consistente appunto nella presenza nelle proprie cellule di nano - particelle metalliche pesanti causate da esplosioni belliche.
Nel presente giudizio non risultano documentate particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie, che avrebbero generato un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, che, d'altronde, non possono ritenersi insite in re ipsa, cioè nel mero fatto di aver partecipato a due missioni all'estero.
Nell'elencazione delle missioni cui ha partecipato il ricorrente e nella descrizione degli incarichi ivi svolti dallo stesso, non è riscontrabile - già sulla base di quanto allegato - alcuna circostanza straordinaria, intesa quale deviante rispetto alla normalità ed al rischio proprio e prevedibile, ontologicamente connesso all'attività di servizio di un militare, nulla essendo stato dedotto sul punto.
Rileva, dunque, la mancanza in atti della prova della riconducibilità causale della patologia oncologica al servizio prestato dal ricorrente nell'Esercito Italiano nel periodo ricompreso tra il
05.04.2002 ed il 29.04.2002, con riguardo alla missione in Kosovo, e tra il 15.10.2004 ed il
15.02.20215, con riferimento alla missione in Afghanistan.
Al riguardo, pertanto, non si possono condividere e far proprie le valutazioni e le conclusioni cui giunge il consulente tecnico di ufficio medico legale, nominato nel corso del giudizio, dott.ssa medico chirurgo, specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio, che ha Persona_2 affermato di aver accertato la riconducibilità causale della patologia (carcinoma papillifero della tiroide) al servizio prestato dal militare in questione nelle due missioni all'estero.
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il giudice può discostarsi dalle risultanze della
CTU espletata, essendo però necessaria una motivazione;
tale assunto è stato ulteriormente confermato, anche di recente, dalla Cass. Civ., con l'ordinanza n. 20/2021 del 11 gennaio 2021, secondo cui “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU”.
La relazione depositata dal c.t.u., infatti, da un lato, tra le note di anamnesi, registra una “Familiarità positiva per RC (padre deceduto con K colon)” (v. pag, 3), mentre, dall'altro, nelle conclusioni, afferma che “Un fattore di rischio accertato per i carcinomi differenziati della tiroide è l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. È risaputo come durante la guerra del Golfo, in Bosnia, in Kosovo siano state utilizzate tonnellate di munizioni ad uranio impoverito che emette radiazioni penetranti. L'uranio forma dei composti solubili che presentano differenti tempi e modi di penetrazione nei tessuti e fluidi corporei attraverso l'inalazione, l'ingestione o ingresso tramite ferite, provocando effetti tossici e radiologici. Gli scenari di contaminazione dei militari italiani sono riconducibili: all'inalazione da risospensione di particolato prodotto nell'impatto di dardi a uranio impoverito inalazione di particolato prodotto nell'esplosione di munizionamenti all'uranio impoverito avvenute nell'ambito delle operazioni di bonifica. Non sarebbe da escludere inoltre una contaminazione del suolo e delle falde acquifere. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ritengo di poter affermare che esiste un nesso di causalità fra la patologia tumorale del periziando Sig. e le Sue prestazioni in Kosovo e Parte_1
Afhaganistan …”.
Dette conclusioni, appaiono generiche laddove presuppongono (“È risaputo come durante la guerra del Golfo, in Bosnia, in Kosovo siano state utilizzate tonnellate di munizioni ad uranio impoverito che emette radiazioni penetranti”; “Non sarebbe da escludere inoltre una contaminazione del suolo e delle falde acquifere”) l'esposizione ad un fattore di rischio rimasta invece indimostrata nello specifico caso concreto, oltre che non coerenti con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio, l'accurato esame clinico del periziando e i criteri di valutazione dettati dal d.P.R. n.
181/2009.
Per la genesi della patologia “carcinoma papillifero della tiroide”, infatti, non risulta in atti prova che il ricorrente, a causa del servizio prestato ed espletato durante le due missioni di pace in territori esteri, sia stato esposto all'inalazione di nano - particelle di minerali pesanti e all'azione derivante dalle radiazioni ionizzanti provenienti dalla contaminazione con uranio impoverito, circostanze queste che sole avrebbero legittimamente potuto causato una consistente alterazione del suo stato di salute e, in ultimo, il carcinoma tiroideo.
Pertanto, anche ammettendo, per mera ipotesi, l'eventualità di una qualche esposizione episodica e non protratta nel tempo, rimane assai difficile immaginare un ruolo rilevante dell'uranio impoverito nella genesi della neoplasia tiroidea in questione, anche in considerazione delle mansioni svolte in via principale dal ricorrente, il quale, durante la missione in Afghanistan, ha svolto principalmente compiti di “furiere”.
Per i tumori, che sono patologie pacificamente di natura e origine multifattoriale, infatti, il riconoscimento del nesso di causalità non può essere oggetto di semplici congetture o presunzioni tratte da fatti notori e/o ipotesi astrattamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione dell'esposizione ambientale e lavorativa descritta quale fattore determinante, causale o concausale, nell'insorgenza della neoplasia tiroidea di cui risulta affetto il ricorrente.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le norme e l'evoluzione giurisprudenziale relativa al riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere equiparate con riguardo al rischio tipizzato da esposizione ad uranio impoverito, evidenziato dalla parte ricorrente, induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Catania, 28.6.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi