CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1115/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249020448156000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110392248857000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120168892356000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150015526611000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150101608219000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160085314291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160085314291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160085314291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160109561621000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170070825177000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170070825177000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190029207643000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200025964047000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Resistente_1 SRL impugnava un avviso di intimazione per una complessiva pretesa di
€ 171.752,32 - comprensiva di sanzioni ed interessi, limitatamente alle cartelle precisamente indicate nel ricorso.
Eccepiva la mancata notifica dei prefati titoli esecutivi, l'intervenuta decadenza per tardiva notifica delle cartelle e la maturata prescrizione dell'obbligazione tributaria.
La ricorrente contestava, inoltre, l'incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione di Milano emittente l'atto impugnato, la mancata indicazione, nell'intimazione opposta, delle modalità di calcolo degli interessi e la carenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, L. 212/2000.
In ragione di tali motivi chiedeva declaratoria di illegittimità dell'intimazione opposta e di non debenza del credito tributario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito nella parte dell'avversa domanda attinente crediti non aventi natura tributaria;
produceva documentazione comprovante la rituale notifica delle cartelle per cui è causa e copia di atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati alla ricorrente;
rilevava la infondatezza delle avverse censure e chiedeva pronuncia di rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1163/2025 pronunciata il 18 novembre 2024 e depositata il 10 marzo 2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso con condanna alle spese, ritenendo che l'atto fosse nullo in quanto emesso da soggetto territorialmente incompetente posto che la società ricorrente risultava corrente in Lacchiarella rientrante nella competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pavia, mentre l'atto è stato emesso dall'ufficio di Milano.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello l'Ufficio sulla base dei seguenti motivi:
- Nullità della sentenza per non avere distinto la natura delle pretese portate dalle cartelle, ossia tra crediti tributari e crediti previdenziali;
- Nullità della sentenza per violazione degli art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e
118 Disp. Att. per non avere i Giudici indicato le ragioni per cui ritenevano competente l'ADR di Pavia;
Chiedeva quindi la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese di lite.
Nel giudizio di appello si costituiva ritualmente la società contribuente che contestava singolarmente i motivi di appello proposti, precisando come le contestazioni mosse in primo grado sono state espressamente limitate alle sole cartelle tributarie rientranti nella competenza della Corte per cui la pronuncia di annullamento no ha violato alcun ne bis in idem, essendo limitata alle questioni relative alle sole pretese tributarie.
Nel merito dell'eccezione di incompetenza territoriale, la contribuente ribadisce la competenza territoriale dell'Ufficio di Pavia in luogo di Milano, producendo all'uopo documenti a riprova della circostanza.
Ribadiva i medesimi motivi dedotti nel giudizio di primo grado relativi all'inesistenza ed invalidità delle notificazioni telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio sia fondato nei termini che seguono.
È assodato che la presente Corte possa decidere solo con riferimento ai crediti di natura tributaria per cui la presente pronuncia riguarderà solo questi, non estendendosi agli altri crediti di natura previdenziale già, peraltro, oggetto di decisione da parte del giudice ordinario. Non pare comunque a questa Corte che il
Giudice di primo grado abbia commesso alcuna violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato sin dall'originario atto introduttivo il thema decidenum della causa, relativo specificatamente alle pretese portate dalle cartelle aventi natura strettamente tributaria.
Ciò premesso, passando al motivo di appello inerente l'eccezione di incompetenza territoriale, questa Corte non può che condividere la tesi dell'Ufficio posto che Lacchiarella, coincidente con il domicilio fiscale della contribuente, ricade sotto l'ambito provinciale della Città Metropolitana di Milano, a nulla rilevando la competenza della Procura della Repubblica che, invero, non determina la competenza territoriale degli Uffici fiscali.
Non essendo rinvenibile, dunque, alcun collegamento con Pavia – se non nei limiti della competenza territoriale della Procura – e conseguentemente con l'Agente della Riscossione di tale ultima sede, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e l'appello dell'Ufficio deve essere accolto.
Diversamente opinando avrebbe dovuto essere incompetente anche la stessa CGT di primo grado a pronunciarsi circa l'eccezione di incompetenza.
Affermata dunque la competenza territoriale dell'ente della riscossione di Milano all'emissione degli atti impugnati, questa Corte deve affrontare il merito ella controversia relativa all'eccezione di invalidità della notifica.
La predetta eccezione non può essere accolta in quanto la domanda di rateizzazione ha effetti interruttivi della prescrizione e dimostra la conoscenza da parte della contribuente della pendenza tributaria.
Tale questione è stata recentemente risolta dalla giurisprudenza di merito che, con l'ordinanza n. 25171 del
14 settembre 2025, ha sostenuto che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse. Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi sono anche i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiunge, inoltre, la Corte, in modo estremamente netto, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
La Corte ha rinnovato l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023). Il riconoscimento del debito, in base alla norma del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
La Corte di cassazione nella pronuncia in commento ribadisce (ex plurimis: Cass. n. 3347/2017;
n.16098/2018; n.10094/2023) che, comunque, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente,
l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur“.
Nel caso di specie, non vi alcuna contestazione circa l'an debeatur, limitandosi la contribuente a formulare eccezioni preliminari.
Ne consegue che l'atto impositivo deve essere confermato.
La natura della causa e delle questioni trattate, oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, nonché
l'errore in cui è incorso il contribuente circa l'eccezione di incompetenza territoriale dovuto anche alla diversa competenza stabilita per gli uffici della Procura, giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado e conferma l'atto impositivo a carico della società contribuente.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
TO EI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1115/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249020448156000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110392248857000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120168892356000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150015526611000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150101608219000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160085314291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160085314291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160085314291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160109561621000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170070825177000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170070825177000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190029207643000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200025964047000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Resistente_1 SRL impugnava un avviso di intimazione per una complessiva pretesa di
€ 171.752,32 - comprensiva di sanzioni ed interessi, limitatamente alle cartelle precisamente indicate nel ricorso.
Eccepiva la mancata notifica dei prefati titoli esecutivi, l'intervenuta decadenza per tardiva notifica delle cartelle e la maturata prescrizione dell'obbligazione tributaria.
La ricorrente contestava, inoltre, l'incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione di Milano emittente l'atto impugnato, la mancata indicazione, nell'intimazione opposta, delle modalità di calcolo degli interessi e la carenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, L. 212/2000.
In ragione di tali motivi chiedeva declaratoria di illegittimità dell'intimazione opposta e di non debenza del credito tributario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito nella parte dell'avversa domanda attinente crediti non aventi natura tributaria;
produceva documentazione comprovante la rituale notifica delle cartelle per cui è causa e copia di atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati alla ricorrente;
rilevava la infondatezza delle avverse censure e chiedeva pronuncia di rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1163/2025 pronunciata il 18 novembre 2024 e depositata il 10 marzo 2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso con condanna alle spese, ritenendo che l'atto fosse nullo in quanto emesso da soggetto territorialmente incompetente posto che la società ricorrente risultava corrente in Lacchiarella rientrante nella competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pavia, mentre l'atto è stato emesso dall'ufficio di Milano.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello l'Ufficio sulla base dei seguenti motivi:
- Nullità della sentenza per non avere distinto la natura delle pretese portate dalle cartelle, ossia tra crediti tributari e crediti previdenziali;
- Nullità della sentenza per violazione degli art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e
118 Disp. Att. per non avere i Giudici indicato le ragioni per cui ritenevano competente l'ADR di Pavia;
Chiedeva quindi la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese di lite.
Nel giudizio di appello si costituiva ritualmente la società contribuente che contestava singolarmente i motivi di appello proposti, precisando come le contestazioni mosse in primo grado sono state espressamente limitate alle sole cartelle tributarie rientranti nella competenza della Corte per cui la pronuncia di annullamento no ha violato alcun ne bis in idem, essendo limitata alle questioni relative alle sole pretese tributarie.
Nel merito dell'eccezione di incompetenza territoriale, la contribuente ribadisce la competenza territoriale dell'Ufficio di Pavia in luogo di Milano, producendo all'uopo documenti a riprova della circostanza.
Ribadiva i medesimi motivi dedotti nel giudizio di primo grado relativi all'inesistenza ed invalidità delle notificazioni telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio sia fondato nei termini che seguono.
È assodato che la presente Corte possa decidere solo con riferimento ai crediti di natura tributaria per cui la presente pronuncia riguarderà solo questi, non estendendosi agli altri crediti di natura previdenziale già, peraltro, oggetto di decisione da parte del giudice ordinario. Non pare comunque a questa Corte che il
Giudice di primo grado abbia commesso alcuna violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato sin dall'originario atto introduttivo il thema decidenum della causa, relativo specificatamente alle pretese portate dalle cartelle aventi natura strettamente tributaria.
Ciò premesso, passando al motivo di appello inerente l'eccezione di incompetenza territoriale, questa Corte non può che condividere la tesi dell'Ufficio posto che Lacchiarella, coincidente con il domicilio fiscale della contribuente, ricade sotto l'ambito provinciale della Città Metropolitana di Milano, a nulla rilevando la competenza della Procura della Repubblica che, invero, non determina la competenza territoriale degli Uffici fiscali.
Non essendo rinvenibile, dunque, alcun collegamento con Pavia – se non nei limiti della competenza territoriale della Procura – e conseguentemente con l'Agente della Riscossione di tale ultima sede, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e l'appello dell'Ufficio deve essere accolto.
Diversamente opinando avrebbe dovuto essere incompetente anche la stessa CGT di primo grado a pronunciarsi circa l'eccezione di incompetenza.
Affermata dunque la competenza territoriale dell'ente della riscossione di Milano all'emissione degli atti impugnati, questa Corte deve affrontare il merito ella controversia relativa all'eccezione di invalidità della notifica.
La predetta eccezione non può essere accolta in quanto la domanda di rateizzazione ha effetti interruttivi della prescrizione e dimostra la conoscenza da parte della contribuente della pendenza tributaria.
Tale questione è stata recentemente risolta dalla giurisprudenza di merito che, con l'ordinanza n. 25171 del
14 settembre 2025, ha sostenuto che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse. Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi sono anche i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiunge, inoltre, la Corte, in modo estremamente netto, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
La Corte ha rinnovato l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023). Il riconoscimento del debito, in base alla norma del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
La Corte di cassazione nella pronuncia in commento ribadisce (ex plurimis: Cass. n. 3347/2017;
n.16098/2018; n.10094/2023) che, comunque, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente,
l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur“.
Nel caso di specie, non vi alcuna contestazione circa l'an debeatur, limitandosi la contribuente a formulare eccezioni preliminari.
Ne consegue che l'atto impositivo deve essere confermato.
La natura della causa e delle questioni trattate, oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, nonché
l'errore in cui è incorso il contribuente circa l'eccezione di incompetenza territoriale dovuto anche alla diversa competenza stabilita per gli uffici della Procura, giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado e conferma l'atto impositivo a carico della società contribuente.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
TO EI