Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9190/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De UC Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 da
1) , nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], con il Prof. Avv. Filippo C.F._1
Danovi e l'Avv. Paola Manzone, presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) , nato a [...], in data [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
residente in [...], con gli Avvocati Jessica Gaiani C.F._2
e Alessandro Maria Passoni, presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lodi, in data 16 giugno 2007 (Anno 2007, Atto
n. 19, Parte II, serie C), in separazione dei beni separati consensualmente con sentenza n. 1945/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 13 novembre 2024, pubblicata in data 21 novembre 2024, passata in giudicato (v. documenti in atti)
UC, nato a [...], in data [...], cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto 2024, successivamente corredato con le dichiarazioni integrative relative alle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 19) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Lodi (LO), con rito civile in data 16 giugno 2007 (Anno 2007, Numero 19, Parte II, Serie C, doc. 3) e poi con rito religioso in data 6 settembre 2008 e ordinare al Comune di Lodi (LO), e a tutti i comuni presso cui il matrimonio è trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
20) dichiarare compensate le spese legali;
21) omologare le seguenti condizioni anche a conferma di quanto già pattuito per la separazione:
22) disporre che i figli minori UC e siano affidati a entrambi i genitori - con reciproco CP_1 impegno ad aggiornarsi sugli impegni dei minori e a confrontarsi per le scelte da assumere nel loro interesse;
23) disporre che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
24) per l'effetto, disporre che la casa famigliare sita in Milano, via Eugenio Curiel n. 22, unitamente alle relative cantina e autorimessa, sia assegnata alla signora con quanto Parte_1 l'arreda - salvo quanto previsto al punto 7 della separazione – sino al compimento dei 19 anni del figlio minore UC e ciò anche nell'ipotesi che il figlio maggiore avvii un percorso di studi CP_1 fuori Milano o all'estero;
25) allo scopo di consentire ai genitori di garantire la loro presenza nella vita dei figli minori, prevedere che il padre tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
▪ a fine settimana alternati dal giovedì, all'uscita da scuola con eventuale accompagnamento ai luoghi di attività sportive o culturali, al lunedì mattina accompagnandoli a scuola;
▪ nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, pranzerà presso CP_1
l'abitazione paterna nei giorni corrispondenti all'uscita anticipata da scuola e vi trascorrerà il pomeriggio così da continuare a ricevere anche supporto allo studio, rientrando presso l'abitazione materna entro le ore 19.30; in uno di tali pomeriggi, da individuarsi in accordo tra i genitori, UC potrà raggiungere il fratello fermandosi entrambi anche a cena dal padre e rientrando poi a dormire presso l'abitazione materna. Tali previsioni varranno anche per il figlio UC quando frequenterà le medie;
▪ per una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni:
- dal 25 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10, sino al 31 dicembre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 10 o
- dal 24 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10, al 25 dicembre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 10, e dal 31 dicembre, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 10, al 6 gennaio, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 19.30;
▪ per le vacanze di Carnevale o per quelle pasquali ad anni alterni con la madre;
▪ per due settimane nel mese di luglio (anche non consecutive) e per due settimane nel mese di agosto (consecutive) prendendo accordi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno e facendo in modo che i figli non trascorrano un periodo superiore alle due settimane con ciascun genitore. Resta inteso che nel periodo estivo la madre avrà speculare diritto di tenere con sé i figli per i medesimi tempi e modalità e che i periodi di spettanza inizieranno nel giorno del sabato e si concluderanno il sabato sera (con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna);
▪ in occasione dei “ponti” scolastici ove collegati al fine settimana di spettanza paterna. I genitori concordano che:
▪ per “vacanze di Carnevale, Pasqua e Natale” ci si riferisce ai periodi di chiusura dell'attività scolastica;
▪ al di fuori dei periodi di spettanza esclusiva materna e paterna, durante le vacanze estive si rispetterà il calendario consueto fatti salvi i campus estivi che i genitori concorderanno siano frequentati dai figli nel mese di giugno e inizio luglio;
▪ dopo un periodo di vacanza con un genitore, il calendario di alternanza ordinario riprenderà con l'attribuzione del fine settimana immediatamente successivo all'altro genitore;
▪ i figli potranno frequentare i nonni paterni e la nonna materna quando ciascun genitore li ha con sé. Fermo ciò, i genitori concordano e si impegnano a far sì che, in considerazione delle pregresse divergenze educative, i nonni materni e paterni non convivano stabilmente con i figli;
▪ quando ha i figli con sé, ciascun genitore si impegna ad avvisare prontamente l'altro in caso di infortuni o malattia dei minori o qualora debba essere loro somministrata una terapia farmacologica;
inoltre, in caso di vacanza fuori Milano, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la meta e gli indirizzi del soggiorno entro e non oltre 10 giorni prima della partenza;
▪ il passaporto, la carta di identità e la tessera sanitaria dei due figli minori saranno custoditi dalla madre in qualità di genitore collocatario e consegnati all'altro genitore a fronte della semplice richiesta;
26) in considerazione di quanto previsto ai punti 24), 25), 27) e 28) e fermo restando l'impegno paterno al pagamento diretto dei costi di vitto, alloggio e svago riferibili ai figli per il tempo in cui li avrà con sé, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 1.000,00 (500,00 euro per ciascun figlio), comprensivo di assegno unico, a decorrere dal mese di settembre 2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (indice base settembre 2024). Conseguentemente, il signor verserà alla madre l'importo di € 1.000,00 (inclusa la eventuale rivalutazione già intervenuta) Pt_2 detratto l'assegno unico se e nella misura in cui sarà riconosciuto alla signora la quale Parte_1 si impegna a processare la domanda relativa entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso e a chiederne la modifica, con contestuale presentazione del calcolo del reddito a fini ISEE, entro 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione e comunque non oltre il 31 marzo 2025. La stessa si impegna, ora per allora, ad esibire al padre l'importo dell'assegno unico entro 7 (sette) giorni dalla prima erogazione e, successivamente, entro la fine del mese di aprile di ogni anno. In ogni caso, a prescindere dall'importo che assumerà l'assegno unico, il padre si impegna a versare per entrambi i figli un importo complessivo non inferiore a € 700,00 mensili e si impegna a garantire il predetto mantenimento pari a € 1.000,00 mensili (oltre rivalutazione) qualora l'assegno unico fosse abolito e nessun altro sistema di welfare fosse previsto;
27) disporre che l'assegno unico e universale sia attribuito alla signora al 100%; Parte_1
28) dichiarare il padre tenuto a rimborsare alla madre in caso di anticipazione o a pagare direttamente il 60% delle spese straordinarie in favore dei figli, per il restante 40% a carico della madre, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti concordano, in specifico, che:
▪ con riferimento alle prestazioni dentistiche verrà mantenuto il professionista che già segue i figli con impegno dei genitori a comunicare all'altro eventuali visite da fissare;
resta fermo il diritto, da parte di ciascun genitore, di valutare il parere di altri professionisti a fronte delle necessità mediche specifiche che dovessero interessare i minori e fatta sempre salva l'applicazione del protocollo di cui al presente punto;
▪ per quanto riguarda le attività ludico sportive, i figli continueranno a frequentare almeno un corso sportivo a testa e inoltre, l'attività degli scacchi. Ulteriori attività saranno CP_1 concordate tenendo conto della volontà dei minori, dei loro impegni/rendimenti scolastici e degli impegni dei genitori;
29) dare atto che la madre, in ragione dell'assegnazione, continuerà a tenere a suo esclusivo carico le spese condominiali ordinarie, utenze, TARI relative alla casa coniugale, mentre le spese straordinarie (condominiali e di manutenzione) continueranno a essere suddivise al 50% ad esito del trasferimento della quota di proprietà della casa familiare al signor e che, tenuto conto di Pt_2 quanto indicato alla premessa j, la madre continuerà a farsi carico del pagamento integrale delle rate di mutuo acceso con e relativo alla casa familiare sino a completa estinzione di Controparte_2 esso, con rinuncia nei confronti del signor alla ripetizione delle somme corrisposte e che Pt_2 saranno corrisposte a tale titolo;
30) dare atto che le parti, condizionatamente all'omologazione degli accordi contenuti nel presente ricorso e nell'ambito della completa definizione dei loro rapporti patrimoniali, quali atti indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, prevedono che la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo al signor che accetta, il 50% della Parte_1 Pt_2 proprietà dei beni immobili sotto descritti e noti alle parti (casa coniugale):
• appartamento e annessa cantina siti in Milano, via Eugenio Curiel n. 22, foglio 545, mappale 151, sub 3, cat. A/2, piano 2-S1, Classe 7, Vani 7;
• autorimessa sita in Milano, via Eugenio Curiel n. 22, foglio 545, mappale 213, sub 3, cat. C/6, piano S1,
• nonché la relativa quota di comproprietà degli enti e spazi comuni. Tale trasferimento avrà luogo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio avanti a Notaio scelto concordemente dalle parti, con oneri notarili e eventuali tasse e imposte a carico del signor Le parti richiedono, ove possibile, l'applicazione dell'art. 19 della legge 6 Pt_2 marzo 1987 n. 74 e quindi l'esenzione da bollo, registro e imposta ipotecaria e da ogni altro tributo in quanto l'atto suindicato è relativo anche al procedimento di separazione-divorzio dei coniugi;
31) dare atto che le parti si impegnano, salvo diverso accordo scritto tra loro, a porre in vendita al miglior offerente la casa familiare in Milano, Via Eugenio Curiel, 22 – come sopra meglio descritta
– entro 30 giorni dallo spirare del termine di assegnazione di cui al precedente punto 24) suddividendo il ricavato della vendita in pari quota;
32) dare atto che i gioielli regalati dal marito alla moglie verranno da quest'ultima custoditi in favore dei figli;
33) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti sicché nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al proprio mantenimento, da intendersi in ogni caso rinunciato;
34) dare atto che, subordinatamente all'omologazione degli accordi contenuti nel presente ricorso anche in relazione allo scioglimento del matrimonio e all'adempimento delle obbligazioni in capo alle parti in base ad essi, e dichiarano di avere definito in via Parte_1 Parte_2 transattiva ogni rapporto patrimoniale comunque connesso al vincolo matrimoniale e alla sua cessazione e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per il passato, ritenendo superata e assorbita qualsiasi pregressa intesa, fatte salve le reciproche obbligazioni derivanti dal presente accordo;
35) spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 13.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermate le condizioni come sopra riportate integrando la condizione di cui al punto 25) nei seguenti termini: “I figli potranno frequentare i/le nonni/e paterni e materni quando ciascun genitore li ha con sé. Fermo ciò, i genitori concordano e si impegnano a far sì che, in considerazione delle pregresse divergenze educative, i/le nonni/e paterni e materni non convivano stabilmente con i figli, con pari impegno di ciascun genitore ad informare preventivamente l'altro circa il periodo di permanenza dei figli con i/le nonni/e paterni o materni in occasione di eventuali visite presso le rispettive abitazioni o fine settimana / vacanze fuori Milano”.
Con le medesime note hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c., hanno confermato di non volersi riconciliare, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Lodi, in data 16 giugno
2007 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché comunicazione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, l'11.06.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato