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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9289 /2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CASABURO LUCIA Parte_1
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile anche se solo con decorrenza dal mese di Novembre 2024
(v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio- economico in cui la perizianda opera, ritengo che la signora , al momento Parte_1 della visita medico peritale di anni 45, è da ritenersi Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa generica nella misura del 74% (settantaquattro per cento), a far data a far data dal novembre 2024, quando agli atti con documentazione sanitaria autorizzata in sede di conferimento incarico si evince peggioramento della patologia insistente sull'apparato genito urinario. Vista la concreta possibilità che con stretto e serrato follow-up clino diagnostico terapeutico delle malattie invalidanti di cui soffre
l'istante, c'è la concreta possibilità del miglioramento clinico delle suddette malattie invalidante;
si rende necessaria una revisione ad un anno dalla concessione del riconoscimento dello status di invalido civile, e precisamente al novembre 2025.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 74 % a decorrere da Novembre 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c. e al deposito del presente ricorso di opposizione.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 74% a partire da Novembre 2024; compensa le spese di lite;
pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9289 /2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CASABURO LUCIA Parte_1
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile anche se solo con decorrenza dal mese di Novembre 2024
(v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio- economico in cui la perizianda opera, ritengo che la signora , al momento Parte_1 della visita medico peritale di anni 45, è da ritenersi Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa generica nella misura del 74% (settantaquattro per cento), a far data a far data dal novembre 2024, quando agli atti con documentazione sanitaria autorizzata in sede di conferimento incarico si evince peggioramento della patologia insistente sull'apparato genito urinario. Vista la concreta possibilità che con stretto e serrato follow-up clino diagnostico terapeutico delle malattie invalidanti di cui soffre
l'istante, c'è la concreta possibilità del miglioramento clinico delle suddette malattie invalidante;
si rende necessaria una revisione ad un anno dalla concessione del riconoscimento dello status di invalido civile, e precisamente al novembre 2025.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 74 % a decorrere da Novembre 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c. e al deposito del presente ricorso di opposizione.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 74% a partire da Novembre 2024; compensa le spese di lite;
pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo