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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2159/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.ER RE Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.ER NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vittorio Giordani, giusta procura allegata all'atto di appello appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Stefano Perusi, giusta procura allegata all'atto di costituzione comparsa in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1030/2023 dal Tribunale di
Verona pubblicata il 26.05.2023
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
I.- nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata laddove respinge le domande e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, atto di citazione 18.7.2020, che qui si riportano:
1) in primo luogo, nel merito accertare e dichiarare l'autenticità dei testamenti in virtù dei quali l'attrice viene nominata erede, ovvero il testamento
05.12.2016 di cui al doc.2 e il testamento 12.11.2016 di cui al doc.3, accertandosi che viene in essa dichiarata erede e Parte_1
legataria di alcuni beni immobili della de cuius nata il [...] Persona_1
a Marmirolo (MN) e deceduta il 13.9.2018 con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
2) in secondo luogo, nel merito: accertare e dichiarare l'indegnità del convenuto a succedere CP_1
in quanto erede nominato per testamento, nell'eredità della de cuius Per_1
nata il [...] a [...] e deceduta il 13.9.2018, per le causali
[...]
spiegate in narrativa dell'atto di citazione;
3) in terzo luogo, nel merito: accertata e dichiarata la qualità di erede dell'attrice condannare il convenuto alla restituzione e/o CP_1
consegna a Parte_1
- dei beni mobili ed immobili risultanti parte dell'eredità di e di Persona_1
quella del suo unico figlio premorto : Persona_2
1.- Comune di Cazzano di Tramigna Catasto Fabbricati Foglio23 m.n. 77 vani
7 Via Costeggiola n. 1 piano: T-1; Variante del 22/01/2020 protocollo n.
VR0021568 in atti dal 22/01/2020 aggiornamento planimetrico (n.
15316.1/2020)
pag. 2/21 2.- Comune di Cazzano di Tramigna – Catasto Terreni Foglio 23 mn 19 -22-
80 - 130-139
3.- Comune di Soave Catasto dei Terreni Foglio 7 m.n. 468 -469
- dei beni mobili meglio descritti in narrativa e dei titoli e libretti postali ed ogni effetto intestato a e al figlio di cui era erede, costituenti parte CP_2
dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c.
II.-. sempre nel merito: condannare l'appellato a restituire i buoni postali ed i libretti intestati alla de cuius nonché al figlio premorto e meglio individuati nei CP_3
docc.10 e 11 di parte attrice nel giudizio avente n.5781/2020 Tribunale di
Verona e di cui al doc.b) dimesso con nota 28.8.2025 o, nel caso in cui essi siano giunti a scadenza ovvero incassati, il loro controvalore
III in ogni caso, onerare l'appellato delle spese di primo e secondo grado, comprese le spese generali.
Con ossequio.
Per parte appellata:
“Nel merito:
2.) rigettarsi l'atto di citazione d'appello introduttivo del presente giudizio e tutte le domande, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni ivi formulate in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2024 e nei successivi atti del presente giudizio e per l'effetto
3.) confermarsi integralmente la sentenza di primo grado;
4.) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forfettarie,
CPA ed IVA di ogni grado del giudizio, ivi compreso il sequestro”
pag. 3/21 Ragioni della Decisione
§1 Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 04.02.2020 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona , CP_1
instaurando un primo giudizio (RG 1965/2020) ai fini di ottenere la declaratoria d'autenticità dei testamenti datati 12.11.2016 e 05.12.2016 redatti da , deceduta in data 13.11.2018 (doc. 4 fascicolo attore allegato Persona_1
al verbale di pubblicazione del testamento olografo), dei quali deteneva copia semplice e nei quali veniva nominata erede o comunque riceveva in legato due terreni.
L'attrice - amministratore di sostegno di dal 14.02.2017 (doc. 1 Persona_1
fascicolo attore) - rappresentava che gli originali dei due testamenti olografi erano stati consegnati fiduciariamente a per la pubblicazione CP_1
ma che questi non li aveva pubblicati né aveva dato riscontro alle reiterate richieste formulate dall'attrice sia verbali che per iscritto (con lettere raccomandate del 29.01.2019 e del 08.07.2019 doc.
5-6 fascicolo attore).
Mentre nei primi due testamenti sarebbe stata nominata, Parte_1
assieme al convenuto, erede dalla de cuius o, comunque, legataria di due terreni, in virtù del successivo testamento olografo sarebbe CP_1
divenuto unico erede. Il Terzo testamento, altresì scritto e sottoscritto dalla de cuius, era datato il 30.12.2016, veniva consegnato dal in originale al CP_1
Notaio di Verona che provvedeva alla sua pubblicazione con verbale in Per_3
data 21.03.2019 (doc. 4 fascicolo attore).
L'attrice affermava quindi che il avrebbe sottratto od occultato gli CP_1
originali dei primi due testamenti, ai fini di trarne un vantaggio personale,
pag. 4/21 affermava la rilevanza penale della condotta tenuta dal e chiedeva di CP_1
dichiarare la sua indegnità a succedere ex art. 463 c.c.
Con ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. in corso di causa del
18.06.2020 l'attrice chiedeva che venisse disposto sequestro giudiziario dei beni oggetto dell'eredità relitta in morte di e del di lei figlio Persona_1
premorto (doc. 2 fascicolo convenuto). Persona_2
Con ricorso al Tribunale di Verona (doc. 7 fascicolo attore), Parte_1
instaurava inoltre procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 620 c.c. ed ex art. 749 c.p.c., chiedendo di fissare un termine decadenziale per la pubblicazione dei due testamenti asseritamente distrutti od occultati da parte di . Nel giudizio di volontaria giurisdizione si costituiva CP_1 [...]
, eccependo che il testamento pubblicato era l'unico in suo possesso CP_1
(doc. 9 fascicolo attore).
Con ulteriore atto di citazione promuoveva dinanzi al Parte_1
medesimo Tribunale di Verona nei confronti di , un secondo CP_1
giudizio nel quale, sulla base della stessa prospettazione, avanzava, oltre alle stesse domande di cui sopra, anche domanda di condanna del alla CP_1
restituzione di alcuni beni ereditari (RG 5781/2020).
1.2. si costituiva in entrambe i giudizi chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree in quanto infondate.
Contestava le allegazioni in fatto avanzate dall'attrice, ed in particolare contestava di essere stato in possesso dei primi due testamenti, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di e l'infondatezza delle Parte_1
domande nel merito, in particolare per la mancata prova che i primi due testamenti fossero ancora esistenti al momento dell'apertura della successione. Affermava che avrebbero potuto essere distrutti dalla stessa pag. 5/21 testatrice, con l'intenzione di revocarli, come del resto si presume ai sensi dell'art.684 c.c. nel caso di mancato rinvenimento delle schede testamentarie originali.
Con riguardo, invece, alla domanda di dichiarare la sua indegnità a succedere per aver distrutto/occultato i due testamenti, il convenuto ne chiedeva il rigetto eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e la mancata prova che i testamenti fossero stati consegnati a lui fiduciariamente. Eccepiva inoltre che, anche qualora fossero esistiti i due testamenti reclamati dall'attrice, entrambi sarebbero stati revocati dal testamento pubblicato del
30.12.2016, successivo e dal contenuto incompatibile con i precedenti.
si costituiva altresì nel secondo giudizio promosso da CP_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Verona avente ad oggetto la domanda di Pt_1
restituzione ex art. 533 c.c. dei beni ereditari relitti in morte di CP_2
Resisteva alle domande formulate dall'attrice come sopra e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'attrice alla consegna dei buoni postali e dei libretti intestati alla de cuius ed al di lei figlio premorto che aveva ammesso di detenere. Parte_1
1.3.
Nelle more del giudizio di primo grado è stato instaurato procedimento penale dinanzi al Tribunale di Verona nei confronti di per il delitto CP_1
previsto ex art. 81 c.p. ed ex art. 490 c.p. (doc. 20 fascicolo attore), nel quale si è costituita parte civile (doc. 21 fascicolo attore). Parte_1
Il Tribunale penale di Verona con sentenza n.889/2025 ha condannato
[...]
alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione per il delitto previsto dagli CP_1
articoli 81 cpv e 490 c.p. perché al fine di recare a sé un vantaggio, sopprimeva due testamenti olografi redatti da il primo del Persona_1
pag. 6/21 12.11.2016 e il secondo del 5.12.2016, In Verona, il 4 novembre 2019. Il
Giudice penale ha liquidato in favore di in via equitativa ed Parte_1
omnicomprensiva, a titolo di danno non patrimoniale, in assenza della prova e della quantificazione del danno patrimoniale, la somma di €25.000, con condanna provvisoriamente esecutiva.
Avverso la sentenza del Tribunale penale di Verona è stato promosso appello, come da atto prodotto in questo giudizio dal in allegato alla comparsa CP_1
conclusionale.
1.4.
Veniva disposta la riunione dei due giudizi civili RG 1965/2020 e 5781/2020.
A seguito dell'espletamento delle prove orali e del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
§ 2.
Il Tribunale di Verona con sentenza n. 1030/2023 pubblicata il 26.05.2023, ha preliminarmente ritenuto di poter decidere monocraticamente, non essendo la causa soggetta alla riserva di collegialità ai sensi del n.6 dell'art.50-bis c.p.c. poiché la domanda, come proposta dall'attrice, non costituisce impugnazione dei già menzionati testamenti implicandone anzi la validità.
Nel merito, ha rigettato le domande formulate dall'attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da sulla scorta delle CP_1
seguenti argomentazioni.
In relazione alla domanda di indegnità a succedere di rispetto CP_1
alla successione apertasi in morte di il primo giudice non ha Persona_1
ritenuto, a fronte dell'espletamento delle prove testimoniali richieste pag. 7/21 dall'attrice, sufficientemente provata né la circostanza che il convenuto avesse distrutto od occultato i testamenti olografi di cui è causa né che lo stesso fosse in possesso degli originali, ritenendo incongruenti e generiche le deposizioni dei testi di parte attrice.
Oltre a ciò, il primo giudice ha considerato infondata la domanda attorea nel merito in quanto - quand'anche il avesse tenuto le condotte a lui CP_1
ascritte e non sufficientemente provate – non potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art.463 c.c. determinante l'indegnità a succedere.
Infatti, le condotte allegate avrebbero avuto per oggetto non un atto destinato a regolare la successione bensì due testamenti revocati tacitamente in quanto anteriori al testamento pubblicato datato 30.12.2016 e dal contenuto incompatibile.
Quale logica ed immediata conseguenza del rigetto delle domande di cui sopra, il Tribunale adito ha dichiarato infondata altresì la domanda di petizione dell'eredità formulata da ed ha accolto la Parte_1
domanda riconvenzionale proposta da , al quale, in qualità di CP_1
unico erede di ha riconosciuto il diritto di ottenere la Persona_1
restituzione dei valori da lui indicati o, qualora i libretti fossero scaduti, la restituzione del loro equivalente monetario alla data della scadenza.
In ragione del principio di soccombenza il primo giudice ha condannato l'attrice all'integrale pagamento delle spese di lite, inclusa l'attività espletata nel giudizio RG 5781/2020, prima della sua riunione, comprensivo anche di una fase cautelare.
pag. 8/21 § 3.
3.1.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto Parte_1
tempestivo appello, affidato a sei motivi di gravame.
Col primo motivo si afferma la nullità della sentenza di primo grado per violazione della riserva di collegialità.
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di accertamento dell'autenticità dei testamenti del 12.11.2016 e del
5.12.2016, non abbia ritenuto dimostrata la loro sottrazione o occultamento da parte del convenuto e non abbia ritenuto superata la presunzione, posta all'art. 684 c.c., della loro revoca da parte del testatore.
Col terzo motivo si censura l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale per avere ritenuto le disposizioni di cui al testamento del 30.12.2016 incompatibili con quelle dei due testamenti precedenti e per avere conseguentemente ritenuto questi ultimi revocati in toto e non solamente per le disposizioni incompatibili con quelle del testamento più recente.
Col quarto motivo si denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante civile nel valutare il compendio probatorio a supporto della domanda di declaratoria dell'indegnità a succedere rigettando la domanda.
Col quinto motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento degli interessi scaduti sui buoni e sulle somme giacenti sui libretti intestati alla de cuius, pur se offerti banco iudicis per il sequestro conservativo.
Col sesto motivo l'appellante contesta il computo delle spese di lite ritenendo che il primo giudice si sia discostato dalle tabelle professionali, senza pag. 9/21 motivazione, ed abbia liquidato complessivamente €25.717,00 mentre avrebbe dovuto liquidare €22.305,00.
3.2.
Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
3.3.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 4
4.1.
Parte appellante afferma la nullità della sentenza di primo grado per violazione della riserva di collegialità.
Il motivo è infondato, considerata la natura tassativa e quindi di stretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art.50-bis c.p.c., norma speciale con la quale il legislatore deroga al principio generale secondo cui il
Tribunale giudica in composizione monocratica (C.Cost.28.1.2005 n.53).
Parte appellante sostiene che la fattispecie in esame può rientrare nell'ipotesi di impugnazione dei testamenti prevista all'art.50-bis c.p.c. n.6, in quanto alla domanda di indegnità a succedere consegue la nullità, annullamento o inefficacia del testamento.
pag. 10/21 La prospettazione di parte appellante non può essere condivisa. L'azione di indegnità a succedere non incide infatti sul testamento, tant'è vero che può venire instaurata anche nei confronti di un erede ab intestato.
L'indegnità a succedere prevista dall'art.463 c.c. è una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione. La sentenza che pronuncia l'indegnità a succedere ha natura costitutiva ed il suo effetto può aversi per verificato soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass.
n. 5411 del 25/02/2019). La sentenza, quindi, non incide sul testamento, bensì sulla possibilità giuridica di beneficiare delle sue disposizioni di natura patrimoniale. Dovendosi interpretare le disposizioni speciali in modo restrittivo, la riserva di collegialità per le azioni di impugnazioni di testamenti non può venire interpretate in modo estensivo fino a ricomprendere anche l'azione volta alla declaratoria di indegnità a succedere.
L'azione di indegnità a succedere, in conclusione, non integra un'"impugnazione" del testamento ai sensi dell'art. 50-bis, n. 6, c.p.c., incidendo solo sulla posizione soggettiva dell'erede e non sull'atto testamentario in sé.
È, in ogni caso, infondata la conseguenza che l'appellante trae dalla prospettata violazione della riserva di collegialità. Quand'anche si volesse ritenere fondato il rilievo di parte appellante, non ne conseguirebbe la nullità della sentenza appellata e questa Corte sarebbe tenuta a decidere la controversia nel merito. Infatti, è principio consolidato che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al
pag. 11/21 successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Cass. n. 16186 del
20/06/2018).
4.2.
Parte appellante contesta la pronuncia del Tribunale di Verona nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento dell'autenticità dei testamenti del
12.11.2016 e del 5.12.2016, non ha ritenuto dimostrata la loro sottrazione o occultamento da parte del e non ha ritenuto superata la presunzione CP_1
posta all'art. 684 c.c. della loro revoca da parte del testatore.
Il motivo è da ritenersi assorbito, in quanto i primi due testamenti – quand'anche non fossero stati fisicamente distrutti dal testatore - devono intendersi in ogni caso revocati dal terzo testamento, la cui autenticità e validità non è oggetto di discussione, redatto in un momento successivo e contenente disposizioni incompatibili con quelle dei primi due testamenti.
Si richiama per il resto alla motivazione svolta nel precedente paragrafo.
4.3.
L'appellante afferma la compatibilità tra il testamento del 30.12.2016 e i due precedenti ed afferma che pertanto il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il testamento posteriore abbia revocato in toto i precedenti e non unicamente le disposizioni con esso incompatibili.
L'appellante sostiene che la testatrice non intendesse revocare la disposizione di legato contenuta nei testamenti precedenti, in mancanza di una disposizione pag. 12/21 espressa in tal senso e in mancanza di incompatibilità, per un principio generale di conservazione.
Il motivo non è fondato.
In diritto, l'art. 682 cod. civ., stabilendo che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre.
Occorre quindi riscontrare, caso per caso, una sicura inconciliabilità e una conseguente revoca implicita dell'intero testamento precedente, senza che possa essere configurabile una “sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità” (Cass. n. 8030 del
21/03/2019, n. 12649 del 17/10/2001, n. 423 del 22/01/1982).
Ai fini di effettuare tali valutazioni è necessario innanzitutto interpretare le disposizioni testamentarie.
Le schede testamentarie in questione sono tutte molto brevi, redatte in modo informale su un foglietto a quadretti, la scrittura dimostra un ridotto livello di scolarità e non prende in considerazione la liquidità ed i titoli.
Nel primo testamento, datato 12.11.2016, si legge: lascio tutti i miei averi a
, e desidero che abbia cura della mia casa e dei miei Persona_4
animali a do la e la [è incontestato si tratti di Pt_1 Per_5 Per_6
fondi] perché si costruisca una casa e volio che si impegni con la sua parola di cercare (doc.3 attrice). Persona_7
Nel secondo testamento, di poco successivo, datato 5.12.2016, si legge:
Lascio tutti i miei averi a ed , cioe casa CP_1 Persona_8
pag. 13/21 davanti e dietro a ed lascio la e la praesela, Per_9 CP_1 Pt_1 Per_6
perché si costruisca una casa.
Nel terzo testamento, redatto con le medesime modalità e sullo stesso supporto, portato in originale avanti al Notaio, datato 30.12.2016, la de cuius scrive “lascio tutti i miei averi a e desidero che li conservi CP_1
come li a trovati e custodisca i miei animali con amore”.
Orbene, nella ricerca della volontà del testatore si applicano le medesime norme previste per l'interpretazione dei contratti, ove compatibili.
Nell'interpretare le clausole testamentarie, pertanto, il giudice del merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.
Nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, (Cassazione n. 10075 del
24/04/2018) potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius.
Nel caso in esame, tutti i tre brevi testamenti iniziano con “lascio tutti i miei averi a …” espressione che, nel senso comune, corrisponde alla istituzione di erede.
Solo dopo tale indicazione di principio, la testatrice ha diviso i suoi principali averi fra i due eredi, assegnando la casa e pertinenze al (perché CP_1
continuasse a prendersene cura, come già stava facendo) e assegnando i pag. 14/21 terreni alla (esprimendo una finalità invece evidentemente ritenuta di Pt_1
interesse per l'erede, di costruirsi una casa su tali terreni).
La testatrice non menziona altri averi ed in particolare i titoli e la liquidità, pur disponendo di notevoli risparmi (in parte a lei intestati, in parte intestati al figlio premorto) quantificati dall'appellato in €243.914,25.
I due eredi, secondo la lettera della disposizione testamentaria, sono posti in una situazione di parità fra loro, nel senso che non è previsto che “il residuo” dopo la distribuzione dei beni immobili vada conferito all'uno piuttosto che all'altro di loro. Deve quindi ritenersi che non si tratti, né per l'uno né per l'altro degli eredi, di un legato bensì della determinazione di beni che devono comporre la quota di ciascuno, mentre i residui beni sarebbero spettati ad entrambe, ove la volontà della testatrice fosse rimasta quella espressa nei primi due testamenti.
Per inciso, anche la , trattenendo con sé tutti i titoli di spettanza della Pt_1
de cuius, ha agito manifestamente quale erede, non quale legataria di un bene determinato.
Mentre nei primi due testamenti sia il che la sono indicati quali CP_1 Pt_1
le due persone alle quali la testatrice intende lasciare “tutti” i suoi beni, nel terzo testamento è indicato solamente il nome del CP_1
Proprio la somiglianza linguistica fra le tre schede testamentarie conduce a ritenere si sia verificato un cambiamento nella volontà della testatrice, passata dal decidere di lasciare tutti i suoi beni a e , a lasciare tutti i suoi CP_1 Pt_1
beni al solo CP_1
In conclusione, dall'esame letterale delle schede testamentarie risulta la volontà della testatrice, espressa con il testamento più recente, di revocare le disposizioni di cui ai precedenti due testamenti. La revoca implicita integrale pag. 15/21 dei precedenti testamenti rende irrilevante, ai fini successori, la materiale sottrazione o meno delle prime schede.
4.4.
Parte appellante con il quarto motivo di appello contesta l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante civile nel valutare il compendio probatorio a supporto della domanda di declaratoria dell'indegnità a succedere e sostiene di avere sufficientemente provato la condotta criminosa tenuta da
[...]
. Quest'ultimo avrebbe avuto la disponibilità di tutti e tre i testamenti CP_1
in originale ed avrebbe deliberatamente deciso, del tutto illegittimamente, di distruggere (o comunque di occultare) quello del 12.11.2016 e quello del
05.12.2016 per pubblicare solamente quello più recente, a lui più favorevole.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Premesso che non ricorrono i presupposti per sospendere il processo civile ex art. 75 cpp, quand'anche risultasse provata la circostanza che il avesse CP_1
distrutto fisicamente gli originali delle prime due schede testamentarie e lo avesse fatto senza il permesso della testatrice, non si potrebbe comunque ritenere realizzata la fattispecie prevista all'art.463 n.5) del codice civile. Tale fattispecie, infatti, sanziona con l'esclusione dalla successione come indegno
“chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata”. Per contro, i testamenti asseritamente soppressi dall'appellato non avrebbero in ogni caso, quand'anche prodotti in originale, regolato la successione di dovendosi ritenere revocati dalla Per_10
testatrice in vita, come sopra motivato.
4.5.
Sul quinto motivo di impugnazione.
pag. 16/21 L'appellante impugna il capo della sentenza di condanna alla restituzione dei buoni e libretti intestati alla de cuius “nella parte in cui prevede la condanna al pagamento di interessi scaduti” sui buoni e sulle somme giacenti sui libretti intestati alla de cuius.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza appellata, nell'accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal ha statuito “condanna a restituire al i CP_1 Parte_1 CP_1
buoni postali ed i libretti intestati alla de cuius nonché al figlio premorto
e meglio individuati nei docc. 10 e 11 di parte attrice nel CP_3
giudizio avente n.5781/2020 o, nel caso in cui essi siano giunti a scadenza, il loro controvalore”, nulla statuendo in ordine agli interessi.
Non si comprende pertanto quale sia l'oggetto del motivo di impugnazione da parte dell'appellante.
In quanto alle ragioni, parte appellante si limita a riferire - in modo generico - che pur se i titoli sono stati offerti banco iudicis per il sequestro conservativo, il giudice li ha ritenuti esclusi dalle domande di sequestro.
L'appellato si limita a chiedere la conferma della sentenza del Tribunale di
Verona e non propone alcun appello incidentale in punto interessi.
Il motivo, in conclusione, deve venire dichiarato inammissibile per genericità
e indeterminatezza.
4.6.
L'appellante contesta il computo delle spese di lite ritenendo che il primo giudice si sia discostato dalle tabelle professionali, senza motivazione, ed abbia liquidato complessivamente €25.717,00 mentre avrebbe dovuto liquidare €22.305,00.
pag. 17/21 In punto spese il primo giudice ha motivato riportandosi al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2002 ed ha motivato nel senso che si debba tenere conto anche dell'attività espletata, prima della riunione, nel giudizio avente RG n.5781/2020 e nella fase cautelare in corso di causa.
Il primo giudice si è riportato alla nota spese depositata, ritenendo congrui gli importi ivi indicati, salvo che per il procedimento cautelare in corso di causa, per il quale ha espunto la fase di trattazione (in quanto limitata ad una udienza) e la fase decisionale (assente).
Né il primo giudice né il patrocinio di hanno fatto espresso riferimento CP_1
ai parametri adottati per la quantificazione delle spese legali.
L'ordinanza di correzione di errore materiale (doc. g.appellante) si è limitata a correggere un errore nel calcolo del totale nel dispositivo “laddove ha quantificato l'ammontare complessivo delle spese legali dovute dalla Pt_1
in €20.402,00 anziché nella somma corretta di €25.717,00, risultante dalla sommatoria di €16.291,00, €5.315,00 ed €4.111,00”.
Parte appellante contesta le singole voci rappresentando quanto segue:
- il compenso con riferimento alle cause riunite RG 1965/2020 e
5781/2020 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avrebbe dovuto essere di €14.103,00 e non di €16.291,00
- il compenso tabellare con riferimento alla causa RG 1965/2020 per le fasi di studio e introduttiva, svolte prima dell'introduzione della causa
RG 5781/2020, avrebbe dovuto essere di €4.180,00 e non di €5.315,00.
- il compenso con riferimento alla fase cautelare RG 1965/2020 sub 1 avrebbe dovuto essere di €4.022,00 e non di 4.111,00.
Il motivo è infondato.
pag. 18/21 Parte appellante non motiva in ordine allo scaglione di riferimento, che nelle tabelle esplicative inserite nell'atto d'appello è indicato talvolta come “Valore della causa: da € 52.001 a €260.000 – valore indeterminabile” e talvolta come
“da €52.001 a €260.000”. Inoltre, parte appellante non argomenta in ordine al grado di complessità della causa e si limita ad osservare come non vi sia espressa motivazione in ordine ai motivi per derogare ai valori medi.
La causa è indubbiamente di valore indeterminabile, in quanto il valore dell'asse ereditario non è quantificato nell'atto di citazione. Lo scaglione di valore da €52.001 a €260.000 preso a riferimento dall'appellante comunque non riflette il valore dell'asse ereditario – che comprende fabbricati, terreni edificabili e valori mobiliari, essendo il valore già solo di questi ultimi quantificato dall'appellato in €243.914,25.
Il primo giudice ha rimarcato la necessità di tenere conto della proposizione di due separati giudizi successivamente riuniti – fatto che di per sé costituisce un fattore di complicazione processuale – ed ha liquidato le spese legali in conformità con gli importi indicati nella nota spese presentata dal patrocinio del ritenendoli congrui. CP_1
Il patrocinio del a sua volta non aveva fatto alcun riferimento ai criteri CP_1
di quantificazione degli importi indicati nella nota spese. Gli stessi corrispondono allo scaglione di valore indeterminabile, complessità media, quantificati nella misura massima.
Il Collegio concorda con il giudice di primo grado nel ritenere tale quantificazione congrua considerata la complicazione processuale della riunione di cause, il numero delle questioni trattate, la complessità della materia successoria e l'istruttoria orale effettivamente svolta.
pag. 19/21 § 5.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
L'attività svolta in questo grado di appello - nel quale non si è esperita attività istruttoria e non si è proceduto all'esame nel merito della questione più complessa, relativa all'indegnità a succedere, in quanto ritenuta assorbita - consente di ritenere applicabile per questo grado lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media e di applicare i valori medi, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 22 novembre 2023 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Verona n.1030/2023 del 26 maggio 2023 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in CP_1
€8.470,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore pag. 20/21 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
18/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
ER NI dott.ER RE
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2159/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.ER RE Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.ER NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vittorio Giordani, giusta procura allegata all'atto di appello appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Stefano Perusi, giusta procura allegata all'atto di costituzione comparsa in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1030/2023 dal Tribunale di
Verona pubblicata il 26.05.2023
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
I.- nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata laddove respinge le domande e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, atto di citazione 18.7.2020, che qui si riportano:
1) in primo luogo, nel merito accertare e dichiarare l'autenticità dei testamenti in virtù dei quali l'attrice viene nominata erede, ovvero il testamento
05.12.2016 di cui al doc.2 e il testamento 12.11.2016 di cui al doc.3, accertandosi che viene in essa dichiarata erede e Parte_1
legataria di alcuni beni immobili della de cuius nata il [...] Persona_1
a Marmirolo (MN) e deceduta il 13.9.2018 con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
2) in secondo luogo, nel merito: accertare e dichiarare l'indegnità del convenuto a succedere CP_1
in quanto erede nominato per testamento, nell'eredità della de cuius Per_1
nata il [...] a [...] e deceduta il 13.9.2018, per le causali
[...]
spiegate in narrativa dell'atto di citazione;
3) in terzo luogo, nel merito: accertata e dichiarata la qualità di erede dell'attrice condannare il convenuto alla restituzione e/o CP_1
consegna a Parte_1
- dei beni mobili ed immobili risultanti parte dell'eredità di e di Persona_1
quella del suo unico figlio premorto : Persona_2
1.- Comune di Cazzano di Tramigna Catasto Fabbricati Foglio23 m.n. 77 vani
7 Via Costeggiola n. 1 piano: T-1; Variante del 22/01/2020 protocollo n.
VR0021568 in atti dal 22/01/2020 aggiornamento planimetrico (n.
15316.1/2020)
pag. 2/21 2.- Comune di Cazzano di Tramigna – Catasto Terreni Foglio 23 mn 19 -22-
80 - 130-139
3.- Comune di Soave Catasto dei Terreni Foglio 7 m.n. 468 -469
- dei beni mobili meglio descritti in narrativa e dei titoli e libretti postali ed ogni effetto intestato a e al figlio di cui era erede, costituenti parte CP_2
dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c.
II.-. sempre nel merito: condannare l'appellato a restituire i buoni postali ed i libretti intestati alla de cuius nonché al figlio premorto e meglio individuati nei CP_3
docc.10 e 11 di parte attrice nel giudizio avente n.5781/2020 Tribunale di
Verona e di cui al doc.b) dimesso con nota 28.8.2025 o, nel caso in cui essi siano giunti a scadenza ovvero incassati, il loro controvalore
III in ogni caso, onerare l'appellato delle spese di primo e secondo grado, comprese le spese generali.
Con ossequio.
Per parte appellata:
“Nel merito:
2.) rigettarsi l'atto di citazione d'appello introduttivo del presente giudizio e tutte le domande, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni ivi formulate in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2024 e nei successivi atti del presente giudizio e per l'effetto
3.) confermarsi integralmente la sentenza di primo grado;
4.) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forfettarie,
CPA ed IVA di ogni grado del giudizio, ivi compreso il sequestro”
pag. 3/21 Ragioni della Decisione
§1 Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 04.02.2020 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona , CP_1
instaurando un primo giudizio (RG 1965/2020) ai fini di ottenere la declaratoria d'autenticità dei testamenti datati 12.11.2016 e 05.12.2016 redatti da , deceduta in data 13.11.2018 (doc. 4 fascicolo attore allegato Persona_1
al verbale di pubblicazione del testamento olografo), dei quali deteneva copia semplice e nei quali veniva nominata erede o comunque riceveva in legato due terreni.
L'attrice - amministratore di sostegno di dal 14.02.2017 (doc. 1 Persona_1
fascicolo attore) - rappresentava che gli originali dei due testamenti olografi erano stati consegnati fiduciariamente a per la pubblicazione CP_1
ma che questi non li aveva pubblicati né aveva dato riscontro alle reiterate richieste formulate dall'attrice sia verbali che per iscritto (con lettere raccomandate del 29.01.2019 e del 08.07.2019 doc.
5-6 fascicolo attore).
Mentre nei primi due testamenti sarebbe stata nominata, Parte_1
assieme al convenuto, erede dalla de cuius o, comunque, legataria di due terreni, in virtù del successivo testamento olografo sarebbe CP_1
divenuto unico erede. Il Terzo testamento, altresì scritto e sottoscritto dalla de cuius, era datato il 30.12.2016, veniva consegnato dal in originale al CP_1
Notaio di Verona che provvedeva alla sua pubblicazione con verbale in Per_3
data 21.03.2019 (doc. 4 fascicolo attore).
L'attrice affermava quindi che il avrebbe sottratto od occultato gli CP_1
originali dei primi due testamenti, ai fini di trarne un vantaggio personale,
pag. 4/21 affermava la rilevanza penale della condotta tenuta dal e chiedeva di CP_1
dichiarare la sua indegnità a succedere ex art. 463 c.c.
Con ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. in corso di causa del
18.06.2020 l'attrice chiedeva che venisse disposto sequestro giudiziario dei beni oggetto dell'eredità relitta in morte di e del di lei figlio Persona_1
premorto (doc. 2 fascicolo convenuto). Persona_2
Con ricorso al Tribunale di Verona (doc. 7 fascicolo attore), Parte_1
instaurava inoltre procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 620 c.c. ed ex art. 749 c.p.c., chiedendo di fissare un termine decadenziale per la pubblicazione dei due testamenti asseritamente distrutti od occultati da parte di . Nel giudizio di volontaria giurisdizione si costituiva CP_1 [...]
, eccependo che il testamento pubblicato era l'unico in suo possesso CP_1
(doc. 9 fascicolo attore).
Con ulteriore atto di citazione promuoveva dinanzi al Parte_1
medesimo Tribunale di Verona nei confronti di , un secondo CP_1
giudizio nel quale, sulla base della stessa prospettazione, avanzava, oltre alle stesse domande di cui sopra, anche domanda di condanna del alla CP_1
restituzione di alcuni beni ereditari (RG 5781/2020).
1.2. si costituiva in entrambe i giudizi chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree in quanto infondate.
Contestava le allegazioni in fatto avanzate dall'attrice, ed in particolare contestava di essere stato in possesso dei primi due testamenti, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di e l'infondatezza delle Parte_1
domande nel merito, in particolare per la mancata prova che i primi due testamenti fossero ancora esistenti al momento dell'apertura della successione. Affermava che avrebbero potuto essere distrutti dalla stessa pag. 5/21 testatrice, con l'intenzione di revocarli, come del resto si presume ai sensi dell'art.684 c.c. nel caso di mancato rinvenimento delle schede testamentarie originali.
Con riguardo, invece, alla domanda di dichiarare la sua indegnità a succedere per aver distrutto/occultato i due testamenti, il convenuto ne chiedeva il rigetto eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e la mancata prova che i testamenti fossero stati consegnati a lui fiduciariamente. Eccepiva inoltre che, anche qualora fossero esistiti i due testamenti reclamati dall'attrice, entrambi sarebbero stati revocati dal testamento pubblicato del
30.12.2016, successivo e dal contenuto incompatibile con i precedenti.
si costituiva altresì nel secondo giudizio promosso da CP_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Verona avente ad oggetto la domanda di Pt_1
restituzione ex art. 533 c.c. dei beni ereditari relitti in morte di CP_2
Resisteva alle domande formulate dall'attrice come sopra e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'attrice alla consegna dei buoni postali e dei libretti intestati alla de cuius ed al di lei figlio premorto che aveva ammesso di detenere. Parte_1
1.3.
Nelle more del giudizio di primo grado è stato instaurato procedimento penale dinanzi al Tribunale di Verona nei confronti di per il delitto CP_1
previsto ex art. 81 c.p. ed ex art. 490 c.p. (doc. 20 fascicolo attore), nel quale si è costituita parte civile (doc. 21 fascicolo attore). Parte_1
Il Tribunale penale di Verona con sentenza n.889/2025 ha condannato
[...]
alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione per il delitto previsto dagli CP_1
articoli 81 cpv e 490 c.p. perché al fine di recare a sé un vantaggio, sopprimeva due testamenti olografi redatti da il primo del Persona_1
pag. 6/21 12.11.2016 e il secondo del 5.12.2016, In Verona, il 4 novembre 2019. Il
Giudice penale ha liquidato in favore di in via equitativa ed Parte_1
omnicomprensiva, a titolo di danno non patrimoniale, in assenza della prova e della quantificazione del danno patrimoniale, la somma di €25.000, con condanna provvisoriamente esecutiva.
Avverso la sentenza del Tribunale penale di Verona è stato promosso appello, come da atto prodotto in questo giudizio dal in allegato alla comparsa CP_1
conclusionale.
1.4.
Veniva disposta la riunione dei due giudizi civili RG 1965/2020 e 5781/2020.
A seguito dell'espletamento delle prove orali e del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
§ 2.
Il Tribunale di Verona con sentenza n. 1030/2023 pubblicata il 26.05.2023, ha preliminarmente ritenuto di poter decidere monocraticamente, non essendo la causa soggetta alla riserva di collegialità ai sensi del n.6 dell'art.50-bis c.p.c. poiché la domanda, come proposta dall'attrice, non costituisce impugnazione dei già menzionati testamenti implicandone anzi la validità.
Nel merito, ha rigettato le domande formulate dall'attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da sulla scorta delle CP_1
seguenti argomentazioni.
In relazione alla domanda di indegnità a succedere di rispetto CP_1
alla successione apertasi in morte di il primo giudice non ha Persona_1
ritenuto, a fronte dell'espletamento delle prove testimoniali richieste pag. 7/21 dall'attrice, sufficientemente provata né la circostanza che il convenuto avesse distrutto od occultato i testamenti olografi di cui è causa né che lo stesso fosse in possesso degli originali, ritenendo incongruenti e generiche le deposizioni dei testi di parte attrice.
Oltre a ciò, il primo giudice ha considerato infondata la domanda attorea nel merito in quanto - quand'anche il avesse tenuto le condotte a lui CP_1
ascritte e non sufficientemente provate – non potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art.463 c.c. determinante l'indegnità a succedere.
Infatti, le condotte allegate avrebbero avuto per oggetto non un atto destinato a regolare la successione bensì due testamenti revocati tacitamente in quanto anteriori al testamento pubblicato datato 30.12.2016 e dal contenuto incompatibile.
Quale logica ed immediata conseguenza del rigetto delle domande di cui sopra, il Tribunale adito ha dichiarato infondata altresì la domanda di petizione dell'eredità formulata da ed ha accolto la Parte_1
domanda riconvenzionale proposta da , al quale, in qualità di CP_1
unico erede di ha riconosciuto il diritto di ottenere la Persona_1
restituzione dei valori da lui indicati o, qualora i libretti fossero scaduti, la restituzione del loro equivalente monetario alla data della scadenza.
In ragione del principio di soccombenza il primo giudice ha condannato l'attrice all'integrale pagamento delle spese di lite, inclusa l'attività espletata nel giudizio RG 5781/2020, prima della sua riunione, comprensivo anche di una fase cautelare.
pag. 8/21 § 3.
3.1.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto Parte_1
tempestivo appello, affidato a sei motivi di gravame.
Col primo motivo si afferma la nullità della sentenza di primo grado per violazione della riserva di collegialità.
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di accertamento dell'autenticità dei testamenti del 12.11.2016 e del
5.12.2016, non abbia ritenuto dimostrata la loro sottrazione o occultamento da parte del convenuto e non abbia ritenuto superata la presunzione, posta all'art. 684 c.c., della loro revoca da parte del testatore.
Col terzo motivo si censura l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale per avere ritenuto le disposizioni di cui al testamento del 30.12.2016 incompatibili con quelle dei due testamenti precedenti e per avere conseguentemente ritenuto questi ultimi revocati in toto e non solamente per le disposizioni incompatibili con quelle del testamento più recente.
Col quarto motivo si denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante civile nel valutare il compendio probatorio a supporto della domanda di declaratoria dell'indegnità a succedere rigettando la domanda.
Col quinto motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento degli interessi scaduti sui buoni e sulle somme giacenti sui libretti intestati alla de cuius, pur se offerti banco iudicis per il sequestro conservativo.
Col sesto motivo l'appellante contesta il computo delle spese di lite ritenendo che il primo giudice si sia discostato dalle tabelle professionali, senza pag. 9/21 motivazione, ed abbia liquidato complessivamente €25.717,00 mentre avrebbe dovuto liquidare €22.305,00.
3.2.
Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
3.3.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 4
4.1.
Parte appellante afferma la nullità della sentenza di primo grado per violazione della riserva di collegialità.
Il motivo è infondato, considerata la natura tassativa e quindi di stretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art.50-bis c.p.c., norma speciale con la quale il legislatore deroga al principio generale secondo cui il
Tribunale giudica in composizione monocratica (C.Cost.28.1.2005 n.53).
Parte appellante sostiene che la fattispecie in esame può rientrare nell'ipotesi di impugnazione dei testamenti prevista all'art.50-bis c.p.c. n.6, in quanto alla domanda di indegnità a succedere consegue la nullità, annullamento o inefficacia del testamento.
pag. 10/21 La prospettazione di parte appellante non può essere condivisa. L'azione di indegnità a succedere non incide infatti sul testamento, tant'è vero che può venire instaurata anche nei confronti di un erede ab intestato.
L'indegnità a succedere prevista dall'art.463 c.c. è una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione. La sentenza che pronuncia l'indegnità a succedere ha natura costitutiva ed il suo effetto può aversi per verificato soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass.
n. 5411 del 25/02/2019). La sentenza, quindi, non incide sul testamento, bensì sulla possibilità giuridica di beneficiare delle sue disposizioni di natura patrimoniale. Dovendosi interpretare le disposizioni speciali in modo restrittivo, la riserva di collegialità per le azioni di impugnazioni di testamenti non può venire interpretate in modo estensivo fino a ricomprendere anche l'azione volta alla declaratoria di indegnità a succedere.
L'azione di indegnità a succedere, in conclusione, non integra un'"impugnazione" del testamento ai sensi dell'art. 50-bis, n. 6, c.p.c., incidendo solo sulla posizione soggettiva dell'erede e non sull'atto testamentario in sé.
È, in ogni caso, infondata la conseguenza che l'appellante trae dalla prospettata violazione della riserva di collegialità. Quand'anche si volesse ritenere fondato il rilievo di parte appellante, non ne conseguirebbe la nullità della sentenza appellata e questa Corte sarebbe tenuta a decidere la controversia nel merito. Infatti, è principio consolidato che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al
pag. 11/21 successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Cass. n. 16186 del
20/06/2018).
4.2.
Parte appellante contesta la pronuncia del Tribunale di Verona nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento dell'autenticità dei testamenti del
12.11.2016 e del 5.12.2016, non ha ritenuto dimostrata la loro sottrazione o occultamento da parte del e non ha ritenuto superata la presunzione CP_1
posta all'art. 684 c.c. della loro revoca da parte del testatore.
Il motivo è da ritenersi assorbito, in quanto i primi due testamenti – quand'anche non fossero stati fisicamente distrutti dal testatore - devono intendersi in ogni caso revocati dal terzo testamento, la cui autenticità e validità non è oggetto di discussione, redatto in un momento successivo e contenente disposizioni incompatibili con quelle dei primi due testamenti.
Si richiama per il resto alla motivazione svolta nel precedente paragrafo.
4.3.
L'appellante afferma la compatibilità tra il testamento del 30.12.2016 e i due precedenti ed afferma che pertanto il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il testamento posteriore abbia revocato in toto i precedenti e non unicamente le disposizioni con esso incompatibili.
L'appellante sostiene che la testatrice non intendesse revocare la disposizione di legato contenuta nei testamenti precedenti, in mancanza di una disposizione pag. 12/21 espressa in tal senso e in mancanza di incompatibilità, per un principio generale di conservazione.
Il motivo non è fondato.
In diritto, l'art. 682 cod. civ., stabilendo che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre.
Occorre quindi riscontrare, caso per caso, una sicura inconciliabilità e una conseguente revoca implicita dell'intero testamento precedente, senza che possa essere configurabile una “sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità” (Cass. n. 8030 del
21/03/2019, n. 12649 del 17/10/2001, n. 423 del 22/01/1982).
Ai fini di effettuare tali valutazioni è necessario innanzitutto interpretare le disposizioni testamentarie.
Le schede testamentarie in questione sono tutte molto brevi, redatte in modo informale su un foglietto a quadretti, la scrittura dimostra un ridotto livello di scolarità e non prende in considerazione la liquidità ed i titoli.
Nel primo testamento, datato 12.11.2016, si legge: lascio tutti i miei averi a
, e desidero che abbia cura della mia casa e dei miei Persona_4
animali a do la e la [è incontestato si tratti di Pt_1 Per_5 Per_6
fondi] perché si costruisca una casa e volio che si impegni con la sua parola di cercare (doc.3 attrice). Persona_7
Nel secondo testamento, di poco successivo, datato 5.12.2016, si legge:
Lascio tutti i miei averi a ed , cioe casa CP_1 Persona_8
pag. 13/21 davanti e dietro a ed lascio la e la praesela, Per_9 CP_1 Pt_1 Per_6
perché si costruisca una casa.
Nel terzo testamento, redatto con le medesime modalità e sullo stesso supporto, portato in originale avanti al Notaio, datato 30.12.2016, la de cuius scrive “lascio tutti i miei averi a e desidero che li conservi CP_1
come li a trovati e custodisca i miei animali con amore”.
Orbene, nella ricerca della volontà del testatore si applicano le medesime norme previste per l'interpretazione dei contratti, ove compatibili.
Nell'interpretare le clausole testamentarie, pertanto, il giudice del merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.
Nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, (Cassazione n. 10075 del
24/04/2018) potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius.
Nel caso in esame, tutti i tre brevi testamenti iniziano con “lascio tutti i miei averi a …” espressione che, nel senso comune, corrisponde alla istituzione di erede.
Solo dopo tale indicazione di principio, la testatrice ha diviso i suoi principali averi fra i due eredi, assegnando la casa e pertinenze al (perché CP_1
continuasse a prendersene cura, come già stava facendo) e assegnando i pag. 14/21 terreni alla (esprimendo una finalità invece evidentemente ritenuta di Pt_1
interesse per l'erede, di costruirsi una casa su tali terreni).
La testatrice non menziona altri averi ed in particolare i titoli e la liquidità, pur disponendo di notevoli risparmi (in parte a lei intestati, in parte intestati al figlio premorto) quantificati dall'appellato in €243.914,25.
I due eredi, secondo la lettera della disposizione testamentaria, sono posti in una situazione di parità fra loro, nel senso che non è previsto che “il residuo” dopo la distribuzione dei beni immobili vada conferito all'uno piuttosto che all'altro di loro. Deve quindi ritenersi che non si tratti, né per l'uno né per l'altro degli eredi, di un legato bensì della determinazione di beni che devono comporre la quota di ciascuno, mentre i residui beni sarebbero spettati ad entrambe, ove la volontà della testatrice fosse rimasta quella espressa nei primi due testamenti.
Per inciso, anche la , trattenendo con sé tutti i titoli di spettanza della Pt_1
de cuius, ha agito manifestamente quale erede, non quale legataria di un bene determinato.
Mentre nei primi due testamenti sia il che la sono indicati quali CP_1 Pt_1
le due persone alle quali la testatrice intende lasciare “tutti” i suoi beni, nel terzo testamento è indicato solamente il nome del CP_1
Proprio la somiglianza linguistica fra le tre schede testamentarie conduce a ritenere si sia verificato un cambiamento nella volontà della testatrice, passata dal decidere di lasciare tutti i suoi beni a e , a lasciare tutti i suoi CP_1 Pt_1
beni al solo CP_1
In conclusione, dall'esame letterale delle schede testamentarie risulta la volontà della testatrice, espressa con il testamento più recente, di revocare le disposizioni di cui ai precedenti due testamenti. La revoca implicita integrale pag. 15/21 dei precedenti testamenti rende irrilevante, ai fini successori, la materiale sottrazione o meno delle prime schede.
4.4.
Parte appellante con il quarto motivo di appello contesta l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante civile nel valutare il compendio probatorio a supporto della domanda di declaratoria dell'indegnità a succedere e sostiene di avere sufficientemente provato la condotta criminosa tenuta da
[...]
. Quest'ultimo avrebbe avuto la disponibilità di tutti e tre i testamenti CP_1
in originale ed avrebbe deliberatamente deciso, del tutto illegittimamente, di distruggere (o comunque di occultare) quello del 12.11.2016 e quello del
05.12.2016 per pubblicare solamente quello più recente, a lui più favorevole.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Premesso che non ricorrono i presupposti per sospendere il processo civile ex art. 75 cpp, quand'anche risultasse provata la circostanza che il avesse CP_1
distrutto fisicamente gli originali delle prime due schede testamentarie e lo avesse fatto senza il permesso della testatrice, non si potrebbe comunque ritenere realizzata la fattispecie prevista all'art.463 n.5) del codice civile. Tale fattispecie, infatti, sanziona con l'esclusione dalla successione come indegno
“chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata”. Per contro, i testamenti asseritamente soppressi dall'appellato non avrebbero in ogni caso, quand'anche prodotti in originale, regolato la successione di dovendosi ritenere revocati dalla Per_10
testatrice in vita, come sopra motivato.
4.5.
Sul quinto motivo di impugnazione.
pag. 16/21 L'appellante impugna il capo della sentenza di condanna alla restituzione dei buoni e libretti intestati alla de cuius “nella parte in cui prevede la condanna al pagamento di interessi scaduti” sui buoni e sulle somme giacenti sui libretti intestati alla de cuius.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza appellata, nell'accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal ha statuito “condanna a restituire al i CP_1 Parte_1 CP_1
buoni postali ed i libretti intestati alla de cuius nonché al figlio premorto
e meglio individuati nei docc. 10 e 11 di parte attrice nel CP_3
giudizio avente n.5781/2020 o, nel caso in cui essi siano giunti a scadenza, il loro controvalore”, nulla statuendo in ordine agli interessi.
Non si comprende pertanto quale sia l'oggetto del motivo di impugnazione da parte dell'appellante.
In quanto alle ragioni, parte appellante si limita a riferire - in modo generico - che pur se i titoli sono stati offerti banco iudicis per il sequestro conservativo, il giudice li ha ritenuti esclusi dalle domande di sequestro.
L'appellato si limita a chiedere la conferma della sentenza del Tribunale di
Verona e non propone alcun appello incidentale in punto interessi.
Il motivo, in conclusione, deve venire dichiarato inammissibile per genericità
e indeterminatezza.
4.6.
L'appellante contesta il computo delle spese di lite ritenendo che il primo giudice si sia discostato dalle tabelle professionali, senza motivazione, ed abbia liquidato complessivamente €25.717,00 mentre avrebbe dovuto liquidare €22.305,00.
pag. 17/21 In punto spese il primo giudice ha motivato riportandosi al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2002 ed ha motivato nel senso che si debba tenere conto anche dell'attività espletata, prima della riunione, nel giudizio avente RG n.5781/2020 e nella fase cautelare in corso di causa.
Il primo giudice si è riportato alla nota spese depositata, ritenendo congrui gli importi ivi indicati, salvo che per il procedimento cautelare in corso di causa, per il quale ha espunto la fase di trattazione (in quanto limitata ad una udienza) e la fase decisionale (assente).
Né il primo giudice né il patrocinio di hanno fatto espresso riferimento CP_1
ai parametri adottati per la quantificazione delle spese legali.
L'ordinanza di correzione di errore materiale (doc. g.appellante) si è limitata a correggere un errore nel calcolo del totale nel dispositivo “laddove ha quantificato l'ammontare complessivo delle spese legali dovute dalla Pt_1
in €20.402,00 anziché nella somma corretta di €25.717,00, risultante dalla sommatoria di €16.291,00, €5.315,00 ed €4.111,00”.
Parte appellante contesta le singole voci rappresentando quanto segue:
- il compenso con riferimento alle cause riunite RG 1965/2020 e
5781/2020 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avrebbe dovuto essere di €14.103,00 e non di €16.291,00
- il compenso tabellare con riferimento alla causa RG 1965/2020 per le fasi di studio e introduttiva, svolte prima dell'introduzione della causa
RG 5781/2020, avrebbe dovuto essere di €4.180,00 e non di €5.315,00.
- il compenso con riferimento alla fase cautelare RG 1965/2020 sub 1 avrebbe dovuto essere di €4.022,00 e non di 4.111,00.
Il motivo è infondato.
pag. 18/21 Parte appellante non motiva in ordine allo scaglione di riferimento, che nelle tabelle esplicative inserite nell'atto d'appello è indicato talvolta come “Valore della causa: da € 52.001 a €260.000 – valore indeterminabile” e talvolta come
“da €52.001 a €260.000”. Inoltre, parte appellante non argomenta in ordine al grado di complessità della causa e si limita ad osservare come non vi sia espressa motivazione in ordine ai motivi per derogare ai valori medi.
La causa è indubbiamente di valore indeterminabile, in quanto il valore dell'asse ereditario non è quantificato nell'atto di citazione. Lo scaglione di valore da €52.001 a €260.000 preso a riferimento dall'appellante comunque non riflette il valore dell'asse ereditario – che comprende fabbricati, terreni edificabili e valori mobiliari, essendo il valore già solo di questi ultimi quantificato dall'appellato in €243.914,25.
Il primo giudice ha rimarcato la necessità di tenere conto della proposizione di due separati giudizi successivamente riuniti – fatto che di per sé costituisce un fattore di complicazione processuale – ed ha liquidato le spese legali in conformità con gli importi indicati nella nota spese presentata dal patrocinio del ritenendoli congrui. CP_1
Il patrocinio del a sua volta non aveva fatto alcun riferimento ai criteri CP_1
di quantificazione degli importi indicati nella nota spese. Gli stessi corrispondono allo scaglione di valore indeterminabile, complessità media, quantificati nella misura massima.
Il Collegio concorda con il giudice di primo grado nel ritenere tale quantificazione congrua considerata la complicazione processuale della riunione di cause, il numero delle questioni trattate, la complessità della materia successoria e l'istruttoria orale effettivamente svolta.
pag. 19/21 § 5.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
L'attività svolta in questo grado di appello - nel quale non si è esperita attività istruttoria e non si è proceduto all'esame nel merito della questione più complessa, relativa all'indegnità a succedere, in quanto ritenuta assorbita - consente di ritenere applicabile per questo grado lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media e di applicare i valori medi, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 22 novembre 2023 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Verona n.1030/2023 del 26 maggio 2023 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in CP_1
€8.470,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore pag. 20/21 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
18/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
ER NI dott.ER RE
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