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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 04.12.2024, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2960/2021 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto
T R A
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Francesco Gentile, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, dall'Avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.06.2021 la parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Nola, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione
1 di vecchiaia con requisito ridotto di età (pensione anticipata) e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei, oltre CP_1 accessori di legge e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A sostegno della domanda proposta, premesso di essere bracciante agricola affetta dalle patologie indicate in ricorso-per le quali era stata riconosciuta, giusta sentenza del Tribunale di Nola n. 4092/2014, l' invalidità nella misura dell'82%-, esponeva di essere in possesso del requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%) sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa avvenuta il
28.10.2020, rigettata dall' per mancanza del requisito sanitario. Aggiungeva che, CP_1 avverso il provvedimento di rigetto, aveva presentato rituale ricorso amministrativo in data
21.05.2021, rimasto senza esito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Ente convenuto, che nel merito contestava la fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che il pregresso riconoscimento di una invalidità civile all'82% non implica in via automatica il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
In corso di giudizio veniva ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale con conferimento dell'incarico al dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.12.2024,
i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, come provato dalla documentazione in atti (v.si CP_ comunicazione di reiezione della domanda, in cui si fa riferimento alla domanda amministrativa del 28.10.2020, nonché ricevuta di presentazione del ricorso del 21.5.21).
Sempre in via preliminare va rilevata la insussistenza della decadenza dall'azione.
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare, l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto,
a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della
2 gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda amministrativa (28.10.2020) e del ricorso amministrativo (21.05.2021), il ricorso giudiziario deve ritenersi tempestivo poiché proposto in data 04.06.2021.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). CP_1
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs.
n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi
3 includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità>
(cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Venendo al caso di specie, in ordine all'accertamento del requisito sanitario si è reputano necessario disporre in una consulenza tecnica al fine di accertare se l'assicurata si trovi nelle condizioni fisiche previste dalla richiamata normativa per poter accedere alla richiesta prestazione previdenziale, ricordandosi sul punto, seppur brevemente, che la CTU depositata da parte ricorrente, svolta in altro giudizio innanzi al Tribunale di Nola recante rg 3559/2205, così come la relativa sentenza n. 4092/2014, hanno mero valore di prova atipica, liberamente valutabile dal Giudice. Ed invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021;
n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del
2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999)” (Cass. 2947/2023).
Nel caso di specie, la CTU depositata dell'istante (e la relativa sentenza) appare assai risalente nel tempo, trattandosi di ctu svolta nell'anno 2011, ed ha, peraltro, ad oggetto una prestazione diversa (requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile) da quella oggetto del presente giudizio.(v.si doc. prod. ricorrente).
Tanto chiarito, deve rilevarsi che il Ctu nominato nel presente giudizio, dott. , Persona_1 ha concluso affermando che non è residuato in capo alla ricorrente un grado di invalidità pari o superiore all' 80%.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., dott. , nell'elaborato peritale in Persona_1 atti, - qui da intendersi integralmente richiamato -, condotto con retti criteri tecnici, non possono che essere condivise da quest'Ufficio e poste a base della decisione, poiché rese all'esito dell'accurato e recente esame obiettivo della periziata svoltosi in data 26.03.2024
4 (v.si elaborato in atti) e della analisi della documentazione medica in atti : esse, infatti, si presentano complete e logiche.
Quanto poi alle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, la quale, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.12.2024, ha sostenuto che il CTU ha omesso di valutare la miocardiopatia II classe NYHA, ed ha sottovalutato la patologia psichiatrica.
(v.si note di trattazione scritta), si osserva quanto segue.
Le suddette doglianze appaiono in parte infondate ,ed in parte generiche, e si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Ed invero, quanto alla lamentata omessa valutazione della patologia cardiaca, deve osservarsi che il CTU, illustrata e premessa la classificazione della ipertensione arteriosa in tre stadi,(“ Stadio I: ipertensione arteriosa senza danno d'organo (11-20%); 2) Stadio II: ipertensione arteriosa con danno d'organo iniziale, ipertrofia ventricolare sinistra adeguata, iniziale retinopatia, assenza di segni di nefropatia, assenza di segni di artropatia avanzata, assenza di complicanze neurologiche (41-
50%); 3) Stadio III: ipertensione arteriosa con danno d'organo marcato (71-100%)”. V.si ctu in atti) ha ampiamente evidenziato e congruamente esposto nell'elaborato peritale le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter considerare la certificazione cardiologica versata in atti- con cui si ascrive la diagnosticata infermità ad una presunta II classe NYHA -affermando che
“Nel caso in discussione, si tratta di valutare, per quanto documentato e clinicamente obiettivato nel corso degli attuali accertamenti peritali (assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco cronico: affanno, facile stancabilità, astenia, cardiopalmo, edemi declivi), un'ipertensione arteriosa asintomatica, senza importanti danni d'organo e ben controllata farmacologicamente. Va aggiunto per chiarezza valutativa che è consueta prassi medicolegale valutare il soggetto cardiopatico considerando parametri soggettivi, e, soprattutto, parametri oggettivi risultanti da esami strumentali in grado di definire l'impegno funzionale. In altri termini, la severità di una cardiopatia viene valutata in base al quadro anatomico, alla prognosi e ai risultati della terapia, facendo pertanto riferimento ai seguenti parametri: funzione di pompa, riserva coronarica, funzione valvolare, ritmo cardiaco. In conclusione, per tutto quanto discusso, non può essere assolutamente considerata la certificazione cardiologica versata in atti, con cui si ascrive la diagnosticata infermità ad una presunta II classe NYHA.” (cfr.elaborato in atti)
Quanto poi alla patologia psichica, ferma l'assoluta genericità della contestazione di parte
5 ricorrente, va evidenziato, in ogni caso, che il consulente ha osservato che l'esaminanda presenta una lunga storia di depressione del tono dell'umore e di disturbi d'ansia, affermando che, alla luce di quanto documentato e clinicamente obiettivato, è possibile fare diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva media, in buon controllo farmacologico.
In definitiva, il CTU ha condotto in maniera accurata sia l'esame obiettivo, sia l'esame della documentazione medica in atti, e la sua valutazione appare corretta e, come tale, è condivisa da questo giudice. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Conclusivamente, in mancanza del necessario requisito sanitario, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Filomena Naldi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 24.02.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Naldi
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