TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 4.12.2024, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. FARINOTTI LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERSELLI PARIDE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del Controparte_1
4.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con , a Parte_1 Controparte_1
CUBA, in data 21.12.2017 (anno 2018, atto n. 1, reg. BIANZANO, parte II, serie C), dalla cui unione non nascevano figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 15.10.2024, il Giudice sentiva ampiamente le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione avente esito negativo;
autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza del 17.10.2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 4.12.2024 per l'escussione delle prove orali ammesse.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel pieno e reciproco rispetto;
b) dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.”
In particolare, i difensori delle parti davano atto del fatto che, in data 5.11.2024, le parti stipulavano una scrittura privata e che le obbligazioni ivi previste erano state compiutamente adempiute da entrambe le parti (v. documentazione in atti e verbale udienza 4.12.2024).
Il Giudice invitava pertanto le parti alla precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione. Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE)
2201/2003: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_1
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Quanto alle condizioni dell'accordo, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento una tantum di euro
10.000,00 di cui alla scrittura privata del 5.11.2024 (v. documentazione in atti) sia congruo e proporzionato, tenuto conto delle posizioni economiche di entrambi i coniugi e della durata del matrimonio.
La domanda di scioglimento della comunione deve invece essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a CUBA, in data 21.12.2017 (anno 2018, atto n. 1, reg. BIANZANO, parte
II, serie C); compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BIANZANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 4.12.2024, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. FARINOTTI LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERSELLI PARIDE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 4.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del Controparte_1
4.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con , a Parte_1 Controparte_1
CUBA, in data 21.12.2017 (anno 2018, atto n. 1, reg. BIANZANO, parte II, serie C), dalla cui unione non nascevano figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 15.10.2024, il Giudice sentiva ampiamente le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione avente esito negativo;
autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza del 17.10.2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 4.12.2024 per l'escussione delle prove orali ammesse.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori delle parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel pieno e reciproco rispetto;
b) dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.”
In particolare, i difensori delle parti davano atto del fatto che, in data 5.11.2024, le parti stipulavano una scrittura privata e che le obbligazioni ivi previste erano state compiutamente adempiute da entrambe le parti (v. documentazione in atti e verbale udienza 4.12.2024).
Il Giudice invitava pertanto le parti alla precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione. Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE)
2201/2003: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_1
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Quanto alle condizioni dell'accordo, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento una tantum di euro
10.000,00 di cui alla scrittura privata del 5.11.2024 (v. documentazione in atti) sia congruo e proporzionato, tenuto conto delle posizioni economiche di entrambi i coniugi e della durata del matrimonio.
La domanda di scioglimento della comunione deve invece essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a CUBA, in data 21.12.2017 (anno 2018, atto n. 1, reg. BIANZANO, parte
II, serie C); compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BIANZANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano