Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 159
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti esecutivi

    La Corte ritiene che la domanda di rateizzazione presuppone la conoscenza del debito e costituisce riconoscimento dello stesso, interrompendo la prescrizione e invalidando l'eccezione di mancata notifica.

  • Rigettato
    Decadenza per tardiva notifica cartelle

    La Corte ritiene che la domanda di rateizzazione presuppone la conoscenza del debito e costituisce riconoscimento dello stesso, interrompendo la prescrizione e invalidando l'eccezione di mancata notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione obbligazione tributaria

    La Corte ritiene che la domanda di rateizzazione presuppone la conoscenza del debito e costituisce riconoscimento dello stesso, interrompendo la prescrizione e invalidando l'eccezione di mancata notifica.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale Agente Riscossione

    La Corte ritiene che Lacchiarella, domicilio fiscale della contribuente, ricade sotto l'ambito provinciale di Milano, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.

  • Rigettato
    Mancanza modalità calcolo interessi

    La Corte ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado e confermando l'atto impositivo. Non vengono forniti dettagli specifici su questa eccezione nel rigetto finale.

  • Rigettato
    Carenza requisiti L. 212/2000

    La Corte ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado e confermando l'atto impositivo. Non vengono forniti dettagli specifici su questa eccezione nel rigetto finale.

  • Rigettato
    Nullità sentenza per mancata distinzione crediti

    La Corte ritiene che la competenza della Corte tributaria riguarda solo i crediti di natura tributaria e che il Giudice di primo grado non ha violato il principio del ne bis in idem, avendo il thema decidendum riguardato specificatamente le pretese tributarie.

  • Accolto
    Nullità sentenza per violazione artt. 36, 132 c.p.c., 118 Disp. Att.

    La Corte ritiene che la competenza territoriale dell'ente della riscossione di Milano sia corretta, dato che Lacchiarella rientra nell'ambito provinciale di Milano. Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e l'appello dell'Ufficio deve essere accolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 159
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 159
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo