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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1486 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Campi, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 82;
1 Appellante
e
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Guida, giusta delega allegata alla memoria di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Locorotondo, via Cisternino, 193;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2386/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 13.2.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1
concordatario il 21.3.2013 ed hanno avuto un figlio, nato il [...]; Per_1
con ricorso depositato il 9.5.2018, ha adito il Tribunale di Roma Parte_1
per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
ha altresì chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio, collocato prevalentemente presso di sé e il riconoscimento di un assegno per il solo mantenimento del minore, a carico del padre, dell'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
2 si è costituito chiedendo che il rigetto della domanda di Controparte_1
addebito della separazione, che fosse posto a suo carico un assegno per il mantenimento del minore dell'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie, aderendo alla domanda di affidamento condiviso di Per_1
all'esito dell'udienza presidenziale, con provvedimento depositato il 9.11.2018, il Presidente ha disposto l'affidamento congiunto del minore, collocato presso la madre;
ha regolamentato il diritto di visita del padre ed ha posto a carico di quest'ultimo un assegno per il mantenimento del figlio pari ad € 500,00 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie;
con sentenza parziale n. 13293/20, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, con addebito al marito;
espletata un CTU per verificare le migliori condizioni di affidamento del minore, nelle note depositate l'1.3.2022, ha chiesto che le fosse Parte_1
concesso l'affidamento super esclusivo del bambino e un assegno per il relativo mantenimento, a carico del padre, pari all'importo mensile di € 700,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
con la sentenza n. 2386/23, il Tribunale ha affidato ad entrambi i Per_1
genitori, collocandolo presso la madre;
ha ammonito le parti a collaborare nello svolgimento dei compiti genitoriali, con reciproco rispetto e lealtà, invitandole ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; ha regolamentato gli incontri padre-figlio, incaricando i Servizi Sociali di organizzare il programma delle frequentazioni e del relativo, iniziale monitoraggio, in vista di una progressiva liberalizzazione, volta a garantire la permanenza del bambino presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché per diversi periodi durante le vacanze;
ha posto a carico
3 di un assegno, per il mantenimento di di € Controparte_1 Per_1
400,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie, ha compensato la metà delle spese di lite, ponendo a carico di la residua metà; Controparte_1
con ricorso depositato il 17.3.2023, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza, deducendo che il Tribunale aveva omesso di considerare che
, dal giorno del primo compleanno di il 6.1.2018, Controparte_1 Per_1
aveva incontrato il figlio del tutto sporadicamente e, come accertato in sede di
CTU, dal mese di aprile 2020, non aveva più avuto alcun contatto con il bambino, per il quale non aveva nemmeno mai versato le relative spese straordinarie;
ha, quindi, chiesto che le fosse riconosciuto l'affidamento super esclusivo del figlio, con possibilità per il padre d'incontrarlo nell'abitazione del bambino, concordando le date con la madre almeno 10 giorni prima, nonchè un maggior assegno per il relativo mantenimento, da stabilirsi “secondo coscienza e secondo equità”, oltre al 65% delle spese mediche ed al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
in data 29.4.2024, si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per il relativo rigetto;
il Procuratore Generale, con parere depositato il 17.5.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello;
i Servizi Sociali hanno trasmesso, in data 15.4.2024, 24.4.2024, 9.5.2024 e
10.12.2024, le dovute relazioni di aggiornamento;
con ordinanza depositata il 17.6.2024, questa Corte ha ritenuto di dover disporre una nuova CTU al fine di valutare, all'attualità, il rapporto tra il minore ed i genitori, le condizioni psicologiche del bambino ed al fine di
4 acquisire “un progetto finalizzato, ove possibile, al sano sviluppo del rapporto genitoriale con entrambe le parti, indicando gli interventi di sostegno anche terapeutico per i genitori”;
in data 9.12.2024 è stata depositata la perizia;
sulle note depositate dai difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, essendo ben chiari i motivi di censura della sentenza di primo grado formulati dall'appellante, in modo tale da consentire alla controparte ed al Collegio di individuare adeguatamente la materia del contendere.
Nel merito, l'impugnazione concerne essenzialmente l'affidamento di
Per_1
La perizia svolta nel giudizio davanti al Tribunale, pur avendo evidenziato la
“grave frattura relazionale” tra padre e figlio, derivante dal fatto che i due avevano cessato di avere rapporti sin dal mese di aprile 2020, ha, comunque, riscontrato come, ciò nonostante, nell'incontro svoltosi in sede di CTU, il bambino era apparso sereno e disponibile, approcciandosi “con autentico piacere al padre”.
Il perito, pertanto, rilevata la conflittualità tra le parti e la problematicità di entrambe le figure genitoriali, ha rappresentato come il padre avesse,
5 evidentemente, sottovalutato le conseguenze negative della propria prolungata assenza dalla vita del bambino e, per contro, la madre avesse contribuito a marginalizzare la figura paterna.
Nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale, il CTU ha, quindi, concluso indicando l'affidamento condiviso quale miglior forma di relazione di entrambi i genitori con il bambino, nell'interesse di quest'ultimo, rappresentando, invece, che assegnarne l'affidamento esclusivo (o super esclusivo) alla madre, avrebbe implicato un'eccessiva compressione della figura paterna: “la richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dalla signora muove in una direzione nettamente involutiva rispetto ai tentativi di riavvicinamento, stabilendo che il genitore e affidatario -in questo caso la madre- possa adottare di fatto tutte le decisioni inerenti al minore senza né la consultazione né, tantomeno, il consenso dell'altro genitore, relegandolo ad un ruolo marginale. Ciò presupporrebbe una manifesta carenza o inidoneità educativa da parte del padre pregiudizievole per
l'interesse del minore, che dalla presente indagine peritale non è stato dato evincere, se non per la prolungata lontananza del signor dal bambino”. _1
Il Tribunale, pertanto, correttamente, al fine di garantire al minore il diritto ad una piena bigenitorialità, nell'intento di consolidare il riavvicinamento tra padre e figlio, aveva disposto l'affidamento di ad entrambi i Per_1
genitori, incaricando i Servizi della programmazione e del monitoraggio degli iniziali incontri protetti tra ed il minore, in vista di una Controparte_1
progressiva liberalizzazione del rapporto, ammonendo le parti a tenere un comportamento collaborativo e invitandole ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
E' pacifico tra le parti che, dopo la sentenza di primo grado, i rapporti padre- figlio si siano nuovamente interrotti sino all'intervento dei Servizi ed alla
6 ripresa degli incontri organizzati in sede protetta: di fatto, quindi, _1
, che non vedeva il figlio dal mese di aprile 2020, dopo una breve
[...]
parentesi relativa ad incontri effettuati in sede di CTU, ha ripreso una periodica frequentazione con il minore solo nel mese di giugno 2023, con l'attivazione dei predetti incontri protetti.
Al riguardo, la prima relazione trasmessa dai Servizi Sociali il 15.4.2024 attesta che gli incontri padre-figlio sono iniziati l'8.6.2023 e sono stati organizzati con cadenza quindicinale: , attualmente residente a [...], si è Controparte_1
sempre presentato puntuale (salvo un'unica occasione in cui giustificato la propria assenza per motivi di salute dei propri genitori); che ha Per_1
sempre chiamato il padre solo con il suo nome di battesimo, quando ha appreso che lo avrebbe nuovamente incontrato, “non ha mostrato segnali negativi, tantomeno riferito particolari difficoltà se non verbalizzato una normale agitazione, specificando di avere pochi ricordi legati alla figura paterna, di non conoscerlo e di non sapere né che lavoro fa né che gusto di gelato gli piace mangiare”; dopo il primo incontro, in cui è apparso più timido, è stato più “disinvolto e ben disposto ad incontrarlo”; il clima è stato “molto disteso” ed il livello d'interazione ed il legame tra i due “positivo”.
La relazione, pervenuta il 24.4.2024, attesta che, il 10.4.2024, Parte_1
aveva contattato i Servizi in quanto aveva dichiarato di non volere Per_1
partecipare al successivo incontro programmato con il padre;
invitata a condurre comunque il figlio presso lo spazio neutro, il bambino aveva confermato di non voler “vedere ; nell'occasione, è stato riscontrato _1
che il minore “davanti alla mamma mette in atto dei comportamenti remissivi e non adeguati all'età dal punto di vista psico-affettivo e motorio, comportamenti che non sono stati osservati e rilevati nell'interazione con il padre nel corso degli incontri nello spazio di visita. ... si è mostrato come fosse un bambino molto più piccolo, Per_1
7 con una postura ricurva e dei movimenti non coordinati. non ha parlato se Per_1
non per dire che non voleva incontrare il padre, nel tempo restante si è espresso attraverso dei gesti e con dei vocalizzi”; “si è mostrato Controparte_1
preoccupato e dispiaciuto del fatto che il minore non ha partecipato all'incontro verbalizzando la paura che dopo questo evento il rapporto che avevano iniziato a ricostruire possa di nuovo allentarsi, dichiarando: mi fa molto male che lei continua a triangolare per consolidare il suo senso di punizione. Ogni qualvolta Per_1
sta crescendo e prende una strada che potrebbe non essere sotto il suo Per_1
controllo, scatta nella signora una ipercuria”. Pt_1
La successiva relazione trasmessa dai Servizi il 9.5.2024, attesta che il 24.4.2024 si è svolto un ulteriore incontro padre-figlio, nel corso del quale ha Per_1
riferito al genitore “di sentirsi un po' arrabbiato e che a volte vuole andare agli incontri, altre volte invece no”; in seguito, aveva inviato ai Servizi Parte_1
un messaggio in cui comunicava che il figlio, dopo l'incontro, aveva manifestato un notevole disagio: “ha iniziato a dirmi che voleva morire, che non ce la faceva più e che la colpa era di tutti gli adulti che lo stanno obbligando, compresa me. Poi ha continuato la crisi di rabbia dicendo che voleva farsi male o che io gli dovessi dare le botte perché lui meritava di sentire dolore”.
I Servizi hanno, quindi, concluso rappresentando l'eventuale opportunità di investire il Tribunale dei minori della necessità di operare una valutazione della personalità del bambino e dei suoi genitori, non avendo mai, prima del mese di aprile 2024, manifestato alcun disagio nell'incontrare il Per_1
padre, né manifestato pensieri autolesionisti.
Al riguardo, peraltro, i Servizi hanno anche rappresentato che nessuno dei genitori aveva mai intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità indicato dal Tribunale nella sentenza di primo grado: aveva Controparte_1
8 manifestato la propria indisponibilità ad affrontarlo con l'appellante e, per contro, , che pure, in passato, aveva già svolto individualmente Parte_1
un percorso terapeutico, si era dichiarata disponibile, solo qualora fosse stato un percorso di coppia.
Nell'ultima relazione, trasmessa il 10.12.2024, i Servizi hanno rappresentato che aveva continuato a non voler incontrare il padre e che, in Per_1
prossimità dell'incontro previsto, aveva riferito alla madre “che non riusciva a muovere le gambe e che le stesse erano bloccate”; che il bambino chiama papà il nuovo compagno di che, nonostante quest'ultima si fosse Parte_1
mostrata collaborativa nel facilitare gli incontri padre-figlio, in considerazione del perdurante rifiuto del minore, tali incontri erano stati temporaneamente sospesi;
i Servizi hanno, quindi, concluso suggerendo la possibilità di procedere, “per un primo periodo”, con videochiamate tra padre e figlio, alla presenza di un operatore, al fine di tentare di ripristinare un contatto tra i due.
In data 9.12.2024, è stata altresì acquisita in atti la CTU, disposta dal Collegio, al fine di verificare l'attualità della condizione psicologica del minore, della qualità del rapporto con le figure genitoriali e volta ad ottenere un progetto concernente gli interventi attuabili al fine di consentire un sano sviluppo del rapporto di con entrambe le parti. Per_1
La perizia, condotta con irreprensibile iter logico, scevra da pregiudizi e pienamente condivisibile, all'esito di colloqui intercorsi, sia con il bambino, sia con i genitori, sia con le altre figure di riferimento, somministrati gli opportuni test a tutte le parti, ha evidenziato che:
- non presenta profili patologici, quanto, piuttosto, “un Parte_1
atteggiamento positivo nei confronti della possibilità di cambiamento personale, riconoscendo l'influenza della propria responsabilità e mostrando buone risorse
9 per una psicoterapia … risponde alle esigenze di crescita, ai bisogni evolutivi, della salute, dell'istruzione del figlio … come madre se ne prende cura e assicura un ambiente tranquillo”; ha tratto grande beneficio dal rapporto con il suo attuale compagno, che chiama papà e con cui anche il minore Per_1
ha instaurato uno stretto rapporto affettivo;
- , dopo la separazione dalla moglie (nel gennaio 2018), Controparte_1
inizialmente ha continuato a vedere il figlio con una certa regolarità, fino al periodo COVID;
dal mese di marzo 2020, fino al mese di luglio 2021, il padre ha perso ogni contatto, anche solo telefonico, con in Per_1
seguito, durante lo svolgimento della CTU disposta dal Tribunale, sono ripresi, sino al mese di novembre 2021, gli incontri padre-figlio, che, però, hanno avuto una nuova interruzione fino al successivo mese di giugno
2023; fino al mese di aprile 2024, poi, vi sono stati gli incontri protetti disposti con la sentenza di primo grado;
dal mese di maggio 2024, ha rifiutato di incontrare il padre;
tali reiterati lunghissimi Per_1
allontanamenti di dal minore, giustificati con la Controparte_1
necessità di proteggere ed evitargli triangolazioni rispetto alla Per_1
madre, hanno, tuttavia, impedito che tra padre e figlio si sia costruito un rapporto;
non conosce suo padre, non ha avuto il tempo di costruire Per_1
alcuna consuetudine e ciò non può essere attribuito solo al comportamento materno”; se è verosimile che la madre abbia tenuto atteggiamenti disfunzionali e non abbia contribuito a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio, , però, si è ritratto “con Controparte_1
rabbia”; le sue deliberate assenze “non hanno giustificazione logica”, ma dimostrano una modalità di comportamento passivo-aggressivo, che non ha consentito il sorgere del legame padre-figlio; è, quindi, “altamente consigliato” per l'appellato l'inizio di un rapporto psicoterapeutico;
10 - pur apparando un bambino sereno (come attestato anche Per_1
dalle sue insegnanti), “presenta ansia ingente, bassa autostima e un accesso a contenuti aggressivi che un bambino di 7 anni non dovrebbe avere. …
L'esclusione del padre biologico, coadiuvata dall'averlo completamente sostituito col nuovo compagno della madre è tale che coincide con una vera e propria rimozione. Inoltre, questo papà … sembra svolgere nella rappresentazione di una doppia funzione: sostituisce il padre Per_1
biologico, da escludere, ma fa anche da mediatore affettivo con la madre …
L'altro padre, quello biologico, è completamente rimosso, non appare, se non come cognome che porta”.
Il CTU ha, dunque, concluso che “ vive una situazione familiare faticosa;
Per_1
ha un legame intenso con la madre anche se vive ingenti bisogni di guida con atteggiamenti regressivi … E' un bambino con bisogni infantili… La madre in ogni modo lo cura adeguatamente nell'aspetto della salute, della scuola, delle attività. … Al momento la figura maggiormente nutriente appare essere il nuovo compagno della
[...]
… il padre, pur amando il figlio, rappresenta l'assenza; ritiene di Pt_1 _1
averlo protetto sparendo dalla sua vita ma così facendo ha rinunciato alla costruzione di quel legame fondamentale da cui partire per crescere. ha rimosso suo Per_1
padre, oggi non accetta più neppure di incontrarlo nello spazio protetto perché … non lo conosce”.
Il bambino chiama il padre biologico con il suo nome di battesimo, , _1
rifiutando d'incontrarlo e con l'appellativo “papà”, il nuovo compagno della madre;
l'appellato, dal canto suo, si è ritratto dalla vita del figlio, rifiutando di prestare il consenso alla madre, anche per sottoporre il minore alle visite mediche (come, per esempio, la visita oculistica all'esito della quale è stato prescritto al bambino l'uso degli occhiali).
11 Infine, occorre dar conto che è pacifico tra le parti che non Controparte_1
abbia mai contribuito a sostenere le spese straordinarie effettuate dalla madre per il figlio, tanto da aver indotto a dover nuovamente Parte_1
ricorrere al Tribunale, che risulta aver emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellato (a cui questi si è opposto), per ottenere il rimborso della quota a suo carico.
In considerazione di quanto sin qui esposto, dell'intermittenza dei rapporti padre-figlio (la cui responsabilità è ascrivibile a e la cui Controparte_1
conseguenza è stata il rifiuto da parte del bambino d'incontrarlo), nell'interesse esclusivo del minore ed al fine di facilitare la madre nell'assunzione delle decisioni più importanti che riguardano la vita del figlio (ivi comprese istruzione e salute) dev'essere disposto l'affidamento esclusivo di a Per_1
con incarico ai Servizi Sociali di monitorare la situazione Parte_1
familiare, attivando -come suggerito dal CTU- un percorso di Coordinazione
Genitoriale, nonché di organizzare la ripresa dei contatti padre-figlio attraverso videochiamata, inizialmente settimanale, con una frequenza progressivamente maggiore ed in vista della riattivazione degli incontri fisici padre-figlio, quando i Servizi lo riterranno opportuno.
Inoltre, dev'essere investito il TSRMEE di prendere in carico il minore e riferire ai Servizi Sociali.
Infine, ha chiesto una rivalutazione dell'importo dell'assegno Parte_1
di mantenimento (attualmente quantificato nella somma mensile di € 400,00) posto a carico dell'appellato, nonché di porre a carico di quest'ultimo il 65% delle spese mediche ed il 50% delle ulteriori spese straordinarie concernenti il figlio.
12 Al riguardo, osserva la Corte che l'appellante, che attualmente svolge attività di psicoterapeuta, risulta percepire un reddito netto, medio, mensile di €
2.250,00; è comproprietaria (con il padre e la sorella) di un immobile di esigue dimensioni (circa 50 mq); è titolare di un conto corrente con saldo attivo del tutto irrilevante.
Per converso, l'appellato, sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri, percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.700,00 e non dispone di proprietà immobiliari.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'assegno di mantenimento per il figlio, posto a carico di , debba essere confermato nell'importo già Controparte_1
indicato dal Tribunale, così come debba essere confermata la sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio.
Da ultimo, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2386/23 del Tribunale di Roma,
13 dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio Per_1 Parte_1
assumerà tutte le decisioni più importanti nella vita del figlio (ivi
[...]
comprese quelle concernenti salute e istruzione);
incarica i Servizi Sociali di monitorare la situazione familiare del bambino, attivando un percorso di Coordinazione Genitoriale, nonché di organizzare la ripresa dei contatti padre-figlio attraverso videochiamata, inizialmente con frequenza settimanale e, poi, progressivamente maggiore, in vista della riattivazione degli incontri fisici padre-figlio, quando i Servizi Sociali lo riterranno opportuno;
manda al TSRMEE di prendere in carico il minore e riferire ai Servizi Sociali;
respinge, per il resto, l'appello;
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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