Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3520/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 12 marzo 2025 e vertente:
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fulvio Dello Iacovo, e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Montesarchio (BN) via Pagliarone n.91, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica in Piazza San Francesco n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Modugno, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1
n. 2283/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata in data 27 dicembre 2017, R.G.
n. 5860/2014, ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2014, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, il
[...]
, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., al fine di sentir CP_1
condannare l'Ente al risarcimento dei danni per lesioni e cose, riportati a seguito dell'evento verificatosi in data 16 agosto 2014, alle ore 8,00 circa, in alla via Cervinara (altezza locale ufficio postale). CP_1
Precisava che, mentre transitava sulla via Cervinara con direzione CP_1
– Cervinara, inciampava in un cavo di ferro posto sulla griglia di scolo delle acque, presente sul posto, così da cadere a terra e procurarsi lesioni e danni a cose. Evidenziava che “Al momento dell'accaduto il tratto di strada era interessato da lavori di rifacimento della pavimentazione, privo dei presidi di sicurezza e di segnaletica di pericolo.”. A seguito della caduta si recava all'Ospedale di Sant'Agata dei Goti dove veniva diagnosticato: “trauma contusivo polso sx, lieve escoriazione ginocchio dx” con prognosi iniziale di giorni quindici. Successivamente effettuava altre analisi e soltanto in data
13.11.2014 risultava stabilizzato nelle lesioni subite, con una percentuale di invalidità del 6%.
Chiedeva quindi la condanna a carico del al risarcimento per le lesioni CP_1
subite e per danni a cose, quantificati in € 10.404,21 (o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa) con condanna alle spese di lite.
1.1 Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva in via Controparte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del codice fiscale dell'attore.
2
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Nel merito contestava la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite.
In particolare evidenziava che, all'epoca dei fatti, la pavimentazione stradale si presentava in dissesto in modo evidente e notorio poiché si stava provvedendo al rifacimento con la ditta NO appaltatrice dei lavori. Era quindi compito di ogni utente di prestare la dovuta attenzione adottando comportamenti prudenti nella percorrenza dei tratti interessati da lavori.
Concludeva per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite. In via gradata chiedeva la determinazione e quantificazione del concorso causale derivante dalla condotta dell'attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
1.2 Depositate le memorie il giudice non ammetteva le prove richieste e la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 27 novembre 2017, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 2283/2017 il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda attrice condannando la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del . Controparte_1
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti e superato le preliminari eccezioni di nullità dell'atto introduttivo, ha precisato che, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Invece, quando l'area, su cui vengono eseguiti i lavori, risulti anche adibita al traffico, sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c. sia a carico dell'appaltatore che dell'ente.
Ha quindi rilevato che l'attore non ha mai dedotto l'impossibilità di accesso al marciapiede (ben visibile in situ dalle fotografie da egli stesso prodotte),
3
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 preferendo percorrere un tratto stradale, inibito al transito pedonale in quanto destinato alla viabilità veicolare, così da inciampare, a suo dire, in un “cavo metallico svettante da una griglia filtrante le acque superficiali posta sulla porzione di carreggiata destinata ai veicoli…” (pag. 3 sentenza). Ha in ogni caso ricordato qual è il modo secondo cui il codice della strada (art. 190) prescrive che i pedoni debbano circolare sulla carreggiata in caso di indisponibilità di marciapiedi, banchine e spazi loro dedicati.
Ha aggiunto che avrebbe dovuto tenere un comportamento improntato Pt_1
a maggior attenzione nel percorrere un'area visibilmente sottoposta a lavori di pavimentazione adottando le misure di precauzione adeguate al tipo di lavori in corso, pertanto “Rimanendo in questo contesto argomentativo - fondante la totale responsabilità della parte danneggiata per l'evento capitatole - vale richiamare l'insegnamento per cui, proprio nella prospettiva di cui all'art. 2051
c.c. (espressamente evocato dall ), a interrompere il nesso di causalità Pt_1
tra il fatto del custode e l'evento è la possibilità in capo a questi di reperire
“agevoli e valide alternative, idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi” (Cass. n. 5083/94, Cass. 9140/13, in parte motiva [par. 3.1, ultimo periodo]). Alternativa che, nella specie non solo era possibile, ma obbligatoria.”.
Conclusivamente il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie andava considerato il principio “secondo cui, ricorrendo (ove ricorra) la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)…”.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Tale principio deve ritenersi maggiormente applicabile per la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. in quanto il comportamento del soggetto danneggiato avrebbe dovuto essere improntato ad una massima prudenza poiché la situazione di pericolo era altamente prevedibile.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 2283/2017 con Parte_1
i seguenti motivi:
- falsa e/o erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa/omessa applicazione di norme di legge.
– omessa motivazione su fatti decisivi per la controversia motivazione illogica
e contraddittoria.
- violazione del principio di specifica contestazione. Ultrapetizione.
Ha così concluso: “
1. Annullare e/o riformare la sentenza n. 228312017 del
Tribunale di Benevento;
per lo effetto:
2. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è da ascriversi alla esclusiva responsabilità del
[...]
, ex art. 2051, ovvero finanche ex art. 2043 c.c.; 3. Accertare e CP_1
dichiarare che i danni da lesioni personali ed a cose, riportati dall'attore in esito alla rovinosa caduta avvenuta inciampando sulla griglia di scolo delle acque, sono conseguenza immediata a diretta del comportamento omissivo del convenuto, consistito nell'aver omesso la applicazione di presidi CP_1
obbligatori di sicurezza lungo la strada che era interessata ai lavori di rifacimento della pavimentazione;
4. Condannare il , Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in €. 10.404,21, di cui
€. 600,00 per danni a cose, ovvero in quella somma maggiore o minore che
l'adita Corte vorrà ravvisare finanche in Sua equità, sempre rivalutata e maggiorata di interessi come per legge.
5. Condannare il
[...]
, in persona del Sindaco p.t. al pagamento di spese, competenze CP_1
5
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore”.
In via istruttoria ha chiesto ammettersi le prove già articolate in primo grado riportando i capi indicati in atto di appello.
4. Si è costituito il che ha confutato punto per punto Controparte_1
le argomentazioni dell'appellante. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 12 marzo 2025, con provvedimento del 25 marzo 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27 dicembre 2017; b) la sentenza non risulta notificata;
c)
l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 25 giugno 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo ( e/o erronea valutazione dei fatti. Violazione e Pt_2
falsa/omessa applicazione di norme di legge) la parte appellante ha sostenuto che il giudice ha gravemente travisato il fatto storico rappresentato dall'attore, perché non corrisponde al vero che questo avrebbe dichiarato l'esistenza di un cantiere. si è limitato a riferire che la strada era oggetto di lavori di Pt_1
rifacimento della pavimentazione, tanto si evince, a suo dire, anche dalla documentazione fotografica allegata, in riferimento al punto nel quale sarebbe avvenuta la caduta, coincidente con il punto in cui è consentito l'attraversamento pedonale.
6
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
L'indicazione di lavori equivale a sostenere l'esistenza di un cantiere inteso come area di lavoro temporanea in cui sono in atto lavori di costruzione, riparazione o manutenzione, anche se mobile e anche se privo di barriere.
Le fotografie prodotte, dalla cui visione l'appellante vorrebbe persuadere la
Corte dell'errore cognitivo in cui sarebbe incorso il primo giudice, non raggiungono il risultato.
Preliminarmente si rileva che dall'esame della documentazione fotografica emerge che la stessa riporta riproduzione di immagini risalenti a data non anteriore al 21 agosto 2014. Invero esaminando il manifesto funebre relativo al nominativo di si legge: 21 agosto 2014. Le Persona_1 CP_1
quattro foto prodotte dall'attore risultano essere contestuali poiché riportano i medesimi manifesti funebri.
Le foto, di data non anteriore al 21 agosto 2014, quindi non indicano lo stato dei luoghi al momento del presunto incidente occorso in data 16 agosto 2014, pertanto la mancata evidenza su tali foto della presenza di un cantiere per l'esecuzione di lavori stradali, non esclude la presenza di un cantiere alla data del 16 agosto 2014, come d'altra parte dichiarato da in atto di citazione Pt_1
- punto 3) “Al momento dell'accaduto il tratto di strada era interessato da lavori di rifacimento della pavimentazione, privo dei presidi di sicurezza e di segnaletica di pericolo”.
In ogni caso, la stessa fotografia dimostra che la griglia dalla quale sarebbe uscito il cavo responsabile dell'occorso non è posto sul marciapiede ma sulla carreggiata destinata alla viabilità veicolare e l non ha chiarito la Pt_1
ragione per cui ha dovuto impegnarla con il suo transito pedonale. L'indicazione della volontà di attraversare la strada non è contenuta neanche nei capitoli di prova non ammessi dal Tribunale che si limitano a riferire del transito lungo la via Cervinara in orario diurno di un giorno ferragostano. Il richiamo all'art. 190
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 codice della strada contenuto in sentenza è dunque insuperato dalle postume specificazioni attoree.
In termini generali, i principi giuridici che disciplinato la materia risultano essere stati ben conosciuti ed applicati dal giudice di prime cure.
Per aversi la responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità. La Corte di Cassazione
a sezioni unite con l'ordinanza n. 20943/2022 ha ribadito che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Nel paradigma della prova a carico dell'attore c'è la relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che lo avrebbe provocato.
Chi entra in contatto con la cosa custodita è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà dettato dall'art. 2 Cost..
Nel caso di specie l'originario attore era a conoscenza della presenza di lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale, pertanto va esclusa la responsabilità del in quanto la causa esclusiva della caduta va CP_1
individuata nella “colpevole inavvedutezza comportamentale” del danneggiato -
Cass. ordinanza n. 16034/2023.
Né i capi di prova articolati dall'attore offrono elementi, ove confermati, per dare fondamento ai criteri occorrenti per la sussistenza della tutela prevista dall'art. 2051 c.c.. (a. “vero che in data 16. 08.2014 il sig. Parte_1
8
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 alle ore 8.00 circa, si trovava in agro di alla Via Cervinara CP_1
(altezza del locale Ufficio Postale)” b. “vero che in tali circostanze di tempo e luogo, l' nel transitare lungo la predetta strada, in direzione Pt_1
– Cervinara inciampava in un cavo di ferro posto inopinatamente CP_1
sulla griglia di scolo delle acque ivi insistente e cadeva rovinosamente sul suolo procurandosi varie lesioni personali oltre danni a cose” c. “vero che al momento dell'accaduto il tratto di strada era interessato da lavori di rifacimento della pavimentazione, privo dei presidi di sicurezza e di segnaletica di pericolo”).
Tali capi di prova per come articolati nulla posso riferire in ordine all'esclusione di quella colpevole inavvedutezza comportamentale che non può non essere posta a carico del danneggiato.
8. Con il secondo motivo (Omessa motivazione su fatti decisivi per la controversia motivazione illogica e contraddittoria.) l'appellante sostiene che la mancata ammissione delle prove orali non ha consentito di dimostrare i reali accadimenti e, in particolare, di chiarire l'esatta dinamica ed il contesto spazio- temporale del fatto storico.
Tale motivo di appello è infondato e va rigettato, richiamando quanto già argomentato al precedente punto 7).
9. Con il terzo motivo (Violazione del principio di specifica contestazione.
Ultrapetizione.) la parte appellante ha sostenuto che avendo dedotto in via principale la responsabilità dell convenuto quale custode, ex art. 2051 c.c., CP_2
“richiamato lo speciale criterio di ripartizione dell'onere probatorio in siffatta fattispecie, toccava all'attore dimostrare il nesso causale tra il danno e la cosa, mentre era onere del dimostrare la esistenza di un fattore esterno che CP_1
escludesse tal nesso causale: tra gli altri, il fatto del danneggiato.”.
Ha aggiunto che, in virtù della previsione di cui all'art. 115 c.p.c., tale eccezione, posta a carico del doveva manifestarsi in una specifica ed articolata CP_1
rappresentazione dei fatti posti a base della dedotta eccezione.
9
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Preliminarmente si osserva che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera esclusivamente in relazione ai fatti storici chiaramente e specificamente allegati da una parte, di cui la controparte abbia avuto conoscenza e possibilità di contestazione. “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa” (Corte di Cassazione, sezione civile, ordinanza n. 1471/2025). A ciò si aggiunga che “Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio” (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza, n. 20525/2024).
Questa Corte ritiene che il giudice abbia pienamente adempiuto agli obblighi motivazionali ponendo in adeguato risalto tutti gli elementi ed i presupposti per i quali è addivenuto alla decisione impugnata.
Il Giudice di primo grado ha affermato che avrebbe dovuto tenere “un Pt_1
contegno improntato a maggior attenzione nell'incedere, prestando adesione alla regola legale specifica, appena richiamata e, comunque, l'adozione di una misura di diligenza (senz'altro pretendibile alle condizioni date), consona al tipo di lavori in itinere (si tenga fermo al ricordo che l'ostacolo, un cavo di ferro, è esattamente compatibile con la attività che si parava innanzi all'attore).
Rimanendo in questo contesto argomentativo - fondante la totale responsabilità
10
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 della parte danneggiata per l'evento capitatole - vale richiamare
l'insegnamento per cui, proprio nella prospettiva di cui all'art. 2051 c.c.
(espressamente evocato dall ), a interrompere il nesso di causalità tra Pt_1
il fatto del custode e l'evento è la possibilità in capo a questi di reperire “agevoli
e valide alternative, idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi”
(Cass. n. 5083/94, Cass. 9140/13, in parte motiva [par. 3.1, ultimo periodo]).
Alternativa che, nella specie non solo era possibile, ma obbligatoria.”.
Il motivo di appello va rigettato.
10. In considerazione del rigetto dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della causa (indicato nella fascia sino ad euro 26.000,00) e dell'attività effettivamente svolta dalle parti appellate.
11. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
2283/2017 del Tribunale di Benevento, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore del
, che liquida in € 3.000,00 oltre a rimborso forfettario, Controparte_1
IVA e CPA se dovute;
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
11
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Così deciso in Napoli, il 18 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
12
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito contro . Parte_1 Controparte_1